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Imposta unica sulle scommesse: il dubbio di una tassazione ingiusta si insinua tra i giudici di merito?

Inviato: 16/12/2015 - 12:51
da scommettitore siracusano
Imposta unica sulle scommesse: il dubbio di una tassazione ingiusta si insinua tra i giudici di merito?

http://www.jamma.it/scommesse/imposta-u ... rito-73843

16 dicembre 2015 - 12:37



(Jamma) – “Con la storica ordinanza dello scorso 14 ottobre di rimessione alla CGUE dell’Imposta Unica sulle Scommesse – dichiara a Jamma.it l’Avv. Diego Conte – la CTR Lombardia ha dato voce ai dubbi da più parti sollevati circa la correttezza e legalità dell’approccio AAMS alla tassazione delle scommesse”.

“Da allora – prosegue il legale – un sempre maggior numero di Commissioni Tributaria provinciali e regionali ha iniziato ad astenersi dalla decisione e a sospendere i procedimenti incardinati avanti a sé in attesa del pronunciamento della Corte. La prima è stata la CTR Toscana, sezione distaccata di Livorno, che addirittura ha rinunciato a ribadire il proprio stesso giudizio favorevole all’AAMS espresso soltanto venti giorni prima in medesima composizione; poi sono venute a ruota molte delle altre Commissioni e da ultimo anche le CTP Ancona e Bari con ordinanze dello scorso 14 dicembre: sospensioni tutte particolarmente significative perché emesse da quelle Commissioni stesse che avevano confermato l’impostazione dell’AAMS contro le ricevitorie nazionali collegate a bookmakers esteri.
È innegabile che tali decisioni attestino l’esistenza di perplessità in seno ai Giudici di merito e il dubbio che l’interpretazione erariale contenga troppi punti oscuri: infatti, nei confronti delle ricevitorie che operano per gli allibratori stabiliti titolari di concessione il prelievo è precluso per Legge, come previsto anche dal DM 111/2006; e, d’altro canto, la pretesa del pagamento dalle ricevitorie e la qualificazione dell’allibratore estero come mero responsabile dipendente (cui l’art. 64, co. 3, D.P.R. 600/1973 attribuisce il diritto di rivalsa sulle stesse ricevitorie) impedisce che venga colpita la capacità contributiva individuata dal Legislatore ovvero la ricchezza che il giocatore impegna e consegue dal gioco, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 2598/2012 e 11986/2012) e dalla stessa AAMS (circ. 768/2012). In altre parole, non si può pretendere l’imposta discriminando con riferimento al beneficiario dell’attività di ricevitoria e ponendola in capo a un soggetto che si limita a raccogliere schede e puntate secondo il disposto del D.P.R. 581/1951 e al quale non è data alcuna possibile di traslazione sul giocatore anche soltanto mediante ritenuta delle somme ricevute.
Le decisioni di tali Commissioni, quindi, non possono che meritarsi il plauso, perché le sede istituzionali in cui le questioni sollevate devono essere affrontate non sono le corti di merito ma la CGUE e la Corte Costituzionale. Ed è lodevole anche il rispetto che in tal modo viene riconosciuto alle stesse parti in causa, i contribuenti e l’AAMS, evitando che debbano svolgere ulteriore attività difensiva senza la certezza delle regole.
Sorprende, allora, l’ostinazione con cui l’AAMS tenta di impedire che tali Giudici affrontino definitivamente la questione, ostinazione che rivela un’inaspettata paura del vaglio europeo e costituzionale ma che, nell’interesse stesso della Giustizia e dello Stato, sarebbe auspicabile venisse meno, facendo accettare la sfida lanciata dai Giudici di merito”

Diamo il merito alla Stanleybet per aver sollevato per prima il problema.
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Re: Imposta unica sulle scommesse: il dubbio di una tassazione ingiusta si insinua tra i giudici di merito?

Inviato: 18/12/2015 - 10:02
da scommettitore siracusano
Imposta unica sulle scommesse: la parola alla Corte Costituzionale



17 dicembre 2015 – 14:30

http://www.jamma.it/scommesse/imposta-u ... nale-73914


(Jamma) Dopo la decisione storica della CTR Lombardia che ha rinviato la disciplina dell’Imposta Unica sui Concorsi Pronostici e sulle Scommesse alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, un altro duro colpo alle granitiche certezze dell’AAMS.
“Con quattro diverse ordinanze, firmate dal dott. Cricenti, la Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, infatti, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale condividendo i dubbi della difesa che lamentavano l’illegittimità costituzionale dell’interpretazione AAMS nella parte in cui poneva sul CTD l’onere dell’imposta” fa sapere l’avvocato Diego Conte.
Questo il dispositivo: La Commissione Visto l’art.23 della legge 87/1953 Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli art.3 e 4 comma 1,lettera b) numero 3 del D.lvo 504/1998 e art.1 comma 66 lettera b) della Legge n.220 del 2010,in relazione agli art.3,53 della Costituzione,nella parte in cui vengono interpretati come applicabili ai centri di raccolta dati,facendo di questi ultimi dei soggetti passivi della imposta unica sulle scommesse,per i motivi esposti in narrativa. Sospende il giudizio e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della Segreteria alle parti,al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento”.