il Tribunale di Siena dissequestra centro Stanleybet
Inviato: 05/11/2015 - 12:48
Scommesse e Ctd: il Tribunale di Siena dissequestra centro Stanleybet
http://www.gioconews.it/scommesse/66-ge ... stanleybet
Creato Giovedì, 05 Novembre 2015 11:56
Data pubblicazione
Scritto da Ac
Secondo i giudici toscani la comunicazione dei dati (ai sensi del comma 644 art. 1 Legge 190/14) esclude pericolo per l'ordine pubblico.
Il Tribunale del Riesame di Siena ha annullato la misura cautelare nei confronti di un centro collegato al bookmaker Stanleybet Malta Ltd per assenza del requisito del “periculum in mora”, tenendo conto della "avvenuta adesione da parte dell'indagata alla procedura di emersione ex art. 1 comma 644 L. 190/14". I giudici toscani, con un'ordinanza dello scorso 21 ottobre, si sono quindi pronunciati sulla legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo emesso nei confronti di Ctd, annullandolo, nonostante venisse comunque affermata la sussistenza del “fumus commissi delicti” del reato di raccolta abusiva delle scommesse (di cui all'art. 4 comma 4 bis L. 401/89).
NESSUN CONTRASTO CON NORME UE - Il Collegio ha escluso la sussistenza di un contrasto tra la disciplina interna attualmente vigente ed i principi dell'Unione Europea, atteso che "le pronunce della Corte di Giustizia Europea favorevoli alla disapplicazione della fattispecie oggi contestata facevano riferimento a casi di soggetti illegittimamente esclusi dalla gare per le concessioni, mentre nel caso di specie è pacifico che la Stanleybet non abbia nemmeno partecipato alla gara "Monti" e "la disapplicazione della disciplina interna era imposta e giustificata dall'esigenza di ripristinare la supremazia del diritto UE, violato dalla disciplina interna (cd decreto Bersani) che effettivamente si poneva in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi".
RACCOLTA CTD ILLECITA MA ORDINE PUBBLICO NON FRUSTRATO - Per quanto riguarda, invece, le esigenze cautelari riferite al mantenimento del sequestro, il Collegio ha affermato che "sebbene l'attività di raccolta delle scommesse attraverso ctd in assenza della licenza ex art 88 tulps certamente non possa dirsi lecita, l'avvenuta tempestiva comunicazione alla Questura ex art. 1 comma 644 L. 190/14, con contestuale dichiarazione dei requisiti soggettivi previsti dal Tulps (indubitabilmente effettuata dalla indagata) consente, tuttavia, di ritenersi che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice - ovvero l'ordine pubblico e l'esercizio dei controlli di Polizia - non risulti frustrato dalla prosecuzione dell'attività fino alla scadenza del termine previsto dalla disciplina introdotta ex l. 190/14".
IL RIFERIMENTO ALLA 'SANATORIA' - In sostanza il Collegio ritiene che se il bene giuridico presidiato dalla sanzione penale di cui all'art. 4 co 4 bis L 401/89 è l'ordine pubblico, "l'adesione ad una procedura di emersione, con conseguente adeguamento ad obblighi e a divieti legislativamente previsti (art. 1 co 644 lett d) L. 190/14) non può apparire indifferente ai fini della valutazione della sussistenza del periculum in mora", così come affermato - ma con riferimento alla regolarizzazione fiscale prevista ai sensi dell'art. 1 co. 643 della medesima legge 190/14 - dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23960/15.
“RISCHI PER APPLICAZIONE NORMA PENALE” - Secondo l'Avvocato Chiara Sambaldi, difensore della persona offesa nella vicenda, "il Collegio qualifica la posizione dell'indagato quale aderente alla procedura di emersione ai sensi del comma 644 che, invero, facendo salva l'applicazione dell'art 4 L 401/89, disciplina obblighi e divieti per i non aderenti alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione. Il Tribunale ha escluso il periculum sulla scorta della mera comunicazione dei dati anagrafici e della dichiarazione di sussistenza in capo al gestore del Ctd dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilancio della licenza di ps ex art 88 Tulps, in assenza, quindi, di un riscontro concreto o di un provvedimento accertativo della questura competente. Viene omessa ogni considerazione relativamente alla più ampia finalità preventiva della degenerazione criminale perseguita non solo dalle prescrizioni del Tulps ma anche da quelle contenute nella convenzione di concessione e nel disciplinare che lega gli operatori regolarizzati fiscalmente a Adm. Emerge, quindi, la criticità insita nella disposizione di cui alla lettera e) del comma 644 citato che, così come interpretata da alcuni tribunali, rischia di compromettere l'applicazione della norma penale nei confronti di chi opera senza titoli”.
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Creato Giovedì, 05 Novembre 2015 11:56
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Scritto da Ac
Secondo i giudici toscani la comunicazione dei dati (ai sensi del comma 644 art. 1 Legge 190/14) esclude pericolo per l'ordine pubblico.
Il Tribunale del Riesame di Siena ha annullato la misura cautelare nei confronti di un centro collegato al bookmaker Stanleybet Malta Ltd per assenza del requisito del “periculum in mora”, tenendo conto della "avvenuta adesione da parte dell'indagata alla procedura di emersione ex art. 1 comma 644 L. 190/14". I giudici toscani, con un'ordinanza dello scorso 21 ottobre, si sono quindi pronunciati sulla legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo emesso nei confronti di Ctd, annullandolo, nonostante venisse comunque affermata la sussistenza del “fumus commissi delicti” del reato di raccolta abusiva delle scommesse (di cui all'art. 4 comma 4 bis L. 401/89).
NESSUN CONTRASTO CON NORME UE - Il Collegio ha escluso la sussistenza di un contrasto tra la disciplina interna attualmente vigente ed i principi dell'Unione Europea, atteso che "le pronunce della Corte di Giustizia Europea favorevoli alla disapplicazione della fattispecie oggi contestata facevano riferimento a casi di soggetti illegittimamente esclusi dalla gare per le concessioni, mentre nel caso di specie è pacifico che la Stanleybet non abbia nemmeno partecipato alla gara "Monti" e "la disapplicazione della disciplina interna era imposta e giustificata dall'esigenza di ripristinare la supremazia del diritto UE, violato dalla disciplina interna (cd decreto Bersani) che effettivamente si poneva in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi".
RACCOLTA CTD ILLECITA MA ORDINE PUBBLICO NON FRUSTRATO - Per quanto riguarda, invece, le esigenze cautelari riferite al mantenimento del sequestro, il Collegio ha affermato che "sebbene l'attività di raccolta delle scommesse attraverso ctd in assenza della licenza ex art 88 tulps certamente non possa dirsi lecita, l'avvenuta tempestiva comunicazione alla Questura ex art. 1 comma 644 L. 190/14, con contestuale dichiarazione dei requisiti soggettivi previsti dal Tulps (indubitabilmente effettuata dalla indagata) consente, tuttavia, di ritenersi che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice - ovvero l'ordine pubblico e l'esercizio dei controlli di Polizia - non risulti frustrato dalla prosecuzione dell'attività fino alla scadenza del termine previsto dalla disciplina introdotta ex l. 190/14".
IL RIFERIMENTO ALLA 'SANATORIA' - In sostanza il Collegio ritiene che se il bene giuridico presidiato dalla sanzione penale di cui all'art. 4 co 4 bis L 401/89 è l'ordine pubblico, "l'adesione ad una procedura di emersione, con conseguente adeguamento ad obblighi e a divieti legislativamente previsti (art. 1 co 644 lett d) L. 190/14) non può apparire indifferente ai fini della valutazione della sussistenza del periculum in mora", così come affermato - ma con riferimento alla regolarizzazione fiscale prevista ai sensi dell'art. 1 co. 643 della medesima legge 190/14 - dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23960/15.
“RISCHI PER APPLICAZIONE NORMA PENALE” - Secondo l'Avvocato Chiara Sambaldi, difensore della persona offesa nella vicenda, "il Collegio qualifica la posizione dell'indagato quale aderente alla procedura di emersione ai sensi del comma 644 che, invero, facendo salva l'applicazione dell'art 4 L 401/89, disciplina obblighi e divieti per i non aderenti alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione. Il Tribunale ha escluso il periculum sulla scorta della mera comunicazione dei dati anagrafici e della dichiarazione di sussistenza in capo al gestore del Ctd dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilancio della licenza di ps ex art 88 Tulps, in assenza, quindi, di un riscontro concreto o di un provvedimento accertativo della questura competente. Viene omessa ogni considerazione relativamente alla più ampia finalità preventiva della degenerazione criminale perseguita non solo dalle prescrizioni del Tulps ma anche da quelle contenute nella convenzione di concessione e nel disciplinare che lega gli operatori regolarizzati fiscalmente a Adm. Emerge, quindi, la criticità insita nella disposizione di cui alla lettera e) del comma 644 citato che, così come interpretata da alcuni tribunali, rischia di compromettere l'applicazione della norma penale nei confronti di chi opera senza titoli”.