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Ctd: Commissione Tributaria di Bari su imposta unica

Inviato: 15/04/2015 - 13:17
da scommettitore siracusano
http://www.gioconews.it/scommesse/66-ge ... -scommesse

Ctd: Commissione Tributaria di Bari conferma legittimità per accertamento su imposta unica scommesse

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Creato Mercoledì, 15 Aprile 2015 09:59
Data pubblicazione
Scritto da Redazione

La Commissione tributaria di Bari con sentenza del 22 novembre 2014, depositata il 13 aprile 2015 ha respinto l'appello proposto dal gestore di un internet point svolgente attività di raccolta di scommesse e pronostici per conto della "Gold Sport Bet", confermando così la legittimità dell'accertamento relativo al pagamento dell'imposta unica sulle scommesse sportive per l'anno di imposta 2008.

Il ricorrente aveva sostenuto la non applicabilità della normativa contestata e rilevato la mancanza di una sentenza di condanna irrevocabile in sede penale.



La Ctr ha evidenziato come la sentenza della Ctp appellata, non abbia qualificato in termini penalistici l'attività e non abbia preso in considerazione il procedimento penale richiamato, bensì ripreso le caratteristiche emerse collegate all'attività dell'appellante e dallo stesso evidenziate e sia così giunta a ritenere sussistenti i presupposti di applicazione dell'imposta unica ex artt. 1 e 3 del Dlgs n. 504/98 come modificati dalla legge di stabilità 2011. L'ampia formulazione della suddetta disposizione consente di abbracciare, rileva la Commissione, una molteplicità di situazioni proprio in virtù dell'esigenza di colpire anche quelle attività che non operano nel settore in modo diretto e, ciononostante, ne ricavano un profitto. Si chiarisce, inoltre, che il ricorrente mette a disposizione del fruitore del servizio strumenti essenziali ed indispensabili per effettuare la giocata quali, ad esempio, le apparecchiature telematiche ovvero i locali presso cui scommettere materialmente. La norma prevede espressamente l'applicazione dell'imposta nel territorio dello stato in cui viene effettuata la puntata e ricevuta l'accettazione della stessa, anche qualora la raccolta venga effettuata, come nel caso di specie, per conto di terzi. Respinto pertanto l'appello e confermata la sentenza di primo grado.

Re: Ctd: Commissione Tributaria di Bari su imposta unica

Inviato: 15/04/2015 - 13:38
da Bongio 10
Scusa scommettitore ma anche se la sentenza è stata depositata ieri ma è del 22 novembre '14,il tribunale parla di imposta riguardante il 2008.
Non per dire che si debba pagare o no, però non so quanto possa riguardare la Situazione attuale

Re: Ctd: Commissione Tributaria di Bari su imposta unica

Inviato: 15/04/2015 - 13:58
da scommettitore siracusano
Bongio 10 ha scritto:Scusa scommettitore ma anche se la sentenza è stata depositata ieri ma è del 22 novembre '14,il tribunale parla di imposta riguardante il 2008.
Non per dire che si debba pagare o no, però non so quanto possa riguardare la Situazione attuale


L'imposta unica, come tutte le altre tasse, si può chiedere entro cinque anni; ma una volta richiesta, poi se anche la causa dura altri anni, non va in prescrizione, a patto che la richiesta si rinnova almeno ogni 5 anni.

Ad oggi, il tribunale di Roma ha sentenziato che solo i CTD della Stanleybet non sono tenuti, per particolari e speciali motivi a pagare l'imposta unica. Tutti gli altri, si. Per cui a partire dal 2015 chi non la paga, e viene beccato, pagherà il triplo dell'accertamento induttivo; mentre per il passato solo l'accertamento induttivo, come media provinciale.

Re: Ctd: Commissione Tributaria di Bari su imposta unica

Inviato: 15/04/2015 - 14:58
da Bongio 10
scommettitore siracusano ha scritto:
Bongio 10 ha scritto:Scusa scommettitore ma anche se la sentenza è stata depositata ieri ma è del 22 novembre '14,il tribunale parla di imposta riguardante il 2008.
Non per dire che si debba pagare o no, però non so quanto possa riguardare la Situazione attuale


L'imposta unica, come tutte le altre tasse, si può chiedere entro cinque anni; ma una volta richiesta, poi se anche la causa dura altri anni, non va in prescrizione, a patto che la richiesta si rinnova almeno ogni 5 anni.

Ad oggi, il tribunale di Roma ha sentenziato che solo i CTD della Stanleybet non sono tenuti, per particolari e speciali motivi a pagare l'imposta unica. Tutti gli altri, si. Per cui a partire dal 2015 chi non la paga, e viene beccato, pagherà il triplo dell'accertamento induttivo; mentre per il passato solo l'accertamento induttivo, come media provinciale.

Ok d'accordo. Ma non credo che il motivo di quello che hai appena postato riguardo l'imposta unica, sia questa sentenza che riguarda l'imposta dell'anno 2008 quindi 7 anni fa.

Re: Ctd: Commissione Tributaria di Bari su imposta unica

Inviato: 15/04/2015 - 15:04
da scommettitore siracusano
Che vuoi che ti dica. Le leggi e le sentenze si interpretano, è vero. :party:

Io l'ho interpretata così; e prendo atto che tu la interpreti in modo diverso. :party:

Re: Ctd: Commissione Tributaria di Bari su imposta unica

Inviato: 15/04/2015 - 15:10
da Bongio 10
scommettitore siracusano ha scritto:Che vuoi che ti dica. Le leggi e le sentenze si interpretano, è vero. :party:

Io l'ho interpretata così; e prendo atto che tu la interpreti in modo diverso. :party:

No aspetta forse mi stai fraintendendo. Non sto mettendo in discussione la sentenza. Sto mettendo in discussione il valore di questa sentenza nell'anno 2015. Io nel 2008 nemmeno mi interessavo di scommesse, ma nel 2015 devo fare riferimento come imposta unica ad una sentenza riguardante l'anno di attività 2008?
Questo sto dicendo

Re: Ctd: Commissione Tributaria di Bari su imposta unica

Inviato: 15/04/2015 - 15:17
da scommettitore siracusano
Bongio 10 ha scritto:
scommettitore siracusano ha scritto:Che vuoi che ti dica. Le leggi e le sentenze si interpretano, è vero. :party:

Io l'ho interpretata così; e prendo atto che tu la interpreti in modo diverso. :party:

No aspetta forse mi stai fraintendendo. Non sto mettendo in discussione la sentenza. Sto mettendo in discussione il valore di questa sentenza nell'anno 2015. Io nel 2008 nemmeno mi interessavo di scommesse, ma nel 2015 devo fare riferimento come imposta unica ad una sentenza riguardante l'anno di attività 2008?
Questo sto dicendo


Ed io ti sto dicendo che l'IMPOSTA UNICA andava pagata sia nel 2008 e sia oggi. Non è cambiato nulla. E la sentenza che ho citato è una delle tante che lo conferma, ancora una volta. Come ho detto fanno eccezioni solo i CTD Stanleybet.

Re: Ctd: Commissione Tributaria di Bari su imposta unica

Inviato: 15/04/2015 - 18:57
da enzo-bet
http://www.agimeg.it/?p=64956



E’ dovuta l’imposta unica sulle scommesse raccolte dai CTD affiliati alla Società Staneybet. Lo ha stabilito, consolidando il proprio costante orientamento, la commissione tributaria di Palermo con quattro sentenze del 9 aprile 2015).
Secondo i giudici palermitani gli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1998, “letti alla luce dell’art.1, 66′ c. lett. a) della legge di interpretazione autentica n. 220/2010, equiparano, ai fini dell’assoggettabilità all’imposta unica, coloro i quali “gestiscono” le scommesse per conto proprio e coloro che invece lo fanno per conto di terzi, coma appunto i CTD. Secondo la sentenza, non ci si trova, infatti, “in presenza non di una mera attività di intermediazione, ma di una vera e propria agenzia di scommesse che ha accettato e pagato le vincite con denaro contate”.
La pronuncia prosegue precisando “come l’autorizzazione conseguita dalla Stanleybet nel paese di origine non le avrebbe affatto consentito, con diretto riguardo al periodo oggetto dell’accertamento tributario, ad operare lecitamente in ltalia, e ciò neppure attraverso il contratto di stabilimento concluso con il [CTD], non potendosi in alcun modo riconoscersi civiltà giuridica ad un complesso negoziale integrante gli estremi di quello che, alla stregua della elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, può essere qualificato come “abuso di diritto”, inteso come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di eludere il Fisco” mediante operazioni non simulate ma realmente volute ed immuni da invalidità, effettuate, però, essenzialmente allo scopo di trame un vantaggio fiscale”.
La sentenza, peraltro, dichiara inapplicabili le sanzioni irrogate, come peraltro affermato dalla stessa Agenzia delle dogane con al circolare del 7 giugno 2012, in quanto nel 2012 “erano ancora apprezzabili quei profili, di cui la stessa Amministtazione ha dato atto nella circolare del luglio del 2012, di incertezza interpretativa e di difficoltà nella materiale esazione della imposta medesima”. lp/AGIMEG