tasse da pagare per ctd stanley ma multa dimezzata
Inviato: 23/11/2013 - 08:37
Scommesse: tasse da pagare per Ctd Stanleybet, ma multe dimezzate e norme da chiarire
ROMA - I centri trasmissione dati collegati a bookmaker esteri non autorizzati sono tenuti a versare le imposte chieste dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha ottenuto il quinto successo consecutivo nel contenzioso tributario con operatori privi di concessione: lo ha confermato la Commissione Tributaria di Napoli, che ha respinto parzialmente il ricorso presentato dall’allibratore Stanleybet, ritenendo però di dover dimezzare le multe, visto che le norme - almeno per gli anni passati - presentano ancora alcune "incertezze": l'obbligo di accertare e riscuotere l'imposta unica sulle scommesse, anche per chi raccoglie gioco senza l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, è stato introdotto dalla legge di stabilità 2011.
Nel caso specifico, l'Agenzia dei Monopoli - basandosi sulla raccolta provinciale delle agenzie autorizzate - ha chiesto all'operatore di pagare all'incirca 70 mila euro come imposta unica sulle scommesse, relativi all'attività svolta da un centro negli anni 2010 e 2011, imponendo inoltre la chiusura del punto per un mese.
La Commissione Tributaria di Napoli - allineandosi in parte alle decisioni già prese a Como, Bergamo, Brescia e Cagliari - ha ritenuto legittimi gli accertamenti avviati dai Monopoli: secondo la Commissione, l'imposta si applica "a prescindere dal possesso o meno" della concessione; il "contratto di scommessa" tra giocatore e operatore "non può che perfezionarsi in Italia"; il Ctd è a tutti gli effetti un soggetto passivo di imposta, dato che "svolge attività di gestione dei concorsi tramite autonoma organizzazione imprenditoriale", in "responsabilità solidale" con Stanleybet. E' "indubitabile che l'attività svolta dal Ctd" rientri tra quelle su cui si possono applicare le imposte, ed è assimilabile alla "gestione per conto terzi". La Commissione riconosce però che vi sia una "incertezza interpretativa" della norma: nel ricorso, Stanleybet ha sottolineato come proprio una nota della Direzione Generale dei Monopoli di Stato, datata giugno 2012, abbia indicato agli Uffici Regionali di non considerare le violazioni commesse fino a quella data. La Commissione Tributaria di Napoli, dunque, ha respinto in parte il ricorso, riducendo le sanzioni al 50% di quelle chieste dai Monopoli.
PG/Agipro
ROMA - I centri trasmissione dati collegati a bookmaker esteri non autorizzati sono tenuti a versare le imposte chieste dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha ottenuto il quinto successo consecutivo nel contenzioso tributario con operatori privi di concessione: lo ha confermato la Commissione Tributaria di Napoli, che ha respinto parzialmente il ricorso presentato dall’allibratore Stanleybet, ritenendo però di dover dimezzare le multe, visto che le norme - almeno per gli anni passati - presentano ancora alcune "incertezze": l'obbligo di accertare e riscuotere l'imposta unica sulle scommesse, anche per chi raccoglie gioco senza l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, è stato introdotto dalla legge di stabilità 2011.
Nel caso specifico, l'Agenzia dei Monopoli - basandosi sulla raccolta provinciale delle agenzie autorizzate - ha chiesto all'operatore di pagare all'incirca 70 mila euro come imposta unica sulle scommesse, relativi all'attività svolta da un centro negli anni 2010 e 2011, imponendo inoltre la chiusura del punto per un mese.
La Commissione Tributaria di Napoli - allineandosi in parte alle decisioni già prese a Como, Bergamo, Brescia e Cagliari - ha ritenuto legittimi gli accertamenti avviati dai Monopoli: secondo la Commissione, l'imposta si applica "a prescindere dal possesso o meno" della concessione; il "contratto di scommessa" tra giocatore e operatore "non può che perfezionarsi in Italia"; il Ctd è a tutti gli effetti un soggetto passivo di imposta, dato che "svolge attività di gestione dei concorsi tramite autonoma organizzazione imprenditoriale", in "responsabilità solidale" con Stanleybet. E' "indubitabile che l'attività svolta dal Ctd" rientri tra quelle su cui si possono applicare le imposte, ed è assimilabile alla "gestione per conto terzi". La Commissione riconosce però che vi sia una "incertezza interpretativa" della norma: nel ricorso, Stanleybet ha sottolineato come proprio una nota della Direzione Generale dei Monopoli di Stato, datata giugno 2012, abbia indicato agli Uffici Regionali di non considerare le violazioni commesse fino a quella data. La Commissione Tributaria di Napoli, dunque, ha respinto in parte il ricorso, riducendo le sanzioni al 50% di quelle chieste dai Monopoli.
PG/Agipro