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Proposta per 2016

Inviato: 30/06/2014 - 10:01
da mandrake76
Da Agimeg:

Titolo:
Scommesse, avv. Agnello (legale Stanley): “Legittima l’attività dei ctd e sarebbe importante trasformare il sistema concessorio in autorizzatorio per indurre i Bookmakers a trasformare i CTD in stabilimenti diretti degli operatori esteri e imporre a tutti le tasse italiane”


La presa di posizione di Luigi Magistro (vice direttore dell’ADM) nei confronti dei centri trasmissione dati, ha innescato una serie di reazioni tra le quali quella di Stanley.

Ecco le dichiarazioni, rilasciate ad Agimeg, dall’avvocato Daniela Agnello che ha difeso Stanley, davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle tre note sentenze (Gambelli, Placanica, Costa-Cifone “l’attività dei bookmakers comunitari e dei CTD affiliati ha costituito materia di ultradecennale contenzioso ed ha formato oggetto di una significativa produzione giurisprudenziale, sia comunitaria che nazionale. Parliamo del noto Bookmaker Stanley.

La giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che i CTD costituiscono la modalità legittima attraverso cui Stanley esercita le libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione dei servizi riconosciute dagli artt. 49 e 56 TFUE.

Questo modus operandi è, di fatto e di diritto, l’unico possibile per essere presente sul mercato nazionale delle scommesse, poiché a Stanley – non per sua colpa, e bensì a causa delle discriminazioni poste in essere in suo danno da pregresse misure legislative, regolamentari, amministrative e giudiziarie italiane – è stato impedito di prendere parte alle procedure di affidamento dapprima delle concessioni CONI del 1999, successivamente di quelle AAMS [c.d. concessioni Bersani] nel 2006, e, infine, alle gare 2012.

La sentenza del 16.02.12 della Corte UE nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10, procedimenti penali a carico di Costa Marcello e di Ugo Cifone (titolari di centri Stanley), nella questione pregiudiziale comunitaria sollevata dalla Corte di Cassazione, ha statuito che i principi comunitari ostano alla normativa italiana di settore e ha trasmesso gli atti al giudice nazionale per verificare i presupposti per la disapplicazione della sanzione penale.

La Corte Suprema di Cassazione ha pienamente recepito i principi enunciati nella sentenza Costa e Cifone e, con un serie considerevole di sentenze (ex plurimis, Cass. Pen, Sez. III, sent. n. 36779 del 10.07.2012), ha disposto la disapplicazione della normativa italiana nei confronti dei CTD Stanley sulla scorta di una complessa motivazione e in virtù del possesso di precipui requisiti in capo titolari dei ctd e dell’operatore comunitario. Il nuovo Bando di gara di cui al DL 16/12, per realizzare il fine dichiaratamente perseguito dell’adeguamento di settore ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia con la sentenza Costa-Cifone, avrebbe dovuto porre rimedio all’illegittima esclusione della Stanley dalle precedenti gare Coni del 1999 e Bersani del 2006.

Invero, il Bando in esame non risulta adeguato alla sentenza Costa-Cifone ed alla giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia, e contiene ulteriori profili di criticità e lesività che hanno determinato un nuovo contenzioso, a tutt’oggi pendente.

Basti pensare che mentre le concessioni Coni hanno avuto una durata di dodici anni e mezzo e quelle affidate con il Bando Bersani del 2006 di nove anni, con il DL 16/12 è stata prevista una durata delle concessioni di tre anni e mezzo.

Questa significativa differenza della durata di tre famiglie di concessioni destinate a coesistere, si sarebbe tradotta in una obiettiva e dirimente discriminazione nei confronti dei nuovi entrati i quali in un lasso di tempo molto breve, non sarebbero stati in grado di ammortizzare i costi e gli investimenti sostenuti per l’ingresso in un mercato nazionale saturo, dove gli altri competitors hanno da numerosi anni acquisito le posizioni migliori e le più consolidate.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha accolto la domanda pregiudiziale comunitaria sollevata dalla Stanley sulla gara per l’affidamento in concessione di 2000 diritti per l’attivazione e l’esercizio di giochi pubblici su rete fisica. In data 5.02.14, anche la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, evidenziando, ancora una volta, dubbi interpretativi anche sulla nuova disciplina di gara prevista dal D.L.16/12.

Numerose altre autorità di merito hanno sollevato dubbi interpretativi sulla nuova normativa di gara. Ne consegue che il sistema concessorio italiano delle scommesse è stato strutturato su tre gare: due già dichiarate disciminatorie nei confrnti degli operatori comunitari, l’ultima all’attenzione dell’autorità giudiziaria comunitaria. Come è noto, tuttavia, la disapplicazione della sanzione penale e, in genere, della normativa di settore opera nel caso singolo ed ex post, e non già erga omnes ed ex ante.

Ciò comporta che tale disapplicazione deve venire richiesta ed ottenuta da ogni interessato in ogni singolo procedimento e giudizio instaurato nei suoi confronti. Accade, infatti, che i centri vengono perquisiti, sequestrati, rinviati a giudizio.

L’autorità giudiziaria italiana solo dopo una disamina della posizione del centro, un controllo degli elementi soggettivi, un accertamento sulla preventiva presentazione della richiesta di autorizzazione di P.S., nonchè una verifica della discriminazione subita dal Book nella fase di accesso al sistema concessorio, provvede alla disapplicazione della sanzione penale, al dissequestro o all’assoluzione del titolare del CTD.

Ma, talvolta, tali accertamenti richiedono tempi lunghi e i centri rimangono sequestrati o sottoposti ai procedimenti penali e amministrativi. Secondo questo difensore per ottenere il regolare pagamento delle tasse in Italia da parte degli operatori comunitari occorrerebbe legittimare questi CTD in via definitiva.

L’attuale CTD è un soggetto terzo rispetto al contratto di scommessa (che interviene tra l’operatore comunitario e lo scommettitore italiano), svolge una mera attività di servizio transfrontaliero, è estraneo all’attività economica del book, non stipula contratti, non incide sull’organizzazione, sulla raccolta o sul rischio (così come statuito dal Consiglio di Stato e dalle autorità giudiziarie penali e tributarie).

Anche alla luce delle scadenze di tutte le concessioni, si dovrebbe modificare la normativa vigente, trasformare il sistema concessorio in autorizzatorio, indurre i Bookmakers a trasformare i CTD da meri intermediari a stabilimenti diretti degli operatori esteri e, quindi, imporre a tutti, nella stessa misura, le tasse italiane.

La società Stanley che assisto, più volte ha partecipato ad incontri presso la sede di AAMS per trovare un accordo e trasformare le sue ricevitorie in sedi dirette (Stanley Italia) così come avviene negli altri paesi europei. Le trattative non hanno portato a dei risultati immediati a causa dei ritardi burocratici, dell’inerzia o della lentezza del sistema legislativo.

Un tavolo di confronto tecnico-giuridico, forse, potrebbe essere l’occasione per trovare la soluzione definitiva. Bisognerebbe lavorare tutti insieme, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, ad un progetto di riqualificazione globale.”

Re: Proposta per 2016

Inviato: 30/06/2014 - 10:53
da IBS
In Stanley le belle parole, va detto, non mancano mai. Il problema è più di contenuti.

Cominciamo col dire che parlare di “CTD che costituiscono la modalità legittima attraverso cui Stanley esercita” è probabilmente un espressione un po forte. Anche perchè la società deve essere legittimata nel suo operato diretto e non per interposta persona/azienda. Mi sembra poi poco chiaro il discorso sull’appartenenza dei ctd. Più avanti l’Agnello dice:
“La società Stanley che assisto, più volte ha partecipato ad incontri presso la sede di AAMS per trovare un accordo e trasformare le sue ricevitorie in sedi dirette (Stanley Italia) così come avviene negli altri paesi europei. Le trattative non hanno portato a dei risultati immediati a causa dei ritardi burocratici, dell’inerzia o della lentezza del sistema legislativo.”

Le “sue” ricevitorie? Ma come, da anni si basa una difesa sull’indipendenza del centro e ora si parla di proprietà? E poi il concetto di sedi dirette andrebbe a sbattere con una serie di regole incredibili, dalle distanze al balduzzi ai regolamenti comunali/provinciali/regionali e tra poco anche condominiali!

E’ invece giusto sottolineare ancora come Stanley si sia stata estromessa, in verità, perchè dovevano essere tutelate le storiche alla faccia della concorrenza.

Concludo...possiamo anche non guardare la realtà, cosa che capita spesso, ma se le lobby dei .it sono riuscite a spacchettare alcune regole sul gioco spostandole nel decreto di programmazione, questo significa che i lavori per il 2016 sono già ampiamente in corso!

Re: Proposta per 2016

Inviato: 30/06/2014 - 16:31
da mandrake76
Ricevuto in Agenzia.

Comunicato stampa

SCOMMESSE: STANLEYBET PREANNUNCIA QUERELE
CONTRO IL GRUPPO ESPRESSO


Il CEO Whittaker risponde a Magistro e lancia una proposta
per superare il problema dei Ctd nel 2016

Liverpool, 30 giugno 2014 - In relazione all’articolo comparso sul numero 26 del settimanale “L’Espresso”, dal titolo “SCOMMETTO CHE EVADI”, a firma di Tommaso Cerno, la Stanleybet, ingiustamente chiamata in causa nel citato articolo dal tenore altamente denigratorio e gravemente lesivo della propria immagine, preannuncia querela contro “L’Espresso” e il giornalista firmatario dell’articolo.

E’ chiaramente “sfuggito” al redattore dell’articolo che la legittimità di Stanleybet è stata confermata per ben tre volte dalla Corte di Giustizia Europea nel 2003, 2007 e, da ultimo, nel 2012, che ha accertato come la partecipazione della stessa alle gare nazionali per l’ottenimento della concessione e’ stata impedita in violazione del diritto comunitario.

Per tale motivo, come ribadito anche da una serie di sentenze dalla Suprema Corte di Cassazione, la sua operatività in assenza della concessione nazionale non può costituire condotta illecita.

Sorprendenti le risposte contenute nell’intervista al Dott. Magistro, ora passate per competenza all’ufficio legale di Stanleybet. Il direttore di AAMS sembra ignorare la storia di Stanleybet e del suo percorso giudiziario. Il CEO di Stanleybet John Whittaker commenta le risposte date da Magistro.

La Stanleybet trasmetterà oggi all’Espresso il suo diritto di rettifica con le stesse modalità e alle medesime condizioni di spazio e importanza.

Ecco il testo dell’intervista Espresso-Magistro-Whittaker, ove Whittaker propone un tavolo di concertazione e analisi per superare lo scoglio del 2016. Le domande sono le stesse dell’intervista dell’Espresso, così come le risposte di Magistro, a cui segue, per ciascuna risposta, il commento di Whittaker.

D: Quando avete scoperto il fenomeno delle ricevitorie fantasma? E come è cambiato?

M: "Il fenomeno si insinua in Italia già a partire dal 2000, ma assume dimensioni rilevanti nell'ultimo quinquennio, sfruttando la pretesa illegittimità comunitaria della normativa d'allora. Ora le norme sono state allineate ai principi europei e la nuova gara del 2012 ha dato a tutti la possibilità di operare come regolari concessionari dello Stato. Ciononostante, molti hanno continuato ad operare senza concessione perché economicamente più conveniente”.

W: Non “pretesa illegittimità comunitaria della normativa”, come dice Magistro, ma piena “Illegittimità” conclamata e confermata da ben due sentenze della Corte di Giustizia: la Gambelli e la Placanica che hanno giudicato la prima gara sulle scommesse in Italia, quella del 1999, contraria al diritto comunitario. Un’illegittimità che ha caratterizzato anche la seconda gara indetta in Italia, quella del 2006, come confermato, ancora una volta, dalla Corte di Giustizia con la sentenza Costa-Cifone. Sulla nuova gara del 2012, quella che, secondo Magistro, sarebbe “allineata ai principi europei”, le massime Corti Italiane, cioè il Consiglio di Stato e la Suprema Corte di Cassazione, ma anche altre numerose autorità giudiziarie di merito, hanno trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia, con quesiti pregiudiziali che ne stigmatizzano il carattere discriminatorio e ne mettono fortemente in dubbio la regolarità. In attesa della nuova sentenza della Corte Europea, i Tribunali del riesame e di merito di quasi tutta Italia già confermano il carattere discriminatorio di tale nuova gara verso decine di operatori comunitari. Magistro conosce bene la realtà giudiziaria ed è per me una sorpresa che il Direttore voglia tacere su tutto ciò ed affermare semplicemente che questa gara avrebbe dato a tutti la “possibilità di operare”. Se, come tutti ci auguriamo, Magistro aspira a continuare a essere un grande "servitore" dello Stato, non può tacere la verità.

D: E come fanno?

M: «È molto semplice. Operatori dotati di una licenza come pubblici esercizi, tipicamente Internet point, accettano scommesse collegandosi ad un bookmaker, spesso estero, il tutto in assenza di concessione ed autorizzazione italiana. Ovviamente, così facendo, non applicano alle scommesse l'imposta prevista in Italia. Questo consente loro di offrire quote migliori rispetto a quelle praticate dai concessionari autorizzati. Rimanendo al di fuori dei circuito controllato dallo Stato, per molti è anche facile evadere le imposte sui redditi”

W: Descrizione incompleta. Tace sul fatto che, quantomeno i CTD Stanleybet, richiedono sempre e comunque la licenza di polizia. Tace sul fatto che sulle scommesse raccolte si pagano le imposte al Paese che ha concesso l’autorizzazione o la licenza o il bookmakers permit. Dimentica che le autorità italiane hanno impedito alla Stanleybet, in violazione del diritto comunitario, l’accesso al sistema concessorio. Tutto ciò è confermato dalle sentenze Placanica e Costa-Cifone della Corte di Giustizia. Del tutto arbitraria l’affermazione circa l’evasione delle imposte sul reddito. La Stanleybet opera in 10 Paesi europei e, ove opera con reti di agenti diretti, autorizzati dallo Stato, a nessuno viene in mente di insultare gli agenti accusandoli di non pagare le tasse sul reddito, sequestrarli, perquisirli o altro. L’anomalia invece e’ proprio del sistema italiano, l’unico in Europa in cui si pretende ci sia un totalizzatore nazionale. Necessario, questo sì, per i giochi a totalizzatore, ma del tutto inutile per le scommesse. Un vero e proprio spreco di denaro pubblico. Infatti non ce n’è traccia in nessun altro Paese, né in Europa né nel mondo. E’ vero che permette un maggior controllo, ma a che prezzo? Burocrazia infernale, scarsa fiducia nei cittadini e ingente spreco di denaro pubblico.

D: La replica degli operatori è che loro sono nella legalità come stabilito dalla Corte europea, e che svolgono una normale attività di intermediazione. Come risponde?

M: "Come ha ribadito di recente il Consiglio di Stato, l'offerta di scommesse in Italia ha come presupposto necessario la licenza della Questura e la concessione. Ciò in quanto si tratta di un comparto molto delicato, sia per i profili di ordine pubblico, sia per questioni relative alla fede pubblica e alla tutela dei minori. Gli operatori in questione. in realtà, accettano le scommesse, incassano le giocate e pagano le vincite, offrendo anche altri servizi di gioco, in assenza della licenza e della concessione"

W: La Stanleybet, in ossequio alla decisione della Cassazione a Sezioni unite del 2004, chiede sempre la licenza di polizia. Che però non viene mai rilasciata per la mancanza di una concessione che la Stanleybet non ha potuto conseguire per il rifiuto dello Stato Italiano di bandire gare a condizioni di parità con gli operatori nazionali da sempre tutelati e protetti, come hanno ribadito la Corte di Giustizia e la Corte di Cassazione. La Stanleybet ha sempre voluto partecipare alle gare e diventare un concessionario nazionale. La corrispondenza con i Monopoli e i tentativi della Stanleybet di partecipare, ad esempio, alle gare Bersani è storia ampiamente narrata e perfettamente documentata nella sentenza Costa-Cifone. In sintesi: violando il diritto ci negano la concessione. Siccome non abbiamo la concessione, ci negano la licenza di polizia.

D: Come si può reprimere il fenomeno?

M: "C'è un solo modo: effettuare controlli capillari. E' quello che stiamo facendo insieme alle forze di Polizia e, in particolare, alla Guardia di Finanza. Nel 2013 sono stati effettuati circa 2 mila interventi. Purtroppo, trattandosi di attività che richiedono investimenti modesti, alla chiusura di un centro segue spesso la riapertura sotto altro nome di copertura. È già in programma una intensificazione dei controlli specifici, così come di quelli volti a contrastare l'evasione delle imposte sui redditi".

W: Chiederemo presto a Magistro, nei modi dovuti, di farci comprendere cosa intende per ‘intensificazione’ dei controlli. Se l’obiettivo fosse la chiusura dei centri Stanleybet, Magistro deve avere bene in mente che sequestrare nuovamente un centro già dissequestrato o già assolto potrebbe significare ledere o calpestare un giudicato dell’autorità di merito o delle alti Corte Italiane ed Europee. Si rischia, tra l’altro, di compromettere altri principi di diritto e di costringerci ad avviare nuove azioni persino contro i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni che hanno violato il diritto dell’Unione, così come prevede la Corte UE. Pieno appoggio, invece, a qualsiasi azione volta a contrastare l’evasione delle imposte sui redditi, se dovute.

D: Quante tasse in più entrerebbero se tutte le scommesse fossero legali?

M: "Si può stimare che il fenomeno sottragga all'Erario una cifra intorno ai 500 milioni di euro all'anno, considerando, oltre alla evasione dell'imposta sulle scommesse, anche le imposte sui redditi non pagate dalla filiera che va dagli operatori nazionali ai bookmaker esteri, spesso allocati in Paradisi fiscali".

W: Non sono in grado di commentare cifre del genere. Devo però precisare che, se si tratta, come la Stanleybet, di bookmaker a cui, in violazione del diritto comunitario, è stato impedito l’accesso al sistema concessorio, le imposte sono dovute al Paese ove il bookmaker è autorizzato, non al Paese che ha impedito, in ogni modo possibile, lo svolgimento dell’attività. Come ben sa il dott. Magistro, l’attività dei centri è solo di trasmissione dei dati alla Stanleybet, mentre il contratto di scommessa si organizza e si conclude nel Paese di rilascio dell’autorizzazione. Nessuna evasione e nessuna posizione occulta da parte di Stanleybet, anzi… ricerca della legalità e della legittimazione: ne sarebbe conseguenza il pagamento in Italia delle tasse dovute come qualsiasi altro operatore legittimo.

D: C'è bisogno di una legge ad hoc?

M: “La recente legge di delega per la riforma fiscale si occupa anche dei giochi, prevedendo una complessiva revisione della normativa vigente. Stante la rilevanza del fenomeno, sono certo che in sede di attuazione si troverà la soluzione più idonea per debellarlo una volta per tutte”.

W: Voglio ricordare a Magistro, e certamente glielo ricorderà anche il nostro ufficio legale, che è un alto funzionario dello Stato Italiano e che anche lui, come tale, ai sensi della giurisprudenza europea, pienamente applicabile in Italia, è tenuto alla disapplicazione di qualsiasi norma di diritto interno che confligge con il diritto comunitario. Se la legge delega cercherà di debellare un fenomeno che trae origine dal carattere discriminatorio delle 3 gare che hanno costruito il sistema concessorio, allora anche tale legge dovrà essere disapplicata dai tribunali italiani. In tal caso però, non cambia nulla. Lo Stato continua a fare leggi che si concentrano solo sul contenzioso legale/fiscale contro i CTD? La Stanleybet ne chiederà e otterrà, anche per la parte fiscale, la disapplicazione. Vogliamo continuare così? In tal caso i CTD continueranno ad operare, legittimamente, anche dopo il 2016 e il problema non e’ risolto. Questo non lo vuole nessuno. Faccio a Magistro una proposta, da inoltrare al Ministero. Propongo ufficialmente che si apra un tavolo di analisi e approfondimento, nell’ambito dei lavori per la legge delega, tra il Ministero dell’Economia (AAMS), i sindacati dei concessionari e i più autorevoli operatori non concessionari: Stanleybet e Goldbet, che già ad oggi hanno avuto un pieno riconoscimento, confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, delle discriminazioni subite, mi sembrano candidati adeguati. Se mi è consentito, auspico a Magistro di diventare parte della soluzione e non di rimanere, puntando al contenzioso, parte del problema. Questo lo dico e lo chiedo per la risoluzione definitiva di tutte le problematiche, di tutti i contenziosi, di tutte le pretese fiscali, per una valanga di nuovi posti di lavoro, per un paese competitivo e adeguato a far parte dell’Europa Unita.

Re: Proposta per 2016

Inviato: 05/07/2014 - 13:02
da PATPR
Le proposte sono interessanti, ma mi chiedo adesso come mai la Fiat ha sede in Olanda e Inghilterra, non sarà mai che abbia deciso di non pagare tasse astronomiche in Italia? Mah, meditiamo