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Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CTD

Inviato: 09/09/2015 - 13:53
da advocatus
Il problema delle vincite conseguite all'estero, e non sottoposte a tassazione alla fonte dallo stato italiano, tramite l'imposta unica o il PREU, interessa diverse questioni ed aspetti.

Sicuramente interessa i CTD di book COM che usano il proprio conto gioco per far giocare i clienti. In caso di accertamento e controllo del loro conto gioco da parte della GdF, oltre alle questioni di carattere penale, saranno tenuti a pagare allo stato italiano tutte le tasse evase negli ultimi 5 anni. E sono un bel "malloppo". Le perdite non entrano nel cumulo del conteggio dell'IRPEF.

Esorto i gestori di CTD e soprattutto quelli che ufficialmente sono solo punti di ricarica a non usare i loro conti gioco o intestati ad amici e parenti. Il salasso conseguente a questa evasione fiscale sarà pesantissimo.

Allego, come già fatto in un commento di un altro topic, i link esplicativi. Nel corso del topic auspico che con il contributo degli altri utenti si possano esaminare anche altri aspetti del problema.
http://www.ilvelino.it/it/article/2015/ ... 22e858e15/ e http://www.agimeg.it/?p=73398

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 10/09/2015 - 08:52
da advocatus
E non è stato facile arrivare all'ultima sentenza a favore dei giocatori di Poker professionisti, che fanno l'unica eccezione alla legge vigente.

http://poker.gioconews.it/legislazione/ ... e-vincenti

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 10/09/2015 - 17:59
da negozioAAMS
advocatus ha scritto:E non è stato facile arrivare all'ultima sentenza a favore dei giocatori di Poker professionisti, che fanno l'unica eccezione alla legge vigente.

http://poker.gioconews.it/legislazione/ ... e-vincenti


Un suo parere, per confrontarlo con il parere datomi dal mio legale di fiducia.
Ammesso che le vincite conseguite all'estero e non tassate alla fonte dello stato italiano sono soggette a IRPEF, se si fa una scommessa al banco in un CTD di un book discriminato, che non paga l'imposta unica, asserendo che non è dovuta, anche questa eventuale vincita si deve mettere nella dichiarazione IRPEF?

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 10/09/2015 - 18:15
da advocatus
negozioAAMS ha scritto:
advocatus ha scritto:E non è stato facile arrivare all'ultima sentenza a favore dei giocatori di Poker professionisti, che fanno l'unica eccezione alla legge vigente.

http://poker.gioconews.it/legislazione/ ... e-vincenti


Un suo parere, per confrontarlo con il parere datomi dal mio legale di fiducia.
Ammesso che le vincite conseguite all'estero e non tassate alla fonte dello stato italiano sono soggette a IRPEF, se si fa una scommessa al banco in un CTD di un book discriminato, che non paga l'imposta unica, asserendo che non è dovuta, anche questa eventuale vincita si deve mettere nella dichiarazione IRPEF?


Ritengo di no; e spiego il mio parere.
Per lo stato italiano il CTD, solidale con il suo book estero senza concessione AAMS, è tenuto al pagamento dell'imposta unica. Ci sono già stati centinaia di processi nelle varie commissioni tributarie, e lo stato (Agenzia delle Entrate e Monopoli) hanno sempre sostenuto questa tesi.

L'eventuale evasione fiscale la fa quindi il CTD, se l'imposta è dovuta, e il cliente che fa le scommesse al banco non è tenuto a saperlo. Lo stato deve scegliere se l'imposta la deve pagare il CTD o se non è dovuta (le vincite degli scommettitori sono soggette a tassazione); e fino ad oggi ha scelto di seguire la prima strada (evasione di imposta unica). Quando e se si arriverà alla sentenza della Cassazione o della CJEU, poi si vedrà; ma dovrà essere pubblicata una chiara normativa in merito dell'eventuale cambio di direzione.

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 11/09/2015 - 08:59
da Diffidente
Quindi una vincita al banco fatta da un CTD di book ritenuto discriminato da sentenze della cassazione o della CJEU (Bet11128, Stanleybet, etc,) non è soggetta a far cumulo con i redditi, mentre se fatta con un book non discriminato, si?

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 11/09/2015 - 15:30
da advocatus
Diffidente ha scritto:Quindi una vincita al banco fatta da un CTD di book ritenuto discriminato da sentenze della cassazione o della CJEU (Bet11128, Stanleybet, etc,) non è soggetta a far cumulo con i redditi, mentre se fatta con un book non discriminato, si?


Un bookmaker estero, riconosciuto discriminato, deve necessariamente operare tramite CTD (Centri di Trasmissione Dati), e secondo lo stato il CTD è tenuto solidalmente a pagare l'imposta unica con il suo book. Un CTD di un book non discriminato dai bandi è del tutto illegale, e bisognerà vedere, da caso a caso, le modalità di accettazione della giocata e la funzione operativa del CTD. Non escluderei che gli scommettitori di questi centri del tutto illegali siano soggetti a inserire le vincite nella dichiarazione dei redditi, specialmente quando si fa la procedura antiriciclaggio e si ha la prova della vincita tramite i suoi conti correnti bancari. Un cliente, informato dalla stampa, dovrebbe conoscere i bookmaker discriminati dalle sentenze da quelli non discriminati.

Sconsiglio vivamente di giocare in questi CTD di book non discriminati, sia perchè possono chiudere da un giorno all'altro e sia perchè rischiano di pagare pesanti tasse, soprattasse ed interessi per evasione IRPEF.

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 11/09/2015 - 16:33
da mandrake76
Finalmente abbiamo un avvocato a cui rivolgerci in questo forum!

Ma ..... e' del tutto inaccurato dire che i CTD devono pagare l'Imposta Unica anche se sono affiliati con un bookmaker che e' stato discriminato.

Infatti se il bookmaker e' stato discriminato e' evidente, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la sua attivita' e' pienamente legittima dato che:

1) La liberta' di attivita economica, in generale, e' garantita dalla nostra Costituzione e,

2) La liberta di attivita del CTD in particolare, qualora il CTD appartenga ad un book che e' stato discriminato, e' garantita dal giudicato cautelare e di merito di migliaia di giudici Italiani, della Cassazione Italiana e della Corte di Giustizia.

Quindi tale CTD e' perfettamente legittimato ad operare e quindi un soggetto legale nell'ambito dell'ordinamento Italiano.

Quale e' l'ambito di applicazione dell'Imposta Unica che segue dalla legge di stabilita' 2011?

La legge e' chiara. La formulazione, interpretativa di una vecchia legge precedente, premette con assoluta chiarezza che i CTD, soggetti passivi di tale legge, sono comunque soggetti illegali.

Quindi e' chiaro: un CTD che sia perfettamente legale (cioe' appartenga ad un book discriminato) non puo' rientrare nell'ambito di applicazione di una legge pensata per i CTD illegali!

Fin qui la teoria.

La realta' e' che si e' generata una guerra senza quartiere tra la Stanley, che sostiene questa teoria con la quale, insieme ad altre - ed anche piu' stringenti - l'imposta unica non e' dovuta dai CTD Stanley e l'amministrazione italiana.

Il bilancio della guerra e' per ora di 1/3 2/3.

Cioe' circa nel 30% dei casi di fronte ai tribunali tributari vince Stanley, nei restanti 60% dei casi vince - ma solo provvisoriamente - l'amministrazione.

Ma la battaglia non si ferma al primo grado. Andra' avanti in appello e poi in Cassazione, caso dopo caso, e la Stanley - sembra di capire - creera' una vera guerriglia per impedire l'esecuzione di qualsiasi provvedimento contrario.

Ora chi si intende di cose tributarie sa che le commissioni tributarie sono gestite in modo sfacciatamente favorevole alle amministrazioni, di cui anche sono una emanazione.

Chi sa di cose tributarie sa anche che un operatore che vince nel 30% dei casi.... alla fine vince comunque anche la battaglia finale.

Chi sa di cose Stanley sa anche che alla fine i funzionari che hanno perseguitato i CTD e le loro famiglie, saranno perseguitati, secondo il nostro ordinamento, da un operatore come la Stanley che non accetta soprusi e si mette a rincorrere chi glieli aveva procurati, utilizzando in modo aggressivo gli strumenti di legge che l'ordinamento mette a disposizione in materia di risarcimento del danno.

Naturalmente la Stanley, una volta che la legittimita' del suo CTD sara' riconosciuta non solo dai tribunali (come gia' e') ma anche dale autorita' italiane, non potra' piu' sottrarsi al pagamento dell'Imposta Unica che, mentre oggi e' pagata all'autorita' estera che la ha autorizzata, in futuro sarebbe dovuta - legittimamente - in favore dello Stato Italiano.

E sono certo, come CTD Stanley, che in tal caso la Stanley se ne farebbe garante.

Comunque stanno per accadere cose molto gravi. Posso dire che vedo finalmente lo Stato Italiano molto focalizzato contro I falsi book discriminati.
Credetemi.... ne stiamo per vedere delle belle!

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 11/09/2015 - 17:35
da advocatus
Concordo al 100% con Lei, sig. Mandrake. Putroppo la presa di posizione dello stato italiano e delle sue amministrazioni (Ufficio delle Entrate e Monopoli di Stato) è, a loro avviso (non a mio avviso), quella che ho esposto; e mi auguro che la Stanleybet possa vincere in cassasione e alla CJEU. Se nota bene, sconsiglio di giocare nei book non discriminati e specialmente nei loro conti on line esteri, perchè le eventuali vincite sono soggette a sommarsi ai redditi IRPEF, senza poter detrarre le scommesse perse.

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 12/09/2015 - 00:54
da mandrake76
Esatto.

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 13/09/2015 - 02:52
da negozioAAMS
Sugli scontrini delle scommesse di alcuni CTD di bookmaker esteri, c'è la dicitura:
"Scommessa trasmessa via internet dal C.T.D. e conclusa in Malta sotto la gestione esclusiva del server centrale XXXXXXXX".

In questo modo, lo scommettitore viene preventivamente informato che la scommessa viene conclusa all'estero, e, in caso di vincita, la deve inserire nella dichiarazione dei redditi?

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 13/09/2015 - 07:21
da scommettitore siracusano
Lascio ad "ADVOCATUS" rispondere all'ultimo quesito. Evidenzio invece una pagina ufficiale esplicativa delle AGENZIE DELLE ENTRATE sulla tassazione delle vincite:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/co ... ver/Premi/

Premi e vincite

Sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa (con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedono l’applicazione di ritenute alla fonte):


i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali assumono rilevanza reddituale

gli altri premi diversi da quelli su titoli obbligazionari

le vincite derivanti da estrazioni, da giochi di abilità, da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e, in genere, dai sostituti d’imposta (datori di lavoro e enti pensionistici).

Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi, derivanti da operazioni a premio, attribuiti al medesimo soggetto nello stesso periodo d’imposta dal sostituto d’imposta, non supera l’importo di 25,82 euro.

Se il valore, invece, è superiore al 25,82 euro, questo è assoggettato interamente a ritenuta. Queste disposizioni non trovano applicazione per i premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L’aliquota della ritenuta è stabilita nelle seguenti misure:

premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza: 10 per cento; inoltre, dal 1° gennaio 2012, determinati premi e lotterie sono soggetti a un prelievo addizionale pari al 6 per cento della parte della vincita che eccede i 500 euro

premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe: 20 per cento;

altre tipologie di premi: 25 per cento.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario.

Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

Vale la pena di ricordare che:

la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e i concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuno di questi giochi

la ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall’Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti

l’imposta sulle vincite relative alle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge

la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli.

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 14/09/2015 - 10:39
da advocatus
negozioAAMS ha scritto:Sugli scontrini delle scommesse di alcuni CTD di bookmaker esteri, c'è la dicitura:
"Scommessa trasmessa via internet dal C.T.D. e conclusa in Malta sotto la gestione esclusiva del server centrale XXXXXXXX".

In questo modo, lo scommettitore viene preventivamente informato che la scommessa viene conclusa all'estero, e, in caso di vincita, la deve inserire nella dichiarazione dei redditi?


Bella domanda. Ritengo, a mio parere, che tutto si riduca, indipendentemente dalla dicitura nello scontrino, al fatto che il bookmaker estero sia stato effettivamente discriminato o meno; e di come si pone l'amministrazione finanziaria nei suoi confronti nelle commissioni tributarie. Lo stato italiano può scegliere una LINEA alla volta, e non a secondo degli esiti delle sentenze definitive. Se un domani, in base all'esito delle sentenze definitive, cambierà la sua linea, allora gli scommettitori potrebbero rischiare.

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 14/09/2015 - 10:45
da advocatus
scommettitore siracusano ha scritto:Lascio ad "ADVOCATUS" rispondere all'ultimo quesito. Evidenzio invece una pagina ufficiale esplicativa delle AGENZIE DELLE ENTRATE sulla tassazione delle vincite:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/co ... ver/Premi/

Premi e vincite

Sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa (con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedono l’applicazione di ritenute alla fonte):


i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali assumono rilevanza reddituale

gli altri premi diversi da quelli su titoli obbligazionari

le vincite derivanti da estrazioni, da giochi di abilità, da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e, in genere, dai sostituti d’imposta (datori di lavoro e enti pensionistici).

Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi, derivanti da operazioni a premio, attribuiti al medesimo soggetto nello stesso periodo d’imposta dal sostituto d’imposta, non supera l’importo di 25,82 euro.

Se il valore, invece, è superiore al 25,82 euro, questo è assoggettato interamente a ritenuta. Queste disposizioni non trovano applicazione per i premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L’aliquota della ritenuta è stabilita nelle seguenti misure:

premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza: 10 per cento; inoltre, dal 1° gennaio 2012, determinati premi e lotterie sono soggetti a un prelievo addizionale pari al 6 per cento della parte della vincita che eccede i 500 euro

premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe: 20 per cento;

altre tipologie di premi: 25 per cento.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario.

Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

Vale la pena di ricordare che:

la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e i concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuno di questi giochi

la ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall’Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti

l’imposta sulle vincite relative alle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge

la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli.


Mi dispiace che Lei, ingegnere, non voglia entrare nel merito, anche se comprendo il perchè (evitare che attacchi personali nei suoi confronti sviino l'interesse dell'argomento del topic). Consulto spesso il suo blog, veramente informativo; e mi dispiace, se mio malgrado, a volte "Le ruberò la scena" in questa sezione di infobetting.

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 15/09/2015 - 08:17
da advocatus
Dopo le ultime dichiarazioni, la lotta ai CONTI ESTERI ON LINE, non controllati da SOGEI, appare ormai inevitabile; e l'arma dei controlli con le sanzioni sull'EVASIONE IRPEF sulle VINCITE è più che necessaria.

http://www.agimeg.it/?p=73684

Operazione Gambling, Musolino (Sost. Procuratore di Reggio Calabria) ad Agimeg: “Evidente la falla nel sistema normativo italiano in tema di scommesse. Alcune sentenze della CGE hanno favorito associazioni che generavano flussi economici fuori controllo”

In: Giochi On line, Primo Piano, Repubblica, Scommesse Sportive, Tgcom
14 settembre 2015 - 14:46

Il palazzo del Cedir che ospita la Procura di Reggio Calabria, tribunale, giustizia
“Stiamo portando avanti le indagini, attraverso collaborazioni con la Germania e soprattutto con Malta, le cui autorità si stanno mostrando molto disponibili. Il problema però è tutto italiano e sta negli interessi di società collegate alla ‘ndrangheta e alla mafia. Hanno cercato di sfruttare una evidente falla del sistema normativo italiano sul gioco, e in particolare sulle scommesse sportive. Alcune sentenza della Cge, interpellata dai bookmaker che consideravano discriminatorio il sistema concessorio italiano, hanno creato una giurisprudenza favorevole agli escamotage di tali associazioni”.
Sono le parole rilasciate ad Agimeg da Stefano Musolino, Sostituto Procuratore di Reggio Calabria che sta coordinando le operazioni di sequestri patrimoniali a seguito dell’operazione Gambling condotta da Carabinieri, Guardia di Finanza, squadra mobile e Dia di Reggio Calabria – in collaborazione con Scico e Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche di Roma della finanza – che ha portato al sequestro di beni per 25 milioni di euro – 21 società italiane ed estere, 31 siti nazionali e internazionali, 36 immobili.
“Queste organizzazioni hanno provato a superare delle falle del sistema italiano per lucrare attraverso le scommesse sportive e altri giochi. Va detto però che poker e altri settori del gaming non rappresentavano un mercato così interessante”, ha aggiunto. “Attraverso concessioni regolarmente ottenute a Malta o in altri paesi per il gioco online – ha aggiunto Musolino – venivano aperti conti di gioco a nome del titolare, o dei parenti dello stesso, di una sala fisica. Questo perché è abitudine degli italiani pagare la scommessa e avere uno scontrino, per ritirare poi la vincita. Qualcuno di fatto effettuava la giocata al posto dello scommettitore e operava come se fosse un vero concessionario. Un sistema secondo noi illecito e che generava flussi economici fuori controllo. Non solo, si tratta di un sistema che consente di alle mafie di riciclare il denaro sporco attraverso vari metodi. Il più classico è quello della sure bet: il bookmaker in pratica fingeva di sbagliare le quote per le scommesse, simulando una forte perdita e attraverso questi flussi di gioco andava a creare grandi entrate per società difficilmente rintracciabili”. cz/AGIMEG

Re: Vincite all'estero soggette ad IRPEF. Conseguenze per CT

Inviato: 15/09/2015 - 12:05
da Bongio 10
advocatus ha scritto:Dopo le ultime dichiarazioni, la lotta ai CONTI ESTERI ON LINE, non controllati da SOGEI, appare ormai inevitabile; e l'arma dei controlli con le sanzioni sull'EVASIONE IRPEF sulle VINCITE è più che necessaria.

http://www.agimeg.it/?p=73684

Operazione Gambling, Musolino (Sost. Procuratore di Reggio Calabria) ad Agimeg: “Evidente la falla nel sistema normativo italiano in tema di scommesse. Alcune sentenze della CGE hanno favorito associazioni che generavano flussi economici fuori controllo”

In: Giochi On line, Primo Piano, Repubblica, Scommesse Sportive, Tgcom
14 settembre 2015 - 14:46

Il palazzo del Cedir che ospita la Procura di Reggio Calabria, tribunale, giustizia
“Stiamo portando avanti le indagini, attraverso collaborazioni con la Germania e soprattutto con Malta, le cui autorità si stanno mostrando molto disponibili. Il problema però è tutto italiano e sta negli interessi di società collegate alla ‘ndrangheta e alla mafia. Hanno cercato di sfruttare una evidente falla del sistema normativo italiano sul gioco, e in particolare sulle scommesse sportive. Alcune sentenza della Cge, interpellata dai bookmaker che consideravano discriminatorio il sistema concessorio italiano, hanno creato una giurisprudenza favorevole agli escamotage di tali associazioni”.
Sono le parole rilasciate ad Agimeg da Stefano Musolino, Sostituto Procuratore di Reggio Calabria che sta coordinando le operazioni di sequestri patrimoniali a seguito dell’operazione Gambling condotta da Carabinieri, Guardia di Finanza, squadra mobile e Dia di Reggio Calabria – in collaborazione con Scico e Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche di Roma della finanza – che ha portato al sequestro di beni per 25 milioni di euro – 21 società italiane ed estere, 31 siti nazionali e internazionali, 36 immobili.
“Queste organizzazioni hanno provato a superare delle falle del sistema italiano per lucrare attraverso le scommesse sportive e altri giochi. Va detto però che poker e altri settori del gaming non rappresentavano un mercato così interessante”, ha aggiunto. “Attraverso concessioni regolarmente ottenute a Malta o in altri paesi per il gioco online – ha aggiunto Musolino – venivano aperti conti di gioco a nome del titolare, o dei parenti dello stesso, di una sala fisica. Questo perché è abitudine degli italiani pagare la scommessa e avere uno scontrino, per ritirare poi la vincita. Qualcuno di fatto effettuava la giocata al posto dello scommettitore e operava come se fosse un vero concessionario. Un sistema secondo noi illecito e che generava flussi economici fuori controllo. Non solo, si tratta di un sistema che consente di alle mafie di riciclare il denaro sporco attraverso vari metodi. Il più classico è quello della sure bet: il bookmaker in pratica fingeva di sbagliare le quote per le scommesse, simulando una forte perdita e attraverso questi flussi di gioco andava a creare grandi entrate per società difficilmente rintracciabili”. cz/AGIMEG



Io non sono uno scommettitore accanito,quindi domando, ma nell'ultimo passaggio dell'articolo, dove si parla di sure bet, addirittura il book faceva oscillare le quote per favorire questo riciclaggio?? Nei concessionari AAMS non succede che una quota scenda rapidamente facendo salire la quota dall'esito opposto?