Comparazione bonus scommesse
Grande vittoria di Stanley (e di Goldbet)
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- mandrake76
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Grande vittoria di Stanley (e di Goldbet)
Messaggioda mandrake76 » 03/04/2014 - 17:45
QUESTURA di CASERTA
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio Polizia Amministrativa
Tel. xxxxxxxxxxx fax.xxxxxxxxxx
CASTEL/VOLTURNO
OGGETTO: P.P. nr. 38/14 T.R.. e nr. 22106/13 RGPM. :
• Notifica e contestuale Esecuzione dell'ordinanza nr. 38/14, emessa il 20.03.2014 dal Tribunale di S. Maria C.V.-I^ Sezione Penale-Collegio A-Sezione Riesame:
redatto a favore di:
> xxxxxxxxxxxxx, nata a Napoli il 28.07.1957 e qui residente in Via xxxxxxxxxx, identificata a mezzo di c.i. nr. 00000000000, rilasciata dal Sindaco di C/Volturno in data 16.10.2012 tel 00000000000000.—
L'anno 2014, addì 29 del mese di marzo, alle ore 16.25, nei locali del Comm.to di P.S. in intestazione, innanzi al sottoscritto Isp. C. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , è presente la nominata in oggetto, alla quale, previa consegna di una copia nelle proprie mani, viene notificata l'ordinanza in oggetto indicata.----//.
Contestualmente si da atto che, i personal computer oggetto del sequestro operato il 3 dicembre u.s., vengono restituiti, così come disposto nell'ordinanza alla nominata in oggetto, alla quale gli stessi erano stati affidati in giudiziale custodia.----///
Del ché è verbale. ///
F.L.C.S. //
La parte il verbalizzante
n. 38/14 T.R.
n. 22106/13 RGPM
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I Sezione Penale — Collegio A
SEZIONE RIESAME
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati
dr. Xxxxxxxxxx Presidente
dr.ssa Xxxxxxxxxx Giudice rel.
dr.ssa Xxxxxxxxxxx Giudice
Riunito in camera di consiglio sull'appello proposto nell'interesse di XXXXXXXXXX XXXXXXXXX avverso l'ordinanza emessa dal G.I. P. — sede in data 13.12.2013:
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.3.2014
OSSERVA
In data 22.1.2014 XXXXXXXXXXXX proponeva appello avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. — sede in data 13.12.2013. con la quale era stata rigettata la richiesta di dissequestro dei beni di cui al verbale di sequestro del 3.12.2013 eseguito dal Commissariato di P.S. di Castel Volturno - cui seguiva convalida ed emissione di decreto di sequestro preventivo da parte del GIP in data 6.12.2013 per il reato di cui all'art. 4 1. 401/89 - eccependo l'insussistenza del fumus del reato contestato allegando documentazione e numerosa giurisprudenza, anche di questo Tribunale, nella quale si evidenziava il contrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria.
La XXXXXXXXX è infatti titolare di un esercizio sito in Castel Volturno, alla via XXXXXXXXXX n. 719, ove si svolge attività di raccolta di scommesse sportive per conto del bookmaker straniero Stanleybet Malta e nella prospettazione accusatoria tale attività viene esercitata in assenza della licenza di cui all'art. 88 TULPS Rileva invece la difesa che la XXXXXXXXX svolge un servizio di mera raccolta e trasmissione dati inerenti proposte di giocate su eventi sportivi (CTD), esercitato su regolare licenza del bookmaker individuato nella società Stanleybet Malta, società di nazionalità maltese in possesso di regolare autorizzazione rilasciata nel paese di appartenenza, con il quale l'appellante risulta aver stipulato il contratto di prestazione di servizi in atti.
Ritiene il Collegio che il riesame sia meritevole di accoglimento, confermando così sul punto il proprio precedente orientamento già espresso in casi analoghi.
Come è noto, il settore delle scommesse sportive in Italia non è liberalizzato- l'art. 88 TULPS
infatti, prevede che per operare in tale settore siano necessari una concessione, rilasciata dall'Amministrazione Accentrata dei Monopoli di Stato ( AAMS che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze) al termine di una pubblica gara, e un'autorizzazione di polizia rilasciata solo a soggetti concessionari, revocabile, che viene negata a chi abbia subito una condanna a determinate pene o per particolari delitti, ad esempio, per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o per violazione della stessa normativa relativa ai giochi d'azzardo
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio Polizia Amministrativa
Tel. xxxxxxxxxxx fax.xxxxxxxxxx
CASTEL/VOLTURNO
OGGETTO: P.P. nr. 38/14 T.R.. e nr. 22106/13 RGPM. :
• Notifica e contestuale Esecuzione dell'ordinanza nr. 38/14, emessa il 20.03.2014 dal Tribunale di S. Maria C.V.-I^ Sezione Penale-Collegio A-Sezione Riesame:
redatto a favore di:
> xxxxxxxxxxxxx, nata a Napoli il 28.07.1957 e qui residente in Via xxxxxxxxxx, identificata a mezzo di c.i. nr. 00000000000, rilasciata dal Sindaco di C/Volturno in data 16.10.2012 tel 00000000000000.—
L'anno 2014, addì 29 del mese di marzo, alle ore 16.25, nei locali del Comm.to di P.S. in intestazione, innanzi al sottoscritto Isp. C. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , è presente la nominata in oggetto, alla quale, previa consegna di una copia nelle proprie mani, viene notificata l'ordinanza in oggetto indicata.----//.
Contestualmente si da atto che, i personal computer oggetto del sequestro operato il 3 dicembre u.s., vengono restituiti, così come disposto nell'ordinanza alla nominata in oggetto, alla quale gli stessi erano stati affidati in giudiziale custodia.----///
Del ché è verbale. ///
F.L.C.S. //
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n. 38/14 T.R.
n. 22106/13 RGPM
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SEZIONE RIESAME
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dr.ssa Xxxxxxxxxx Giudice rel.
dr.ssa Xxxxxxxxxxx Giudice
Riunito in camera di consiglio sull'appello proposto nell'interesse di XXXXXXXXXX XXXXXXXXX avverso l'ordinanza emessa dal G.I. P. — sede in data 13.12.2013:
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.3.2014
OSSERVA
In data 22.1.2014 XXXXXXXXXXXX proponeva appello avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. — sede in data 13.12.2013. con la quale era stata rigettata la richiesta di dissequestro dei beni di cui al verbale di sequestro del 3.12.2013 eseguito dal Commissariato di P.S. di Castel Volturno - cui seguiva convalida ed emissione di decreto di sequestro preventivo da parte del GIP in data 6.12.2013 per il reato di cui all'art. 4 1. 401/89 - eccependo l'insussistenza del fumus del reato contestato allegando documentazione e numerosa giurisprudenza, anche di questo Tribunale, nella quale si evidenziava il contrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria.
La XXXXXXXXX è infatti titolare di un esercizio sito in Castel Volturno, alla via XXXXXXXXXX n. 719, ove si svolge attività di raccolta di scommesse sportive per conto del bookmaker straniero Stanleybet Malta e nella prospettazione accusatoria tale attività viene esercitata in assenza della licenza di cui all'art. 88 TULPS Rileva invece la difesa che la XXXXXXXXX svolge un servizio di mera raccolta e trasmissione dati inerenti proposte di giocate su eventi sportivi (CTD), esercitato su regolare licenza del bookmaker individuato nella società Stanleybet Malta, società di nazionalità maltese in possesso di regolare autorizzazione rilasciata nel paese di appartenenza, con il quale l'appellante risulta aver stipulato il contratto di prestazione di servizi in atti.
Ritiene il Collegio che il riesame sia meritevole di accoglimento, confermando così sul punto il proprio precedente orientamento già espresso in casi analoghi.
Come è noto, il settore delle scommesse sportive in Italia non è liberalizzato- l'art. 88 TULPS
infatti, prevede che per operare in tale settore siano necessari una concessione, rilasciata dall'Amministrazione Accentrata dei Monopoli di Stato ( AAMS che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze) al termine di una pubblica gara, e un'autorizzazione di polizia rilasciata solo a soggetti concessionari, revocabile, che viene negata a chi abbia subito una condanna a determinate pene o per particolari delitti, ad esempio, per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o per violazione della stessa normativa relativa ai giochi d'azzardo
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: Grande vittoria di Stanley (e di Goldbet)
Messaggioda mandrake76 » 03/04/2014 - 17:46
(artt. 11 e 14 del TULPS) inoltre fino al 2002, nel caso in cui il concessionario fosse stato una società di capitali le azioni aventi diritto di voto dovevano essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice, e non potevano essere trasferite per semplice girata.
Le condizioni di rilascio della concessione amministrativa per lo svolgimento delle attività di scommesse sono rilevanti ai fini penali perché l'art. 4 della l. 401/1989 rubricato "Esercizio abusivo dell'attività di giuoco o di scommessa", prevede - tra le altre fattispecie penalmente rilevanti - la reclusione da sei mesi a tre anni per chi eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario (co. I). Alla stessa pena soggiace, per effetto delle novità apportate all'art. 4 dalla L 381/2000, chi, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del TULPS, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero (co. 4 bis); e chi effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (co. 4 ter).
Giova premettere che fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo 496/48 (che intendeva superare il generale divieto di esercizio delle scommesse contenuto nell'art. 88 T.U.L.P.S.) il legislatore italiano ha inteso riservare allo Stato l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi prognostici, e tale opzione di politica legislativa è stata successivamente confermata con la legge 401/89 ("Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e a tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche") ed ancora con l'art. 37 co. 4 e 5 della legge finanziaria 23.12.2000 n. 388, che censura la condotta dei soggetti che favoriscono in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, delle scommesse di qualsiasi genere.
È bene chiarire fìn d'ora che mentre la posizione del TULPS era chiaramente orientata a vietare le scommesse in funzione di tutela dell'ordine pubblico, la successiva preoccupazione del legislatore italiano di preservare il monopolio statuale in materia di giochi e scommesse risponde all'assai terrena necessita’ di garantire le entrate erariali ovvero di incrementarle, come è stato esplicitamente dichiarato in occasione dell'istituzione di nuovi giochi quali il Bingo (d.m. 31.1.2000 n. 29) o il Totobingol (d.m. 16.11.2000 n. 363), ovvero in occasione dell'introduzione del "regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi prognostici" , che autorizza la raccolta telefonica e telematica delle giocate "allo scopo (...) di incrementare le entrate erariali".
La questione non è di poco momento, poiché -da un lato - l'ordine pubblico rappresenta il solo parametro alla luce del quale il giudice nazionale può denunciare il Trattato istitutivo dell' UE e non darvi applicazione; dall'altro, il Trattato istitutivo UE garantisce nello spazio europeo la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali con norme che la Corte Europea di Giustizia definisce fondamentali per la Comunità. Con il conseguente corollario che "è vietato qualsiasi ostacolo, anche di minore importanza a detta libertà- (ex multis si veda sentenza CEG 13.12.1989 Ferries c/Francia.. causa (.49/89).
Diviene allora cruciale verificare se il monopolio attuale in materia di giochi e scommesse risponda effettivamente ad esigenze di ordine pubblico, poiché in caso contrario l' Italia non potrebbe esimersi dal dare libero accesso al settore anche ad operatori esteri. Sul punto si veda la sentenza CEG; 6. 11.2003 Gambelli causa 243'01. la quale ha ribadito che la normativa italiana importa senza dubbio una restrizione dei principi comunitari di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato; tali restrizioni, tuttavia, sono da ritenersi ammissibili nel caso in cui vengano in rilievo motivi imperativi di interesse generale (tra cui non possono assolutamente rientrare valutazioni di ordine fiscale) e le restrizioni menzionate, da un lato, risultino idonee e proporzionate rispetto al perseguimento di tali finalità, e, dall'altro, vengano applicate in modo non discriminatorio secondo la Corte "laddove le autorità di uno Stato membro inducano o incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l’ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di gioco per giustificare provvedimenti concretamente riduttivi della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. In sostanza, la Corte evidenziava l'incoerenza manifestata dal legislatore italiano, che da un lato incoraggiava per finalità fiscali il gioco d'azzardo se gestito da concessionari nazionali, dall'altro lo rendeva praticamente impossibile per gli operatori stranieri sia in forma stabile sia in forma transfrontaliera.
A seguito di tale pronuncia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (23271/04 e 23273/04) hanno concluso per la compatibilità con la disciplina comunitaria di quella nazionale argomentandola sulla base di una accentuazione dei profili di tutela dell'ordine pubblico e di prevenzione della criminalità.
Successivamente è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia 6 marzo 2007 (Placanica et al., cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04), la quale ha ribadito come la disciplina nazionale potesse trovare coerenza nell'obiettivo - che poteva integrare un motivo imperativo d'interesse generale di controllare chi operava nel settore dei giochi di azzardo allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti, ma che tale obiettivo però non giustificava le limitazioni a partecipare alle gare per le società con azionariato anonimo e rendeva anche le sanzioni penali applicate alle società di capitali per aver svolto attività telematica di raccolta di scommesse in assenza di concessione e di autorizzazione di polizia, contrastanti con la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi proprio perché dette società, in violazione del diritto comunitario, non avevano potuto ottenere quelle autorizzazioni e concessioni. A ciò si aggiunga, come ribadito anche nella successiva sentenza 13.9.2007 causa C 260/04, che anche il rinnovo automatico delle concessioni già rilasciate si poneva in contrasto con la libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi. La Stessa Corte indicava due vie per superare la situazione antigiuridica creatasi a seguito dell'ingiustificata esclusione della gara del 1999 delle società con azionariato anonimo: la revoca e la ridistribuzione delle precedenti concessioni oppure la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni.
Le ripercussioni della sentenza Placanica sull'ordinamento interno non hanno tardato a farsi sentire. La Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. 2417/08) ha concluso infatti che il giudice italiano non può applicare sanzioni penali nei confronti di persone che non hanno partecipato, o comunque non avrebbero potuto partecipare alla gara del 1999 per l'assegnazione delle concessioni in Italia perché esercitavano attività di raccolta di scommesse per una società estera quotata con azioni anonime. Con la legge finanziaria per l'anno 2003, e cioè con l’art. 22, COMMa 1 1 , 1. 27 dicembre 2002, n. 305, le limitazioni relative all'azionariato delle società quotate hanno conosciuto una significativa modifica, nel senso che è stato permesso a tutte le società di capitali, qualunque ne sia la struttura, di partecipare alle gare per l'attribuzione delle concessioni. Ulteriore e decisiva modifica è stata introdotta con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223. convertito dalla legge 4 agosto 2006. n. 248 (decreto Bersani), che al fine di accogliere le osservazioni delle istituzioni comunitarie ha previsto l'aggiudicazione di nuovi titoli concessori.
Tale intervento legislativo non è stato tuttavia ritenuto sufficiente ad armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria.
Due sentenze della Terza Sezione Penale della Cassazione (10 novembre 2009- 25 gennaio , 2010, nn. 2993 e 2994) hanno investito la Corte di Giustizia della questione concernente l’estensione della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi (art. 43 e 49 Trattato CE, Osserva infatti la Corte: "A tale proposito vengono in luce soprattutto le disposizioni di legge ," ("decreto Bersani”) e le relative disposizioni tecniche (in particolare l'art. 23 dello schema di convenzione) che, nel porsi in sintonia con le indicazioni provenienti dalle istituzioni e dagli Organi di giustizia comunitari mediante l'ampliamento del numero e mediante una nuova distribuzione delle concessioni, (tuttavia) prevedono forme di tutela delle posizioni acquisite dai precedenti concessionari (e cioè il mantenimento e proroga delle concessioni rilasciate precedentemente, al termine di una procedura che la Corte di Giustizia CE ha ritenuto non rispettosa delle citate libertà), e prevedono pecifiche clausole di decadenza dalla concessione per l'ipotesi di concomitante gestione transfrontaliera di altri giochi”.
Le condizioni di rilascio della concessione amministrativa per lo svolgimento delle attività di scommesse sono rilevanti ai fini penali perché l'art. 4 della l. 401/1989 rubricato "Esercizio abusivo dell'attività di giuoco o di scommessa", prevede - tra le altre fattispecie penalmente rilevanti - la reclusione da sei mesi a tre anni per chi eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario (co. I). Alla stessa pena soggiace, per effetto delle novità apportate all'art. 4 dalla L 381/2000, chi, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del TULPS, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero (co. 4 bis); e chi effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (co. 4 ter).
Giova premettere che fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo 496/48 (che intendeva superare il generale divieto di esercizio delle scommesse contenuto nell'art. 88 T.U.L.P.S.) il legislatore italiano ha inteso riservare allo Stato l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi prognostici, e tale opzione di politica legislativa è stata successivamente confermata con la legge 401/89 ("Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e a tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche") ed ancora con l'art. 37 co. 4 e 5 della legge finanziaria 23.12.2000 n. 388, che censura la condotta dei soggetti che favoriscono in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, delle scommesse di qualsiasi genere.
È bene chiarire fìn d'ora che mentre la posizione del TULPS era chiaramente orientata a vietare le scommesse in funzione di tutela dell'ordine pubblico, la successiva preoccupazione del legislatore italiano di preservare il monopolio statuale in materia di giochi e scommesse risponde all'assai terrena necessita’ di garantire le entrate erariali ovvero di incrementarle, come è stato esplicitamente dichiarato in occasione dell'istituzione di nuovi giochi quali il Bingo (d.m. 31.1.2000 n. 29) o il Totobingol (d.m. 16.11.2000 n. 363), ovvero in occasione dell'introduzione del "regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi prognostici" , che autorizza la raccolta telefonica e telematica delle giocate "allo scopo (...) di incrementare le entrate erariali".
La questione non è di poco momento, poiché -da un lato - l'ordine pubblico rappresenta il solo parametro alla luce del quale il giudice nazionale può denunciare il Trattato istitutivo dell' UE e non darvi applicazione; dall'altro, il Trattato istitutivo UE garantisce nello spazio europeo la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali con norme che la Corte Europea di Giustizia definisce fondamentali per la Comunità. Con il conseguente corollario che "è vietato qualsiasi ostacolo, anche di minore importanza a detta libertà- (ex multis si veda sentenza CEG 13.12.1989 Ferries c/Francia.. causa (.49/89).
Diviene allora cruciale verificare se il monopolio attuale in materia di giochi e scommesse risponda effettivamente ad esigenze di ordine pubblico, poiché in caso contrario l' Italia non potrebbe esimersi dal dare libero accesso al settore anche ad operatori esteri. Sul punto si veda la sentenza CEG; 6. 11.2003 Gambelli causa 243'01. la quale ha ribadito che la normativa italiana importa senza dubbio una restrizione dei principi comunitari di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato; tali restrizioni, tuttavia, sono da ritenersi ammissibili nel caso in cui vengano in rilievo motivi imperativi di interesse generale (tra cui non possono assolutamente rientrare valutazioni di ordine fiscale) e le restrizioni menzionate, da un lato, risultino idonee e proporzionate rispetto al perseguimento di tali finalità, e, dall'altro, vengano applicate in modo non discriminatorio secondo la Corte "laddove le autorità di uno Stato membro inducano o incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l’ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di gioco per giustificare provvedimenti concretamente riduttivi della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. In sostanza, la Corte evidenziava l'incoerenza manifestata dal legislatore italiano, che da un lato incoraggiava per finalità fiscali il gioco d'azzardo se gestito da concessionari nazionali, dall'altro lo rendeva praticamente impossibile per gli operatori stranieri sia in forma stabile sia in forma transfrontaliera.
A seguito di tale pronuncia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (23271/04 e 23273/04) hanno concluso per la compatibilità con la disciplina comunitaria di quella nazionale argomentandola sulla base di una accentuazione dei profili di tutela dell'ordine pubblico e di prevenzione della criminalità.
Successivamente è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia 6 marzo 2007 (Placanica et al., cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04), la quale ha ribadito come la disciplina nazionale potesse trovare coerenza nell'obiettivo - che poteva integrare un motivo imperativo d'interesse generale di controllare chi operava nel settore dei giochi di azzardo allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti, ma che tale obiettivo però non giustificava le limitazioni a partecipare alle gare per le società con azionariato anonimo e rendeva anche le sanzioni penali applicate alle società di capitali per aver svolto attività telematica di raccolta di scommesse in assenza di concessione e di autorizzazione di polizia, contrastanti con la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi proprio perché dette società, in violazione del diritto comunitario, non avevano potuto ottenere quelle autorizzazioni e concessioni. A ciò si aggiunga, come ribadito anche nella successiva sentenza 13.9.2007 causa C 260/04, che anche il rinnovo automatico delle concessioni già rilasciate si poneva in contrasto con la libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi. La Stessa Corte indicava due vie per superare la situazione antigiuridica creatasi a seguito dell'ingiustificata esclusione della gara del 1999 delle società con azionariato anonimo: la revoca e la ridistribuzione delle precedenti concessioni oppure la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni.
Le ripercussioni della sentenza Placanica sull'ordinamento interno non hanno tardato a farsi sentire. La Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. 2417/08) ha concluso infatti che il giudice italiano non può applicare sanzioni penali nei confronti di persone che non hanno partecipato, o comunque non avrebbero potuto partecipare alla gara del 1999 per l'assegnazione delle concessioni in Italia perché esercitavano attività di raccolta di scommesse per una società estera quotata con azioni anonime. Con la legge finanziaria per l'anno 2003, e cioè con l’art. 22, COMMa 1 1 , 1. 27 dicembre 2002, n. 305, le limitazioni relative all'azionariato delle società quotate hanno conosciuto una significativa modifica, nel senso che è stato permesso a tutte le società di capitali, qualunque ne sia la struttura, di partecipare alle gare per l'attribuzione delle concessioni. Ulteriore e decisiva modifica è stata introdotta con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223. convertito dalla legge 4 agosto 2006. n. 248 (decreto Bersani), che al fine di accogliere le osservazioni delle istituzioni comunitarie ha previsto l'aggiudicazione di nuovi titoli concessori.
Tale intervento legislativo non è stato tuttavia ritenuto sufficiente ad armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria.
Due sentenze della Terza Sezione Penale della Cassazione (10 novembre 2009- 25 gennaio , 2010, nn. 2993 e 2994) hanno investito la Corte di Giustizia della questione concernente l’estensione della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi (art. 43 e 49 Trattato CE, Osserva infatti la Corte: "A tale proposito vengono in luce soprattutto le disposizioni di legge ," ("decreto Bersani”) e le relative disposizioni tecniche (in particolare l'art. 23 dello schema di convenzione) che, nel porsi in sintonia con le indicazioni provenienti dalle istituzioni e dagli Organi di giustizia comunitari mediante l'ampliamento del numero e mediante una nuova distribuzione delle concessioni, (tuttavia) prevedono forme di tutela delle posizioni acquisite dai precedenti concessionari (e cioè il mantenimento e proroga delle concessioni rilasciate precedentemente, al termine di una procedura che la Corte di Giustizia CE ha ritenuto non rispettosa delle citate libertà), e prevedono pecifiche clausole di decadenza dalla concessione per l'ipotesi di concomitante gestione transfrontaliera di altri giochi”.
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Re: Grande vittoria di Stanley (e di Goldbet)
Messaggioda mandrake76 » 03/04/2014 - 17:48
Conclusivamente, la Corte ha ritenuto che permangano dubbi interpretativi circa la compatibilità con le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, come fissati negli artt. 43 49 del Trattate CE, di un sistema nazionale, quale quella italiano, fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di pubblica sicurezza che preveda, tra l'altro:
a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela (tramite la proroga dei titoli concessori) dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore, ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori (c.d. società anonime);
b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione, e di incameramento di cauzioni di rilevante importo, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione.
Nella sentenza Costa e Cifone (CGUE, IV Sez., sent. Costa e Cifone, 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10), la Corte di giustizia ha giudicato che i bandi per il rilascio delle nuove concessioni emanati nel 2006 sulla base del c.d. decreto "Bersani" fossero sostanzialmente finalizzati a favorire i soggetti che già avevano ottenuto in passato le concessioni sulla base di una normativa che illegittimamente aveva escluso le società di capitali straniere, e che pertanto l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 4 1. 401/1989 a soggetti illegittimamente esclusi dai primi bandi fosse in contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE, dal momento che i nuovi bandi avevano di fatto perpetuato la precedente violazione del diritto comunitario.
La Corte di Cassazione, facendo applicazione di tali principi, nel giudizio di rinvio nella causa Cifone, ha annullato il decreto di sequestro (Cassazione Sez. III penale. 10.7.2012. n. 28413) rilevando che la Stanley International Betting Ltd era stata illegittimamente esclusa dai bandi di gara del 1999 e non aveva partecipato alle gare del 2006, nonostante il manifesto interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato I medesimi principi sono stati applicati nei confronti della Stanleybet Malta Limited, facente parte del medesimo gruppo (Cassazione Sez. III penale, 8062/13).
I medesimi principi sono poi stati estesi ad altri bookmaker versanti nella medesima situazione quali la Goldbet.
Infatti la Stanley aveva rinunciato a partecipare alla gara del 2006 a seguito dell'assoluta incertezza determinata dalla disposizione di cui all'art. 23 comma 3 dello schema di convenzione del bando.
La Goldbet vi aveva invece partecipato tramite la controllata Goldbet srl poi Totobetting Srl, ottenendo due concessioni ma veniva dichiarata decaduta perchè gestiva in via transfrontaliera attività di raccolta di scommesse sportive identica a quello oggetto della concessione rilasciata dallo Stato italiano, circostanza che è espressamente prevista come causa di decadenza dall'art. 23 co. 3 dello schema di convenzione dei ctd Bandi Bersani .
Ed infatti, con la ordinanza del 16.2. 12 ( pronunciata nella causa C-413/10) dalla Corte europea nei confronti dei ricorrenti Pulignano ed altri, nonché, nei confronti di Zunuri Concetta . La Corte ha testualmente affermato che, riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto di fatto e di diritto identico a quello su cui si era pronunciata quella stessa Corte nella causa Costa-Cifone (già prima evocata). Tuttavia, - ha soggiunto la Corte - il discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Zungri che aveva operato per conto della società tedesca Goldbet Sportwetten GmbH perché, al pari della società di diritto inglese Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alle gare indette nel 2006 dall'A.A.M.S., in applicazione del D.L. 4.7.06 n. 223.
La Corte europea, nel decidere in tal modo, aveva ben presente il fatto che, in quel caso, la società detenuta dalla Goldbet aveva partecipato alle gare indette dall'Amministrazione del Monopoli di Stato indette nel 2006 ed aveva anche conseguito la concessione poi revocata perché, di fatto, sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, attività dei gioco transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione.
La Corte, però, di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa e Cifone e che conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era «pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice».
Recentemente la Suprema Corte (12630/13, Antelli-, seguita da Cass. 17723/13, Chiappini; 17724/13,Marrone,nonchè 46381/13, Conciauro) ha affermato che anche nei confronti della Goldbet valgono le conclusioni già rassegnate nella citata sentenza 16.2.12. Cifone, n. 28413) ove, - in conformità con la pronunzia adottata dalla Corte di Giustizia europea sulla questione pregiudiziale sollevata nell'ambito di quello stesso procedimento - è stato ribadito il concetto che un regime di monopolio statale che operi mediante il sistema delle concessioni può non contrastare con i principi del Trattato CE, ma le eventuali limitazioni imposte devono rispondere a principi precisi che concernono le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi, devono rispondere a "motivi imperativi di interesse generale" con proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza. In assenza dei suddetti requisiti - dice la sentenza citata - «le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata».
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento a livello comunitario l'accoglimento del gravame è inevitabile.
Ed invero si discute di un operatore comunitario che finora non ha potuto avere accesso al mercato senza che ciò fosse ascrivibile ad una propria responsabilità poiché:
- in occasione della procedura di selezione per l'affidamento in concessione del servizio di giochi pubblici successiva al d.m. 2 giugno 1998 n. 174 (bando del 1999). l'operatore non poteva partecipare alla selezione in quanto società di capitali, che non soddisfaceza il requisito soggettivo della trasparenza dell'assetto proprietario:
- non aveva partecipato alle gare del 2006 (cd. Bando Bersani) nonostante il manifesto interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato ( individuazione di distanze minime ove allocare le agenzie rispetto a quelle appartenenti ai concessionari “storici"; impossibilità di gestire in via transfrontaliera attività di raccolta di scommesse sportive identica a quella oggetto della concessione rilasciata dallo Stato italiano. Circostanza che é espressamente prevista come causa di decadenza dall'art. 2-3 co. 3 dello schema di convenzione: formulazione non chiara ed equivoca delle cause di decadenza previste):
- solo nel Iuglio 2012 è stato emesso un nuovo bando di gara contenente non dissimili disposizioni limitative all'accesso al mercato (si consideri la minore durata — anni tre delle nuove concessioni rispetto alla durata di quelle in precedenza attribuite — anni nove) motivo per cui la Stanley non vi ha partecipato: ciò nonostante tale bando è stato dalla stessa impugnato ed il Consiglio di Stato, in sede di appello nel procedimento riguardante l'impugnativa del bando, nel ritenere ammissibile l'impugnazione originariamente dichiarata inammissibile dal TAR Lazio in quanto proveniente da soggetto che non aveva partecipato al bando, ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia europea al fine di verificare la compatibilità con i principi comunitari delle previsioni del bando di gara proprio con riferimento alla limitata durata delle nuove concessioni (sentenza non definitiva 20 agosto 2013).
Ebbene, una volta chiarito che il giudice dello Stato membro è tenuto a dare integrale applicazione al diritto comunitario disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore che successiva (sentenza CEG 15.7.1964 causa 4/64 Costa / Enel), deve concludersi che nel caso di specie il fumus del reato ipotizzato dal PM non sussiste,poichè sotto i numerosi aspetti fin qui evidenziati il regime concessorio vigente in Italia in materia di giochi e scommesse si pone in contrasto con i principi comunitari afferenti il diritto di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, onde se ne impone la disapplicazione.
Ne discende che avendo prodotto il ricorrente l'autorizzazione all'attività di bookrmaker rilasciata alla società Stanleybet Malta; il contratto di prestazione di servizi stipulato il 10.5.2013 tra la predetta società e l'appellante; la richiesta di autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 TULPS presentata alla Questura di Caserta (la cui assenza era stata, ritenuta determinante dal GIP), il fatto ascritto all'appellante non risulta astrattamente sussumibile in alcuna ipotesi di reato, con conseguente restituzione allo stesso di tutto quanto in sequestro.
Dall'accoglimento del gravame discende infine che nulla è' dovuto quanto alle spese della presente procedura incidentale.
P.Q.M
letto l'articolo 322 bis c..p.p., accoglie l'appello proposto nell'interesse di XXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. — sede in data 13.12.2013. e per l'effetto, dispone la restituzione dei beni (di cui verbale di sequestro del 3.12.2013 eseguito dal Commissariato di P.S. di Castel Volturno) in favore dell'avente diritto, delegando per il dissequestro la medesima autorità di polizia giudiziaria, che lo ha eseguito.
S.M. Capua Vetere, 20 marzo 2014
Il Presidente
dott.
Il Giudice
dott.ssa
Il Giudice
dott.ssa
a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela (tramite la proroga dei titoli concessori) dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore, ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori (c.d. società anonime);
b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione, e di incameramento di cauzioni di rilevante importo, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione.
Nella sentenza Costa e Cifone (CGUE, IV Sez., sent. Costa e Cifone, 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10), la Corte di giustizia ha giudicato che i bandi per il rilascio delle nuove concessioni emanati nel 2006 sulla base del c.d. decreto "Bersani" fossero sostanzialmente finalizzati a favorire i soggetti che già avevano ottenuto in passato le concessioni sulla base di una normativa che illegittimamente aveva escluso le società di capitali straniere, e che pertanto l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 4 1. 401/1989 a soggetti illegittimamente esclusi dai primi bandi fosse in contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE, dal momento che i nuovi bandi avevano di fatto perpetuato la precedente violazione del diritto comunitario.
La Corte di Cassazione, facendo applicazione di tali principi, nel giudizio di rinvio nella causa Cifone, ha annullato il decreto di sequestro (Cassazione Sez. III penale. 10.7.2012. n. 28413) rilevando che la Stanley International Betting Ltd era stata illegittimamente esclusa dai bandi di gara del 1999 e non aveva partecipato alle gare del 2006, nonostante il manifesto interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato I medesimi principi sono stati applicati nei confronti della Stanleybet Malta Limited, facente parte del medesimo gruppo (Cassazione Sez. III penale, 8062/13).
I medesimi principi sono poi stati estesi ad altri bookmaker versanti nella medesima situazione quali la Goldbet.
Infatti la Stanley aveva rinunciato a partecipare alla gara del 2006 a seguito dell'assoluta incertezza determinata dalla disposizione di cui all'art. 23 comma 3 dello schema di convenzione del bando.
La Goldbet vi aveva invece partecipato tramite la controllata Goldbet srl poi Totobetting Srl, ottenendo due concessioni ma veniva dichiarata decaduta perchè gestiva in via transfrontaliera attività di raccolta di scommesse sportive identica a quello oggetto della concessione rilasciata dallo Stato italiano, circostanza che è espressamente prevista come causa di decadenza dall'art. 23 co. 3 dello schema di convenzione dei ctd Bandi Bersani .
Ed infatti, con la ordinanza del 16.2. 12 ( pronunciata nella causa C-413/10) dalla Corte europea nei confronti dei ricorrenti Pulignano ed altri, nonché, nei confronti di Zunuri Concetta . La Corte ha testualmente affermato che, riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto di fatto e di diritto identico a quello su cui si era pronunciata quella stessa Corte nella causa Costa-Cifone (già prima evocata). Tuttavia, - ha soggiunto la Corte - il discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Zungri che aveva operato per conto della società tedesca Goldbet Sportwetten GmbH perché, al pari della società di diritto inglese Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alle gare indette nel 2006 dall'A.A.M.S., in applicazione del D.L. 4.7.06 n. 223.
La Corte europea, nel decidere in tal modo, aveva ben presente il fatto che, in quel caso, la società detenuta dalla Goldbet aveva partecipato alle gare indette dall'Amministrazione del Monopoli di Stato indette nel 2006 ed aveva anche conseguito la concessione poi revocata perché, di fatto, sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, attività dei gioco transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione.
La Corte, però, di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa e Cifone e che conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era «pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice».
Recentemente la Suprema Corte (12630/13, Antelli-, seguita da Cass. 17723/13, Chiappini; 17724/13,Marrone,nonchè 46381/13, Conciauro) ha affermato che anche nei confronti della Goldbet valgono le conclusioni già rassegnate nella citata sentenza 16.2.12. Cifone, n. 28413) ove, - in conformità con la pronunzia adottata dalla Corte di Giustizia europea sulla questione pregiudiziale sollevata nell'ambito di quello stesso procedimento - è stato ribadito il concetto che un regime di monopolio statale che operi mediante il sistema delle concessioni può non contrastare con i principi del Trattato CE, ma le eventuali limitazioni imposte devono rispondere a principi precisi che concernono le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi, devono rispondere a "motivi imperativi di interesse generale" con proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza. In assenza dei suddetti requisiti - dice la sentenza citata - «le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata».
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento a livello comunitario l'accoglimento del gravame è inevitabile.
Ed invero si discute di un operatore comunitario che finora non ha potuto avere accesso al mercato senza che ciò fosse ascrivibile ad una propria responsabilità poiché:
- in occasione della procedura di selezione per l'affidamento in concessione del servizio di giochi pubblici successiva al d.m. 2 giugno 1998 n. 174 (bando del 1999). l'operatore non poteva partecipare alla selezione in quanto società di capitali, che non soddisfaceza il requisito soggettivo della trasparenza dell'assetto proprietario:
- non aveva partecipato alle gare del 2006 (cd. Bando Bersani) nonostante il manifesto interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato ( individuazione di distanze minime ove allocare le agenzie rispetto a quelle appartenenti ai concessionari “storici"; impossibilità di gestire in via transfrontaliera attività di raccolta di scommesse sportive identica a quella oggetto della concessione rilasciata dallo Stato italiano. Circostanza che é espressamente prevista come causa di decadenza dall'art. 2-3 co. 3 dello schema di convenzione: formulazione non chiara ed equivoca delle cause di decadenza previste):
- solo nel Iuglio 2012 è stato emesso un nuovo bando di gara contenente non dissimili disposizioni limitative all'accesso al mercato (si consideri la minore durata — anni tre delle nuove concessioni rispetto alla durata di quelle in precedenza attribuite — anni nove) motivo per cui la Stanley non vi ha partecipato: ciò nonostante tale bando è stato dalla stessa impugnato ed il Consiglio di Stato, in sede di appello nel procedimento riguardante l'impugnativa del bando, nel ritenere ammissibile l'impugnazione originariamente dichiarata inammissibile dal TAR Lazio in quanto proveniente da soggetto che non aveva partecipato al bando, ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia europea al fine di verificare la compatibilità con i principi comunitari delle previsioni del bando di gara proprio con riferimento alla limitata durata delle nuove concessioni (sentenza non definitiva 20 agosto 2013).
Ebbene, una volta chiarito che il giudice dello Stato membro è tenuto a dare integrale applicazione al diritto comunitario disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore che successiva (sentenza CEG 15.7.1964 causa 4/64 Costa / Enel), deve concludersi che nel caso di specie il fumus del reato ipotizzato dal PM non sussiste,poichè sotto i numerosi aspetti fin qui evidenziati il regime concessorio vigente in Italia in materia di giochi e scommesse si pone in contrasto con i principi comunitari afferenti il diritto di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, onde se ne impone la disapplicazione.
Ne discende che avendo prodotto il ricorrente l'autorizzazione all'attività di bookrmaker rilasciata alla società Stanleybet Malta; il contratto di prestazione di servizi stipulato il 10.5.2013 tra la predetta società e l'appellante; la richiesta di autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 TULPS presentata alla Questura di Caserta (la cui assenza era stata, ritenuta determinante dal GIP), il fatto ascritto all'appellante non risulta astrattamente sussumibile in alcuna ipotesi di reato, con conseguente restituzione allo stesso di tutto quanto in sequestro.
Dall'accoglimento del gravame discende infine che nulla è' dovuto quanto alle spese della presente procedura incidentale.
P.Q.M
letto l'articolo 322 bis c..p.p., accoglie l'appello proposto nell'interesse di XXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. — sede in data 13.12.2013. e per l'effetto, dispone la restituzione dei beni (di cui verbale di sequestro del 3.12.2013 eseguito dal Commissariato di P.S. di Castel Volturno) in favore dell'avente diritto, delegando per il dissequestro la medesima autorità di polizia giudiziaria, che lo ha eseguito.
S.M. Capua Vetere, 20 marzo 2014
Il Presidente
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Il Giudice
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"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: Grande vittoria di Stanley (e di Goldbet)
Messaggioda ozbet » 03/04/2014 - 19:50
il regime concessorio vigente in Italia in materia di giochi e scommesse si pone in contrasto con i principi comunitari afferenti il diritto di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, onde se ne impone la disapplicazione.
Re: Grande vittoria di Stanley (e di Goldbet)
Messaggioda nobet76 » 04/04/2014 - 12:43
Buongiorno
Ritengo che il titolo di tale thread sia quantomeno parziale se non inesatto in quanto non riguarda solo i gruppi Goldbet e Stanley.
Pure peril Gruppo Bet1128 è stata depositata medesima sentenza il 5-2-2014 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I sezione penale, in seguito a riesame avverso il decreto di sequestri di ctd sito in Maddaloni in data 26-11-2013
Non posto completamente tale sentenza in quanto è molto lunga e ricalca completamente la sentenza già riportata da Mandrake ed in ogni caso la potete trovare molto facilmente inserendo le date che vi ho indicato.
Ritengo che il titolo di tale thread sia quantomeno parziale se non inesatto in quanto non riguarda solo i gruppi Goldbet e Stanley.
Pure peril Gruppo Bet1128 è stata depositata medesima sentenza il 5-2-2014 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I sezione penale, in seguito a riesame avverso il decreto di sequestri di ctd sito in Maddaloni in data 26-11-2013
Non posto completamente tale sentenza in quanto è molto lunga e ricalca completamente la sentenza già riportata da Mandrake ed in ogni caso la potete trovare molto facilmente inserendo le date che vi ho indicato.
Re: Grande vittoria di Stanley (e di Goldbet)
Messaggioda IBS » 04/04/2014 - 14:20
Grande vittoria?? Ma che stiamo raccontando???
Andiamo con ordine.
Il Tribunale sottolinea un aspetto sicuramente interessante, ossia certifica come lo stato italiano abbia da un lato limitato l'accesso al gioco per poi, con l'altra mano, aprire il portafoglio per incrementare l'afflusso di contributi all'erario. Ma questo lo sappiamo tutti;
Nel dispositivo si cita Goldbet paragonandolo a stanley...bhe quindi pare più una vittoria di goldbet che di stanley, che anzi ha sempre cercato di rivendicare l'esclusività delle proprie vittorie proprio per non condividerle con gli altri operatori o centri, alla faccia della "fratellanza" dei ctd;
Mah...
Andiamo con ordine.
Il Tribunale sottolinea un aspetto sicuramente interessante, ossia certifica come lo stato italiano abbia da un lato limitato l'accesso al gioco per poi, con l'altra mano, aprire il portafoglio per incrementare l'afflusso di contributi all'erario. Ma questo lo sappiamo tutti;
Nel dispositivo si cita Goldbet paragonandolo a stanley...bhe quindi pare più una vittoria di goldbet che di stanley, che anzi ha sempre cercato di rivendicare l'esclusività delle proprie vittorie proprio per non condividerle con gli altri operatori o centri, alla faccia della "fratellanza" dei ctd;
Mah...
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nullacosmico
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Re: Grande vittoria di Stanley (e di Goldbet)
Messaggioda nullacosmico » 04/04/2014 - 17:59
Ah mandra' ma hai visto su quel noto social e su quel forum che tu conosci bene ... Come la gente sta insorgendo sulle tue care lotterie ?? Ma non erano "inutili per chi non le aveva? " da nord a sud e' una protesta unita. ...mi sa che tra poco restate solo te e l'uomo SISAL ad affondare con la rossa e con le sue carature ...
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Re: Grande vittoria di Stanley (e di Goldbet)
Messaggioda mandrake76 » 05/04/2014 - 09:30
NoBets76, Grazie per la segnalazione riguardante 1128.
E' chiaro che e' confermato, a seguito dell'ultima gara AAMS, il collasso 'legale' del sistema concessorio, con l'apertura' di legalita', in sostanza, a tutti i CTD.
Andiamo, per il 2016, verso un sistema autorizzatorio.
La battaglia di liberta' si sposta verso la cancellazione del palinsesto di Stato, anti competitivo e compromettente il concetto base che dovrebbe stare alla base di ogni attivita' economica: la capacita' del singolo imprenditore di innovare e di trarre vantaggio dalle proprie capacita'.
Nel perimetro dei concessionari, se qualcuno ha una buona idea e chiede ad AAMS di aggiungerla al palinsesto, immediatamente dopo quella idea e' a disposizione di tutti.
Che assurdita'.
Battiamoci, tutti, per innovare il sistema e trasformare l'attuale sistema, compresi i concessionari di Stato, in un sistema globale legale.
E' chiaro che e' confermato, a seguito dell'ultima gara AAMS, il collasso 'legale' del sistema concessorio, con l'apertura' di legalita', in sostanza, a tutti i CTD.
Andiamo, per il 2016, verso un sistema autorizzatorio.
La battaglia di liberta' si sposta verso la cancellazione del palinsesto di Stato, anti competitivo e compromettente il concetto base che dovrebbe stare alla base di ogni attivita' economica: la capacita' del singolo imprenditore di innovare e di trarre vantaggio dalle proprie capacita'.
Nel perimetro dei concessionari, se qualcuno ha una buona idea e chiede ad AAMS di aggiungerla al palinsesto, immediatamente dopo quella idea e' a disposizione di tutti.
Che assurdita'.
Battiamoci, tutti, per innovare il sistema e trasformare l'attuale sistema, compresi i concessionari di Stato, in un sistema globale legale.
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