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Stabilità. Testo provvisorio emendamenti all'art.48 del PD.
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Stabilità. Testo provvisorio emendamenti all'art.48 del PD.
Messaggioda scommettitore siracusano » 15/11/2015 - 07:06
Stabilità. Testo provvisorio emendamenti all'art.48 del PD, ritirati al senato e che saranno riproposti alla camera, salvo ulteriori modifiche.
http://www.jamma.it/politica/stabilita- ... muni-72046
11 novembre 2015 - 15:43
Mirabelli
(Jamma) “L’emendamento che il Pd ha presentato alla legge di stabilità per mettere ordine sulle competenze delle diverse istituzioni nel settore dei giochi va esattamente nella direzione opposta a quella indicata dal senatore Endrizzi, il quale ritiene evidentemente di essere l’unico titolato a parlare sul tema e che è ossessionato dall’idea che tutti gli altri abbiano interessi loschi e poco trasparenti”. Lo dice il senatore Franco Mirabelli, capogruppo del Pd nella Commissione Antimafia e primo firmatario del ddl sui giochi. “Oggi – prosegue Mirabelli – la legge dispone solo l’esclusiva riserva statale sui giochi e non riconosce né ruoli né competenze a Comuni e Regioni,
che invece hanno assunto in questi anni di incertezza legislativa iniziative importanti per limitare il gioco, tutte purtropposottoposte a giudizi di legittimità. Questo emendamento vuole togliere alla magistratura l’onere di decidere su conflitti, a cui deve porre rimedio la politica. Per questo proponiamo di istituire nella Conferenza Stato Regioni un tavolo permanente che definisca, attraverso intese tra Comuni, Regione e Stato la distribuzione delle sale gioco sui territori. Contrariamente a quello che pensa il M5s, la lotta all’illegalità sul gioco si fa se si definisce un quadro chiaro e trasparente di regole. Riconoscere a Stato e Regioni i propri ambiti è una delle norme che va in questa direzione”.
Testo degli emendamenti:
A.S. 2111
Emendamento all’Art. 48
Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis
1. L’organizzazione e l’esercizio di giochi pubblici, per i quali si mette in palio una ricompensa di qualsiasi natura, anche in denaro, e per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato. Sono altresì riservati allo Stato la identificazione, il consenso e la disciplina delle attività di gioco per la cui partecipazione, anche a tempo, sia comunque richiesto il pagamento di una somma di denaro, anche se per essi non sia corrisposta alcuna ricompensa.
L’organizzazione e l’esercizio delle attività di cui al primo periodo sono affidate al Ministero dell’economia e delle finanze, che le esercita mediante l’Agenzia la quale può effettuarne la gestione o direttamente o per mezzo di concessionari, persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dei compensi spettanti e le altre modalità della gestione sono stabilite in convenzioni accessive alle concessioni.
2. Nell’esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici.
3. In caso di gestione delle attività di cui al comma 1 per mezzo di persone fisiche o giuridiche, queste sono selezionate attraverso apposita procedura selettiva bandita nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta dell’Agenzia acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché agli schemi di provvedimento di de-finizione dei criteri per la valutazione dei re-quisiti di solidità patrimoniale dei concessio-nari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
4. L’Agenzia può provvedere alla gestione e all’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita anche mediante una sua società a totale partecipazione pubblica. L’Agenzia può altresì organizzare con le amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea la gestione di giochi ov-vero di singoli concorsi od estrazioni. In tal caso, l’Agenzia, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati e sulla base di quanto previsto con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 4, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.
5. Ferme restando le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico in materia di concorsi e operazioni a premio, spettano alla Agenzia anche le funzioni di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione della riserva dei giochi pubblici.
6. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giochi pubblici, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero dello sviluppo economico tra-smette all’Agenzia, all’atto del loro ricevi-mento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio, nonché dei relativi allegati.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al comma 6, l’Agenzia, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di gioco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero dello sviluppo economico.
8. Con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia sono determinate forme e termini della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia, d’intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al comma 6.
9. In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali sanciscono intese in ordine alla distribuzione territoriale delle sale da gioco che offrono i giochi con vincita in denaro. Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale e sull’intero territorio nazionale, nonché la salvaguardia dei loro valori patrimoniali.
A.S. 2111
Emendamento all’Art. 48
Dopo l’articolo 48, aggiungere i seguenti:
Art. 48-bis
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i giochi pubblici, sono sottoposti ad imposta mediante un prelievo erariale unico.
2. Presupposto dell’imposta è la raccolta dei giochi pubblici. La base imponibile è costituita dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Soggetto passivo dell’imposta è il concessionario della raccolta dei giochi pubblici di cui al comma 1.
3. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi a singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.
4. Con apposito regolamento sono stabiliti:
a) la misura effettiva del prelievo, in relazione a ciascuna tipologia di gioco, nei limiti delle misure massime di cui all’articolo 48-ter, anche prevedendo aliquote differenziate per le scommesse a quota fissa raccolta su rete fisica ovvero a distanza;
b) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;
c) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare, nonché le disposizioni per la autoliquidazione dell’imposta;
d) i termini e le modalità secondo i quali i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
e) le modalità della liquidazione automatizzata da parte dell’Agenzia;
f) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare;
g) i termini e le modalità secondo i quali i concessionari comunicano, tramite la rete telematica, i dati relativi alle somme giocate e alle vincite erogate, nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da gioco, utilizzati per la determinazione dell’imposta dovuta;
h) ogni ulteriore obbligo strumentale cui è sottoposto il soggetto passivo.
5. Il prelievo erariale unico è comunque dovuto anche se la raccolta dei giochi di cui al comma 1 avviene in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace. In tali casi soggetto passivo dell’imposta è chiunque, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, effettua con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, giochi con vincite in denaro concorsi pronostici o scommesse.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l’importo dello 0,3 per cento relativo al canone di concessione, non è più dovuto.
7. La misura massima del prelievo erariale unico è la seguente:
a) relativamente ai giochi mediante apparecchi collegati alla rete telematica dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, il sessanta per cento;
b) relativamente ai giochi mediante apparecchi facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, il cinquanta per cento;
c) relativamente ai giochi scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati, raccolti a quota fissa, nonché lettera l), il venti per cento;
d) relativamente ai giochi bingo, il quarantadue per cento.»
http://www.jamma.it/politica/stabilita- ... muni-72046
11 novembre 2015 - 15:43
Mirabelli
(Jamma) “L’emendamento che il Pd ha presentato alla legge di stabilità per mettere ordine sulle competenze delle diverse istituzioni nel settore dei giochi va esattamente nella direzione opposta a quella indicata dal senatore Endrizzi, il quale ritiene evidentemente di essere l’unico titolato a parlare sul tema e che è ossessionato dall’idea che tutti gli altri abbiano interessi loschi e poco trasparenti”. Lo dice il senatore Franco Mirabelli, capogruppo del Pd nella Commissione Antimafia e primo firmatario del ddl sui giochi. “Oggi – prosegue Mirabelli – la legge dispone solo l’esclusiva riserva statale sui giochi e non riconosce né ruoli né competenze a Comuni e Regioni,
che invece hanno assunto in questi anni di incertezza legislativa iniziative importanti per limitare il gioco, tutte purtropposottoposte a giudizi di legittimità. Questo emendamento vuole togliere alla magistratura l’onere di decidere su conflitti, a cui deve porre rimedio la politica. Per questo proponiamo di istituire nella Conferenza Stato Regioni un tavolo permanente che definisca, attraverso intese tra Comuni, Regione e Stato la distribuzione delle sale gioco sui territori. Contrariamente a quello che pensa il M5s, la lotta all’illegalità sul gioco si fa se si definisce un quadro chiaro e trasparente di regole. Riconoscere a Stato e Regioni i propri ambiti è una delle norme che va in questa direzione”.
Testo degli emendamenti:
A.S. 2111
Emendamento all’Art. 48
Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis
1. L’organizzazione e l’esercizio di giochi pubblici, per i quali si mette in palio una ricompensa di qualsiasi natura, anche in denaro, e per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato. Sono altresì riservati allo Stato la identificazione, il consenso e la disciplina delle attività di gioco per la cui partecipazione, anche a tempo, sia comunque richiesto il pagamento di una somma di denaro, anche se per essi non sia corrisposta alcuna ricompensa.
L’organizzazione e l’esercizio delle attività di cui al primo periodo sono affidate al Ministero dell’economia e delle finanze, che le esercita mediante l’Agenzia la quale può effettuarne la gestione o direttamente o per mezzo di concessionari, persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dei compensi spettanti e le altre modalità della gestione sono stabilite in convenzioni accessive alle concessioni.
2. Nell’esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici.
3. In caso di gestione delle attività di cui al comma 1 per mezzo di persone fisiche o giuridiche, queste sono selezionate attraverso apposita procedura selettiva bandita nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta dell’Agenzia acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché agli schemi di provvedimento di de-finizione dei criteri per la valutazione dei re-quisiti di solidità patrimoniale dei concessio-nari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
4. L’Agenzia può provvedere alla gestione e all’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita anche mediante una sua società a totale partecipazione pubblica. L’Agenzia può altresì organizzare con le amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea la gestione di giochi ov-vero di singoli concorsi od estrazioni. In tal caso, l’Agenzia, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati e sulla base di quanto previsto con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 4, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.
5. Ferme restando le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico in materia di concorsi e operazioni a premio, spettano alla Agenzia anche le funzioni di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione della riserva dei giochi pubblici.
6. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giochi pubblici, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero dello sviluppo economico tra-smette all’Agenzia, all’atto del loro ricevi-mento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio, nonché dei relativi allegati.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al comma 6, l’Agenzia, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di gioco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero dello sviluppo economico.
8. Con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia sono determinate forme e termini della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia, d’intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al comma 6.
9. In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali sanciscono intese in ordine alla distribuzione territoriale delle sale da gioco che offrono i giochi con vincita in denaro. Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale e sull’intero territorio nazionale, nonché la salvaguardia dei loro valori patrimoniali.
A.S. 2111
Emendamento all’Art. 48
Dopo l’articolo 48, aggiungere i seguenti:
Art. 48-bis
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i giochi pubblici, sono sottoposti ad imposta mediante un prelievo erariale unico.
2. Presupposto dell’imposta è la raccolta dei giochi pubblici. La base imponibile è costituita dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Soggetto passivo dell’imposta è il concessionario della raccolta dei giochi pubblici di cui al comma 1.
3. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi a singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.
4. Con apposito regolamento sono stabiliti:
a) la misura effettiva del prelievo, in relazione a ciascuna tipologia di gioco, nei limiti delle misure massime di cui all’articolo 48-ter, anche prevedendo aliquote differenziate per le scommesse a quota fissa raccolta su rete fisica ovvero a distanza;
b) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;
c) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare, nonché le disposizioni per la autoliquidazione dell’imposta;
d) i termini e le modalità secondo i quali i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
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f) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare;
g) i termini e le modalità secondo i quali i concessionari comunicano, tramite la rete telematica, i dati relativi alle somme giocate e alle vincite erogate, nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da gioco, utilizzati per la determinazione dell’imposta dovuta;
h) ogni ulteriore obbligo strumentale cui è sottoposto il soggetto passivo.
5. Il prelievo erariale unico è comunque dovuto anche se la raccolta dei giochi di cui al comma 1 avviene in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace. In tali casi soggetto passivo dell’imposta è chiunque, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, effettua con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, giochi con vincite in denaro concorsi pronostici o scommesse.
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7. La misura massima del prelievo erariale unico è la seguente:
a) relativamente ai giochi mediante apparecchi collegati alla rete telematica dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, il sessanta per cento;
b) relativamente ai giochi mediante apparecchi facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, il cinquanta per cento;
c) relativamente ai giochi scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati, raccolti a quota fissa, nonché lettera l), il venti per cento;
d) relativamente ai giochi bingo, il quarantadue per cento.»
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