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Commette reato chi partecipa a Scommesse Abusive o Illegali

Inviato: 07/10/2015 - 18:07
da advocatus
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Scommesse Abusive o Illegali

Si rischia da 1 a 3 anni di reclusione per il reato di raccolta abusiva di scommesse- Di seguito trovi la spiegazione tecnica del reato.
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La Legge 401/89 (interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), «esercizio abusivo dell'attività di giuoco o di scommessa», prevede - tra le tante fattispecie penalmente rilevanti - la reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni per chiunque eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva espressamente allo Stato o agli altri enti concessionari.

scommesse illegali avvocato snaiAlla medesima pena soggiace chiunque svolga in Italia qualsiasi attività organizzata con lo scopo di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di ogni genere, da chiunque accettati in Italia o all'estero senza avere precedentemente ottenuto la concessione, l’autorizzazione o la licenza in base a quanto prescritto dall'articolo 88 Testo unico leggi di pubblica sicurezza (comma 4 bis), come chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'utilizzo di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
Sanzioni e Pene Aggiuntive Gioco d'azzardo

poker illegale online reatoLa condanna per i delitti indicati ai punti 1 e 2 comporta anche il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, si accettano scommesse autorizzate o si tengono giochi d'azzardo autorizzati.

Tali disposizioni si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati per mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Quali sono le Scommesse Sportive Illecite

reato-centro-scommesse romaIl settore delle scommesse sportive in Italia non è liberalizzato: l'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, infatti, stabilisce che per operare in questo settore siano necessari una concessione rilasciata dall'Amministrazione Accentrata dei Monopoli di Stato (AAMS, che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze), e un'autorizzazione di polizia rilasciata solo «a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e di gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione».
Concessioni Raccolta di Scommesse

agenzia-di-scommesse sequestrataIl provvedimento è revocabile e non può esser accordato a chi abbia subito condanne per particolari delitti, per esempio per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o per violazione della normativa riguardante i giochi d'azzardo (articoli 11 e 14 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

In aggiunta, fino al 2002, nelle ipotesi in cui il concessionario fosse una società di capitali, le azioni munite di diritto di voto dovevano obbligatoriamente essere intestate a persone fisiche, a società in nome collettivo o in accomandita semplice, e non potevano in nessun caso essere trasferite con una semplice girata.


Raccolta Abusiva di Scommesse da gioco

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Si deve alla legge n. 401 del 13 dicembre 1989 l’immissione «ufficiale» nell’ordinamento giuridico italiano della fattispecie di reato denominata «esercizio abusivo di attività di gioco e di scommesse» nella quale incorre chi:

scommesse abusive calcio1) esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o altro ente concessionario;

2) organizza scommesse o concorsi pronostici sulle attività sportive gestite dal CONI o da altre organizzazioni dipendenti, o dall'UNIRE;

3) esercita abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;

scommesse illegali avvocato snai4) effettua abusivamente la raccolta, anche per via telematica o telefonica, di scommesse, giocate del lotto, concorsi pronostici.



Commette reato anche chi partecipa a queste attività vietate e chi le pubblicizza.

Re: Commette reato chi partecipa a Scommesse Abusive o Illeg

Inviato: 07/10/2015 - 18:13
da advocatus
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La nuova regolamentazione per il gioco d'azzardo in Italia
22/02/2013

La nuova regolamentazione per il gioco d'azzardo in Italia è un argomento di fondamentale importanza per tutti coloro che vogliono intraprendere questo tipo di business online.
La disciplina penalistica riguardante il gioco d’azzardo è contenuta nel Capo II Sez. I del Codice Penale, precisamente negli artt. 718 e ss. L’art. 718 recita quanto segue: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo (721 c.p.) o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206 (719, 722 c.p.). Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale (104, 105 c.p.), alla libertà vigilata (228 c.p.) può essere aggiunta la cauzione di buona condotta (237 c.p.)” .
E’ quindi vietato, e conseguentemente punito, il comportamento di chi organizza tecnicamente, dirige, agevola o amministra, allestendo all’ occorrenza i mezzi utili, una casa da gioco.
A seguire, l’art. 719 spiega che la pena per il reato citato nell’ articolo precedente è raddoppiata qualora il fatto venga commesso in un pubblico esercizio, siano impegnate nel gioco poste rilevanti o ancora se fra partecipanti al gioco vi siano persone minorenni.
L'art. 720 del medesimo codice punisce chi, senza concorrere nella contravvenzione preveduta dall’ articolo 718, sia colto a partecipare al gioco d'azzardo, sanzionandolo con l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino ad Euro 516,00. La pena è aumentata nel caso di sorpresa in una casa di gioco o in pubblico esercizio o per chi ha impegnato poste rilevanti.
L’ art. 721 evidenzia gli elementi essenziali che caratterizzano il gioco d’ azzardo. Essi sono il fine di lucro perseguito dalle parti (ovvero dalla volontà del giocatore di trarre dallo stesso determinate utilità economiche. Anche in presenza di una modesta posta di gioco potrebbe comunque ricorrere il fine di lucro) e la aleatorietà della vincita o della perdita.
Ciò vale a dire che non sorge reato quando la vincita o la perdita dipendono dall’ abilità del giocatore e non solo dalla sorte.
Si vuole pertanto tutelare l’ordine pubblico che può essere “messo in pericolo” dall’esercizio di quei giochi che possono provocare disordini.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2007
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2007 - Registrato dalla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2007, recante regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, da adottare ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. b) del dl. n. 223/06, convertito con legge n. 248/06. E’ possibile scaricarlo qui:

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2007

Decreto Direttoriale 10 Gennaio 2011
Decreto Direttoriale 10 Gennaio 2011 Prot. n. 2011/666/Giochi/GAD - Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza. E’ possibile scaricarlo qui:

Decreto Direttoriale 10 Gennaio 2011 Prot. n. 2011/666/Giochi/GAD

Decreto 8 Febbraio 2011
Il testo del Decreto è stato pubblicato il 10 Marzo 2011, Prot. n. 2011/190/GCV - Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza (legge Comunitaria). E’ possibile scaricarlo qui:

Decreto Direttoriale 8 Febbraio 2011 (Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza)

Decreto Legge Balduzzi
Il Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, cosiddetto “Decreto Balduzzi” è stato convertito in legge (Legge 8 novembre 2012 n. 189) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2012 Serie Generale n. 263. Tale decreto prevede alcuni adempimenti che si ritiene importanti ricordare al fine di prevenire le sanzioni che sono a carico dei gestori di sale da gioco e di esercizi nei quali vi sia offerta di giochi pubblici, o di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
Prevede l’obbligo per i gestori di esporre il materiale di avvertimento al pubblico riguardante il rischio di dipendenza dal gioco e le probabilità di vincita dei giochi, con apposite sanzioni. Questi avvisi devono essere resi visibili mediante apposite targhe da esporre nelle aree o nelle sale in cui sono installate le VLT e nei punti vendita in cui si esercita come attività principale la raccolta di scommesse (agenzie e negozi).
Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013 ed è pertanto stato predisposto un kit con tutti i materiali necessari al rispetto della suddetta normativa.
Il testo recita: "(...) i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P."
Altro punto fondamentale della norma è quello di evitare la concorrenza “sleale” nei locali pubblici, operata attraverso forme di gioco al limite della legalità.
Il testo di legge recita come segue: “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsivoglia pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Tale decreto è finalizzato anche a prevenire i fenomeni della ludopatia, imponendo delle restrizioni agli spot che pubblicizzano il gioco. Sono vietati quindi messaggi pubblicitari su giornali, riviste, tv, radio, teatro, cinema e internet che inducono al gioco dove è prevista vincita in denaro. Deve assolutamente esserci la presenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e contenere note informative sulle probabilità di vincita, lo spot non deve esaltare troppo la pratica del gioco e non vi devono essere presenti minori.