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L’antiriciclaggio non è un gioco: "Le pesanti SANZIONI"

Inviato: 17/08/2015 - 13:27
da scommettitore siracusano
L’antiriciclaggio non è un gioco: i consigli per gli operatori del settore

http://www.gioconews.it/newslotvlt/57-g ... e-un-gioco

Creato Lunedì, 17 Agosto 2015 11:36
Data pubblicazione
Scritto da Avv. Geronimo Cardia


Più volte è capitato di mettere in risalto l’importanza dell’applicazione della normativa antiriciclaggio da parte degli operatori del settore. Altrettante volte è stato messo in evidenza quali costi di implementazione e di gestione tali adempimenti comportino, sia a livello di concessionari di stato (online, delle Awp/Vlt, delle scommesse), sia a livello di operatori della filiera (gestori, gestori di sala ed esercenti di sale scommesse).

La misurazione di quanto l’ordinamento giuridico tenga al funzionamento effettivo del sistema di presidio del rischio del riciclaggio, da un lato, e l’attenzione riposta dagli operatori ai numerosi adempimenti imposti, dall’altro, non prescindono dalle rilevanti sanzioni, amministrative e penali, che l’ordinamento stesso riserva ai soggetti che, per tipologia di professione (vuoi perché banche, professionisti, o, come nel caso che oggi interessa, perché operatori del settore del gioco) sono chiamati a supportare le autorità di riferimento nell’azione di contrasto al riciclaggio.





LE SANZIONI - Uno sguardo alle sanzioni applicabili impone il richiamo delle seguenti condotte che si aggiungono a quella ben nota di chi trasferisca denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, che comporta la sanzione dall’1 al 40 percento dell’importo trasferito (art. 58, comma 1, del D.Lgs. 231/2007). In particolare: la mancata verifica della clientela (il cosiddetto obbligo di identificazione) comporta una multa da 2.600 a 13mila euro (art. 55, comma 1, D.Lgs. 231/2007); l’omessa registrazione dei dati identificativi, o l’effettuazione in modo tardivo o incompleto, comporta una multa pari alla precedente, (art. 55, comma 4, D.Lgs. 231/2007); l’eventuale comunicazione al cliente dell’avvenuta segnalazione dell’operazione sospetta comporta l’arresto da 6 mesi a 1 anno o l’ammenda da 5mila a 50mila euro (art. 55, comma 8); l’omessa o falsa indicazione da parte dell’esecutore dell’operazione delle generalità del soggetto per conto del quale si effettua l’operazione comporta la reclusione da 6 mesi a 1 anno e la multa da 500 a 5mila euro (art. 55, comma 2, D.Lgs. 231/2007); l’omessa o falsa indicazione da parte dell’esecutore dell’operazione di informazioni sullo scopo dell’operazione e sulla natura del rapporto o della prestazione comporta l’arresto da 6 mesi a 3 anni e l’ammenda da 5mila a 50mila euro (art. 55, comma 3, D.Lgs. 231/2007); l’omessa comunicazione ex art. 52 comma 2 (atti o fatti che possano essere violazione di disposizioni di organizzazione e controllo emanate da banca d’Italia) comporta la reclusione fino a 1 anno e multa da 100 a mille euro (art. 55, comma 5, D.Lgs. 231/2007); l’utilizzo di carte di credito o pagamento non proprie può comportare la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 310 a 1.550 euro (art. 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007); l’inosservanza delle disposizioni su organizzazione, registrazione, procedure (anche formazione del personale) e controlli può comportare la sanzione da 10mila a 200mila euro (art. 56, comma 1, D.Lgs. 231/2007); l’omessa istituzione dell’archivio unico informatico (per chi sia tenuto a implementarlo) comporta una sanzione da 50mila a 500mila euro (art. 57, comma 2, D.Lgs. 231/2007); la mancata tenuta dell’archivio informatico o del registro della clientela comporta una sanzione da 5mila a 50mila euro (art. 57, comma 3, D.Lgs. 231/2007); l’omessa segnalazione delle operazioni sospette comporta la sanzione dall’1 al 40 percento dell’importo non segnalato (art. 57, comma 4, D.Lgs. 231/2007); la violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 51, comma 1, comporta la sanzione dal 3 al 30 percento dell’importo dell’operazione (art. 58, comma 7, D.Lgs. 231/2007).

È importante sottolineare, peraltro, che ove sia richiesta la necessaria e materiale collaborazione dei soggetti appartenenti alla filiera non è escluso che le sanzioni siano contestate anche a questi ultimi, anche a titolo di concorso.


Va riconosciuto che la disciplina sia articolata e che le fonti siano da ricercare da più parti, ma quel che si vuol oggi mettere in evidenza è che la filosofia che è dietro alla richiesta formulata dall’ordinamento giuridico agli operatori è chiara: collaborare affinché sia il più possibile prevenuto il rischio di riciclaggio.

Gli operatori che la norma coinvolge nell’azione di contrasto sono diversi, tra cui banche, società di gestone del risparmio, commercialisti, notai, avvocati, società di revisione, revisori contabili. A questi, poi, si aggiunge la categoria di quelli che vengono chiamati ‘altri soggetti’ e che fondamentalmente sono quelli che svolgono le seguenti attività (riassunte in breve): recupero di crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori (con o senza guardie giurate); gestione di case da gioco; offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro (..); agenzia di affari in mediazione immobiliare (in tutti i casi, in presenza delle necessarie autorizzazioni).



LA DEFINIZIONE - Venendo ora alla definizione di riciclaggio, può ricorrersi a quanto precisato dal legislatore secondo cui le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007).

L’azione richiesta agli operatori indicati nel D.Lgs. 231/2007 è sostanzialmente quella di valutare i comportamenti dei soggetti con cui abbia a che fare per l’attività che compie, di segnalare i casi rilevanti fino ad astenersi. Di qui la definizione di legge del cosiddetto ‘cliente’, secondo cui, per la parte di interesse, è tale il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con gli operatori coinvolti nell’azione di contrasto al riciclaggio (art. 1, comma 1, lett. e del D.Lgs. 231/2007).

Tra le cose che occorre verificare v’è quella di comprendere se il cliente sia o meno il titolare effettivo della operazione che sta compiendo. E anche in questo caso, la norma consente di avere una definizione secondo cui è tale la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità (o ne risultano beneficiari secondo criteri allegati alla norma).



IL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE - Ciò detto può rammentarsi il principio di collaborazione attiva degli operatori coinvolti a cui è espressamente richiesto di adottare “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo [con la precisazione che] essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale” (art. 3, comma 1, D.Lgs. 231/2007).

Di qui l’impegno degli operatori di declinare al meglio i principi posti dalle disposizioni che li riguardano, che necessariamente coinvolgono le varie strutture aziendali di cui si avrà modo di dire.

Re: L’antiriciclaggio non è un gioco: "Le pesanti SANZIONI"

Inviato: 18/08/2015 - 11:44
da scommettitore siracusano
L’antiriciclaggio non è un gioco: altri oneri per gli operatori

Categoria principale: News Normativa e Leggi
Creato Martedì, 18 Agosto 2015 09:53
Data pubblicazione
Scritto da Avv. Geronimo Cardia

http://www.gioconews.it/normativa/110-g ... -operatori


L'antiriciclaggio non è un gioco: primi passi per adempiere correttamente alla norma

Dopo l’infarinatura generale che avevamo fornito nell'articolo precedente, ecco una seconda parte di approfondimento sugli oneri a carico degli operatori per adempiere correttamente alle norme in materia di antiriciclaggio.



In occasione del primo intervento in materia di antiriciclaggio si è avuto modo di mettere in evidenza l’importanza che il legislatore attribuisce agli adempimenti richiesti ai soggetti chiamati a collaborare per il contrasto al riciclaggio ricordando le sanzioni imposte, la responsabilizzazione indiretta della filiera chiamata a collaborare, nonché altri concetti chiave quali il centrale principio cosiddetto di collaborazione attiva degli operatori coinvolti ai quali è espressamente richiesto di adottare “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia” (art. 3, comma 1, D.Lgs. 231/2007). Tanta attenzione va riservata alla verifica della conformità dei processi e delle procedure aziendali se anche solo si considera che diverse sono le autorità e gli organi di controllo cui rendere conto all’esterno ed all’interno di ciascuna azienda per le ragioni che ci occupano. E in particolare all’esterno di ciascuna azienda il confronto può avvenire, per ragioni differenti, con: Ministero dell’economia e delle finanze (Mef); Comitato di sicurezza finanziaria (Csf); Banca d’Italia; Unità di informazione finanziaria (Uif); Autorità di vigilanza di settore: Banca d’Italia, Consob, Isvap; Collegi e Ordini professionali; Forze di polizia; Direzione Investigativa Antimafia (Dia); il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (art. 47). All’interno di ciascuna azienda, le funzioni coinvolte sono: consiglio amministrazione (per la sua vocazione di controllo, oltre che di gestione); amministratore delegato (per la medesima vocazione); collegio sindacale; organismo di vigilanza ex L. 231; Internal Auditing; Risk Management; Compliance; responsabile antiriciclaggio; responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette; nonché le altre funzioni, di servizio e operative, per i controlli alle medesime richiesti di cosiddetto primo livello, o di linea. In questo secondo articolo si mettono in evidenza ancora alcuni principi generali, in materia di archivio informatico e identificazione della clientela, cominciando dall’individuazione di alcune delle disposizioni specificamente stabilite per gli operatori del gioco.
Tra esse, vanno ricordate le seguenti: ai soli operatori cosiddetti dell’online è richiesto di dotarsi dell’archivio unico informatico nella sua versione completa di cui all’articolo 1, comma 1, lett. (b) (“un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto”), mentre agli operatori degli altri settori del gioco interessati dalla normativa antiriciclaggio che qui interessano (Vlt, bingo, scommesse su punti fisici) resta consentito di avvalersi anche dei sistemi informatici di cui sono già dotati (artt. 37 e 38); gli operatori del gioco non sarebbero destinatari degli obblighi relativi alle comunicazioni aggregate (l’art. 2 del provvedimento Uif del 23.12.2013); la segnalazione delle operazioni deve avvenire indipendentemente dall’importo ogni volta che l’azienda ritenga tale operazione sospetta (art. 41); per le operazioni pari o superiori a 15mila euro è prevista la registrazione indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o da più operazioni che appaiano tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata (art. 36). Riguardo all’archivio unico informatico è importante mettere in luce la richiamata precisazione che solo per “gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e)” (gli operatori che erogano il gioco on line) è specificamente prevista la tenuta del cosiddetto Aui nella sua forma integrale e ritualizzata dalle specifiche tecniche per la tenuta del medesimo come declinato nell’articolo 37.
Si ricorda che riguardo a detta forma di Aui il legislatore spende importanti precisazioni, quali: l’Aui è formato e gestito in modo tale da assicurare chiarezza, completezza e immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni; l'istituzione dell'archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare; per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso; i soggetti facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario; i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati; la Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la Uif, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico. La precisazione è importante perché agli altri operatori del gioco chiamati ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio che qui interessano (del settore delle Vlt, del settore del bingo e del settore delle scommesse su rete fisica) è di fatto consentito di utilizzare i sistemi informatici di cui dispongono, che assicurino gli standard richiesti. Ad ogni buon conto, se si dimostra che rientrano nella fattispecie dei rapporti continuativi, anche ai rapporti degli operatori cosiddetti online troverebbe applicazione la possibilità che i dati possano essere contenuti in archivi informatici diversi dall’archivio unico (art. 37, comma 6). Tuttavia, ammesso che ciò possa essere dimostrato, occorre che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati. Peraltro, anche nella nota del 2013 della Banca d’Italia si specifica che “4. L’archivio unico informatico può non essere istituito qualora siano presenti esclusivamente rapporti continuativi registrati ai sensi del comma 5 ovvero operazioni di cui all’art. 10. 5. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall’archivio unico a condizione che siano previste modalità tecniche che garantiscano l’ordine cronologico, l’inalterabilità e la conservazione dei dati registrati. L’interrogazione di tali archivi deve garantire la possibilità di ottenere informazioni ed evidenze integrate. Eventuali rettifiche devono essere registrate in modo da consentire la tracciabilità delle registrazioni prima della modifica”.
Quanto agli aspetti relativi alla identificazione della clientela, per gli operatori del gioco è stabilito che: essi non sono destinatari degli obblighi semplificati di verifica della clientela di cui all’art. 25, mentre sono destinatari degli obblighi rafforzati di cui all’art. 28; i gestori di case da gioco identificano il cliente solo se compiono operazioni per un importo pari o superiori a duemila euro; gli operatori del gioco la cui attività e offerta di giochi o scommesse su rete fisica con vincite in denaro identificano il cliente solo per operazioni di importo superiore a mille euro con le modalità indicate per le case da gioco (dati identificativi, data operazione valore operazione e mezzi di pagamento); gli operatori di gioco online identificano il cliente solo se compiono operazioni per un importo superiore a mille euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione, inoltre devono conservare per due anni dalla data della comunicazione i dati di cui all’art. 24 comma 4 lettera d (indirizzo Ip, data, ora e durata delle connessioni telematiche).
Tale precisazione è rilevante, soprattutto se si considera che l’identificazione della clientela rappresenta sostanzialmente il cuore delle attività richieste agli operatori, laddove, per i principi generali, viene specificato che l’identificazione e l’adeguata verifica sono dovute quando: l’operatore instaura un rapporto di carattere continuativo; l’operatore esegue operazioni (cioè prestazioni) occasionali, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento (es. denaro, assegni, eccetera) di importo pari o superiore a 15mila euro indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata; nel cliente o nell’operazione chiesta vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente dal valore economico dell’operazione stessa (quindi anche se di importo inferiore a 15mila euro; vi siano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente raccolti dall’operatore, ai fini dell’identificazione del cliente. Quando ricorrono i presupposti, secondo i principi generali l’adeguata verifica del cliente presuppone che si proceda con le seguenti azioni: identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale (art. 18). Altro aspetto di interesse attiene alla tempistica, sulla quale la norma fornisce un principio di carattere generale: gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti; per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente (art. 28). I dati del cliente da identificare che devono essere raccolti sono essenzialmente il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita Iva. E le modalità di raccolta dei dati possono avvenire secondo i seguenti principi: l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sono svolte, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione; qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere (art. 19 comma 1).
Per i documenti di identità si precisa, tra l’altro, che sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, mentre, per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. Tra i principi generali posti dalla normativa di riferimento si trova, poi, quello secondo cui “i sistemi e le procedure adottati (…) rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal (…) decreto [231] e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali” (art.3, comma 2, Dlgs 231/2007). In fase di redazione ed approvazione dei processi e delle procedure aziendali degli operatori occorrerà tenere conto di tutti questi principi generali e di quelli di cui ci si occuperà nel prosieguo.

Re: L’antiriciclaggio non è un gioco: "Le pesanti SANZIONI"

Inviato: 21/08/2015 - 16:19
da scommettitore siracusano
L’antiriciclaggio non è un gioco: le specifiche prescrizioni per gli operatori della filiera

http://www.gioconews.it/normativa/110-g ... la-filiera

Categoria principale: News Normativa e Leggi
Creato Venerdì, 21 Agosto 2015 11:17
Data pubblicazione
Scritto da a cura di: Avv. Geronimo Cardia

In occasione dei primi due interventi in materia di antiriciclaggio, si è avuto modo di mettere in evidenza alcuni dei principi generali posti dal legislatore in capo agli operatori del gioco interessati dalla disciplina quali gli operatori di Vlt, bingo, scommesse e dell’online, fino a toccare il principio della identificazione della clientela.

Ora focalizziamo l’attenzione su due aspetti di base: gli sforzi da compiere in occasione delle attività di identificazione, da un lato, e lo sviluppo degli obblighi di registrazione, dall’altro. Circostanze, queste, che devono trovare la giusta e misurata ritualizzazione nelle procedure aziendali che agli operatori del gioco sono richieste. Il cuore della valutazione operata in sede di identificazione consiste nella individuazione del titolare effettivo della operazione monitorata. L’articolo 19 del decreto antiriciclaggio più volte richiamato prevede, infatti, che “l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo”. In proposito, lo stesso decreto, all’articolo 20, mette anche in evidenza che “gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi”. Ma quel che anche oggi vuole mettersi in evidenza è che la stessa norma prosegue precisando che anche gli operatori del gioco “devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. In sostanza, ancora una volta emerge l’importanza della decisione aziendale di formalizzare le procedure antiriciclaggio: esse non solo consentono di assolvere agli adempimenti posti dalla normativa, non solo rappresentano un momento di riflessione su procedure e processi aziendali sempre utile per il miglioramento dei medesimi ma tengono al riparo lagovernance da critiche da parte delle autorità competenti. In particolare, per la valutazione del rischio di riciclaggio, si può fare riferimento oltre alle istruzioni delle autorità per casi analoghi, anche ai seguenti criteri generali. Quanto alle caratteristiche proprie del soggetto interessato (sia esso giocatore, sia esso operatore della filiera contrattualizzato), potrebbe aversi cura di osservare: la natura giuridica; la prevalente attività svolta; il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte. Quanto alle caratteristiche dell’operazione, del rapporto o della prestazione professionale oggetto di monitoraggio, potrebbe aversi cura di osservare: la tipologia, la modalità di svolgimento, l’ammontare, la frequenza delle operazioni, la durata, la ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente, l’area geografica.



Assume carattere di particolare importanza la norma di chiusura del sistema di cui all’articolo 23 del decreto, che impone agli operatori il cosiddetto obbligo di astensione in presenza di determinate circostanze: “Quando gli enti non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica non possono instaurare il rapporto né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla Uif. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela”. Inoltre la stessa disposizione fa riflettere in quanto mette in evidenza che “prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta gli enti si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo [e] nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ”. La norma è costruita pensando agli operatori bancari, ma pone spunti di riflessione rilevanti ai fini della costruzione delle procedure interne aziendali per fornire alle funzioni di primo livello coinvolte e agli operatori della filiera precise indicazioni sulle condotte da tenere in ottemperanza alla normativa, senza creare i presupposti per indurre il compimento di atti disordinati, non consapevoli, eccessivi o non adeguati, in linea di principio possibili oggetto di censura in sede di verifica ex post dagli enti vigilanti.

Superata la fase dell’identificazione, il decreto precisa che occorre procedere con la registrazione e la conservazione di cui all’articolo 36, ai sensi del quale i soggetti obbligati “conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla Uif o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare: a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale; b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale”. La norma precisa altresì che essi ”registrano, con le modalità indicate, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto; con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera”. Interessante, sempre ai fini della redazione delle procedure aziendali è l’indicazione del termine di registrazione delle informazioni assunte posto dal medesimo articolo 36: “Le informazioni sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale”.

Sul punto va precisato che quanto sopra rappresenta la chiarificazione dei principi generali di adeguata verifica e registrazione posti dal decreto antiriciclaggio. Per quanto specificamente attiene agli operatori del gioco, lo stesso decreto prevede, invece, una disciplina specifica all’articolo 24. Prima di affrontare detta specificità occorre fare una precisazione doverosa: il fatto che vi sia una regolamentazione speciale per il gioco non toglie importanza ai principi generali sopra esposti, questi infatti rappresentano l’utile spunto di raffronto per soddisfare eventuali esigenze interpretative, recuperando, ove si ritenga necessario, condotte virtuose certamente apprezzate in sede di verifica.

Venendo alla specificità del settore del gioco, ed esclusa la parte relativa alle case da gioco, la norma richiamata prevede quanto segue: “3. Sono acquisite e conservate le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data dell'operazione; c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati. 4. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione dei giochi, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e-bis) [i.e. gioco su rete fisica], procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro, con le modalità di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco online (indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative: a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi online; b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti; c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati; d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco online, pone in essere le suddette operazioni. 5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 i dati di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo previsto dall'articolo 36, dai fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo”. Nell’ambito dello stesso articolo si precisa poi che “le autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l'anno, sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco”. Tale aspetto sembrerebbe motivare le attività di reportistica richieste agli operatori nell’ambito delle rispettive convenzioni. In occasione del prossimo intervento, smarcati i principi di riservatezza, si procederà con la valutazione dei principali aspetti che normalmente caratterizzano le disposizioni aziendali degli operatori del gioco per il giusto e misurato presidio dei rischi di riciclaggio.

Re: L’antiriciclaggio non è un gioco: "Le pesanti SANZIONI"

Inviato: 22/08/2015 - 09:51
da scommettitore siracusano
L’antiriciclaggio non è un gioco: come e quando dover effettuare una segnalazione

http://www.gioconews.it/normativa/110-g ... gnalazione

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Creato Sabato, 22 Agosto 2015 09:28
Data pubblicazione
Scritto da Avv. Geronimo Cardia

Nei primi interventi in merito alle disposizioni antiriciclaggio che interessano gli operatori del gioco quali gli operatori vlt, del bingo, delle scommesse e dell’online sono stati toccati alcuni dei principi generali fino alle tecniche di identificazione e agli obblighi di registrazione. Le due azioni di riferimento sono preordinate a consentire all’operatore di porre in essere, se del caso, l’attività cruciale per il contrasto al riciclaggio, che consiste nella segnalazione delle operazioni ritenute sospette. Ancor prima di addentrarci nelle caratteristiche specifiche dell’attività di selezione delle operazioni e delle segnalazioni vale la pena mettere in luce due aspetti di carattere generali quali gli obblighi di riservatezza e il divieto di comunicazione che ruotano attorno a tali attività. In particolare, l’articolo 45 sulla “Tutela della riservatezza” prevede, tra l’altro, che “1. I soggetti obbligati alla segnalazione (…) adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. 2. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato. 3.La Uif, la Guardia di finanza e la Dia possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione (…) al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli obblighi. 4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la Uif, la Guardia di finanza, la Dia, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse. 5. La Uif, la Guardia di finanza e la Dia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni. 6. In caso di denuncia (…) l'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi (…) che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata. 7. L'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi (…) può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 8. (…) in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi (…) che hanno effettuato le segnalazioni”. A questi principi di riservatezza, legati essenzialmente ad assicurare il funzionamento delle attività dei soggetti obbligati ad effettuare le operazioni di segnalazione, corrispondono, poi, i divieti di comunicazione dell’avvenuta effettuazione delle segnalazioni. In particolare, l’articolo 46 del decreto, la cui rubrica recita “divieto di comunicazione”, prevede, tra l’altro, che “1. E’ fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni (…) e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto. 2. Il divieto (…) non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo, né la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle verifiche (…) e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge. 3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Gli aspetti della riservatezza e del divieto di comunicazione vanno letti con la dovuta attenzione in quanto per loro costituzione rappresentano due pilastri del funzionamento dell’azione di contrasto al fenomeno del riciclaggio. Essi fondamentalmente sono a presidio del funzionamento: delle attività preordinate sia alla individuazione delle operazioni sospette, sia alla effettuazione delle segnalazioni; delle attività di indagine conseguenti alle segnalazioni medesime.

A proposito degli effetti delle segnalazioni operate, può essere utile, anche per avere un’idea dell’utilizzo che di queste viene fatto, riprendere i contenuti della norma di cui all’articolo 47, la cui rubrica recita “Analisi della segnalazione” che prevede, tra l’altro, che “La Uif, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività: a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini (…), dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle Uif estere; b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi (…) sulla base di protocolli d'intesa; d) (...)fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla Dia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata”.

QUANDO SEGNALARE UN’OPERAZIONE - Venendo alle attività di segnalazione va premesso un quadro sistematico. Le norme di riferimento per l’inquadramento degli obblighi di segnalazione vanno ricercate nell’ambito del capo III del decreto. In particolare, l’articolo 41 la cui rubrica recita “Segnalazione di operazioni sospette” prevede, tra l’altro, che “I soggetti (…) inviano alla Uif, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti (…), e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, “su proposta della Uif sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: (…) c) per i soggetti indicati nell'articolo (…) 14 con decreto del Ministro dell'interno”. “Gli indicatori di anomalia (…) sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento”. “Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto”. “I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini”. “Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo”. Nella disposizione richiamata emergono alcuni spunti cruciali del sistema che si rivelano determinanti per il suo funzionamento. Un primo gruppo di osservazioni attiene alla descrizione delle procedure da seguire per effettuare la valutazione dei dati raccolti in sede di identificazione e registrazione delle operazioni, in modo tale da selezionare quelle operazioni che presentino caratteristiche di sospetto tali da determinare in capo all’operatore l’obbligo di effettuare la segnalazione. In altre parole, quando è che un’operazione può definirsi sospetta? Da quali iniziative l’operatore può desumere che “siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio”? Ebbene, il legislatore sul punto fornisce un duplice criterio generale ed una serie di criteri speciali, di settore. Per quanto concerne il principio generale, il legislatore precisa che l’operatore debba desumere il sospetto “dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”. Il legislatore precisa inoltre che “è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti” e su questo si tornerà quando si metterà a fuoco l’obbligo di utilizzo di contante per importi pari o superiori a mille euro, obbligo parallelo a quelli di identificazione, registrazione e segnalazione qui in esame. Accanto a questi principi il legislatore precisa che l’operatore potrà, altresì, fare affidamento su alcuni indici di anomalia che saranno messi a disposizione dell’Uif e dei quali, per quanto specificamente allo stato riferito agli operatori del gioco si tornerà in occasione di prossimi interventi. Un secondo gruppo di riflessioni attiene al momento di effettuazione della segnalazione. E qui è importante mettere in evidenza che avuto contezza della natura sospetta dell’operazione identificata, registrata e poi analizzata si debba procedere con “le segnalazioni (…) senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto”. Tale riflessione consente peraltro di imporre una tempistica anche alle attività di identificazione registrazione che presuppongono l’analisi, la valutazione e la conseguente segnalazione. Un terzo gruppo di riflessioni attiene al comportamento cui gli operatori sono chiamati una volta che abbiano valutato esistente il presupposto del sospetto per la segnalazione. Ed in particolare, agli operatori è richiesto di astenersi “dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini”. Tali aspetti potranno essere approfonditi nel corso delle successive analisi, avendo cura di delineare le peculiarità inerenti agli operatori del gioco ed ai soggetti della rispettiva filiera.

Re: L’antiriciclaggio non è un gioco: "Le pesanti SANZIONI"

Inviato: 25/08/2015 - 17:31
da scommettitore siracusano
L'antiriciclaggio non è un gioco: il National risk assessment per il Fondo Monetario Internazionale


Categoria principale: News Normativa e Leggi
Creato Martedì, 25 Agosto 2015 12:22
Data pubblicazione
Scritto da A cura di: Avv. Geronimo Cardia

In occasione di una importante manifestazione come la Social Media Week di Roma, andata in scena nel mese di giugno nella Casa del Cinema di Villa Borghese, si è tenuto un incontro focalizzato sui profili antiriciclaggio nel gaming dal titolo ‘Antiriciclaggio nel mercato dei giochi – vulnerabilità, presidi e tecnologia nell’online nel punto di vista per il Fondo Monetario Internazionale’.

Nel corso dell’incontro sono stati messi in evidenza i profili inerenti il comparto del gioco contenuti nel documento ‘Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con il quale il Comitato di sicurezza finanziaria ha illustrato nel 2014 l’analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo predisposta nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 231/ 2007.

Il Comitato di sicurezza finanziaria è presieduto dal direttore generale del Tesoro. Ne fanno parte, tra gli altri, rappresentanti del ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Esteri, della Banca d’Italia, della Consob, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei carabinieri.

L’analisi del 2014 descritta nel corso dell’incontro e nota come National Risk Assessment (‘Nra’) “è stata effettuata in applicazione delle nuove Raccomandazioni del Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (Fatf-Gafi), con l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi”.

Si è ritenuto utile proporre l’analisi del documento in esame non solo per prendere coscienza di quali fossero le osservazioni proposte ai responsabili del Fondo Monetario Internazionale, quanto piuttosto per condividere che l’analisi conduce alla consapevolezza delle vulnerabilità del sistema in generale e nello specifico del gioco, che la consapevolezza delle vulnerabilità del sistema è il presupposto di un’adeguata mappatura dei rischi, che l’adeguata mappatura dei rischi è il presupposto per l’individuazione ed attuazione di presidi adeguati. Il tutto nella consapevolezza che come operatori si è giudicati e valutati sotto questa prospettiva anche per l’adeguatezza delle misure che vengono implementate. L’analisi delle azioni ritenute opportune per il comparto del gioco completa la valutazione dell’opportunità della descrizione proposta.

Nel documento Nra si precisa che “il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l’economia italiana è considerato significativo ma, allo stesso tempo, il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare nel suo complesso adeguato.” Tale affermazione rappresenta la sintesi complessiva del lavoro, che nei suoi passaggi intermedi interessa altresì la verifica di aspetti che interessano il gioco.

Per la valutazione del primo aspetto (secondo cui, come evidenziato, il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l’economia italiana è considerato significativo) l’Nra analizza il complesso fenomeno dei reati presupposto (tra cui la corruzione, i reati fallimentari e societari e l’usura, l’evasione, i reati tributari, la criminalità organizzata, il narcotraffico, gestione del traffico illecito di rifiuti, il reato di sfruttamento sessuale) per poi riconoscere che “l’attuale crisi economica ha offerto ulteriori opportunità alla criminalità di inserirsi nel tessuto economico (…) le difficoltà finanziarie, soprattutto di liquidità, possono indurre la crescita del fenomeno dell’usura, rendendo imprese e individui più vulnerabili ai tentativi della criminalità di estendere il controllo sull’economia legale e formale (…) la minaccia attuale che fenomeni di riciclaggio di denaro interessino la nostra economia è dunque giudicata molto significativa”.

Nell’analisi territoriale di ripartizione del rischio l’Nra fornisce uno spunto di riflessione sull’uso del contante: “L’uso del contante nel paese non è uniforme. Sulla base dell’assunto che il contante è una misura - ancorché parziale - del rischio di riciclaggio, si presenta un indicatore di rischio elaborato a livello provinciale. Si tratta di risultati preliminari di uno studio ancora in corso. Gli indicatori sono elaborati dall’Uif e fatti propri dal Csf”. La tabella allegata ripartisce i livelli di rischio da alto a medio-alto, da medio a basso in quattro categorie aggregando le provincie italiane sulla base del riscontrato quantitativo di uso del contante. Potrebbe valutarsi di inserire detti dati tra quelli indicati nelle procedure aziendali antiriciclaggio da tenere in considerazione al momento della analisi del rischio di operazioni di cui si stia pesando la natura eventualmente sospetta.

NELLO SPECIFICO - Il documento Nra, nel valutare il complesso di azioni previste ed attuate dal sistema Paese antiriciclaggio, giunge, come detto, a un giudizio di sostanziale adeguatezza. L’analisi riguarda, infatti, le banche (circa 700), gli intermediari finanziari in genere (circa 700 e 150 società di investimento), i professionisti (oltre 4.600 notai, 230.600 avvocati, 115.000 commercialisti), gli altri soggetti obbligati (tra cui gli operatori del gioco), nella consapevolezza che “gli obblighi non sono applicati da tutti in maniera uniforme. Di tale eterogeneità ne è un esempio il difforme grado di segnalazioni sospette inviate all’Unità di informazione finanziaria”. Tale ultima riflessione stimola senz’altro delle riflessioni sul tema della quantità di segnalazioni di operazioni sospette e sul tema della qualità delle medesime. Ad ogni modo, come anticipato, il documento Nra conclude asserendo che “nel suo complesso, il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare adeguatamente rispondente rispetto alla minaccia che proventi di attività criminali possano essere reinseriti nel sistema finanziario ed economico”.

Nella valutazione del sistema a presidio dei rischi antiriciclaggio, riguardo al gioco, nel documento si precisa “Il comparto del gioco, sia illegale sia legale, risulta di altissimo interesse per la criminalità organizzata, per la quale ha storicamente costituito una importante forma di sovvenzione. Attualmente la criminalità mafiosa investe nel settore dei giochi acquisendo e intestando a prestanome sale da gioco, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l’ammontare dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali illecitamente acquisiti.”

Una riflessione che spicca è data dalla consapevolezza cristallizzata nel documento del fatto che i rischi antiriciclaggio di area gioco di fatto interessano le attività illegali.

A ciò va aggiunto tuttavia che la guardia non viene abbassata nell’ambito del comparto legale per l’interesse che questo suscita nei confronti della criminalità organizzata. Nel documento si esplicita infatti che “l’interesse delle mafie verso il settore dei giochi non riguarda esclusivamente il gioco illegale ma si estende in modo significativo anche al perimetro delle attività legali del gioco”. Dal tenore delle osservazioni operate nel documento Nra emerge che particolare attenzione potrà riporsi nelle fasi di valutazione soggettiva di identificazione degli operatori e di prevenzione e rilevazione di frodi.

Come è noto le tipologie di gioco legale interessate dalla normativa antiriciclaggio sono le concessioni aventi ad oggetto la distribuzione del gioco del bingo, delle cosiddette videolotterie, del gioco on line e delle scommesse su rete fisica.

Riguardo all’online, oggetto di interesse dell’incontro descritto, il documento Nra precisa che “tra le forme di gioco on line le piattaforme di gioco di altri paesi comunitari operanti in libera prestazione di servizi comportano vulnerabilità relativa molto significative in quanto i relativi flussi finanziari sfuggono completamente al monitoraggio delle autorità”, mentre per le altre concessioni nel documento si legge che “tra le forme di gioco su rete fisica vanno segnalati con vulnerabilità relativa molto significativa (rischio specifico rilevante e vulnerabilità molto significative) gli apparecchi da intrattenimento c.d. Vlt e le scommesse a quota fissa perché ben si possono prestare a operazioni di riciclaggio”.

Il documento Nra associa alle suddette vulnerabilità riscontrate relativamente al gioco un profilo di rischio tale da indurre azioni con priorità medio-alta in merito a “interventi operativi / regolamentari / normativi” e “potenziamento dell’attività di vigilanza e controllo”.

Infine, in considerazione della rischiosità dell’attività transfrontaliera, nello stesso documento si auspica una maggiore armonizzazione con l’entrata in vigore della IV direttiva di recente approvazione che vedrà entro i prossimi due anni gli stati membri impegnati nella dovuta implementazione. Tale circostanza induce a ritenere opportuno tenerne conto, per quanto possibile, anche nelle attuali valutazioni aziendali di rischio.