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Il tar lazio non deciderà piu sugli 88 tulps

Inviato: 13/06/2014 - 18:20
da sologoldbet
La Corte Costituzionale ha bocciato la norma che affida alla competenza inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma, le controversie sul rilascio della licenza di pubblica sicurezza agli esercizi che commercializzano giochi pubblici con vincita in denaro. La norma controversa è l’art. 135, lett. q-quater), del codice di procedura amministrativa – introdotto con l’art. 10, comma 9-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, poi convertito con la legge 44 del 2012 – che affida al solo Tar Lazio tutti i ricorsi amministrativi in materia di giochi (come ad esempio quelli sul rilascio dell’art. 88 Tulps, a prescindere da provincia in cui la Questura ha sede). A sollevare la questione di costituzionalità i Tar di Puglia, Piemonte e Calabria – che avevano promosso complessivamente 12 ordinanze – secondo cui l’affidamento della competenza al Tar Lazio non consentisse di perseguire le finalità della norma, come il contrasto del “pericolo di infiltrazioni criminali”, l’acquisizione di “elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori”, “la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita”. La Consulta ricorda che – come ha già affermato in altri precedenti – “le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un «criterio rigoroso»” . Pertanto “ogni deroga al suddetto principio sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l’uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); che la medesima deroga sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; e che, infine, essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa”. La Corte Costituzionale sottolinea quindi che la necessità di raggiungere un’uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio da sola non basta a legittimare una deroga sulla competenza territoriale: “in questa materia − la probabilità che si formino pronunce contrastanti tra i vari uffici giudiziari dislocati sul territorio non è superiore a quanto accade nella generalità delle controversie attribuite alla cognizione dei giudici amministrativi, rispetto alle quali l’uniformità della giurisprudenza viene garantita, in sede di gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo dalla sua Adunanza Plenaria”. Le ulteriori censure sollevate dai Tar “Restano assorbite”. gr/AGIMEG

Re: Il tar lazio non deciderà piu sugli 88 tulps

Inviato: 13/06/2014 - 18:25
da sologoldbet
Aams perde ancora. A presto..molto presto per il Preu.

Re: Il tar lazio non deciderà piu sugli 88 tulps

Inviato: 22/06/2014 - 12:18
da IBS
Non credo ci sia molto da esultare...è vero che si arriverà ad avere una serie di decisioni sempre diverse dai vari tar, ma questo provocherà in un secondo momento un irrigidimento del sistema.

Re: Il tar lazio non deciderà piu sugli 88 tulps

Inviato: 23/06/2014 - 10:20
da superibra
assolutamente no, anzi...esattamente il contrario, l'unico Tar che dava SEMPRE addosso ai Ced Ctd era quello di Roma, gli altri in giro per l'Italia tendenzialmente concedevano come minimo la sospensiva, poi se in futuro ci sara' un altro orientamento non lo so...

Re: Il tar lazio non deciderà piu sugli 88 tulps

Inviato: 24/06/2014 - 08:32
da sologoldbet
Mi trovo in accordo con Superibra. La maggior parte dei tar regionali o provinciali dava ragione ai book esteri. dal 2010 al 2012 prima dell'inserimento unico del tar lazio tantissime vittorie dei ced/ctd nei tribunali amministrativi.