Scommettitori su CTD illegali attenti!!! Importante sentenza
Inviato: 25/09/2015 - 12:35
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: assolto scommettitore
In: Diritto
http://www.jamma.it/diritto/tribunale-d ... tore-69655
25 settembre 2015 - 11:26
ripamontins
(Jamma) – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza depositata il 28 agosto 2015, ha applicato il principio della buona fede e dell’affidamento in capo ad un imputato, accusato del reato di cui all’art.4 comma 3 legge 401/89, per avere praticato una scommessa presso un CED operante in difetto di licenza ex art.88 tulps e collegato a bookmaker all’epoca dei fatti privo di concessione italiana.
Quanto al titolare del CED, il Giudice ha proceduto ad assoluzione con ampia formula rilevando come lo stesso fosse collegato all’ operatore Goldbet discriminato dal c.d. Bando Bersani, con conseguente illegittimità del diniego della Questura basato sulla carenza del titolo concessorio. Con ciò allineandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul caso Goldbet e disapplicando la normativa incriminatrice per contrasto con il Trattato UE ed i principi di Libero Stabilimento e Libera Prestazione dei Servizi.
Quanto al giocatore, altresì assistito dall’avv.Marco Ripamonti, il Tribunale pur premettendo che la liceità dell’operato del titolare del CED, attesa la intervenuta e riconosciuta discriminazione, avrebbe comportato comunque, come ovvio corollario, la non colpevolezza del medesimo giocatore, ne ha escluso tuttavia la punibilità così statuendo: “Sotto il profilo psicologico, a parere dello scrivente, non ricorrono gli estremi nè del dolo che della colpa: lo scommettitore, infatti, parte da una situazione di affidamento generata dalla presenza stessa di un centro scommesse in attività e caratterizzato da una struttura stabile e, comunque, non appare imponibile a quest’ultimo (differentemente dal titolare del centro scommesse) un obbligo informativo inerente le complesse vicende di diritto nazionale e comunitario che hanno interessato le singole società straniere operanti nel settore de quo“. Da ciò la pronuncia di assoluzione con la formula “il fatto non sussiste“.
Ovviamente, non sempre gli scommettitori, in caso di RECIDIVA, potranno pretendere la buonafede.
In: Diritto
http://www.jamma.it/diritto/tribunale-d ... tore-69655
25 settembre 2015 - 11:26
ripamontins
(Jamma) – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza depositata il 28 agosto 2015, ha applicato il principio della buona fede e dell’affidamento in capo ad un imputato, accusato del reato di cui all’art.4 comma 3 legge 401/89, per avere praticato una scommessa presso un CED operante in difetto di licenza ex art.88 tulps e collegato a bookmaker all’epoca dei fatti privo di concessione italiana.
Quanto al titolare del CED, il Giudice ha proceduto ad assoluzione con ampia formula rilevando come lo stesso fosse collegato all’ operatore Goldbet discriminato dal c.d. Bando Bersani, con conseguente illegittimità del diniego della Questura basato sulla carenza del titolo concessorio. Con ciò allineandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul caso Goldbet e disapplicando la normativa incriminatrice per contrasto con il Trattato UE ed i principi di Libero Stabilimento e Libera Prestazione dei Servizi.
Quanto al giocatore, altresì assistito dall’avv.Marco Ripamonti, il Tribunale pur premettendo che la liceità dell’operato del titolare del CED, attesa la intervenuta e riconosciuta discriminazione, avrebbe comportato comunque, come ovvio corollario, la non colpevolezza del medesimo giocatore, ne ha escluso tuttavia la punibilità così statuendo: “Sotto il profilo psicologico, a parere dello scrivente, non ricorrono gli estremi nè del dolo che della colpa: lo scommettitore, infatti, parte da una situazione di affidamento generata dalla presenza stessa di un centro scommesse in attività e caratterizzato da una struttura stabile e, comunque, non appare imponibile a quest’ultimo (differentemente dal titolare del centro scommesse) un obbligo informativo inerente le complesse vicende di diritto nazionale e comunitario che hanno interessato le singole società straniere operanti nel settore de quo“. Da ciò la pronuncia di assoluzione con la formula “il fatto non sussiste“.
Ovviamente, non sempre gli scommettitori, in caso di RECIDIVA, potranno pretendere la buonafede.