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DEVE ESSERE IL BOOK E NON IL CTD A CHIEDERE L'88 TULPS
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DEVE ESSERE IL BOOK E NON IL CTD A CHIEDERE L'88 TULPS
Messaggioda scommettitore siracusano » 20/04/2015 - 13:40
http://www.agimeg.it/?p=65192
Scommesse, Consiglio di Stato conferma: “Deve essere il bookmaker e non il Ctd a chiedere l’88 Tulps”
In: Ansa, AnsaP, In Evidenza, Repubblica, Scommesse Sportive
20 aprile 2015 - 12:44
palazzo spada
“Il nostro sistema giuridico rimane improntato al c.d. “doppio binario”, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS”. Inoltre, “la licenza di cui all’art. 88, cit., non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge”. E ancora, “non sono meritevoli di accoglimento le censure dirette ad affermare l’incompatibilità dell’art. 88, cit., con gli artt. 43 e 49 del Trattato, e non vi è quindi necessità di disapplicare tale disposizione nazionale”. E’ quanto afferma la Terza Sezione del Consiglio di Stato in una sentenza con cui ha ribadito che i centri trasmissione dati non siano legittimati a chiedere la licenza di pubblica sicurezza. Il ricorso era stato intentato dal Ministero degli Interni contro la sentenza con cui il Tar Liguria aveva accolto la richiesta un Ctd collegato a Sks365. Il Consiglio di Stato ricorda di essersi già pronunciato sulla questione, con la sentenza 5672 del 2013, e ribadisce che l’unico soggetto titolato per chiedere la licenza di PS è il bookmaker, dal momento che è colui che organizza la scommessa. “Il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”. Con il meccanismo adottato dai bookmaker esteri, “ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori”. Il Ctd, di conseguenza, “nessun vantaggio potrebbe avere dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato”. La licenza di pubblica sicurezza infatti “presuppone il potere giuridico, che nel caso di specie manca, di organizzare e gestire il mercato delle scommesse”. In sostanza, il centro “non avendo nessun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione, finisce con il non avere nemmeno la legittimazione processuale sostanziale”. Deve essere considerato legittimo, pertanto, il diniego opposto dalla Questura che trovandosi di fronte a una domanda avanzata da “un soggetto dichiaratamente estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse, e sostanzialmente irresponsabile circa l’esito dei contratti, non poteva che fare riferimento all’assenza della concessione”. Il Collegio ribadisce ancora che “la provenienza della domanda da un soggetto avente la natura giuridica di sopra individuata, e pertanto sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori” e che “Tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario”. rg/AGIMEG
Scommesse, Consiglio di Stato conferma: “Deve essere il bookmaker e non il Ctd a chiedere l’88 Tulps”
In: Ansa, AnsaP, In Evidenza, Repubblica, Scommesse Sportive
20 aprile 2015 - 12:44
palazzo spada
“Il nostro sistema giuridico rimane improntato al c.d. “doppio binario”, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS”. Inoltre, “la licenza di cui all’art. 88, cit., non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge”. E ancora, “non sono meritevoli di accoglimento le censure dirette ad affermare l’incompatibilità dell’art. 88, cit., con gli artt. 43 e 49 del Trattato, e non vi è quindi necessità di disapplicare tale disposizione nazionale”. E’ quanto afferma la Terza Sezione del Consiglio di Stato in una sentenza con cui ha ribadito che i centri trasmissione dati non siano legittimati a chiedere la licenza di pubblica sicurezza. Il ricorso era stato intentato dal Ministero degli Interni contro la sentenza con cui il Tar Liguria aveva accolto la richiesta un Ctd collegato a Sks365. Il Consiglio di Stato ricorda di essersi già pronunciato sulla questione, con la sentenza 5672 del 2013, e ribadisce che l’unico soggetto titolato per chiedere la licenza di PS è il bookmaker, dal momento che è colui che organizza la scommessa. “Il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”. Con il meccanismo adottato dai bookmaker esteri, “ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori”. Il Ctd, di conseguenza, “nessun vantaggio potrebbe avere dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato”. La licenza di pubblica sicurezza infatti “presuppone il potere giuridico, che nel caso di specie manca, di organizzare e gestire il mercato delle scommesse”. In sostanza, il centro “non avendo nessun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione, finisce con il non avere nemmeno la legittimazione processuale sostanziale”. Deve essere considerato legittimo, pertanto, il diniego opposto dalla Questura che trovandosi di fronte a una domanda avanzata da “un soggetto dichiaratamente estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse, e sostanzialmente irresponsabile circa l’esito dei contratti, non poteva che fare riferimento all’assenza della concessione”. Il Collegio ribadisce ancora che “la provenienza della domanda da un soggetto avente la natura giuridica di sopra individuata, e pertanto sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori” e che “Tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario”. rg/AGIMEG
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
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Re: DEVE ESSERE IL BOOK E NON IL CTD A CHIEDERE L'88 TULPS
Messaggioda scommettitore siracusano » 20/04/2015 - 17:37
http://www.agimeg.it/?p=65232
Scommesse, Tar Toscana dichiara improcedibili i ricorsi di 6 ctd per rilascio licenze 88 Tulps
In: Ansa, AnsaP, In Evidenza, Scommesse Sportive
20 aprile 2015 - 17:07
tar
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Sezione Seconda) ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse sei ricorsi sul provvedimento del Questore di Livorno che ha rigettato l’istanza di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di centro trasmissione dati inerenti scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell’art. 88 del Tulps. “I ricorrenti – si legge nella sentenza – hanno agito in giudizio in quanto titolari di imprese operanti quali Centri Trasmissione Dati (ctd), la cui attività consiste nella trasmissione di dati relativi a scommesse su eventi sportivi nei confronti della società austriaca ‘Goldbet Sportwetten Gmbh’”. I ricorrenti hanno tutti avanzato istanza alla P.A. tesa ad ottenere l’autorizzazione prevista dall’art. 88 del T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di scommesse, ma in tutti i casi la Questura di Livorno ha respinto l’istanza, motivando tale rigetto sulla base del fatto che “la società “Goldbet” non è titolare in Italia della concessione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, prescritta dal citato art. 88 ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione. I difensori delle parti ricorrenti hanno comunicato che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse delle predette parti alla definizione delle cause nel merito; tale dichiarazione è stata confermata in udienza, con richiesta di compensazione delle spese dei giudizi riuniti”. lp/AGIMEG
Scommesse, Tar Toscana dichiara improcedibili i ricorsi di 6 ctd per rilascio licenze 88 Tulps
In: Ansa, AnsaP, In Evidenza, Scommesse Sportive
20 aprile 2015 - 17:07
tar
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Sezione Seconda) ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse sei ricorsi sul provvedimento del Questore di Livorno che ha rigettato l’istanza di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di centro trasmissione dati inerenti scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell’art. 88 del Tulps. “I ricorrenti – si legge nella sentenza – hanno agito in giudizio in quanto titolari di imprese operanti quali Centri Trasmissione Dati (ctd), la cui attività consiste nella trasmissione di dati relativi a scommesse su eventi sportivi nei confronti della società austriaca ‘Goldbet Sportwetten Gmbh’”. I ricorrenti hanno tutti avanzato istanza alla P.A. tesa ad ottenere l’autorizzazione prevista dall’art. 88 del T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di scommesse, ma in tutti i casi la Questura di Livorno ha respinto l’istanza, motivando tale rigetto sulla base del fatto che “la società “Goldbet” non è titolare in Italia della concessione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, prescritta dal citato art. 88 ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione. I difensori delle parti ricorrenti hanno comunicato che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse delle predette parti alla definizione delle cause nel merito; tale dichiarazione è stata confermata in udienza, con richiesta di compensazione delle spese dei giudizi riuniti”. lp/AGIMEG
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