http://www.gioconews.it/scommesse/66-ge ... sapplicatiIl Tribunale del Riesame di Bergamo, con ordinanza depositata il 26.09.14, pur ritenendo opportuno sospendere il procedimento penale a carico del gestore di un centro collegato all'operatore Centuriunbet Ltd (marchio Bet1128), così ponendosi nel solco della pronuncia della Corte di Cassazione del 5 febbraio 2014 n. 151181, ha reputato non ricorrenti i presupposti per l'immediata disapplicazione della normativa nazionale, essendo, quello della durata inferiore rispetto alle precedenti concessioni, un fattore discriminatorio solo indiretto e temperato dal contenuto prezzo d'asta e dal dimezzamento, rispetto al passato, del numero dei terminali e dal ridimensionamento degli importi della cauzione provvisoria e di quella definitiva, parametrati alla minor durata della concessione, e ben potendo la scelta della durata triennale delle concessioni essere fondata su motivi imperativi di ordine generale, espressamente contemplati dall'art 52 TUE quali limiti al diritto di stabilimento.
L’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE - Il Tribunale richiama l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, rilevando, tra l'altro che: va confermata la configurabilità del reato di cui all'art 4 L 401/89 nell'ipotesi dell'esercente sul territorio non collegato a società cui sia stata riconosciuta una "peculiare" posizione di pregiudizio nella partecipazione alle gare per il rilascio delle concessioni (Cass. Sez II 9/3/2012 n. 24656); non sussistono i presupposti per una generale disapplicazione da parte del Giudice italiano della legislazione interna per contrasto con la normativa comunitaria, con riferimento a qualsiasi società straniera che sia stata esclusa dalla gara per il rilascio delle concessioni o, addirittura, abbia deciso di non parteciparvi, ritenendosi discriminata dalle disposizioni del bando (Cass. Sez IV 18/12/2013 n. 1952 che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore non ha affatto riconosciuto il carattere discriminatorio del bando del 2012 nei confronti di Centurionbet Limited-bet 1128 ma si è limitata a rilevare il difetto di motivazione sul punto del Tribunale del Riesame di Trani).
IL COMMENTO DI SAMBALDI - L'avvocato Chiara Sambaldi, difensore della società concessionaria intervenuta nel procedimento, quale persona offesa, all'esito del sequestro eseguito dai Carabinieri di Romano di Lombardia, commenta il provvedimento evidenziando come il Collegio, pur ritenendo opportuno optare per la sospensione del procedimento penale (con conseguente mantenimento del sequestro preventivo dei locali e delle attrezzature del centro), esclude i presupposti per un'immediata disapplicazione della normativa nazionale e motiva la ritenuta infondatezza dei dubbi interpretativi sollevati dalla Suprema Corte, richiamando motivi imperativi di interesse generale a fondamento delle scelte legislative del 2012 in punto di durata delle concessioni.