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Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
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Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda mandrake76 » 04/08/2015 - 16:23
Fonte: Gioconews
Corte d'Appello conferma condanna gestore Ctd: 'Nessuna discriminazione per società estera'
Con sentenza depositata il 12 maggio 2015, divenuta irrevocabile il 14 luglio scorso, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Taranto nei confronti del gestore di un centro raccogliente scommesse in collegamento con l'operatore austriaco Sks365 Group Gmbh, per fatti di reato accertati nell'anno 2010.
L'imputato è stato condannato anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile assistita dall'avvocato Chiara Sambaldi.
NESSUN CONTRASTO CON LIBERALIZZAZIONE UE - La Corte ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi disapplicativa della norma penale sanzionante la raccolta abusiva di scommesse per contrasto della stessa con i principi europei di liberalizzazione, invocata dalla difesa. Per procedere alla disapplicazione della normativa interna, si legge nella sentenza, è necessario dimostrare rispetto a quali gare si è dispiegato il comportamento discriminatorio sotto il profilo o di un'arbitraria esclusione o di un impedimento a partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizioni di parità con gli altri concorrenti oppure individuare un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore. Rileva la Corte che nel caso dell'operatore Sks365 Group Gmbh alcun impedimento concreto e documentato si è concretizzato.
NORMATIVA ITALIANA LEGITTIMA - Le sollevate questioni di illegittimità della normativa italiana nonché le richieste al fine di ottenere un titolo autorizzatorio, al di fuori di ogni procedura di selezione, appaiono, quindi, chiaramente strumentali alla pretesa di operare in Italia senza il rispetto della normativa vigente.
NON AMMESSA IGNORANZA - Rispetto all'elemento psicologico del reato, il Tribunale di primo grado ha correttamente escluso che possa parlarsi nella fattispecie di ignoranza inevitabile e scusabile della normativa, tenuto conto del dovere di diligente informazione che grava sul soggetto che svolga la propria attività in uno specifico settore. Quando nonostante l'adempimento degli obblighi di informazione e di accurata verifica, permanga una situazione di dubbio, il soggetto deve astenersi dall'agire. Diverso il caso in cui il l'erroneo convincimento circa la liceità del proprio agire sia provocato da fonti 'qualificate' di informazione, quali potrebbero essere, per esempio, rassicurazioni provenienti dall'Amministrazione interessata. Nel caso di specie tali rassicurazioni non ci sono mai state, anzi ci sono stati una Pubblica Amministrazione che si è opposta alla pretesa privata e un vero e proprio atteggiamento di 'sfida' da parte dell'interessato, tale da escludere qualsiasi ipotesi residua di ignoranza scusabile.
PRECEDENTE IMPORTANTE - L'avvocato Sambaldi ha commentato: "La Corte ha operato un'attenta analisi e ricostruzione rispetto alla posizione giuridica della società in oggetto all'epoca dei fatti contestati. Le motivazioni offrono, tuttavia, validi argomenti anche rispetto alla attuale posizione di società che operano in Italia tramite Ctd e che invocano la illegittimità dell'ultimo bando di gara anche alla luce di presunte discriminazioni indirette".
Corte d'Appello conferma condanna gestore Ctd: 'Nessuna discriminazione per società estera'
Con sentenza depositata il 12 maggio 2015, divenuta irrevocabile il 14 luglio scorso, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Taranto nei confronti del gestore di un centro raccogliente scommesse in collegamento con l'operatore austriaco Sks365 Group Gmbh, per fatti di reato accertati nell'anno 2010.
L'imputato è stato condannato anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile assistita dall'avvocato Chiara Sambaldi.
NESSUN CONTRASTO CON LIBERALIZZAZIONE UE - La Corte ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi disapplicativa della norma penale sanzionante la raccolta abusiva di scommesse per contrasto della stessa con i principi europei di liberalizzazione, invocata dalla difesa. Per procedere alla disapplicazione della normativa interna, si legge nella sentenza, è necessario dimostrare rispetto a quali gare si è dispiegato il comportamento discriminatorio sotto il profilo o di un'arbitraria esclusione o di un impedimento a partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizioni di parità con gli altri concorrenti oppure individuare un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore. Rileva la Corte che nel caso dell'operatore Sks365 Group Gmbh alcun impedimento concreto e documentato si è concretizzato.
NORMATIVA ITALIANA LEGITTIMA - Le sollevate questioni di illegittimità della normativa italiana nonché le richieste al fine di ottenere un titolo autorizzatorio, al di fuori di ogni procedura di selezione, appaiono, quindi, chiaramente strumentali alla pretesa di operare in Italia senza il rispetto della normativa vigente.
NON AMMESSA IGNORANZA - Rispetto all'elemento psicologico del reato, il Tribunale di primo grado ha correttamente escluso che possa parlarsi nella fattispecie di ignoranza inevitabile e scusabile della normativa, tenuto conto del dovere di diligente informazione che grava sul soggetto che svolga la propria attività in uno specifico settore. Quando nonostante l'adempimento degli obblighi di informazione e di accurata verifica, permanga una situazione di dubbio, il soggetto deve astenersi dall'agire. Diverso il caso in cui il l'erroneo convincimento circa la liceità del proprio agire sia provocato da fonti 'qualificate' di informazione, quali potrebbero essere, per esempio, rassicurazioni provenienti dall'Amministrazione interessata. Nel caso di specie tali rassicurazioni non ci sono mai state, anzi ci sono stati una Pubblica Amministrazione che si è opposta alla pretesa privata e un vero e proprio atteggiamento di 'sfida' da parte dell'interessato, tale da escludere qualsiasi ipotesi residua di ignoranza scusabile.
PRECEDENTE IMPORTANTE - L'avvocato Sambaldi ha commentato: "La Corte ha operato un'attenta analisi e ricostruzione rispetto alla posizione giuridica della società in oggetto all'epoca dei fatti contestati. Le motivazioni offrono, tuttavia, validi argomenti anche rispetto alla attuale posizione di società che operano in Italia tramite Ctd e che invocano la illegittimità dell'ultimo bando di gara anche alla luce di presunte discriminazioni indirette".
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ultrabet69
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Re: Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda ultrabet69 » 05/08/2015 - 11:16
mandrake76 ha scritto:Fonte: Gioconews
Corte d'Appello conferma condanna gestore Ctd: 'Nessuna discriminazione per società estera'
Con sentenza depositata il 12 maggio 2015, divenuta irrevocabile il 14 luglio scorso, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Taranto nei confronti del gestore di un centro raccogliente scommesse in collegamento con l'operatore austriaco Sks365 Group Gmbh, per fatti di reato accertati nell'anno 2010.
L'imputato è stato condannato anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile assistita dall'avvocato Chiara Sambaldi.
NESSUN CONTRASTO CON LIBERALIZZAZIONE UE - La Corte ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi disapplicativa della norma penale sanzionante la raccolta abusiva di scommesse per contrasto della stessa con i principi europei di liberalizzazione, invocata dalla difesa. Per procedere alla disapplicazione della normativa interna, si legge nella sentenza, è necessario dimostrare rispetto a quali gare si è dispiegato il comportamento discriminatorio sotto il profilo o di un'arbitraria esclusione o di un impedimento a partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizioni di parità con gli altri concorrenti oppure individuare un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore. Rileva la Corte che nel caso dell'operatore Sks365 Group Gmbh alcun impedimento concreto e documentato si è concretizzato.
NORMATIVA ITALIANA LEGITTIMA - Le sollevate questioni di illegittimità della normativa italiana nonché le richieste al fine di ottenere un titolo autorizzatorio, al di fuori di ogni procedura di selezione, appaiono, quindi, chiaramente strumentali alla pretesa di operare in Italia senza il rispetto della normativa vigente.
NON AMMESSA IGNORANZA - Rispetto all'elemento psicologico del reato, il Tribunale di primo grado ha correttamente escluso che possa parlarsi nella fattispecie di ignoranza inevitabile e scusabile della normativa, tenuto conto del dovere di diligente informazione che grava sul soggetto che svolga la propria attività in uno specifico settore. Quando nonostante l'adempimento degli obblighi di informazione e di accurata verifica, permanga una situazione di dubbio, il soggetto deve astenersi dall'agire. Diverso il caso in cui il l'erroneo convincimento circa la liceità del proprio agire sia provocato da fonti 'qualificate' di informazione, quali potrebbero essere, per esempio, rassicurazioni provenienti dall'Amministrazione interessata. Nel caso di specie tali rassicurazioni non ci sono mai state, anzi ci sono stati una Pubblica Amministrazione che si è opposta alla pretesa privata e un vero e proprio atteggiamento di 'sfida' da parte dell'interessato, tale da escludere qualsiasi ipotesi residua di ignoranza scusabile.
PRECEDENTE IMPORTANTE - L'avvocato Sambaldi ha commentato: "La Corte ha operato un'attenta analisi e ricostruzione rispetto alla posizione giuridica della società in oggetto all'epoca dei fatti contestati. Le motivazioni offrono, tuttavia, validi argomenti anche rispetto alla attuale posizione di società che operano in Italia tramite Ctd e che invocano la illegittimità dell'ultimo bando di gara anche alla luce di presunte discriminazioni indirette".
Quanta confusione che hanno fatto questi di PlanetWIn365: tra la concessione per un negozio a roma (mai attivata) e adesso la sanatoria (saneranno tutti i centri?). Non hanno mai avuto le idee chiare da un punto di vista legale e non escludo che la loro attivita' nel .it duri poco.
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guastatore
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Re: Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda guastatore » 05/08/2015 - 11:53
Stanley:
Due mesi e venti giorni di reclusione (con pena sospesa). È la pena inflitta nei confronti di un gestore di un Centro trasmissione dati collegato all'operatore anglo-maltese Stanleybet dal Tribunale di Vicenza, con sentenza dello scorso 29 giugno 2015. La condanna arriva in seguito a fatti di reato contestati sino a gennaio 2014.
In particolare il Giudice ha rilevato che la sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso 22 gennaio (C-163/13) ha stabilito dei fondamentali distinguo rispetto alle precedenti decisioni, citate dalla difesa e relative alla illegittimità delle precedenti gare per l'assegnazione delle concessioni. La mancata partecipazione all'ultima gara del 2012, per esempio, è ritenuta imputabile a Stanley e non a discrasie ordinamentali. Non ricorre pertanto l'efficacia "scriminante" riconosciuta dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 37851 del 4.6-16.9.2014) alla "dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare".
Secondo il giudice, invece, "La condotta materiale posta in essere dall'imputata resta connotata dal disvalore penale di cui all'art. 4 L. 401/89 in quanto pur in presenza dell'espresso diniego questorile aveva ugualmente esercitato l'attività".
Non solo. il Giudice ha anche osservato che le problematiche di compatibilità Ue delle precedenti gare non possono condurre alla esclusione del dolo in capo all'imputata. Il mutato quadro normativo non poteva comportare la trasmigrazione pedissequa delle doglianze già accolte in precedenza ed anzi imponeva una nuova valutazione della nuova normativa e dei suoi presupposti ed effetti. Con la volontà dell'imputata che, secondo la pronuncia, era diretta alla violazione palese della normativa.
Ne deriva che tutti gli elementi della fattispecie normativa incriminatrice sono integrati, con conseguente affermazione della responsabilità dell'imputata.
Due mesi e venti giorni di reclusione (con pena sospesa). È la pena inflitta nei confronti di un gestore di un Centro trasmissione dati collegato all'operatore anglo-maltese Stanleybet dal Tribunale di Vicenza, con sentenza dello scorso 29 giugno 2015. La condanna arriva in seguito a fatti di reato contestati sino a gennaio 2014.
In particolare il Giudice ha rilevato che la sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso 22 gennaio (C-163/13) ha stabilito dei fondamentali distinguo rispetto alle precedenti decisioni, citate dalla difesa e relative alla illegittimità delle precedenti gare per l'assegnazione delle concessioni. La mancata partecipazione all'ultima gara del 2012, per esempio, è ritenuta imputabile a Stanley e non a discrasie ordinamentali. Non ricorre pertanto l'efficacia "scriminante" riconosciuta dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 37851 del 4.6-16.9.2014) alla "dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare".
Secondo il giudice, invece, "La condotta materiale posta in essere dall'imputata resta connotata dal disvalore penale di cui all'art. 4 L. 401/89 in quanto pur in presenza dell'espresso diniego questorile aveva ugualmente esercitato l'attività".
Non solo. il Giudice ha anche osservato che le problematiche di compatibilità Ue delle precedenti gare non possono condurre alla esclusione del dolo in capo all'imputata. Il mutato quadro normativo non poteva comportare la trasmigrazione pedissequa delle doglianze già accolte in precedenza ed anzi imponeva una nuova valutazione della nuova normativa e dei suoi presupposti ed effetti. Con la volontà dell'imputata che, secondo la pronuncia, era diretta alla violazione palese della normativa.
Ne deriva che tutti gli elementi della fattispecie normativa incriminatrice sono integrati, con conseguente affermazione della responsabilità dell'imputata.
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Re: Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda guastatore » 05/08/2015 - 11:55
Bet1128
Un’agenzia in via Cascione dove si facevano scommesse clandestine. Tali le ha reputate il giudice del Tribunale di Imperia Caterina Lungaro che, accogliendo le tesi accusatorie del pm onorario Maria Curcio, ha inflitto due condanne. Nove mesi sono stati inflitti a Florian Mollialu, 43 anni, origini albanesi, gestore della filiale imperiese della Centurion Bet, sei al suo dipendente, il connazionale Ervin Guma, 35 anni, che erano imputati di gioco d’azzardo. Secondo le accuse che erano state mosse all’epoca dei fatti - siamo nel 2012 - dagli agenti del Nucleo di polizia tributaria, la Centurion Bet non aveva alcun diritto di esercitare l’attività di gioco. Il centro di via Cascione, tramite una serie di terminali e una rete intranet, consentiva ai clienti di puntare sul circuito «Bet 1128», che è un marchio commerciale della società Centurion Bet, con sede a Malta. Il problema rilevato dagli agenti del colonnello Sandro Santioni, però, era che la società non aveva ottenuto alcuna autorizzazione da parte dei Monopoli di Stato, e inoltre mancavano le autorizzazioni da parte del Ministero dell’Interno. Con un provvedimento del questore, il centro era stato chiuso e non più riaperto. La questione è comunque dibattuta e i precedenti non mancano: due anni fa, a Napoli, un pm aveva disposto il sequestro preventivo di un centro «Bet 1128», poi revocato da lui stesso: il dubbio è che la mancanza di concessioni del Monopolio di Stato non possa comunque far passare in secondo piano l’ampia normativa europea sulla libera circolazione di beni e servizi. Ma il verdetto del giudice Caterina Lungaro, che si basa anche sulle indagini coordinate a suo tempo dal pm Lorenzo Fornace, ha tenuto conto degli orientamenti della Cassazione che ha stabilito l’illiceità dell’attività dei centri scommessi che non abbiano i permessi dei Monopoli di Stato.
Un’agenzia in via Cascione dove si facevano scommesse clandestine. Tali le ha reputate il giudice del Tribunale di Imperia Caterina Lungaro che, accogliendo le tesi accusatorie del pm onorario Maria Curcio, ha inflitto due condanne. Nove mesi sono stati inflitti a Florian Mollialu, 43 anni, origini albanesi, gestore della filiale imperiese della Centurion Bet, sei al suo dipendente, il connazionale Ervin Guma, 35 anni, che erano imputati di gioco d’azzardo. Secondo le accuse che erano state mosse all’epoca dei fatti - siamo nel 2012 - dagli agenti del Nucleo di polizia tributaria, la Centurion Bet non aveva alcun diritto di esercitare l’attività di gioco. Il centro di via Cascione, tramite una serie di terminali e una rete intranet, consentiva ai clienti di puntare sul circuito «Bet 1128», che è un marchio commerciale della società Centurion Bet, con sede a Malta. Il problema rilevato dagli agenti del colonnello Sandro Santioni, però, era che la società non aveva ottenuto alcuna autorizzazione da parte dei Monopoli di Stato, e inoltre mancavano le autorizzazioni da parte del Ministero dell’Interno. Con un provvedimento del questore, il centro era stato chiuso e non più riaperto. La questione è comunque dibattuta e i precedenti non mancano: due anni fa, a Napoli, un pm aveva disposto il sequestro preventivo di un centro «Bet 1128», poi revocato da lui stesso: il dubbio è che la mancanza di concessioni del Monopolio di Stato non possa comunque far passare in secondo piano l’ampia normativa europea sulla libera circolazione di beni e servizi. Ma il verdetto del giudice Caterina Lungaro, che si basa anche sulle indagini coordinate a suo tempo dal pm Lorenzo Fornace, ha tenuto conto degli orientamenti della Cassazione che ha stabilito l’illiceità dell’attività dei centri scommessi che non abbiano i permessi dei Monopoli di Stato.
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Re: Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda guastatore » 05/08/2015 - 11:56
Questo per dimostrare che ogni tribunale decide da sè...ci sono tante assoluzioni Sks, stanley e 1128 e poche per dire la verità le condanne del giudice di merito
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Re: Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda mandrake76 » 05/08/2015 - 12:16
Va bene.
Dimmi, oggi tra Betuniq, 1128 e Stanley, considerato quello che già è arrivato e quello che sta per arrivare, nei panni di chi preferiresti essere?
Inoltre Stanley da diciotto anni, non ha mai avuto una condanna passata in giudicato.
Ciò significa che anche nei rarissimi casi in cui c'è stata condanna in primo grado, c'è poi stata assoluzione in appello.
In un solo caso, la Stanley ha dovuto andare in Cassazione nel merito ed ha vinto.
Quindi, caro, le chiacchiere stanno a zero.
Puoi portare tutti gli esempi che vuoi per portare acqua al tuo mulino, tutte le eccezioni che vuoi, ma quella che vince, alla fine, è solo Stanley.
Così è stato in passato, e, ad occhio e croce, mi sembra che sia anche la situazione futura.
La Stanley vince, resta sempre la stessa, non cambia nome.
Fra dieci anni, la Stanley ci sarà ancora.
Adesso amici e nemici del forum, Betuniq e 1128 a quanto le date che fra dieci anni non esisteranno più?
Dimmi, oggi tra Betuniq, 1128 e Stanley, considerato quello che già è arrivato e quello che sta per arrivare, nei panni di chi preferiresti essere?
Inoltre Stanley da diciotto anni, non ha mai avuto una condanna passata in giudicato.
Ciò significa che anche nei rarissimi casi in cui c'è stata condanna in primo grado, c'è poi stata assoluzione in appello.
In un solo caso, la Stanley ha dovuto andare in Cassazione nel merito ed ha vinto.
Quindi, caro, le chiacchiere stanno a zero.
Puoi portare tutti gli esempi che vuoi per portare acqua al tuo mulino, tutte le eccezioni che vuoi, ma quella che vince, alla fine, è solo Stanley.
Così è stato in passato, e, ad occhio e croce, mi sembra che sia anche la situazione futura.
La Stanley vince, resta sempre la stessa, non cambia nome.
Fra dieci anni, la Stanley ci sarà ancora.
Adesso amici e nemici del forum, Betuniq e 1128 a quanto le date che fra dieci anni non esisteranno più?
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Re: Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda guastatore » 06/08/2015 - 07:54
Senza dubbio 1128. Riconosco i meriti di Stanley ma io oggi salirei sul carro 1128.
Poi non è questione di chiacchiere, ti ho riportato alcuni esempi e tu potresti portarne altre mille.
Non fare processo all'intenzioni.
Poi non è questione di chiacchiere, ti ho riportato alcuni esempi e tu potresti portarne altre mille.
Non fare processo all'intenzioni.
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Re: Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda guastatore » 06/08/2015 - 07:56
Mandrake cercate di portare qualche vittoria che non siano i soliti tribunali.
Ci siamo capiti vero?
Ci siamo capiti vero?
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Re: Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda goldbetsanato » 06/08/2015 - 08:57
guastatore ha scritto:Senza dubbio 1128. Riconosco i meriti di Stanley ma io oggi salirei sul carro 1128.
Poi non è questione di chiacchiere, ti ho riportato alcuni esempi e tu potresti portarne altre mille.
Non fare processo all'intenzioni.
Per puntare sulla Bet1128, dovresti conoscere cosa farà al prossimo bando. Non certo sperare in una improbabile discriminazione indiretta; senza contare il pagamento dell'imposta unica per i malcapitati CTD.
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Re: Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda La Curatoria » 06/08/2015 - 09:48
goldbetsanato ha scritto:guastatore ha scritto:Senza dubbio 1128. Riconosco i meriti di Stanley ma io oggi salirei sul carro 1128.
Poi non è questione di chiacchiere, ti ho riportato alcuni esempi e tu potresti portarne altre mille.
Non fare processo all'intenzioni.
Per puntare sulla Bet1128, dovresti conoscere cosa farà al prossimo bando. Non certo sperare in una improbabile discriminazione indiretta; senza contare il pagamento dell'imposta unica per i malcapitati CTD.
Anche Bet1128 dovrebbe prima leggere attentamente il prossimo bando per sapere cosa farà!!
e non è del tutto scontato che venga fatto nel 2016 anzi!
cmq quando lo faranno credo che ogni compagnia dovrà valutare se sia un bando lineare o come al solito particolare!!!
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Re: Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda mandrake76 » 06/08/2015 - 10:28
1128...........non mi sembra che si sia capito che un modello Bookmaker, Master, CTD non è più possibile.
Il tempo, neanche tanto lungo, lo dimostrerà.
Anche la storia di pensare ad un bando che potrebbe essere discriminatorio ormai è aria fritta.
Il tempo, neanche tanto lungo, lo dimostrerà.
Anche la storia di pensare ad un bando che potrebbe essere discriminatorio ormai è aria fritta.
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Re: Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda guastatore » 06/08/2015 - 18:25
Mandrake: quindi sei straconvinto che un nuovo bando senza la supervisione di Stanley sarà discriminatorio?
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Re: Discriminazione indiretta.....ciao ciao!
Messaggioda mandrake76 » 08/08/2015 - 09:41
No.
Sono convinto che un nuovo bando sara' comunque non discriminatorio, perche' ormai AAMS e company sono sul chi vive e non ne faranno un'altro discriminatorio. Quindi come conseguenza sono convinto che tutti questa plétora di falsi discriminati ciccio.bet non potranno piu' operare.
Per la Stanley la realta' e' diversa. Dato che rimane l'unico operatore riconosciuto discriminato da 15 anni e che quindi, se non trova l'accordo per la "rimozione degli effetti delle discriminazioni" potra' decidere di restar fuori.
E nessuno potra' farci niente.
Naturalmente tutti tenteranno di copiare, come sempre, la via Stanley, ma diventera' sempre piu' difficile, perche' mentre la Stanley ha sistematicamente rafforzato con il tempo la sua posizione, gli altri operatori hanno fatto errori continui che li hanno portati a dover cambiare nome, a dover aderire a condoni, a litigi, a scissioni, etc,etc che ne hanno minato la continuita' e la credibilita'.
Che cosa resta loro? La dicriminazione indiretta! Che, ovviamente non reggera' a lungo.
Ritengo pero' che la Stanley non restera' fuori, ma che stia trattando, facendo valere i suoi diritti acquisiti, il suo ingresso, cosa che noi CTD Stanley ovviamente ci auguriamo.
Amen.
Sono convinto che un nuovo bando sara' comunque non discriminatorio, perche' ormai AAMS e company sono sul chi vive e non ne faranno un'altro discriminatorio. Quindi come conseguenza sono convinto che tutti questa plétora di falsi discriminati ciccio.bet non potranno piu' operare.
Per la Stanley la realta' e' diversa. Dato che rimane l'unico operatore riconosciuto discriminato da 15 anni e che quindi, se non trova l'accordo per la "rimozione degli effetti delle discriminazioni" potra' decidere di restar fuori.
E nessuno potra' farci niente.
Naturalmente tutti tenteranno di copiare, come sempre, la via Stanley, ma diventera' sempre piu' difficile, perche' mentre la Stanley ha sistematicamente rafforzato con il tempo la sua posizione, gli altri operatori hanno fatto errori continui che li hanno portati a dover cambiare nome, a dover aderire a condoni, a litigi, a scissioni, etc,etc che ne hanno minato la continuita' e la credibilita'.
Che cosa resta loro? La dicriminazione indiretta! Che, ovviamente non reggera' a lungo.
Ritengo pero' che la Stanley non restera' fuori, ma che stia trattando, facendo valere i suoi diritti acquisiti, il suo ingresso, cosa che noi CTD Stanley ovviamente ci auguriamo.
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