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TAR LAZIO - Nuova sentenza innovativa

Inviato: 25/02/2015 - 15:50
da scommettitore siracusano
http://www.agimeg.it/?p=61807

Scommesse: il Tar Lazio respinge il ricorso di un ctd. “La licenza di polizia può essere rilasciata solo a un concessionario”

In: In Evidenza, Scommesse Sportive

25 febbraio 2015 - 15:39

Tar_Lazio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da un centro di trasmissione dati collegato a un bookmaker estero, per l’annullamento del decreto attraverso il quale Questore della Provincia di Roma ha ordinato al ricorrente l’immediata cessazione dell’attività di intermediazione, consistente nel trasmettere dati sulle prenotazioni di scommesse anche di eventi sportivi, per conto della SKS365. Tra le motivazioni “si legge che si deve ricordare il carattere peculiare della disciplina dei giochi d’azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta” Di conseguenza “La qualità di concessionario costituisce dunque il presupposto imprescindibile per svolgere l’attività in questione, sicché la licenza di polizia (per il conseguente svolgimento dell’attività) può essere rilasciata esclusivamente a soggetti concessionari, ai quali la legge riserva appunto la possibilità di svolgere l’attività suddetta”. cz/AGIMEG

Re: TAR LAZIO - Nuova sentenza innovativa

Inviato: 25/02/2015 - 16:11
da scommettitore siracusano
scommettitore siracusano ha scritto:http://www.agimeg.it/?p=61807

Scommesse: il Tar Lazio respinge il ricorso di un ctd. “La licenza di polizia può essere rilasciata solo a un concessionario”

In: In Evidenza, Scommesse Sportive

25 febbraio 2015 - 15:39

Tar_Lazio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da un centro di trasmissione dati collegato a un bookmaker estero, per l’annullamento del decreto attraverso il quale Questore della Provincia di Roma ha ordinato al ricorrente l’immediata cessazione dell’attività di intermediazione, consistente nel trasmettere dati sulle prenotazioni di scommesse anche di eventi sportivi, per conto della SKS365. Tra le motivazioni “si legge che si deve ricordare il carattere peculiare della disciplina dei giochi d’azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta” Di conseguenza “La qualità di concessionario costituisce dunque il presupposto imprescindibile per svolgere l’attività in questione, sicché la licenza di polizia (per il conseguente svolgimento dell’attività) può essere rilasciata esclusivamente a soggetti concessionari, ai quali la legge riserva appunto la possibilità di svolgere l’attività suddetta”. cz/AGIMEG


In effetti, la stessa motivazione era espressa nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22/01/2015 al n. 51 : http://www.agimeg.it/?p=59514; e quindi il TAR l'ha solo applicata.

Re: TAR LAZIO - Nuova sentenza innovativa

Inviato: 25/02/2015 - 16:14
da nino1711
scommettitore siracusano ha scritto:http://www.agimeg.it/?p=61807

Scommesse: il Tar Lazio respinge il ricorso di un ctd. “La licenza di polizia può essere rilasciata solo a un concessionario”

In: In Evidenza, Scommesse Sportive

25 febbraio 2015 - 15:39

Tar_Lazio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da un centro di trasmissione dati collegato a un bookmaker estero, per l’annullamento del decreto attraverso il quale Questore della Provincia di Roma ha ordinato al ricorrente l’immediata cessazione dell’attività di intermediazione, consistente nel trasmettere dati sulle prenotazioni di scommesse anche di eventi sportivi, per conto della SKS365. Tra le motivazioni “si legge che si deve ricordare il carattere peculiare della disciplina dei giochi d’azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta” Di conseguenza “La qualità di concessionario costituisce dunque il presupposto imprescindibile per svolgere l’attività in questione, sicché la licenza di polizia (per il conseguente svolgimento dell’attività) può essere rilasciata esclusivamente a soggetti concessionari, ai quali la legge riserva appunto la possibilità di svolgere l’attività suddetta”. cz/AGIMEG




Non so se sia la stessa, presumo di si, nota la differenza :)

viewtopic.php?f=1&t=53495&start=60

Messaggio Re: Sentenze Giudiziarie dopo la Sanatoria CTD.
La circolare del Ministero dell'Interno, non tutelava i book che hanno sanato ???

http://www.gioconews.it/normativa/110-g ... ntro-i-ctd

Tar Lazio ancora contro i Ctd

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Categoria principale: Normativa
Creato Lunedì, 23 Febbraio 2015 14:21
Data pubblicazione
Scritto da Redazione GiocoNews

"L’attivazione della rete di negozi è subordinata alla realizzazione, da parte del concessionario, della configurazione della rete stessa, non valendo la concessione indistintamente per qualsiasi punto, alla redazione della relazione tecnica ed all’esito positivo della verifica tecnico funzionale". Con questa motivazione, il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da un esercente contro un decreto con cui il Questore della Provincia di Roma ha ordinato la cessazione dell'attività di raccolta scommesse per conto della SKS365 Group GmbH, con sede in Austria.





IL RICORSO - In particolare, la parte ricorrente — richiamando la normativa comunitaria e nazionale di riferimento e la giurisprudenza ritenuta attinente al caso di specie -, oltre a dedurre la violazione dei principi e delle disposizioni richiamate, ha affermato che le determinazioni impugnate sono state adottate omettendo di considerare che la Società straniera indicata svolge la propria attività transfontaliera in forza di regolare licenza; che l'attività che la Società ricorrente intende esercitare consiste nel mettere a disposizione del pubblico le tecnologie informatiche necessarie per inoltrare le scommesse alla citata Società straniera, che rimane l'unico soggetto a organizzare, gestire, promuovere ed offrire le scommesse, anche attraverso lo svolgimento di attività transfrontaliere che rimangono estranee alla ricorrente.
La parte ricorrente, inoltre, ha chiesto di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Tfue in merito alla non conformità del regime concessorio interno, agli artt. 49 ss. e 56 ss. Tfue.



NESSUNA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - Secondo i giudici, non può "fondatamente opporsi una disparità di trattamento rispetto ad altri concessionari, i cui centri di trasmissione dati sarebbero in numero superiore ai diritti ottenuti. L’apparente non coincidenza, infatti, deve riferirsi alla circostanza che anche concessioni ottenute in esito a precedenti gare risultano ancora attive, per cui occorre sommare i diritti discendenti da dette concessioni ai diritti derivanti dalla concessione in ultimo conseguita".

Re: TAR LAZIO - Nuova sentenza innovativa

Inviato: 25/02/2015 - 16:26
da quasimodos
curioso di vedere come sarà l'orientamento a sanatoria completata... 8)

Re: TAR LAZIO - Nuova sentenza innovativa

Inviato: 25/02/2015 - 16:32
da scommettitore siracusano
nino1711 ha scritto:
scommettitore siracusano ha scritto:http://www.agimeg.it/?p=61807

Scommesse: il Tar Lazio respinge il ricorso di un ctd. “La licenza di polizia può essere rilasciata solo a un concessionario”

In: In Evidenza, Scommesse Sportive

25 febbraio 2015 - 15:39

Tar_Lazio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da un centro di trasmissione dati collegato a un bookmaker estero, per l’annullamento del decreto attraverso il quale Questore della Provincia di Roma ha ordinato al ricorrente l’immediata cessazione dell’attività di intermediazione, consistente nel trasmettere dati sulle prenotazioni di scommesse anche di eventi sportivi, per conto della SKS365. Tra le motivazioni “si legge che si deve ricordare il carattere peculiare della disciplina dei giochi d’azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta” Di conseguenza “La qualità di concessionario costituisce dunque il presupposto imprescindibile per svolgere l’attività in questione, sicché la licenza di polizia (per il conseguente svolgimento dell’attività) può essere rilasciata esclusivamente a soggetti concessionari, ai quali la legge riserva appunto la possibilità di svolgere l’attività suddetta”. cz/AGIMEG




Non so se sia la stessa, presumo di si, nota la differenza :)

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Messaggio Re: Sentenze Giudiziarie dopo la Sanatoria CTD.
La circolare del Ministero dell'Interno, non tutelava i book che hanno sanato ???

http://www.gioconews.it/normativa/110-g ... ntro-i-ctd

Tar Lazio ancora contro i Ctd

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Creato Lunedì, 23 Febbraio 2015 14:21
Data pubblicazione
Scritto da Redazione GiocoNews

"L’attivazione della rete di negozi è subordinata alla realizzazione, da parte del concessionario, della configurazione della rete stessa, non valendo la concessione indistintamente per qualsiasi punto, alla redazione della relazione tecnica ed all’esito positivo della verifica tecnico funzionale". Con questa motivazione, il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da un esercente contro un decreto con cui il Questore della Provincia di Roma ha ordinato la cessazione dell'attività di raccolta scommesse per conto della SKS365 Group GmbH, con sede in Austria.





IL RICORSO - In particolare, la parte ricorrente — richiamando la normativa comunitaria e nazionale di riferimento e la giurisprudenza ritenuta attinente al caso di specie -, oltre a dedurre la violazione dei principi e delle disposizioni richiamate, ha affermato che le determinazioni impugnate sono state adottate omettendo di considerare che la Società straniera indicata svolge la propria attività transfontaliera in forza di regolare licenza; che l'attività che la Società ricorrente intende esercitare consiste nel mettere a disposizione del pubblico le tecnologie informatiche necessarie per inoltrare le scommesse alla citata Società straniera, che rimane l'unico soggetto a organizzare, gestire, promuovere ed offrire le scommesse, anche attraverso lo svolgimento di attività transfrontaliere che rimangono estranee alla ricorrente.
La parte ricorrente, inoltre, ha chiesto di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Tfue in merito alla non conformità del regime concessorio interno, agli artt. 49 ss. e 56 ss. Tfue.



NESSUNA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - Secondo i giudici, non può "fondatamente opporsi una disparità di trattamento rispetto ad altri concessionari, i cui centri di trasmissione dati sarebbero in numero superiore ai diritti ottenuti. L’apparente non coincidenza, infatti, deve riferirsi alla circostanza che anche concessioni ottenute in esito a precedenti gare risultano ancora attive, per cui occorre sommare i diritti discendenti da dette concessioni ai diritti derivanti dalla concessione in ultimo conseguita".


Non escludo che sia la stessa. Il problema è che AGIMEG ha evidenziato una delle motivazioni innovative, contenute già nella sentenza della CGE, che ho riportato in rosso.

Re: TAR LAZIO - Nuova sentenza innovativa

Inviato: 25/02/2015 - 16:41
da scommettitore siracusano
Da queste motivazioni deduco, che la Stanley non poteva partecipare al bando e difficilmente anche a quelli successivi per quanto evidenziato ai punti 14 e 15 della sentenza CGE:

14 Esse fanno valere, segnatamente, che tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l’utilità della loro partecipazione alla gara, specialmente in considerazione delle penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della concessione, quali l’incameramento della garanzia in caso di decadenza e la cessione, a titolo non oneroso, dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, alla scadenza della concessione.
15 Esse sottolineano di correre un notevole rischio di decadenza e di revoca delle concessioni eventualmente acquisite a causa del contenzioso che ha coinvolto i CTD tramite i quali esse operano in Italia. Pertanto, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono di essere state poste di fronte all’alternativa tra dover rinunciare ad esercitare la loro attività in Italia oppure esporsi al rischio di incorrere nella decadenza dalle concessioni eventualmente acquisite, con perdita delle garanzie prestate.


Mentre, a quanto mi risulta, nessun altro bookmaker ha lo stesso tipo di discriminazione. E quindi tutti gli altri si devono preoccupare per il bando del 2016

Re: TAR LAZIO - Nuova sentenza innovativa

Inviato: 25/02/2015 - 18:42
da nino1711
scommettitore siracusano ha scritto:Da queste motivazioni deduco, che la Stanley non poteva partecipare al bando e difficilmente anche a quelli successivi per quanto evidenziato ai punti 14 e 15 della sentenza CGE:

14 Esse fanno valere, segnatamente, che tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l’utilità della loro partecipazione alla gara, specialmente in considerazione delle penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della concessione, quali l’incameramento della garanzia in caso di decadenza e la cessione, a titolo non oneroso, dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, alla scadenza della concessione.
15 Esse sottolineano di correre un notevole rischio di decadenza e di revoca delle concessioni eventualmente acquisite a causa del contenzioso che ha coinvolto i CTD tramite i quali esse operano in Italia. Pertanto, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono di essere state poste di fronte all’alternativa tra dover rinunciare ad esercitare la loro attività in Italia oppure esporsi al rischio di incorrere nella decadenza dalle concessioni eventualmente acquisite, con perdita delle garanzie prestate.


Mentre, a quanto mi risulta, nessun altro bookmaker ha lo stesso tipo di discriminazione. E quindi tutti gli altri si devono preoccupare per il bando del 2016


Oltre questo, c'e' da dire che Stanley il 2013 era disposta a pagare il PREU.