guastatore ha scritto:Il problema di Stanley è un altro: i procedimenti penali in corso saranno stativi per partecipare al nuovo bando?

Quelli dei CTD, no.
Ricopio un mio vecchio commento:
Re: Stabilità, sanatoria e nuova gara. Un po' di confusione?
Messaggioda Curioso » 24/10/2015 - 16:29
Questo è quanto c'è scritto sul modulo per il rilascio dell'88 tulps:
TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.
ART.11: - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
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* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dic. 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.
ART.12: - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
ART.92: - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
ART. 131: - Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
Poi sta al Questore valutare caso per caso.