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“Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 02/03/2015 - 20:06
da mossuf
Scommesse, Tribunale delle Libertà rinvia Uniq Group alla Corte di Giustizia: “Bando 2012 illegittimo”


Il Tribunale delle libertà di Reggio Calabria in composizione collegiale “ha rinviato in Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art. 267 TUE la causa relativa ad un CTD con marchio BetuniQ operante in Polistena (RC)”.

Il Tribunale ha riconosciuto “l’illegittimità del bando specificatamente ed esclusivamente riguardo ai motivi che la sola Uniq Group ha contestato e concernenti la esclusione della stessa dal Bando di Gara 2012, ovverosia la mancata presenza nel testo del bando di “temperamenti” o “rimedi residuali”, come disposto dalla Legge Comunitaria (Art.47 dir. 2004/18/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 nonché comma V) per poter assolvere correttamente – si legge in una nota – al requisito inerente la capacità economico-finanziaria qualora per motivi prettamente “logistici” sia stato reso de facto impossibile produrli”.

“Si legge nel provvedimento infatti: “…i temperamenti e i criteri indicati dall’AAMS in sede di richiesta d’interazione documentale hanno reso inesorabile l’esclusione , posto che, a dimostrazione della verifica economico finanziaria, la Uniq Group avrebbe dovuto necessariamente depositare “due” dichiarazioni le quali “certificassero in modo non generico-senza alcuna formulazione specifica da utilizzare né un contenuto minimo il credito di cui gode il soggetto partecipante a dimostrazione della sua affidabilità patrimoniale ed economica, fatta salva ogni valutazione discrezionale da parte della Commissione aggiudicatrice”.

Ne deriva che il bando di gara, le regole amministrative allegate ed il provvedimento di esclusione, disponendo che la capacità economico finanziaria potesse essere dimostrata a pena di esclusione, unicamente mediante dichiarazione di due istituti bancari, omettendo di indicare i criteri alternativi ai ricavi oppure ulteriori e diversi temperamenti, nell’ipotesi in cui il candidato non fosse in grado di acquisire le informazioni mediante dichiarazioni bancarie – erano illegittimi per violazione dei principi di trasparenza e del favor partecipationis, con chiara valutazione del diritto comunitario.

La difesa rappresenta, in modo condivisibile, che, trattandosi di selezione a livello comunitario, ove si fossero messi a confronto operatori di gioco appartenenti a Paesi diversi, andava necessariamente rispettato il principio scaturente dall’art 47 della direttiva 2004/18/CEche sancisce di base tre autonomi criteri per la valutazione della capacità economico-finanziaria, oltre che, al comma V, un rimedio residuale “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”.

Ne consegue – continua il Collegio – che l’Amministrazione doveva obbligatoriamente indicare, in modo specifico, i criteri alternativi, considerati idonei ed utili a comprovare il requisito, così da consentire comunque un’efficace attestazione.

Vogliamo ricordare che la Uniq Group ha espresso fin dal principio la volontà di ottemperare alle incombenze previste dallo stesso bando , come dimostra la missiva (correttamente menzionata dal dispositivo di rinvio della Corte) priva di risposta inviata ad AAMS in data 15/01/2013 nella quale emergeva la volontà della Società di trovare una soluzione immediata per poter assolvere al requisito finanziario necessario per la partecipazione alla gara.

Grandissimo entusiasmo nel team legale: “Siamo soddisfatti per il tenore del provvedimento emesso dal Tribunale reggino” commentano gli avvocati difensori di Uniq Group, Valentina Tavilla e Domenico Neto del Foro di Reggio Calabria “perché avalla pienamente le doglianze specifiche sollevate dalla Società all’indomani dall’esclusione illegittima dalla gara indetta con il bando “Monti”.

Siamo anche fermamente convinti che la Corte di Giustizia Europea traccerà, con la sua pronuncia, un corretto e puntuale ambito di applicazione per l’evoluzione della normativa interna nazionale, così da evitare che si ripresentino clausole vessatorie e discriminatorie come quelle che hanno negato all’azienda maltese di confrontarsi con gli altri allibratori stranieri in seno ad un mercato rispettoso dei dettami comunitari”.

Ancor più di prima, è possibile affermare che BetuniQ continuerà ad operare sul territorio nazionale, credendo fermamente nel proprio operato e sempre nella consapevolezza di aver agito nel rispetto delle regole e di essere stata fino a questo momento illegittimamente discriminata per motivazioni che prescindono dal mancato rispetto di quanto richiesto dalla Legge.

Una pronuncia che assume una valore ancora maggiore poiché arrivata nel delicatissimo momento in cui la Legge di Stabilità creando ingiustificato timore, ha generato voci del tutto mendaci circa le sorti della Uniq Group che ha da sempre fondato sulla trasparenza e sulla correttezza le proprie armi fondamentali”. lp/AGIMEG

:spiega: :spiega: :spiega: :spiega: :spiega: :spiega: :spiega: :cigar:

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 02/03/2015 - 20:12
da mossuf
Aggiungiamo a questa GRANDIOSA NOTIZIA, un' altra bella news di due dissequestri di bet1228 in Campania.

Un grande inizio settimana per chi ha creduto fino in fondo in quello che ha sempre fatto ed è rimasto un ONESTO Cetro di Trasmissione Dati.


Tribunali di Napoli e Caserta, assolti i titolari di 2 CTD messi sotto sequestro: “il fatto non sussiste”


I Tribunali di Napoli e Caserta hanno assolto i titolari di due CTD Bet1128 che erano stati messi sotto sequestro perché “il fatto non sussiste”.

I giudici monocratici, analizzando le argomentazioni difensive dell’avv. Vincenzo Maria Scarano, legale del bookmaker maltese, in base alle discriminazioni subite da Bet1128, hanno quindi assolto entrambe i titolari con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste”.

Farò anche tifo da stadio, ma un inizio settimana del genere chi se lo aspettava :cigar:

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 02/03/2015 - 21:45
da giaxcer
Rimane il problema del preu. Quello a prescindere della legittimità va pagato non che tribunale che tenga.

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 03/03/2015 - 17:15
da ughetto
Ma deve pagarlo il book, e non il CED-CTD...

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 03/03/2015 - 17:25
da scommettitore siracusano
Per lo stato Italiano CTD e Bookmaker sono solidali

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 03/03/2015 - 19:08
da Aneurism
scommettitore siracusano ha scritto:Per lo stato Italiano CTD e Bookmaker sono solidali

E questo lo deduci da ?

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 03/03/2015 - 19:37
da mipallo
........dalla legge!

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 03/03/2015 - 19:43
da scommettitore siracusano
mossuf ha scritto:Scommesse, Tribunale delle Libertà rinvia Uniq Group alla Corte di Giustizia: “Bando 2012 illegittimo”


Il Tribunale delle libertà di Reggio Calabria in composizione collegiale “ha rinviato in Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art. 267 TUE la causa relativa ad un CTD con marchio BetuniQ operante in Polistena (RC)”.

Il Tribunale ha riconosciuto “l’illegittimità del bando specificatamente ed esclusivamente riguardo ai motivi che la sola Uniq Group ha contestato e concernenti la esclusione della stessa dal Bando di Gara 2012, ovverosia la mancata presenza nel testo del bando di “temperamenti” o “rimedi residuali”, come disposto dalla Legge Comunitaria (Art.47 dir. 2004/18/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 nonché comma V) per poter assolvere correttamente – si legge in una nota – al requisito inerente la capacità economico-finanziaria qualora per motivi prettamente “logistici” sia stato reso de facto impossibile produrli”.

“Si legge nel provvedimento infatti: “…i temperamenti e i criteri indicati dall’AAMS in sede di richiesta d’interazione documentale hanno reso inesorabile l’esclusione , posto che, a dimostrazione della verifica economico finanziaria, la Uniq Group avrebbe dovuto necessariamente depositare “due” dichiarazioni le quali “certificassero in modo non generico-senza alcuna formulazione specifica da utilizzare né un contenuto minimo il credito di cui gode il soggetto partecipante a dimostrazione della sua affidabilità patrimoniale ed economica, fatta salva ogni valutazione discrezionale da parte della Commissione aggiudicatrice”.

Ne deriva che il bando di gara, le regole amministrative allegate ed il provvedimento di esclusione, disponendo che la capacità economico finanziaria potesse essere dimostrata a pena di esclusione, unicamente mediante dichiarazione di due istituti bancari, omettendo di indicare i criteri alternativi ai ricavi oppure ulteriori e diversi temperamenti, nell’ipotesi in cui il candidato non fosse in grado di acquisire le informazioni mediante dichiarazioni bancarie – erano illegittimi per violazione dei principi di trasparenza e del favor partecipationis, con chiara valutazione del diritto comunitario.

La difesa rappresenta, in modo condivisibile, che, trattandosi di selezione a livello comunitario, ove si fossero messi a confronto operatori di gioco appartenenti a Paesi diversi, andava necessariamente rispettato il principio scaturente dall’art 47 della direttiva 2004/18/CEche sancisce di base tre autonomi criteri per la valutazione della capacità economico-finanziaria, oltre che, al comma V, un rimedio residuale “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”.

Ne consegue – continua il Collegio – che l’Amministrazione doveva obbligatoriamente indicare, in modo specifico, i criteri alternativi, considerati idonei ed utili a comprovare il requisito, così da consentire comunque un’efficace attestazione.

Vogliamo ricordare che la Uniq Group ha espresso fin dal principio la volontà di ottemperare alle incombenze previste dallo stesso bando , come dimostra la missiva (correttamente menzionata dal dispositivo di rinvio della Corte) priva di risposta inviata ad AAMS in data 15/01/2013 nella quale emergeva la volontà della Società di trovare una soluzione immediata per poter assolvere al requisito finanziario necessario per la partecipazione alla gara.

Grandissimo entusiasmo nel team legale: “Siamo soddisfatti per il tenore del provvedimento emesso dal Tribunale reggino” commentano gli avvocati difensori di Uniq Group, Valentina Tavilla e Domenico Neto del Foro di Reggio Calabria “perché avalla pienamente le doglianze specifiche sollevate dalla Società all’indomani dall’esclusione illegittima dalla gara indetta con il bando “Monti”.

Siamo anche fermamente convinti che la Corte di Giustizia Europea traccerà, con la sua pronuncia, un corretto e puntuale ambito di applicazione per l’evoluzione della normativa interna nazionale, così da evitare che si ripresentino clausole vessatorie e discriminatorie come quelle che hanno negato all’azienda maltese di confrontarsi con gli altri allibratori stranieri in seno ad un mercato rispettoso dei dettami comunitari”.

Ancor più di prima, è possibile affermare che BetuniQ continuerà ad operare sul territorio nazionale, credendo fermamente nel proprio operato e sempre nella consapevolezza di aver agito nel rispetto delle regole e di essere stata fino a questo momento illegittimamente discriminata per motivazioni che prescindono dal mancato rispetto di quanto richiesto dalla Legge.

Una pronuncia che assume una valore ancora maggiore poiché arrivata nel delicatissimo momento in cui la Legge di Stabilità creando ingiustificato timore, ha generato voci del tutto mendaci circa le sorti della Uniq Group che ha da sempre fondato sulla trasparenza e sulla correttezza le proprie armi fondamentali”. lp/AGIMEG

:spiega: :spiega: :spiega: :spiega: :spiega: :spiega: :spiega: :cigar:


Anche in questo caso, il problema sorge, come ho detto recentemente in un alto topic, per la superficialità e il pressapochismo dell'AAMS:

Ne consegue – continua il Collegio – che l’Amministrazione doveva obbligatoriamente indicare, in modo specifico, i criteri alternativi, considerati idonei ed utili a comprovare il requisito, così da consentire comunque un’efficace attestazione.

Vogliamo ricordare che la Uniq Group ha espresso fin dal principio la volontà di ottemperare alle incombenze previste dallo stesso bando , come dimostra la missiva (correttamente menzionata dal dispositivo di rinvio della Corte) priva di risposta inviata ad AAMS in data 15/01/2013 nella quale emergeva la volontà della Società di trovare una soluzione immediata per poter assolvere al requisito finanziario necessario per la partecipazione alla gara.


Cosa ci voleva a dare una risposta scritta e trovare delle adeguate soluzioni alternative? :mz:

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 03/03/2015 - 19:48
da scommettitore siracusano
Però, la prossima volta che si ripresenteranno casi similari, mi sembra poco probabile, che persisteranno in tali errori :spiega:

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 04/03/2015 - 10:12
da Aneurism
Quindi aggirate la domanda smettero di farne :D

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 04/03/2015 - 10:17
da guastatore
Aneurism ha scritto:
scommettitore siracusano ha scritto:Per lo stato Italiano CTD e Bookmaker sono solidali

E questo lo deduci da ?



http://www.assopoker.com/business/aams- ... eri_16045/

Clamoroso e storico passo da parte di AAMS in merito agli aspetti fiscali sul gioco offshore, e in particolare per il mercato delle scommesse: è stata pubblicata la circolare del 7 giugno 2012, inerente gli obblighi tributari degli operatori di gioco (con o senza concessione). L’atto potrebbe avere un significato ed una portata politica più ampia.

I Monopoli di Stato hanno pubblicato disposizioni interpretative in merito all’imposta unica su scommesse e concorsi pronostici ex articolo 1, c. 66, della legge del 13 dicembre 2010, n. 220. Il chiarimento autentico riguarda anche l’online e gli operatori di gioco stranieri (che hanno un’esplicita responsabilità solidale secondo il Ministero dell’Economia).

In estrema sintesi, i Ctd (Centri trasmissione dati) collegati con bookmakers esteri, privi di concessione, sono soggetti alla normativa italiana fiscale, in modo retroattivo. AAMS ha richiamato la sentenza ‘Costa Cifone’ della Corte di Giustizia Europea e si è spinta oltre anche per quanto riguarda il gioco a distanza.

D’altronde abbiamo sempre sottolineato che difficilmente poteva essere applicata la normativa italiana in ambito penale (in linea con la giurisprudenza della CGE) in materia ma che era doveroso chiarire gli aspetti fiscali in merito al gioco offshore.

Soggetti passivi
AAMS individua i soggetti passivi, richiamando l’articolo 3 del D.lgs n.504 del 1998: “chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione.… gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualunque genere”.

I tecnici dei Monopoli hanno aggiunto: “a prescindere dalla liceità o meno della loro attività” cioè da valutazioni di carattere penalistico, in particolare per quanto concerne gli aspetti di ordine pubblico.

La norma originaria elenca i soggetti passivi dell’imposta unica: “sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse”. “Si evidenzia che tali operatori possono agevolmente autoliquidare l’imposta sulla base delle scommesse accettate ed effettuare il versamento analogamente ai soggetti concessionari mediante il modello F24 accise”.

Tasse ‘retroattive’
La norma ha efficacia retroattiva secondo il parere di AAMS: “Le citate disposizioni introdotte dalla legge n. 220/2010 avendo evidente natura interpretativa (“si interpreta nel senso che…”) chiariscono con efficacia ex tunc (retroattiva, ndr), la sfera applicativa e la portata della norma di cui viene fornita interpretazione e, quindi, si rendono applicabili anche con riguardo a periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore della legge di stabilità”. AAMS cita, a tal riguardo, la Sentenza della Corte Costituzionale dell’11 giugno 2010 n. 209.

Attività abusiva soggetta a tassazione
Aggiunge AAMS: “La norma, a ben vedere, conferma un principio di carattere generale vigente nell’ordinamento tributario, cioè che le imposte relative all’esercizio di una determinata attività si applicano anche se quell’attività è svolta abusivamente. Del resto, la soluzione opposta, oltreché paradossale per evidenti ragioni (chi esercita un’attività in modo irregolare verrebbe fisicamente avvantaggiato rispetto a chi esercita quell’attività in modo legittimo), sarebbe contraria ad una interpretazione delle norme costituzionalmente e comunitariamente orientata, alla luce dei principi di ‘capacità contributiva’ e di ‘uguaglianza’ sanciti, rispettivamente, dagli articoli 53 e 3 della Costituzione italiana, nonché del principio di libera e corretta concorrenza”.

Responsabilità solidale
AAMS configura inoltre una responsabilità “per le imposte e le sanzioni” tra il bookmaker estero e il titolare del Ctd: “a carico del soggetto che abbia concorso alla realizzazione del medesimo presupposto di fatto dell’imposta, come potrebbe essere il caso, da valutare in base alla situazione concretamente riscontrata, del bookmaker estero, che assume il rischio della giocata e realizza la sua attività nel territorio dello Stato per il tramite di soggetti che agiscono per suo conto, sulla base di rapporti contrattuali”.
Pertanto, è noto che l’art. 1, comma 66, lettera b) della legge n. 220/2010 stabilisce che “Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidamente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni”.

Raccolta online
tasse-scommesseSecondo l’interpretazione dei Monopoli, l’imposta unica deve essere pagata non solo per la raccolta live (attraverso la rete di Ctd presenti sul territorio) ma anche online e quindi riguarda tutti gli operatori che raccolgono gioco su internet o altri sistemi telematici mobili: “si applica secondo le regole fissate dal D.lgs n. 504/1998, sui concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero, ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata da AAMS”.

Svolta politica europea e-gaming
Questa presa di posizione sul gioco online si allinea al pensiero ‘politico’ e tecnico di Gran Bretagna e Spagna. In particolare il Governo di Londra, dopo 50 anni a favore del liberismo, ha fatto un netto passo indietro e deciso di tassare la raccolta gioco operata sul suolo britannico, a prescindere dalla sede dell’operatore. In poche parole per l’esecutivo di Sua Maestà, la nuova normativa non rientra nel divieto di doppia imposizione vigente nell’UE perché, essendo le puntate effettuate nella propria giurisdizione, sono soggette a tassazione, a prescindere dallo stato che ha rilasciato la licenza, autorizzando l’operatore. D’altronde qualsiasi servizio se è erogato all’interno dei confini nazionali è soggetto a tassazione. L’Italia sembra quindi aver sposato la medesima soluzione tecnica.

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 04/03/2015 - 10:19
da guastatore
Responsabilità solidale
AAMS configura inoltre una responsabilità “per le imposte e le sanzioni” tra il bookmaker estero e il titolare del Ctd: “a carico del soggetto che abbia concorso alla realizzazione del medesimo presupposto di fatto dell’imposta, come potrebbe essere il caso, da valutare in base alla situazione concretamente riscontrata, del bookmaker estero, che assume il rischio della giocata e realizza la sua attività nel territorio dello Stato per il tramite di soggetti che agiscono per suo conto, sulla base di rapporti contrattuali”.
Pertanto, è noto che l’art. 1, comma 66, lettera b) della legge n. 220/2010 stabilisce che “Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidamente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni”.

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 04/03/2015 - 10:26
da Aneurism
Sicuro che non venga soppiantata dal trattato europeo?
Perche senno si applica a tanti campi la tassazione, e' una grande notizia specie per Fiat o Unicredit... o no?

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 04/03/2015 - 10:32
da guastatore
Sii piu chiaro...

Re: “Bando 2012 illegittimo” rinvio Betuniq alla CJEU :)

Inviato: 04/03/2015 - 11:05
da scommettitore siracusano
Come ho detto dal primo commento che ho fatto in questo forum, le leggi si interpretano; anche perchè se così non fosse non esisterebbero giodici, avvocati e tribunali e adire a giudizio, equivale sempre a fare una scommessa.

Fatta questa premessa, che i CTD e i Bookmaker siano solidali rispetto al pagamento dell'imposta unica, è una questione che deriva dai CONCETTI GENERALI DEL DIRITTO, anche se non è regolata da specifiche leggi o norme ad HOC. Poi, come ho detto, ognuno fa le sue interpretazioni, e ci sono i vari gradi di giudizio.