Una delle prime sentenze di II Grado su Imposta Unica
Inviato: 20/04/2015 - 19:25
Le commissioni tributarie regionali sono di SECONDO GRADO; mentre le commissioni tributarie provinciali sono di PRIMO GRADO.
http://www.agimeg.it/?p=65239
Scommesse, Commissione tributaria regionale: “Legittima l’applicazione della tassa anche quando la raccolta sia effettuata su incarico di terzi”
In: In Evidenza, Scommesse Sportive
20 aprile 2015 - 19:07
martello-giudice-300x225
E’ obbligatorio il versamento dell’imposta unica relativa alla raccolta sulle scommesse, per i centri collegati a bookmaker esteri senza concessione. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale a Bari, che si è espressa così nei confronti del titolare di una sala che faceva da tramite con un bookmaker austriaco. L’ accertamento fiscale è di 22mila euro, con sanzioni e interessi per 9mila euro tutti relatvi al 2008. Devono infatti “considerarsi soggetti di imposta – si legge nelle motivazioni – coloro i quali gestiscono – in assenza di titolo abilitativo – concorsi o scommesse di ogni tipo sia in via diretta che per conto di terzi e con qualsiasi mezzo”. Decisivo quindi il ruolo di chi “accoglie le proposte di gioco, incassa le somme e consegna al fruitore il ticket per la riscossione”. E’ quindi legittima “l’applicazione della tassa nel territorio dello Stato in cui viene effettuata la puntata e ricevuta l’accettazione della stessa, anche quando la raccolta sia effettuata su incarico di terzi”. lp/AGIMEG
http://www.agimeg.it/?p=65239
Scommesse, Commissione tributaria regionale: “Legittima l’applicazione della tassa anche quando la raccolta sia effettuata su incarico di terzi”
In: In Evidenza, Scommesse Sportive
20 aprile 2015 - 19:07
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E’ obbligatorio il versamento dell’imposta unica relativa alla raccolta sulle scommesse, per i centri collegati a bookmaker esteri senza concessione. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale a Bari, che si è espressa così nei confronti del titolare di una sala che faceva da tramite con un bookmaker austriaco. L’ accertamento fiscale è di 22mila euro, con sanzioni e interessi per 9mila euro tutti relatvi al 2008. Devono infatti “considerarsi soggetti di imposta – si legge nelle motivazioni – coloro i quali gestiscono – in assenza di titolo abilitativo – concorsi o scommesse di ogni tipo sia in via diretta che per conto di terzi e con qualsiasi mezzo”. Decisivo quindi il ruolo di chi “accoglie le proposte di gioco, incassa le somme e consegna al fruitore il ticket per la riscossione”. E’ quindi legittima “l’applicazione della tassa nel territorio dello Stato in cui viene effettuata la puntata e ricevuta l’accettazione della stessa, anche quando la raccolta sia effettuata su incarico di terzi”. lp/AGIMEG