Ctd: Goldbet, Gip Palermo respinge richiesta archiviazione
Inviato: 27/06/2015 - 15:47
Ctd: caso Goldbet, Gip di Palermo respinge richiesta di archiviazione
http://www.gioconews.it/scommesse/49-no ... hiviazione
Creato Sabato, 27 Giugno 2015 10:42
Data pubblicazione
Scritto da Redazione GiocoNews.it
Il caso del bookmaker austriaco GoldBet è equiparabile a quello di Stanleybet? Il punto, molto controverso, è stato affrontsto anche dal Gip di Palermo che, sul caso specifico, ha respinto per la terza volta la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero motivata sulla infondatezza della notizia di reato (art. 4 co. 4 bis L. 401/89), accogliendo l'atto di opposizione delle persone offese.
Il Pm aveva, sin dalla prima richiesta di archiviazione avanzata nel 2012, evidenziato la contrarietà della normativa italiana ai principi comunitari, con conseguente disapplicazione della norma penale contestata, nei confronti dei gestori collegati all'operatore austriaco Goldbet Sportwetten Gmbh, stante l'equiparabilità della posizione giuridica di detto operatore a quella della società anglo-maltese Stanleybet, con riguardo alla normativa di cui alla cosiddetta 'Gara Bersani' del 2006.
Il Gip prendendo progressivamente atto dell'evolversi della normativa e giurisprudenza in materia, aveva respinto anche la seconda richiesta avanzata dal Pm nel 2013 e fondata sull'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione Penale in senso disapplicativo della norma penale.
Con ordinanza del 23 giugno scorso, il Gip ha nuovamente respinto la terza richiesta del Pm - risalente allo scorso 10 luglio - motivata come le precedenti, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione del 4/06/2014 n. 37851, resa proprio con riferimento al caso Goldbet.
CASO GOLDBET DIVERSO DA STANLEYBET - Con tale sentenza la Terza Sezione della Suprema Corte ha evidenziato come la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Biasci "da un lato, ha lasciato impregiudicata la questione devolvendola al giudice del rinvio, circa un'effettiva discriminazione eventualmente subita dalla Goldbet e, dall'altro, ha precisato (punto 35) che la sovrapponibilità tra la posizione Goldbet, come desumibile dall'affermazione contenuta al punto 3 dell'ordinanza Pulignani e quella che aveva dato origine alla sentenza Costa e Cifone, fosse "fondata su una constatazione del giudice del rinvio" non quindi della Corte di Giustizia, nella causa che aveva dato origine a detta ordinanza, con la conseguenza che, nei procedimenti scrutinati dalla sentenza Biasci, dovrà il giudice del rinvio valutare il contesto fattuale e le conseguenze che derivano dalla sentenza Costa-Cifone e se sia ipotizzabile o meno un comportamento discriminatorio subito dalla Goldbet che, allo stato, non è dunque dimostrato".
"NESSUNA DISCRIMINAZIONE" - Nel caso di specie, rileva il Gip, non v'è prova che la società austriaca di cui sopra sia stata arbitrariamente esclusa in Italia dalla gara per l'assegnazione delle concessioni, ovvero sia stata posta in una situazione di svantaggio tale da far concludere che sia stato alla stessa impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti.
Il Gip ha quindi fissato un termine di ulteriori sei mesi affinché il Pm proceda con ulteriori indagini
"VERIFICARE ATTIVITA' ATTUALE" - L'Avvocato Chiara Sambaldi, difensore delle persone offese, commenta così la decisione del Gip a GiocoNews.it: "Il procedimento scaturito da esposto è stato iscritto nel 2012 e risulta tuttora a carico di ignoti pur essendo stati segnalati ben 52 centri raccoglienti scommesse senza autorizzazione nella città di Palermo, alcuni risultati, peraltro, da notizie stampa, gestiti da soggetti riconducibili alla malavita organizzata. Si chiede che quanto meno si accerti se tra di essi, come risulta, alcuni persistano nell'attività non consentita non avendo aderito alla regolarizzazione fiscale per emersione".
http://www.gioconews.it/scommesse/49-no ... hiviazione
Creato Sabato, 27 Giugno 2015 10:42
Data pubblicazione
Scritto da Redazione GiocoNews.it
Il caso del bookmaker austriaco GoldBet è equiparabile a quello di Stanleybet? Il punto, molto controverso, è stato affrontsto anche dal Gip di Palermo che, sul caso specifico, ha respinto per la terza volta la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero motivata sulla infondatezza della notizia di reato (art. 4 co. 4 bis L. 401/89), accogliendo l'atto di opposizione delle persone offese.
Il Pm aveva, sin dalla prima richiesta di archiviazione avanzata nel 2012, evidenziato la contrarietà della normativa italiana ai principi comunitari, con conseguente disapplicazione della norma penale contestata, nei confronti dei gestori collegati all'operatore austriaco Goldbet Sportwetten Gmbh, stante l'equiparabilità della posizione giuridica di detto operatore a quella della società anglo-maltese Stanleybet, con riguardo alla normativa di cui alla cosiddetta 'Gara Bersani' del 2006.
Il Gip prendendo progressivamente atto dell'evolversi della normativa e giurisprudenza in materia, aveva respinto anche la seconda richiesta avanzata dal Pm nel 2013 e fondata sull'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione Penale in senso disapplicativo della norma penale.
Con ordinanza del 23 giugno scorso, il Gip ha nuovamente respinto la terza richiesta del Pm - risalente allo scorso 10 luglio - motivata come le precedenti, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione del 4/06/2014 n. 37851, resa proprio con riferimento al caso Goldbet.
CASO GOLDBET DIVERSO DA STANLEYBET - Con tale sentenza la Terza Sezione della Suprema Corte ha evidenziato come la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Biasci "da un lato, ha lasciato impregiudicata la questione devolvendola al giudice del rinvio, circa un'effettiva discriminazione eventualmente subita dalla Goldbet e, dall'altro, ha precisato (punto 35) che la sovrapponibilità tra la posizione Goldbet, come desumibile dall'affermazione contenuta al punto 3 dell'ordinanza Pulignani e quella che aveva dato origine alla sentenza Costa e Cifone, fosse "fondata su una constatazione del giudice del rinvio" non quindi della Corte di Giustizia, nella causa che aveva dato origine a detta ordinanza, con la conseguenza che, nei procedimenti scrutinati dalla sentenza Biasci, dovrà il giudice del rinvio valutare il contesto fattuale e le conseguenze che derivano dalla sentenza Costa-Cifone e se sia ipotizzabile o meno un comportamento discriminatorio subito dalla Goldbet che, allo stato, non è dunque dimostrato".
"NESSUNA DISCRIMINAZIONE" - Nel caso di specie, rileva il Gip, non v'è prova che la società austriaca di cui sopra sia stata arbitrariamente esclusa in Italia dalla gara per l'assegnazione delle concessioni, ovvero sia stata posta in una situazione di svantaggio tale da far concludere che sia stato alla stessa impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti.
Il Gip ha quindi fissato un termine di ulteriori sei mesi affinché il Pm proceda con ulteriori indagini
"VERIFICARE ATTIVITA' ATTUALE" - L'Avvocato Chiara Sambaldi, difensore delle persone offese, commenta così la decisione del Gip a GiocoNews.it: "Il procedimento scaturito da esposto è stato iscritto nel 2012 e risulta tuttora a carico di ignoti pur essendo stati segnalati ben 52 centri raccoglienti scommesse senza autorizzazione nella città di Palermo, alcuni risultati, peraltro, da notizie stampa, gestiti da soggetti riconducibili alla malavita organizzata. Si chiede che quanto meno si accerti se tra di essi, come risulta, alcuni persistano nell'attività non consentita non avendo aderito alla regolarizzazione fiscale per emersione".