Staney si posiziona per il futuro.
Inviato: 27/01/2015 - 16:08
Appena ricevuta in Agenzia.
A tutte le ricevitorie Stanleybet
Loro Sedi
Liverpool, 27 gennaio 2015
Nuovo rinvio alla Corte di Giustizia Europea.
Il Condono Fiscale, ultime notizie.
Perché chi partecipa al condono, in pratica, sta compromettendo irrimediabilmente il suo futuro nel settore delle scommesse?
Il sistema Autorizzatorio di cui Stanley è parte.
Sentenza della Corte di Giustizia formalmente a favore dello Stato, sostanzialmente a favore Stanley.
Perché la posizione Stanley, in vista del 2016, sta diventando molto forte e preparatoria, anche nell’interesse dello Stato, per una soluzione condivisa che porti ad un unico mercato legale.
Il flusso migratorio verso Stanley dei CTD di altre piattaforme: la posizione Stanley rispetto a questo fenomeno.
Gentili Ricevitorie Stanley di scommesse sportive (nel seguito: ‘CTD Stanley’),
Siamo in un momento molto importante della storia del sistema delle scommesse in Italia, vediamo perché in questo lungo documento che vi preghiamo di leggere con estrema attenzione.
Nuovo rinvio alla Corte di Giustizia Europea all’indomani della sentenza sulla gara Monti.
Confermato che la sentenza della Corte di Giustizia del 22.01.2015 è solo apparentemente a favore dello Stato, ma in realtà a favore di Stanley.
Il Tribunale di Salerno, infatti, all’indomani della sentenza, cioè il 23.01.2015, ha sollevato un nuovo quesito pregiudiziale alla Corte Europea riaprendo così la partita e confermando la correttezza della posizione Stanley nell’affermare che la sentenza di Lussemburgo è sostanzialmente priva di reale contenuto giuridico.
Vi manderemo quanto prima copia comunicato stampa che è preparazione a Liverpool.
Il Condono Fiscale, ultime notizie.
Come avete già appreso dai contatti avuti con il nostro dipartimento legale, le maggiori reti di CTD, esclusi la Stanley e alcuni altri piccoli operatori, si stanno sfaldando per effetto di una Legge di Stabilità che, incredibile a dirsi, è inapplicabile ai CTD.
Questo presunto sfaldamento delle reti Goldbet e Planet, che tutti ritenevano salde e solide, ha molteplici aspetti, anche culturali. Perché mentre Voi, CTD Stanley, avete la piena consapevolezza, appartenendo alla galassia Stanley, di essere legittimi, i CTD o CED di altre reti, spesso sconosciuti dagli stessi bookmaker di appartenenza perché gestiti direttamente dai Master, non per colpa loro né dei loro Master, non hanno la stessa consapevolezza.
Naturalmente, mentre per chi si considera ‘legale’ un condono è illogico, per chi si considera ‘illegale’ la prospettiva di un condono è sempre appetibile. Il fatto che la natura del condono è solo fiscale, e non penale, ha confuso non poco gli operatori, ma non certo il dipartimento legale di Liverpool.
Ma entriamo in argomento.
Sia il Ministero dell’Interno in una sua circolare alle Forze di Polizia, sia altri ‘consulenti ed esperti’ dello Stato, avrebbero confermato ad AAMS che, ai fini del rilascio della licenza di polizia, mentre il requisito del possesso della Concessione non è più richiesto per effetto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità , tutte le altre condizioni per l’ottenimento di tale licenza continuano ad essere valide e applicabili.
In sostanza, essere indagato o imputato per il reato di cui all’art. 4 della legge 401/89 (condizione che riguarda pressocchè la totalità dei CTD in Italia) ha sempre impedito nella prassi delle Questure il rilascio della licenza di polizia. Non si vede perché tale preclusione al rilascio della licenza dovrebbe cambiare ora, visto che la sanatoria prevista dalla Legge di Stabilità è puramente fiscale, e non, come detto, penale. In sostanza, la condizione in cui versano tutti I CTD impedisce che il condono possa andare a buon fine dato che, al momento che la Questura comunicherà ad AAMS i motivi ostativi al rilascio della licenza, il CTD sarà immediatamente dichiarato decaduto dal diritto di operare, sarà distaccato dal totalizzatore e ... fine.
Questo vale anche per quei CTD che non avevano, FINORA, un procedimento penale per l’art. 4. Infatti, l’adesione al condono da parte dei CTD presuppone la sua ‘confessione’ o “autoincriminazione” che, alla data del 30 ottobre 2014, stava commettendo quello che le Questure ritengono tuttora il reato di cui all’art. 4 della legge 401. Ora, al momento che l’AAMS trasmetterà alla Questura la richiesta di rilascio della licenza di Polizia del CTD, il funzionario della Questura che riceve la comunicazione (e quindi, ‘l’autoincriminazione’) ha il dovere di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica con l’instaurazione quindi di un nuovo procedimento penale per art. 4 che, per quanto detto sopra, impedirà, anche in questo caso, il rilascio della licenza di polizia.
Si precisa che il funzionario della Questura che omettesse di riferire alla Procura della Repubblica la notizia di reato di cui è venuto a conoscenza attraverso la ‘confessione’ del CTD, incorrerebbe a sua volta nel reato previsto dall’art. 361 c.p. (“Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”).
Si precisa, inoltre, che il dipartimento legale di Stanley che avesse notizia dell’omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, ha ricevuto istruzioni di attivarsi affinché i fatti siano segnalati alla Procura della Repubblica competente per territorio per il seguito di competenza.
E’ stata sottovalutata e non è accettabile che la prassi tenuta dalle Questure fino ad oggi venga stravolta solo per il fatto che il CTD ha aderito ad una sanatoria fiscale. Si rammenta che per effetto del combinato disposto degli artt. 11 e 92 del tulps, non si consente in alcun modo di derogare alla necessità del requisito della buona condotta, del rispetto dell’ordine pubblico e altro, i quali non possono ritenersi sanati dalla decisione di aderire al pagamento di tasse arretrate.
Inoltre, la Legge di Stabilità non chiarisce tutte le problematiche connesse alla presenza di leggi regionali e ordinanze del sindaco che vietano l’apertura di agenzie scommesse in determinate aree urbane. AAMS è ben consapevole del problema e probabilmente sta cercando di trovare una soluzione che, dato l’approssimarsi della scadenza del 31.01.2015, appare obiettivamente problematica.
A tal proposito, si ricorda che le Questure, anche nel caso in cui ritengano sussistenti i requisti previsti dal tulps, sono anche oggi solite inserire nelle proprie licenze l’espressa riserva che lo svolgimento dell’attività di raccolta scommesse è comunque subordinato al rispetto della normativa locale in merito alle zone in cui è consentita l’apertura di un punto di raccolta. Per tali motivi, quindi, anche ammesso ipoteticamente che sia rilasciata una licenza in seguito al condono, non è escluso che lo svolgimento dell’attività sia prima o poi precluso dall’intervento anche della polizia municipale sul presupposto della normativa locale.
Andiamo al profilo fiscale.
Va chiarito che la Legge di Stabilità consente in sostanza di beneficiare dello sconto sull’imposta da pagare (riduzione di un terzo e mancata applicazione di sanzioni ed interessi) soltanto nel caso in cui il CTD non abbia mai ricevuto un atto di accertamento. Infatti, nel caso in cui sia già stato notificato un atto di accertamento, tale atto “perde efficacia” soltanto qualora l’importo ivi richiesto sia inferirore a quello – scontato – che si dovrebbe pagare grazie alla sanatoria.
Ma questa ipotesi è sostanzialmente impossibile da verificarsi: infatti, gli atti di accertamento già notificati, che hanno quantificato l’imposta unica senza previsione di sconti e applicando sanzioni ed interessi, saranno, a parità di modalità di accertamento dell’imposta, necessariamente superiori alla somma che un CTD potrebbe pagare grazie ai benefici previsti dalla Legge di Stabilità (riduzione di un terzo e assenza di sanzioni ed interessi). Di conseguenza, coloro che hanno avuto atti di accertamento dell’imposta Unica, non potranno neanche godere dei benefici contenuti nella Legge di Stabilità.
In definitiva, se vi è il rispetto della legge da parte di tutti, è impossibile per un CTD di accedere con successo al condono. Chi dovesse decidere di aderire al condono, deve essere consapevole che i 10.000 euro iniziali potrebbero essere perduti e, beffa nella beffa, resta la responsabilità di pagare tutte le tasse arretrate anche nel caso di decadenza dal presunto “beneficio”.
Quindi, se si partecipa al condono, si entra in un’area di incertezza in cui l’unica cosa “certa” – questa sì – è che non ci sarà modo né argomenti giuridici per opporsi al pagamento dell’imposta unica, anche se era stata impugnata perché non dovuta.
I concessionari che stanno proponendo ai CTD di condonarsi, e i bookmaker irrispettosi delle migliaia di CTD che gli avevano affidato il proprio destino, si sono però cautelati: nei contratti che propongono, infatti, è contenuta la previsione che, in ogni caso, qualsiasi cosa succeda, la responsabilità per il fallimento del condono resta a carico del CTD.
Ci sembra che in Italia in un caso del genere si dica: “Cornuti e mazziati”.
La recente circolare del Ministero dell’Interno rivolta alle forze di Polizia contiene anche interessanti considerazioni sul comma 644 della Legge di Stabilità . In pratica, con riferimento a chi sceglie di non condonarsi o non può condonarsi, il Viminale ‘consiglia’ ai suoi uomini, cioe’ i funzionari delle Questure nella loro qualita’ di ufficiali di p.g (polizia giudiziaria), di non chiudere direttamente i CTD, ma di affidare la decisione alle Procure della Repubblica competenti per territorio e di lasciare anche che le sanzioni siano applicate dopo che la Procura si sia espressa sul procedimento.
La saggia decisione del Ministero dell’Interno favorisce l’accertamento delle reali responsabilità dei CTD, lasciando la valutazione delle misure cautelari alla Procura, mentre in passato erano invece eseguite direttamente dai funzionari delle Questure o dalla Guardia di Finanza.
In questo modo, però, la posizione dei CTD Stanley, pienamente legittimi, ne esce rafforzata con una maggiore possibilità di difesa nel luogo a ciò istituzionalmente deputato – il Tribunale – ove lo “Stato di diritto”, in cui Stanley ha sempre avuto la massima fiducia, può trovare la sua piena ed effettiva realizzazione.
C’è un libro cinese di piu’ di 2000 anni fa, "L'arte della guerra", che vale la pena citare. Un Generale si accinge ad entrare in combattimento contro un esercito avversario ed illustra la sua tattica al suo stato maggiore pronto alla battaglia: "QUANDO DOVETE AFFRONTARE UN ESERCITO NEMICO CERCATE DI SPOSTARE IL COMBATTIMENTO NELLA POSIZIONE DOVE SIETE PIU' FORTI". Una lettura molto istruttiva.
Non vogliamo avere la pretesa che sia stata Stanley la fonte ispiratrice del Ministero dell’Interno nel prendere questa saggia decisione, ma certamente i CTD Stanley ne escono notevolmente rafforzati perche’ il Viminale ha spostato il confronto nella sede istituzionale deputata ad accertare la verità giuridica e a valutare la legittimità dei CTD.
Infatti, il riconoscimento della Vostra legittimità può essere ottenuta molto più agevolmente di fronte ai Magistrati, che ben conoscono la legge e la sua applicazione, piuttosto che, come avveniva prima, dinanzi a funzionari di p.g. della Questura o Guardia di Finanza, la cui possibilità di approfondimento della normativa durante un controllo è molto più limitata. Il rischio, in passato, era di provocare gravi ed ingiusti danni a seguito di misure cautelari imprudenti e non ben ponderate, assunte di iniziativa da funzionari che si consideravano immuni da responsabilità risarcitorie.
Perché chi partecipa al condono, in pratica, sta compromettendo irrimediabilmente il suo futuro nel settore delle scommesse?
Anzitutto, il condono, come illustrato al punto precedente, non può andare a buon fine se non con presunta violazione di legge da parte dei responsabili delle divisioni PASI delle Questure. Ma questo non accadrà, come sembra anticipare la circolare del Ministero dell’Interno.
Inoltre, per il CTD che condona, al di la della beffa di dover pagare tutte le tasse arretrate senza alcun beneficio reale in cambio, il problema è che, una volta uscito dal circuito del proprio bookmaker (dove assumiamo che fosse come nel caso Stanleybet pienamente legittimato ad offrire i propri servizi) non sarà facile fare marcia indietro e tornare a fare il CTD. Anche perché è nostra previsione che i bookmaker delle reti che aderiranno, difficilmente potranno affrontare le difficoltà successive e potrebbero lasciare il mercato.
I CTD che avranno aderito e per i quali il condono sarà poi fallito saranno irrimediabilmente soggetti ad una imposta unica, che si è formalmente dichiarato di voler pagare con l’adesione al condono.
Badate bene che da questo fenomeno perverso Voi CTD Stanley siete invece esenti perché al momento giusto potremo dimostrare che la richiesta di pagare il triplo dell’aliquota massima dell’imposta unica viola un importante principio di diritto interno e comunitario.
Le prime richieste in tal senso arriveranno nell’inverno del 2015 e non è il caso, oggi, di allertare l’Amministrazione Fiscale e AAMS spiegandogli fin da ora dove è – e cosa – stanno sbagliando.
Il sistema Autorizzatorio di cui Stanley è parte.
Quando le sentenze della Corte di Giustizia Gambelli, Placanica e Costa Cifone, poi confermate dalla Cassazione Italiana e dai Giudici di merito, hanno confermato la piena legittimità dei servizi offerti in Italia da Stanley, essendo stata quest’ultima esclusa dalle prime due gare (1999 e Bersani) in violazione del diritto dell'Unione, che cosa intendevano dire?
Che la Stanley poteva offire i propri servizi tramite i CTD.
Ma con quali modalità? È chiaro che deve intendersi: così come li offriva in Inghilterra, e in altre nazioni Europee.
E come li offriva e li offre tutt’ora i propri servizi? Tramite i propri shop inglesi o di altri paesi collegati alla casa madre Inglese, Maltese o di altri paesi esattamente come se fossero dei CTD. La differenza era che in alcuni casi in Europa lo shop è di proprietà Stanley mentre in Italia e, in alcuni altri paesi, ci sono gli agenti che non organizzano e non gestiscono le scommesse, non hanno
rischio economico sulle scommesse ma svolgono una funzione accessoria rispetto all’attività economica delle scommesse.
Va però precisato che, qualsiasi sia la modalità operativa, fatta eccezione per l’Italia che opera con licenza maltese, la Stanley è autorizzata dalle Autorità locali degli altri 8 paesi europei dove opera.
Possiamo allora domandarci: ma gli shop inglesi/europei quando scadono?
Risposta: non scadono. La licenza può essere revocata in determinati casi ma NON SCADE, perché si tratta di un sistema autorizzatorio.
Di conseguenza, trasponendo il concetto di 'OFFRIRE SERVIZI TRANSFRONTALIERI' in Italia, riconosciuto dalla Corte di Giustizia, si deve concludere che anche i CTD Stanley in Italia NON SCADONO.
La Corte di Giustizia non ha mai detto che Stanley può offrire i propri servizi solo per un certo periodo. E perchè non lo ha detto? Perche' ha dato come rimedio alla Stanley di riproporre in Italia lo stesso sistema che la regolava in Inghilterra o in altri paesi europei, dato che era stata esclusa dall'entrare nel sistema Concessorio. E il sistema autorizzatorio Inglese, cosi come quello di ogni altra nazione europea, non ha date di scadenza.
Naturalmente, la Corte di Giustizia si aspettava che lo Stato italiano, rispettando le sentenze e la giurisprudenza della Corte bandisse un gara rimediale in modo di creare nella Stanley quantomeno la necessità morale di partecipare ad essa.
Vediamo la questione al contrario: le Concessioni di Stato scadono ... perchè? Perché è un sistema concessorio, diverso da quello autorizzatorio.
Ma la Stanley ne è stata esclusa, quindi non si può pretendere che offra i propri servizi con le caratteristiche del sistema concessorio, perche se volevano questo, potevano ben farla partecipare!
Non lo hanno fatto. E allora si trovano in Italia una Stanley che offre legittimamente i suoi servizi secondo il suo stile. In Inghilterra e negli altri paesi gli shop non scadono, il palinsesto e' libero, la massima vincita la decide il bookmaker e non lo Stato, etc, etc.
La Stanley ha diritto ad offrire i suoi servizi come fa negli altri paesi, quindi secondo un sistema autorizzatorio, non secondo le modalità previste in Italia, dato che, al sistema concessorio, gli e’ stato impedito di accedere.
Conseguenza di tutto ciò è che la Stanley non avrebbe nessun dovere giuridico di partecipare ad una futura gara proposta in Italia.
Si puo’ discutere però se ne ha un dovere morale.
Cioé se lo Stato Italiano, che in fin dei conti ha mostrato la volontà di avere in Italia un sistema Concessorio e non Autorizzatorio, bandisse una gara per l’attribuzione di nuove concessioni che ha carattere rimediale delle discriminazioni subite da Stanley, la Stanley sarebbe obbligata a parteciparVi?
C’è un ampio dibattito sul punto al nostro interno con posizioni varie. Immaginiamo pero’ che la risposta sia ‘sì’. Cioè, se lo Stato bandisce una gara rimediale rispetto al passato la Stanley, tenendo conto che la volonta’ dello Stato è di avere un sistema Concessorio e non Autorizzatorio, è disposta a parteciparVi.
Sentenza della Corte di Giustizia formalmente a favore dello Stato e sostanzialmente a favore Stanley.
In effetti, la Stanley era realmente disposta a partecipare alla gara del 2012, che, per di più, era stata bandita con una legge che nelle premesse dichiarava di volersi adeguare alle sentenze della Corte di Giustizia. Poi, però, precisava anche che l’intento era di favorire il riallineamento di tutte le concessioni in scadenza al giugno 2016.
Già, come vedete, non ci siamo.
Una gara che vuole riallineare al 2016 necessariamente porta a concessioni che scadono nel 2016.
Quindi 3 anni e mezzo circa di operatività, contro 16 anni per i Concessionari storici e 9 anni per i Concessionari Bersani. Perche’ per Stanley solo 3 anni e mezzo, per di più asserendo di voler rimediare alle precedenti violazioni poste in essere dallo Stato italiano? È vero che la Corte di Giustizia commenta sul fatto che i CTD Stanley operano da 15 anni. Ma a quali condizioni? Nello stesso periodo, infatti, i Concessionari dello Stato non avevano la guardia di finanza all’interno delle loro aziende un giorno sì e un giorno no. Ci sono oltre 2000 procedimenti penali contro CTD Stanley, tutti perfettamente documentati e pronti per essere presentati nella forma di esposto alla Commissione Europea e alla Procura della Corte dei Conti italiana.
Come si può dire che gli anni di operatività dei CTD Stanley sono comparabili con gli anni di attività dei Concessionari?
Poi c’è il solito problema delle squalificazioni soggettive. Un operatore come Stanley, carico di procedimenti penali a grappolo contro i suoi dirigenti, come può utilmente partecipare ad una gara in cui tali procedimenti sono considerati sufficienti ad AAMS per provocare poi la revoca delle concessioni e le escussioni delle fideiussioni? Una gara che non si prende cura di risolvere questi problemi non puo’ avere carattere rimediale!!!
Questo è quanto evidenziato da Stanley al TAR Lazio, impugnando la procedura di gara, e poi al Consiglio di Stato, a cui ha richiesto di formulare alla Corte di Giustizia il quesito se una gara di durata cosi breve poteva nel contempo avere carattere rimediale rispetto alle discriminazioni subite in passato. Incredibilmente la Corte di Giustizia non ha risposto alla seconda parte del quesito ma solo alla prima, cioé ha dato una risposta che presuppone che il quesito fosse stato solo se una gara più breve delle precedenti fosse discriminatoria.
Ma non era questo che il Consiglio di Stato chiedeva. La domanda era se gare più brevi erano legittime avendo la pretesa di avere carattere rimediale.
Conclusione: dato che la seconda parte del quesito non è stata affrontata e risolta si può tranquillamente concludere che la Corte di Giustizia non ha confermato che la gara avesse carattere rimediale.
E quindi in tal caso Stanley era, di fronte alla gara, come qualsiasi altro operatore ma con una importante differenza: come riconosce la stessa Corte di Giustizia, le sue squalificazione soggettive rimanevano irrisolte e avrebbero provocato, in caso di partecipazione, la revoca delle Concessioni.
Come si può partecipare a qualcosa in cui già sai che poi te la revocano? È l’identica situazione della partecipazione al condono!
In sostanza, la Sentenza sembra a favore dello Stato, perché riconosce che uno Stato può fare una gara lunga quanto vuole. E noi siamo d’accordo. Anche di soli tre giorni. Basta che non pretendano che qualcuno ci partecipi solo perché hanno detto che ha carattere rimediale.
Che la Sentenza di Lussemburgo non sia nella sostanza a favore dello Stato è confermato dal nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea del 23.01.2015, un giorno dopo la Sentenza, da parte del Tribunale di Riesame di Salerno su un CTD Stanley di cui vi abbiamo parlato all’inizio.
La posizione della Stanley rimane quindi invariata. Non aveva l’obbligo di partecipare alla gara perché la Corte di Giustizia, avendo ignorato la seconda parte del quesito del Consiglio di Stato, non ha confermato che la gara si adeguava alle sentenze della Corte di Giustizia.
Perché la posizione Stanley, in vista del 2016, sta diventando molto forte e preparatoria, anche nell’interesse dello Stato, per una soluzione condivisa che porti ad un unico mercato legale.
Nel 2016 la Stanley valuterà quale sarà l’offerta dello Stato per il nuovo sistema post 2016. Se non sarà di integrale rimedio rispetto alle violazioni del passato, la Stanley, legittimamente, non parteciperà ma continuerà con i suoi CTD, la cui posizione diverrà con il tempo sempre più riconosciuta.
Siamo convinti che lo Stato, per evitare nuovi errori e discriminazioni, capirà che la sua migliore strategia è di parlare con noi e concordare un unico circuito legale.
Allora si che tutta la rete puo’ regolarizzarsi, con il nostro pieno accordo, ma mantenendo intatta la sua dignita’.
Niente condoni. Non c’è nulla di più odioso, in uno Stato civile, di un condono. Per di più rivolto ad operatori pienamente legittimi.
Il rapporto futuro con le Autorità che porterà ad un unico canale legale delle scommesse, dovra’ essere su un piano di assoluta reciproca dignità.
Il flusso migratorio verso Stanley dei CTD di altre piattaforme: la posizione Stanley rispetto a questo fenomeno.
Data la conferma che Goldbet e Planet aderiscono al condono, la Stanley, a fronte di molteplici richieste, ha deciso di accettare il passaggio di operatori CTD attualmente contrattualizzati con Goldbet o Planet o qualsiasi altro operatore che aderisce al condono, alla rete Stanley, purché non si sovrappongano ad operatori Stanley già esistenti nell’area richiesta.
Ogni operatore non Stanley, CTD o Master, che vuole contattarci, anche solo per un consiglio, è libero di farlo mandando un fax 0044 151235 2171 o email a legal@stanleybet.com alla cortese attenzione della dott.ssa Luana Neville.
Oppure è possibile contattare direttamente l’ufficio legale al numero 0044 151235 2193.
Per evitare qualsiasi dubbio la stessa possibilitè non è offerta a CTD provenienti da bookmaker che non hanno consigliato di aderire al condono, a cui la Stanley raccomanda di aprire le proprie porte, allo stesso modo come lei sta facendo.
È assolutamente necessario non perdere il grande valore di professionalità che è patrimonio dei CTD e dei Master che non vogliono aderire al condono.
Consigliate di passare a Stanley o qualsiasi altro bookmaker che sia però stato chiaramente discriminato, secondo la giurisprudenza corrente.
Con riferimento invece a richieste di passaggio, le più incredibili, provenienti da gestori attualmente contrattualizzati con concessionari dello Stato, la posizione della Stanley è la seguente: varrà il principio di reciprocità.
Assolutamente no, a meno che il Concessionario in questione non abbia contrattualizzato o tentato di contrattualizzare per il condono centri Stanley.
È, invece, assolutamente preclusa ogni possibilità di passaggio ai titolari di concessione AAMS.
È del tutto escluso, inoltre, che la Stanley (hanno avuto il coraggio di chiederci anche questo!) possa far diventare CTD dei concessionari il cui intento è poi di aderire al condono! Tra l’altro mancherebbe il requisito di essere stati attivi – ma come CTD! - al 30/10/2014.
Non esitate a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento.
Stanleybet
A tutte le ricevitorie Stanleybet
Loro Sedi
Liverpool, 27 gennaio 2015
Nuovo rinvio alla Corte di Giustizia Europea.
Il Condono Fiscale, ultime notizie.
Perché chi partecipa al condono, in pratica, sta compromettendo irrimediabilmente il suo futuro nel settore delle scommesse?
Il sistema Autorizzatorio di cui Stanley è parte.
Sentenza della Corte di Giustizia formalmente a favore dello Stato, sostanzialmente a favore Stanley.
Perché la posizione Stanley, in vista del 2016, sta diventando molto forte e preparatoria, anche nell’interesse dello Stato, per una soluzione condivisa che porti ad un unico mercato legale.
Il flusso migratorio verso Stanley dei CTD di altre piattaforme: la posizione Stanley rispetto a questo fenomeno.
Gentili Ricevitorie Stanley di scommesse sportive (nel seguito: ‘CTD Stanley’),
Siamo in un momento molto importante della storia del sistema delle scommesse in Italia, vediamo perché in questo lungo documento che vi preghiamo di leggere con estrema attenzione.
Nuovo rinvio alla Corte di Giustizia Europea all’indomani della sentenza sulla gara Monti.
Confermato che la sentenza della Corte di Giustizia del 22.01.2015 è solo apparentemente a favore dello Stato, ma in realtà a favore di Stanley.
Il Tribunale di Salerno, infatti, all’indomani della sentenza, cioè il 23.01.2015, ha sollevato un nuovo quesito pregiudiziale alla Corte Europea riaprendo così la partita e confermando la correttezza della posizione Stanley nell’affermare che la sentenza di Lussemburgo è sostanzialmente priva di reale contenuto giuridico.
Vi manderemo quanto prima copia comunicato stampa che è preparazione a Liverpool.
Il Condono Fiscale, ultime notizie.
Come avete già appreso dai contatti avuti con il nostro dipartimento legale, le maggiori reti di CTD, esclusi la Stanley e alcuni altri piccoli operatori, si stanno sfaldando per effetto di una Legge di Stabilità che, incredibile a dirsi, è inapplicabile ai CTD.
Questo presunto sfaldamento delle reti Goldbet e Planet, che tutti ritenevano salde e solide, ha molteplici aspetti, anche culturali. Perché mentre Voi, CTD Stanley, avete la piena consapevolezza, appartenendo alla galassia Stanley, di essere legittimi, i CTD o CED di altre reti, spesso sconosciuti dagli stessi bookmaker di appartenenza perché gestiti direttamente dai Master, non per colpa loro né dei loro Master, non hanno la stessa consapevolezza.
Naturalmente, mentre per chi si considera ‘legale’ un condono è illogico, per chi si considera ‘illegale’ la prospettiva di un condono è sempre appetibile. Il fatto che la natura del condono è solo fiscale, e non penale, ha confuso non poco gli operatori, ma non certo il dipartimento legale di Liverpool.
Ma entriamo in argomento.
Sia il Ministero dell’Interno in una sua circolare alle Forze di Polizia, sia altri ‘consulenti ed esperti’ dello Stato, avrebbero confermato ad AAMS che, ai fini del rilascio della licenza di polizia, mentre il requisito del possesso della Concessione non è più richiesto per effetto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità , tutte le altre condizioni per l’ottenimento di tale licenza continuano ad essere valide e applicabili.
In sostanza, essere indagato o imputato per il reato di cui all’art. 4 della legge 401/89 (condizione che riguarda pressocchè la totalità dei CTD in Italia) ha sempre impedito nella prassi delle Questure il rilascio della licenza di polizia. Non si vede perché tale preclusione al rilascio della licenza dovrebbe cambiare ora, visto che la sanatoria prevista dalla Legge di Stabilità è puramente fiscale, e non, come detto, penale. In sostanza, la condizione in cui versano tutti I CTD impedisce che il condono possa andare a buon fine dato che, al momento che la Questura comunicherà ad AAMS i motivi ostativi al rilascio della licenza, il CTD sarà immediatamente dichiarato decaduto dal diritto di operare, sarà distaccato dal totalizzatore e ... fine.
Questo vale anche per quei CTD che non avevano, FINORA, un procedimento penale per l’art. 4. Infatti, l’adesione al condono da parte dei CTD presuppone la sua ‘confessione’ o “autoincriminazione” che, alla data del 30 ottobre 2014, stava commettendo quello che le Questure ritengono tuttora il reato di cui all’art. 4 della legge 401. Ora, al momento che l’AAMS trasmetterà alla Questura la richiesta di rilascio della licenza di Polizia del CTD, il funzionario della Questura che riceve la comunicazione (e quindi, ‘l’autoincriminazione’) ha il dovere di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica con l’instaurazione quindi di un nuovo procedimento penale per art. 4 che, per quanto detto sopra, impedirà, anche in questo caso, il rilascio della licenza di polizia.
Si precisa che il funzionario della Questura che omettesse di riferire alla Procura della Repubblica la notizia di reato di cui è venuto a conoscenza attraverso la ‘confessione’ del CTD, incorrerebbe a sua volta nel reato previsto dall’art. 361 c.p. (“Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”).
Si precisa, inoltre, che il dipartimento legale di Stanley che avesse notizia dell’omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, ha ricevuto istruzioni di attivarsi affinché i fatti siano segnalati alla Procura della Repubblica competente per territorio per il seguito di competenza.
E’ stata sottovalutata e non è accettabile che la prassi tenuta dalle Questure fino ad oggi venga stravolta solo per il fatto che il CTD ha aderito ad una sanatoria fiscale. Si rammenta che per effetto del combinato disposto degli artt. 11 e 92 del tulps, non si consente in alcun modo di derogare alla necessità del requisito della buona condotta, del rispetto dell’ordine pubblico e altro, i quali non possono ritenersi sanati dalla decisione di aderire al pagamento di tasse arretrate.
Inoltre, la Legge di Stabilità non chiarisce tutte le problematiche connesse alla presenza di leggi regionali e ordinanze del sindaco che vietano l’apertura di agenzie scommesse in determinate aree urbane. AAMS è ben consapevole del problema e probabilmente sta cercando di trovare una soluzione che, dato l’approssimarsi della scadenza del 31.01.2015, appare obiettivamente problematica.
A tal proposito, si ricorda che le Questure, anche nel caso in cui ritengano sussistenti i requisti previsti dal tulps, sono anche oggi solite inserire nelle proprie licenze l’espressa riserva che lo svolgimento dell’attività di raccolta scommesse è comunque subordinato al rispetto della normativa locale in merito alle zone in cui è consentita l’apertura di un punto di raccolta. Per tali motivi, quindi, anche ammesso ipoteticamente che sia rilasciata una licenza in seguito al condono, non è escluso che lo svolgimento dell’attività sia prima o poi precluso dall’intervento anche della polizia municipale sul presupposto della normativa locale.
Andiamo al profilo fiscale.
Va chiarito che la Legge di Stabilità consente in sostanza di beneficiare dello sconto sull’imposta da pagare (riduzione di un terzo e mancata applicazione di sanzioni ed interessi) soltanto nel caso in cui il CTD non abbia mai ricevuto un atto di accertamento. Infatti, nel caso in cui sia già stato notificato un atto di accertamento, tale atto “perde efficacia” soltanto qualora l’importo ivi richiesto sia inferirore a quello – scontato – che si dovrebbe pagare grazie alla sanatoria.
Ma questa ipotesi è sostanzialmente impossibile da verificarsi: infatti, gli atti di accertamento già notificati, che hanno quantificato l’imposta unica senza previsione di sconti e applicando sanzioni ed interessi, saranno, a parità di modalità di accertamento dell’imposta, necessariamente superiori alla somma che un CTD potrebbe pagare grazie ai benefici previsti dalla Legge di Stabilità (riduzione di un terzo e assenza di sanzioni ed interessi). Di conseguenza, coloro che hanno avuto atti di accertamento dell’imposta Unica, non potranno neanche godere dei benefici contenuti nella Legge di Stabilità.
In definitiva, se vi è il rispetto della legge da parte di tutti, è impossibile per un CTD di accedere con successo al condono. Chi dovesse decidere di aderire al condono, deve essere consapevole che i 10.000 euro iniziali potrebbero essere perduti e, beffa nella beffa, resta la responsabilità di pagare tutte le tasse arretrate anche nel caso di decadenza dal presunto “beneficio”.
Quindi, se si partecipa al condono, si entra in un’area di incertezza in cui l’unica cosa “certa” – questa sì – è che non ci sarà modo né argomenti giuridici per opporsi al pagamento dell’imposta unica, anche se era stata impugnata perché non dovuta.
I concessionari che stanno proponendo ai CTD di condonarsi, e i bookmaker irrispettosi delle migliaia di CTD che gli avevano affidato il proprio destino, si sono però cautelati: nei contratti che propongono, infatti, è contenuta la previsione che, in ogni caso, qualsiasi cosa succeda, la responsabilità per il fallimento del condono resta a carico del CTD.
Ci sembra che in Italia in un caso del genere si dica: “Cornuti e mazziati”.
La recente circolare del Ministero dell’Interno rivolta alle forze di Polizia contiene anche interessanti considerazioni sul comma 644 della Legge di Stabilità . In pratica, con riferimento a chi sceglie di non condonarsi o non può condonarsi, il Viminale ‘consiglia’ ai suoi uomini, cioe’ i funzionari delle Questure nella loro qualita’ di ufficiali di p.g (polizia giudiziaria), di non chiudere direttamente i CTD, ma di affidare la decisione alle Procure della Repubblica competenti per territorio e di lasciare anche che le sanzioni siano applicate dopo che la Procura si sia espressa sul procedimento.
La saggia decisione del Ministero dell’Interno favorisce l’accertamento delle reali responsabilità dei CTD, lasciando la valutazione delle misure cautelari alla Procura, mentre in passato erano invece eseguite direttamente dai funzionari delle Questure o dalla Guardia di Finanza.
In questo modo, però, la posizione dei CTD Stanley, pienamente legittimi, ne esce rafforzata con una maggiore possibilità di difesa nel luogo a ciò istituzionalmente deputato – il Tribunale – ove lo “Stato di diritto”, in cui Stanley ha sempre avuto la massima fiducia, può trovare la sua piena ed effettiva realizzazione.
C’è un libro cinese di piu’ di 2000 anni fa, "L'arte della guerra", che vale la pena citare. Un Generale si accinge ad entrare in combattimento contro un esercito avversario ed illustra la sua tattica al suo stato maggiore pronto alla battaglia: "QUANDO DOVETE AFFRONTARE UN ESERCITO NEMICO CERCATE DI SPOSTARE IL COMBATTIMENTO NELLA POSIZIONE DOVE SIETE PIU' FORTI". Una lettura molto istruttiva.
Non vogliamo avere la pretesa che sia stata Stanley la fonte ispiratrice del Ministero dell’Interno nel prendere questa saggia decisione, ma certamente i CTD Stanley ne escono notevolmente rafforzati perche’ il Viminale ha spostato il confronto nella sede istituzionale deputata ad accertare la verità giuridica e a valutare la legittimità dei CTD.
Infatti, il riconoscimento della Vostra legittimità può essere ottenuta molto più agevolmente di fronte ai Magistrati, che ben conoscono la legge e la sua applicazione, piuttosto che, come avveniva prima, dinanzi a funzionari di p.g. della Questura o Guardia di Finanza, la cui possibilità di approfondimento della normativa durante un controllo è molto più limitata. Il rischio, in passato, era di provocare gravi ed ingiusti danni a seguito di misure cautelari imprudenti e non ben ponderate, assunte di iniziativa da funzionari che si consideravano immuni da responsabilità risarcitorie.
Perché chi partecipa al condono, in pratica, sta compromettendo irrimediabilmente il suo futuro nel settore delle scommesse?
Anzitutto, il condono, come illustrato al punto precedente, non può andare a buon fine se non con presunta violazione di legge da parte dei responsabili delle divisioni PASI delle Questure. Ma questo non accadrà, come sembra anticipare la circolare del Ministero dell’Interno.
Inoltre, per il CTD che condona, al di la della beffa di dover pagare tutte le tasse arretrate senza alcun beneficio reale in cambio, il problema è che, una volta uscito dal circuito del proprio bookmaker (dove assumiamo che fosse come nel caso Stanleybet pienamente legittimato ad offrire i propri servizi) non sarà facile fare marcia indietro e tornare a fare il CTD. Anche perché è nostra previsione che i bookmaker delle reti che aderiranno, difficilmente potranno affrontare le difficoltà successive e potrebbero lasciare il mercato.
I CTD che avranno aderito e per i quali il condono sarà poi fallito saranno irrimediabilmente soggetti ad una imposta unica, che si è formalmente dichiarato di voler pagare con l’adesione al condono.
Badate bene che da questo fenomeno perverso Voi CTD Stanley siete invece esenti perché al momento giusto potremo dimostrare che la richiesta di pagare il triplo dell’aliquota massima dell’imposta unica viola un importante principio di diritto interno e comunitario.
Le prime richieste in tal senso arriveranno nell’inverno del 2015 e non è il caso, oggi, di allertare l’Amministrazione Fiscale e AAMS spiegandogli fin da ora dove è – e cosa – stanno sbagliando.
Il sistema Autorizzatorio di cui Stanley è parte.
Quando le sentenze della Corte di Giustizia Gambelli, Placanica e Costa Cifone, poi confermate dalla Cassazione Italiana e dai Giudici di merito, hanno confermato la piena legittimità dei servizi offerti in Italia da Stanley, essendo stata quest’ultima esclusa dalle prime due gare (1999 e Bersani) in violazione del diritto dell'Unione, che cosa intendevano dire?
Che la Stanley poteva offire i propri servizi tramite i CTD.
Ma con quali modalità? È chiaro che deve intendersi: così come li offriva in Inghilterra, e in altre nazioni Europee.
E come li offriva e li offre tutt’ora i propri servizi? Tramite i propri shop inglesi o di altri paesi collegati alla casa madre Inglese, Maltese o di altri paesi esattamente come se fossero dei CTD. La differenza era che in alcuni casi in Europa lo shop è di proprietà Stanley mentre in Italia e, in alcuni altri paesi, ci sono gli agenti che non organizzano e non gestiscono le scommesse, non hanno
rischio economico sulle scommesse ma svolgono una funzione accessoria rispetto all’attività economica delle scommesse.
Va però precisato che, qualsiasi sia la modalità operativa, fatta eccezione per l’Italia che opera con licenza maltese, la Stanley è autorizzata dalle Autorità locali degli altri 8 paesi europei dove opera.
Possiamo allora domandarci: ma gli shop inglesi/europei quando scadono?
Risposta: non scadono. La licenza può essere revocata in determinati casi ma NON SCADE, perché si tratta di un sistema autorizzatorio.
Di conseguenza, trasponendo il concetto di 'OFFRIRE SERVIZI TRANSFRONTALIERI' in Italia, riconosciuto dalla Corte di Giustizia, si deve concludere che anche i CTD Stanley in Italia NON SCADONO.
La Corte di Giustizia non ha mai detto che Stanley può offrire i propri servizi solo per un certo periodo. E perchè non lo ha detto? Perche' ha dato come rimedio alla Stanley di riproporre in Italia lo stesso sistema che la regolava in Inghilterra o in altri paesi europei, dato che era stata esclusa dall'entrare nel sistema Concessorio. E il sistema autorizzatorio Inglese, cosi come quello di ogni altra nazione europea, non ha date di scadenza.
Naturalmente, la Corte di Giustizia si aspettava che lo Stato italiano, rispettando le sentenze e la giurisprudenza della Corte bandisse un gara rimediale in modo di creare nella Stanley quantomeno la necessità morale di partecipare ad essa.
Vediamo la questione al contrario: le Concessioni di Stato scadono ... perchè? Perché è un sistema concessorio, diverso da quello autorizzatorio.
Ma la Stanley ne è stata esclusa, quindi non si può pretendere che offra i propri servizi con le caratteristiche del sistema concessorio, perche se volevano questo, potevano ben farla partecipare!
Non lo hanno fatto. E allora si trovano in Italia una Stanley che offre legittimamente i suoi servizi secondo il suo stile. In Inghilterra e negli altri paesi gli shop non scadono, il palinsesto e' libero, la massima vincita la decide il bookmaker e non lo Stato, etc, etc.
La Stanley ha diritto ad offrire i suoi servizi come fa negli altri paesi, quindi secondo un sistema autorizzatorio, non secondo le modalità previste in Italia, dato che, al sistema concessorio, gli e’ stato impedito di accedere.
Conseguenza di tutto ciò è che la Stanley non avrebbe nessun dovere giuridico di partecipare ad una futura gara proposta in Italia.
Si puo’ discutere però se ne ha un dovere morale.
Cioé se lo Stato Italiano, che in fin dei conti ha mostrato la volontà di avere in Italia un sistema Concessorio e non Autorizzatorio, bandisse una gara per l’attribuzione di nuove concessioni che ha carattere rimediale delle discriminazioni subite da Stanley, la Stanley sarebbe obbligata a parteciparVi?
C’è un ampio dibattito sul punto al nostro interno con posizioni varie. Immaginiamo pero’ che la risposta sia ‘sì’. Cioè, se lo Stato bandisce una gara rimediale rispetto al passato la Stanley, tenendo conto che la volonta’ dello Stato è di avere un sistema Concessorio e non Autorizzatorio, è disposta a parteciparVi.
Sentenza della Corte di Giustizia formalmente a favore dello Stato e sostanzialmente a favore Stanley.
In effetti, la Stanley era realmente disposta a partecipare alla gara del 2012, che, per di più, era stata bandita con una legge che nelle premesse dichiarava di volersi adeguare alle sentenze della Corte di Giustizia. Poi, però, precisava anche che l’intento era di favorire il riallineamento di tutte le concessioni in scadenza al giugno 2016.
Già, come vedete, non ci siamo.
Una gara che vuole riallineare al 2016 necessariamente porta a concessioni che scadono nel 2016.
Quindi 3 anni e mezzo circa di operatività, contro 16 anni per i Concessionari storici e 9 anni per i Concessionari Bersani. Perche’ per Stanley solo 3 anni e mezzo, per di più asserendo di voler rimediare alle precedenti violazioni poste in essere dallo Stato italiano? È vero che la Corte di Giustizia commenta sul fatto che i CTD Stanley operano da 15 anni. Ma a quali condizioni? Nello stesso periodo, infatti, i Concessionari dello Stato non avevano la guardia di finanza all’interno delle loro aziende un giorno sì e un giorno no. Ci sono oltre 2000 procedimenti penali contro CTD Stanley, tutti perfettamente documentati e pronti per essere presentati nella forma di esposto alla Commissione Europea e alla Procura della Corte dei Conti italiana.
Come si può dire che gli anni di operatività dei CTD Stanley sono comparabili con gli anni di attività dei Concessionari?
Poi c’è il solito problema delle squalificazioni soggettive. Un operatore come Stanley, carico di procedimenti penali a grappolo contro i suoi dirigenti, come può utilmente partecipare ad una gara in cui tali procedimenti sono considerati sufficienti ad AAMS per provocare poi la revoca delle concessioni e le escussioni delle fideiussioni? Una gara che non si prende cura di risolvere questi problemi non puo’ avere carattere rimediale!!!
Questo è quanto evidenziato da Stanley al TAR Lazio, impugnando la procedura di gara, e poi al Consiglio di Stato, a cui ha richiesto di formulare alla Corte di Giustizia il quesito se una gara di durata cosi breve poteva nel contempo avere carattere rimediale rispetto alle discriminazioni subite in passato. Incredibilmente la Corte di Giustizia non ha risposto alla seconda parte del quesito ma solo alla prima, cioé ha dato una risposta che presuppone che il quesito fosse stato solo se una gara più breve delle precedenti fosse discriminatoria.
Ma non era questo che il Consiglio di Stato chiedeva. La domanda era se gare più brevi erano legittime avendo la pretesa di avere carattere rimediale.
Conclusione: dato che la seconda parte del quesito non è stata affrontata e risolta si può tranquillamente concludere che la Corte di Giustizia non ha confermato che la gara avesse carattere rimediale.
E quindi in tal caso Stanley era, di fronte alla gara, come qualsiasi altro operatore ma con una importante differenza: come riconosce la stessa Corte di Giustizia, le sue squalificazione soggettive rimanevano irrisolte e avrebbero provocato, in caso di partecipazione, la revoca delle Concessioni.
Come si può partecipare a qualcosa in cui già sai che poi te la revocano? È l’identica situazione della partecipazione al condono!
In sostanza, la Sentenza sembra a favore dello Stato, perché riconosce che uno Stato può fare una gara lunga quanto vuole. E noi siamo d’accordo. Anche di soli tre giorni. Basta che non pretendano che qualcuno ci partecipi solo perché hanno detto che ha carattere rimediale.
Che la Sentenza di Lussemburgo non sia nella sostanza a favore dello Stato è confermato dal nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea del 23.01.2015, un giorno dopo la Sentenza, da parte del Tribunale di Riesame di Salerno su un CTD Stanley di cui vi abbiamo parlato all’inizio.
La posizione della Stanley rimane quindi invariata. Non aveva l’obbligo di partecipare alla gara perché la Corte di Giustizia, avendo ignorato la seconda parte del quesito del Consiglio di Stato, non ha confermato che la gara si adeguava alle sentenze della Corte di Giustizia.
Perché la posizione Stanley, in vista del 2016, sta diventando molto forte e preparatoria, anche nell’interesse dello Stato, per una soluzione condivisa che porti ad un unico mercato legale.
Nel 2016 la Stanley valuterà quale sarà l’offerta dello Stato per il nuovo sistema post 2016. Se non sarà di integrale rimedio rispetto alle violazioni del passato, la Stanley, legittimamente, non parteciperà ma continuerà con i suoi CTD, la cui posizione diverrà con il tempo sempre più riconosciuta.
Siamo convinti che lo Stato, per evitare nuovi errori e discriminazioni, capirà che la sua migliore strategia è di parlare con noi e concordare un unico circuito legale.
Allora si che tutta la rete puo’ regolarizzarsi, con il nostro pieno accordo, ma mantenendo intatta la sua dignita’.
Niente condoni. Non c’è nulla di più odioso, in uno Stato civile, di un condono. Per di più rivolto ad operatori pienamente legittimi.
Il rapporto futuro con le Autorità che porterà ad un unico canale legale delle scommesse, dovra’ essere su un piano di assoluta reciproca dignità.
Il flusso migratorio verso Stanley dei CTD di altre piattaforme: la posizione Stanley rispetto a questo fenomeno.
Data la conferma che Goldbet e Planet aderiscono al condono, la Stanley, a fronte di molteplici richieste, ha deciso di accettare il passaggio di operatori CTD attualmente contrattualizzati con Goldbet o Planet o qualsiasi altro operatore che aderisce al condono, alla rete Stanley, purché non si sovrappongano ad operatori Stanley già esistenti nell’area richiesta.
Ogni operatore non Stanley, CTD o Master, che vuole contattarci, anche solo per un consiglio, è libero di farlo mandando un fax 0044 151235 2171 o email a legal@stanleybet.com alla cortese attenzione della dott.ssa Luana Neville.
Oppure è possibile contattare direttamente l’ufficio legale al numero 0044 151235 2193.
Per evitare qualsiasi dubbio la stessa possibilitè non è offerta a CTD provenienti da bookmaker che non hanno consigliato di aderire al condono, a cui la Stanley raccomanda di aprire le proprie porte, allo stesso modo come lei sta facendo.
È assolutamente necessario non perdere il grande valore di professionalità che è patrimonio dei CTD e dei Master che non vogliono aderire al condono.
Consigliate di passare a Stanley o qualsiasi altro bookmaker che sia però stato chiaramente discriminato, secondo la giurisprudenza corrente.
Con riferimento invece a richieste di passaggio, le più incredibili, provenienti da gestori attualmente contrattualizzati con concessionari dello Stato, la posizione della Stanley è la seguente: varrà il principio di reciprocità.
Assolutamente no, a meno che il Concessionario in questione non abbia contrattualizzato o tentato di contrattualizzare per il condono centri Stanley.
È, invece, assolutamente preclusa ogni possibilità di passaggio ai titolari di concessione AAMS.
È del tutto escluso, inoltre, che la Stanley (hanno avuto il coraggio di chiederci anche questo!) possa far diventare CTD dei concessionari il cui intento è poi di aderire al condono! Tra l’altro mancherebbe il requisito di essere stati attivi – ma come CTD! - al 30/10/2014.
Non esitate a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento.
Stanleybet