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Stabilità - intervengono gli avvocati Gemma e Tronci
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Stabilità - intervengono gli avvocati Gemma e Tronci
Messaggioda IBS » 31/12/2014 - 12:44
E con questa dichiarazione il cerchio dei big si completa....
http://www.jamma.it/scommesse/ctd-bookm ... -ctd-57663
CTD, bookmaker e legge di Stabilità, l’indulgenza promessa ai CTD
In: CED e CTD, Scommesse
31 dicembre 2014 - 12:15
sks 365 moschitta
(Jamma) – “Lunedì 22 dicembre 2014 la Camera ha definitivamente approvato la c.d. Legge di Stabilità per l’anno 2015 che, salvo specifiche disposizioni per particolari materie, entrerá in vigore dal 1° Gennaio del 2015. In buona sostanza – scrive il bookmaker SKS 365 – la normativa prevede una sorta di ‘sanatoria'”.
Data la complessità e l’importanza della normativa per i CTD e, in generale, per l’intero settore delle scommesse in Italia, SKS365 ha richiesto agli Avvocati Angela Gemma e Marco Tronci, già impegnati nella difesa dei CTD, una completa analisi del testo e delle possibili conseguenze.
Per usare le parole del redattore del Disegno di Legge la finanziaria 2015 “punta a fornire un’opportunità di redenzione” ai CTD, i quali mercè le nuove norme a questo punto, sempre secondo il governo avranno tre possibilità:
a)”chiudere definitivamente le proprie attività, con dismissione di investimenti e posti di lavoro”;
b)”rimanere in un regime di non regolarità, sfidando le capacità dello Stato di costringerli alla prima alternativa”;
c)accedere ad “una procedura di emersione e regolarizzazione che finalmente consentirebbe loro in piena legittimità di entrare nei ranghi delle reti ufficiali statali di raccolta del gioco in forma di scommesse”.
L’indulgenza promessa può tuttavia essere negata qualora il CTD dopo aver versato l’importo di 10.000,00 euro entro il 31 gennaio 2015, non ottenga il rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 da parte della Questura competente alla quale è trasmessa la documentazione ovvero qualora ometta il versamento anche di una sola delle rate previste per la regolarizzazione fiscale.
Non solo. Il provvedimento di diniego della licenza non si limiterà a negare l’autorizzazione di polizia ma disporrà anche per espressa disposizione di legge, la chiusura dell’esercizio.
Ora dalla lettura della norma emerge chiaramente che il Legislatore al di là dell’utilizzo stesso del termine “redenzione” abbia in verità voluto riferirsi non al santo sacramento della Confessione e del Perdono, ma alla abusiva pratica che ne fece la Chiesa a partire dal 1300 quando spinta dalla necessità economica di finanziare una vasta serie di opere religiose o di utilità pubblica, ideò il pagamento del pentimento (indulgenza) dando vita ad un vero e proprio mercato del perdono e che finì per originare la Riforma di Lutero e la prima grande rottura della Cristianità europea.
Il nuovo, moderno e sofisticato mercato delle indulgenze (tecnicamente definito regolamentazione e sconfessato nella sua reale consistenza dalle previsioni di incasso presenti nella relazione accompagnatoria), al di là della convenienza economica della scelta da valutare quantificando l’importo dovuto per la regolarizzazione fiscale, presenta diversi profili di criticità per i CTD che intendano aderirvi.
Ed infatti, in assenza del regolamento di attuazione e del disciplinare potrebbe ben verificarsi il caso di pagamento dell’obolo (ovvero del prezzo dell’indulgenza) senza tuttavia essere sicuri di salvarsi dalle fiamme dell’inferno.
E’ evidente che l’adesione alla c.d. regolarizzazione ad oggi ed in assenza dei qualsiasi indicazione circa il disciplinare da sottoscrivere e che ADM dovrà rendere disponibile comporti per il CTD un vero salto nel buio. Il contratto o disciplinare che dovrà sottoscrivere il centro non sarà infatti a sua disposizione entro il 31 Gennaio 2015.
Dalla lettura della norma, poi non è chiaro se la licenza che la Questura dovrebbe rilasciare a seguito dell’invio da parte di ADM della documentazione allegata alla domanda di regolarizzazione, possa essere negata qualora sia in corso un procedimento penale nei confronti del Centro proprio per violazione della normativa concessoria pregressa.
In tal ipotesi il Centro non solo perderebbe l’obolo versato senza essere assolto dai propri peccati originali, ma dovrà chiudere l’attività e versare le tasse arretrate.
Infine non appare chiaro che se l’adesione alla regolarizzazione comporterà l’estinzione dei procedimenti penali in corso a carico dei CTD aderenti.
Il testo esaminato rivela in primis la scarsa conoscenza (per non dire palese ignoranza) della fattispecie trattata da parte del redattore del disegno di legge in quanto i CTD, procedendo a richiedere la licenza ex art. 88 TULPS, hanno già adempiuto all’incombente, rendendo nota la propria attività alle forze dell’ordine. In ogni caso considerato che il mancato invio della comunicazione comporta la chiusura dell’esercizio, in via prudenziale appare opportuno di porre in essere l’incombente entro il 7 gennaio 2015, inoltrando la comunicazione prevista dalla Legge di Stabilità alle Questure.
Del resto vi è da dire che, presentando la comunicazione la Questura può disporre la chiusura dell’attività, soltanto nel caso in cui vengano a mancare in capo al CTD i requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Per quanto riguarda, poi, l’obbligo di attenersi al palinsesto predisposto dall’Amministrazione, la normativa appare chiaramente discriminatoria, e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 41 cost. poiché annulla le capacità imprenditoriali degli operatori, costituendo un ingiustificato limite all’iniziativa economica privata, comunque irragionevole e sproporzionato, rispetto agli obiettivi di tutela dell’ordine pubblico e del consumatore asseritamente perseguiti.
Inoltre si potrà comunque instare per la disapplicazione della normativa in quanto, esclude una libera, sana ed equa concorrenza tra gli operatori nel mercato italiano delle scommesse e tutto ciò a danno dell’utente, al quale è inibito l’accesso a servizi e prodotti migliori.
Inoltre, poichè la disposizione si applica esclusivamente ai centri collegati con bookmaker esteri “non redenti”, è lampante la evidente natura discriminatoria del provvedimento ed il suo contrasto tra l’altro con gli artt. 3 e 41 Cost.: la limitazione alla libertà di impresa e di prestazione di servizi contenuta nel quadro normativo oggi all’esame del Parlamento non risulta, infatti, giustificabile e proporzionata allo scopo perseguito, soprattutto quando la stessa norma consente l’attività dei CTD qualora il titolare non abbia precedenti di polizia e versi l’imposta unica nella misura prevista dalla disposizione in esame.
Da ultimo è opportuno soffermarsi su una riflessione di carattere generale. Giova ricordare che le disposizioni appena esaminate risultano animate dalla ratio legis di “… assicurare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età”.
Per quanto attiene alla posizione di SKS 365 Gmbh, che è concessionaria, anche se per un solo punto, come noto, nei giudizi amministrativi, abbiamo rilevato che la Società ricorre all’utilizzo dello schema degli incaricati previsto dall’art. 88 TULPS al pari dei concessionari italiani e come sopra visto le norme di regolarizzazione confermano lo schema consentendo al CTD redento di “affiliarsi” ai concessionari Italiani.
Ebbene, considerato che la finanziaria così facendo consente ai CTD di operare come intermediari o incaricati dei concessionari senza la determinazione di un numero massimo di essi per ciascun concessionario, rende ancora più palese la discriminazione operata a carico degli operatori esteri.
In particolare le indagini che sono state condotte dal nostro studio hanno evidenziato che sia Sisal Match Point S.p.A sia Lottomatica Scommesse S.r.l. hanno nominato propri incaricati ex art. 88 TULPS alla raccolta delle scommesse, per un numero superiore rispetto ai punti di cui le medesime società risultano concessionarie.
Ebbene, considerato che la finanziaria così facendo consente ai CTD di operare come intermediari o incaricati dei concessionari senza la determinazione di un numero massimo di essi per ciascun concessionario, rende ancora più palese la discriminazione operata a carico degli operatori esteri.
http://www.jamma.it/scommesse/ctd-bookm ... -ctd-57663
CTD, bookmaker e legge di Stabilità, l’indulgenza promessa ai CTD
In: CED e CTD, Scommesse
31 dicembre 2014 - 12:15
sks 365 moschitta
(Jamma) – “Lunedì 22 dicembre 2014 la Camera ha definitivamente approvato la c.d. Legge di Stabilità per l’anno 2015 che, salvo specifiche disposizioni per particolari materie, entrerá in vigore dal 1° Gennaio del 2015. In buona sostanza – scrive il bookmaker SKS 365 – la normativa prevede una sorta di ‘sanatoria'”.
Data la complessità e l’importanza della normativa per i CTD e, in generale, per l’intero settore delle scommesse in Italia, SKS365 ha richiesto agli Avvocati Angela Gemma e Marco Tronci, già impegnati nella difesa dei CTD, una completa analisi del testo e delle possibili conseguenze.
Per usare le parole del redattore del Disegno di Legge la finanziaria 2015 “punta a fornire un’opportunità di redenzione” ai CTD, i quali mercè le nuove norme a questo punto, sempre secondo il governo avranno tre possibilità:
a)”chiudere definitivamente le proprie attività, con dismissione di investimenti e posti di lavoro”;
b)”rimanere in un regime di non regolarità, sfidando le capacità dello Stato di costringerli alla prima alternativa”;
c)accedere ad “una procedura di emersione e regolarizzazione che finalmente consentirebbe loro in piena legittimità di entrare nei ranghi delle reti ufficiali statali di raccolta del gioco in forma di scommesse”.
L’indulgenza promessa può tuttavia essere negata qualora il CTD dopo aver versato l’importo di 10.000,00 euro entro il 31 gennaio 2015, non ottenga il rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 da parte della Questura competente alla quale è trasmessa la documentazione ovvero qualora ometta il versamento anche di una sola delle rate previste per la regolarizzazione fiscale.
Non solo. Il provvedimento di diniego della licenza non si limiterà a negare l’autorizzazione di polizia ma disporrà anche per espressa disposizione di legge, la chiusura dell’esercizio.
Ora dalla lettura della norma emerge chiaramente che il Legislatore al di là dell’utilizzo stesso del termine “redenzione” abbia in verità voluto riferirsi non al santo sacramento della Confessione e del Perdono, ma alla abusiva pratica che ne fece la Chiesa a partire dal 1300 quando spinta dalla necessità economica di finanziare una vasta serie di opere religiose o di utilità pubblica, ideò il pagamento del pentimento (indulgenza) dando vita ad un vero e proprio mercato del perdono e che finì per originare la Riforma di Lutero e la prima grande rottura della Cristianità europea.
Il nuovo, moderno e sofisticato mercato delle indulgenze (tecnicamente definito regolamentazione e sconfessato nella sua reale consistenza dalle previsioni di incasso presenti nella relazione accompagnatoria), al di là della convenienza economica della scelta da valutare quantificando l’importo dovuto per la regolarizzazione fiscale, presenta diversi profili di criticità per i CTD che intendano aderirvi.
Ed infatti, in assenza del regolamento di attuazione e del disciplinare potrebbe ben verificarsi il caso di pagamento dell’obolo (ovvero del prezzo dell’indulgenza) senza tuttavia essere sicuri di salvarsi dalle fiamme dell’inferno.
E’ evidente che l’adesione alla c.d. regolarizzazione ad oggi ed in assenza dei qualsiasi indicazione circa il disciplinare da sottoscrivere e che ADM dovrà rendere disponibile comporti per il CTD un vero salto nel buio. Il contratto o disciplinare che dovrà sottoscrivere il centro non sarà infatti a sua disposizione entro il 31 Gennaio 2015.
Dalla lettura della norma, poi non è chiaro se la licenza che la Questura dovrebbe rilasciare a seguito dell’invio da parte di ADM della documentazione allegata alla domanda di regolarizzazione, possa essere negata qualora sia in corso un procedimento penale nei confronti del Centro proprio per violazione della normativa concessoria pregressa.
In tal ipotesi il Centro non solo perderebbe l’obolo versato senza essere assolto dai propri peccati originali, ma dovrà chiudere l’attività e versare le tasse arretrate.
Infine non appare chiaro che se l’adesione alla regolarizzazione comporterà l’estinzione dei procedimenti penali in corso a carico dei CTD aderenti.
Il testo esaminato rivela in primis la scarsa conoscenza (per non dire palese ignoranza) della fattispecie trattata da parte del redattore del disegno di legge in quanto i CTD, procedendo a richiedere la licenza ex art. 88 TULPS, hanno già adempiuto all’incombente, rendendo nota la propria attività alle forze dell’ordine. In ogni caso considerato che il mancato invio della comunicazione comporta la chiusura dell’esercizio, in via prudenziale appare opportuno di porre in essere l’incombente entro il 7 gennaio 2015, inoltrando la comunicazione prevista dalla Legge di Stabilità alle Questure.
Del resto vi è da dire che, presentando la comunicazione la Questura può disporre la chiusura dell’attività, soltanto nel caso in cui vengano a mancare in capo al CTD i requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Per quanto riguarda, poi, l’obbligo di attenersi al palinsesto predisposto dall’Amministrazione, la normativa appare chiaramente discriminatoria, e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 41 cost. poiché annulla le capacità imprenditoriali degli operatori, costituendo un ingiustificato limite all’iniziativa economica privata, comunque irragionevole e sproporzionato, rispetto agli obiettivi di tutela dell’ordine pubblico e del consumatore asseritamente perseguiti.
Inoltre si potrà comunque instare per la disapplicazione della normativa in quanto, esclude una libera, sana ed equa concorrenza tra gli operatori nel mercato italiano delle scommesse e tutto ciò a danno dell’utente, al quale è inibito l’accesso a servizi e prodotti migliori.
Inoltre, poichè la disposizione si applica esclusivamente ai centri collegati con bookmaker esteri “non redenti”, è lampante la evidente natura discriminatoria del provvedimento ed il suo contrasto tra l’altro con gli artt. 3 e 41 Cost.: la limitazione alla libertà di impresa e di prestazione di servizi contenuta nel quadro normativo oggi all’esame del Parlamento non risulta, infatti, giustificabile e proporzionata allo scopo perseguito, soprattutto quando la stessa norma consente l’attività dei CTD qualora il titolare non abbia precedenti di polizia e versi l’imposta unica nella misura prevista dalla disposizione in esame.
Da ultimo è opportuno soffermarsi su una riflessione di carattere generale. Giova ricordare che le disposizioni appena esaminate risultano animate dalla ratio legis di “… assicurare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età”.
Per quanto attiene alla posizione di SKS 365 Gmbh, che è concessionaria, anche se per un solo punto, come noto, nei giudizi amministrativi, abbiamo rilevato che la Società ricorre all’utilizzo dello schema degli incaricati previsto dall’art. 88 TULPS al pari dei concessionari italiani e come sopra visto le norme di regolarizzazione confermano lo schema consentendo al CTD redento di “affiliarsi” ai concessionari Italiani.
Ebbene, considerato che la finanziaria così facendo consente ai CTD di operare come intermediari o incaricati dei concessionari senza la determinazione di un numero massimo di essi per ciascun concessionario, rende ancora più palese la discriminazione operata a carico degli operatori esteri.
In particolare le indagini che sono state condotte dal nostro studio hanno evidenziato che sia Sisal Match Point S.p.A sia Lottomatica Scommesse S.r.l. hanno nominato propri incaricati ex art. 88 TULPS alla raccolta delle scommesse, per un numero superiore rispetto ai punti di cui le medesime società risultano concessionarie.
Ebbene, considerato che la finanziaria così facendo consente ai CTD di operare come intermediari o incaricati dei concessionari senza la determinazione di un numero massimo di essi per ciascun concessionario, rende ancora più palese la discriminazione operata a carico degli operatori esteri.
Re: Stabilità - intervengono gli avvocati Gemma e Tronci
Messaggioda frispolo » 31/12/2014 - 15:07
Ma io non ho capito una cosa... se uno chiude spontaneamente l'attività prima che arrivino a fartela chiudere scampi alla sanatoria? Lo so che così perdi il lavoro, ma vorrei capire se anche questa è un'alternativa.
- peppebetting
- Allievo Marciatore

- Messaggi: 135
- Iscritto il: 25/10/2014 - 11:33
Re: Stabilità - intervengono gli avvocati Gemma e Tronci
Messaggioda peppebetting » 31/12/2014 - 16:16
Palinsesti, vecchi procedimenti penali, addirittura ci disturbiamo a fare dei paragoni con la Storia del 1300!!
FINITELA!!! Abbiate la faccia tosta di dire che il Culetto non lo mettono le Compagnie ma i loro Affiliati. Ripeto quello detto in un altro Post. Aspetto legale e tributario viaggiano sempre e ripeto sempre su 2 binari diversi!
Visto che probabilmente nei documenti che dovrà presentare ADM per le disposizioni attuative e modelli di presentazione delle domande saranno riconosciuti anche i Bookmaker, sono certo che quanto ad oggi dichiarato dagli Avvocati sarà presto dimenticato anche da loro stessi.
Vi diranno che a quel punto l'Italia ha capito di avere perso e quindi siamo tutti + buoni.
Altrimenti non si capisce perchè Stanleybet SKS365 e Goldbet (precedentemente) tutti e 3 hanno hanno avuto almeno una licenza italiana.
Il loro palinsesto con licenza .it non era o è modificato? le Tasse le hanno pagate direttamente? Non mi sembra che si siano preoccupati, come dicono questi 2 avvocati, del giocatore italiano per un'offerta migliore!!!!
Se ADM farà rientrare anche i BOOK allora tutto sarà visto da un'altra prospettiva anche economica per i CTD E CED perchè vi diranno che visto che si pagherà il Preu ve lo toglieranno dalle provvigioni ma questo è niente in considerazione del fatto che si è vinta la GUERRA!
Aprite gli occhi !
Ciao a tutti e buon ANNO
FINITELA!!! Abbiate la faccia tosta di dire che il Culetto non lo mettono le Compagnie ma i loro Affiliati. Ripeto quello detto in un altro Post. Aspetto legale e tributario viaggiano sempre e ripeto sempre su 2 binari diversi!
Visto che probabilmente nei documenti che dovrà presentare ADM per le disposizioni attuative e modelli di presentazione delle domande saranno riconosciuti anche i Bookmaker, sono certo che quanto ad oggi dichiarato dagli Avvocati sarà presto dimenticato anche da loro stessi.
Vi diranno che a quel punto l'Italia ha capito di avere perso e quindi siamo tutti + buoni.
Altrimenti non si capisce perchè Stanleybet SKS365 e Goldbet (precedentemente) tutti e 3 hanno hanno avuto almeno una licenza italiana.
Il loro palinsesto con licenza .it non era o è modificato? le Tasse le hanno pagate direttamente? Non mi sembra che si siano preoccupati, come dicono questi 2 avvocati, del giocatore italiano per un'offerta migliore!!!!
Se ADM farà rientrare anche i BOOK allora tutto sarà visto da un'altra prospettiva anche economica per i CTD E CED perchè vi diranno che visto che si pagherà il Preu ve lo toglieranno dalle provvigioni ma questo è niente in considerazione del fatto che si è vinta la GUERRA!
Aprite gli occhi !
Ciao a tutti e buon ANNO
Re: Stabilità - intervengono gli avvocati Gemma e Tronci
Messaggioda enzo-bet » 31/12/2014 - 18:11
peppebetting ha scritto:Palinsesti, vecchi procedimenti penali, addirittura ci disturbiamo a fare dei paragoni con la Storia del 1300!!
FINITELA!!! Abbiate la faccia tosta di dire che il Culetto non lo mettono le Compagnie ma i loro Affiliati. Ripeto quello detto in un altro Post. Aspetto legale e tributario viaggiano sempre e ripeto sempre su 2 binari diversi!
Visto che probabilmente nei documenti che dovrà presentare ADM per le disposizioni attuative e modelli di presentazione delle domande saranno riconosciuti anche i Bookmaker, sono certo che quanto ad oggi dichiarato dagli Avvocati sarà presto dimenticato anche da loro stessi.
Vi diranno che a quel punto l'Italia ha capito di avere perso e quindi siamo tutti + buoni.
Altrimenti non si capisce perchè Stanleybet SKS365 e Goldbet (precedentemente) tutti e 3 hanno hanno avuto almeno una licenza italiana.
Il loro palinsesto con licenza .it non era o è modificato? le Tasse le hanno pagate direttamente? Non mi sembra che si siano preoccupati, come dicono questi 2 avvocati, del giocatore italiano per un'offerta migliore!!!!
Se ADM farà rientrare anche i BOOK allora tutto sarà visto da un'altra prospettiva anche economica per i CTD E CED perchè vi diranno che visto che si pagherà il Preu ve lo toglieranno dalle provvigioni ma questo è niente in considerazione del fatto che si è vinta la GUERRA!
Aprite gli occhi !
Ciao a tutti e buon ANNO
Una disanima che non fa una piega, come dici bene tu, alla fine i book ne usciranno fuori che hanno vinto la guerra, sempre a discapito dei ctd/ced che hanno contribuito a fare lievitare il valore di queste societa'.
Buon Anno a tutti.
-
FinoallaFineSalernitana
- Budinone

- Messaggi: 19
- Iscritto il: 01/01/2015 - 21:38
Re: Stabilità - intervengono gli avvocati Gemma e Tronci
Messaggioda FinoallaFineSalernitana » 01/01/2015 - 21:40
Ciao ragazzi, come si vede il governo sembra averci messo allo stretto. Lavoro da 1 anno e mezzo in goldbet , ho 23 anni. Gestisco da solo il punto, a Paestum in provincia di Salerno. Sono alcuni giorni che goldbet ci sta inondando di messaggi interni, io spero che si trovi una soluzione . Ma pagare tutti quei soldi per essere regolari fino al 2016 e' una follia...!
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