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nuove aperture ced procedura

Inviato: 18/11/2013 - 13:41
da xxxdanielexxx
Pongo questa domanda agli addetti ai lavori.
Se io oggi dovessi aprire un ced ora indipendentemente dall' operatore, faccio tutte le carte certificati casellari e tutta la parte burrocratica, poi arriva la richiesta alla questura per la tanto agognata 88 tulps, loro mandano il diniego il book lo impugna.
Prima si andava al tar di appartenenza mentre ora bisogna passare dal tar del lazio, quindi niente aperture nuove? perche' se cosi fosse il tar lazio sarebbe costretto a rilasciare la licenza??
come funziona er chi apre ora?

Re: nuove aperture ced procedura

Inviato: 18/11/2013 - 15:16
da ozbet
xxxdanielexxx ha scritto:Prima si andava al tar di appartenenza mentre ora bisogna passare dal tar del lazio, quindi niente aperture nuove? perche' se cosi fosse il tar lazio sarebbe costretto a rilasciare la licenza??
come funziona er chi apre ora?

puoi spiegarti meglio?

Re: nuove aperture ced procedura

Inviato: 18/11/2013 - 15:33
da mipallo
xxxdanielexxx ha scritto:Pongo questa domanda agli addetti ai lavori.
Se io oggi dovessi aprire un ced ora indipendentemente dall' operatore, faccio tutte le carte certificati casellari e tutta la parte burrocratica, poi arriva la richiesta alla questura per la tanto agognata 88 tulps, loro mandano il diniego il book lo impugna.
Prima si andava al tar di appartenenza mentre ora bisogna passare dal tar del lazio, quindi niente aperture nuove? perche' se cosi fosse il tar lazio sarebbe costretto a rilasciare la licenza??
come funziona er chi apre ora?


scusa daniele perchè il Tar Lazio dovrebbe essere costretto a rilasciare Tulps?

mi sfugge questo passaggio

Re: nuove aperture ced procedura

Inviato: 18/11/2013 - 15:51
da xxxdanielexxx
Scusate forse mi sono espresso male.
Se ora la competenza in materia passa dal tar del Lazio quindi loro confermeranno il diniego della questura giusto?
A questo punto il centro non può aprire, mentre se il tar del Lazio annulla il diniego della questura il centro può aprire e la tulps deve essere rilasciata.
Quindi chiedo agli addetti ai lavori centro nuovi ne state aprendo?

Re: nuove aperture ced procedura

Inviato: 18/11/2013 - 16:24
da ram77gb
daniele il tuo ragionamento è sbagliato, per quello che io so, una volta che la questura ti da il diniego tu apri lo stesso e non devi andare in nessun tar. solo se ti arrivano al sequestro tu dovresti andare al tribunale di tua appartenenza (no tar) e poi (quasi certamente) riapri, senza comunque 88tulps. La cosa importante per rimanere aperti non è avere 88tulps, ma è fondamentale averlo richiesto nonostante poi avvenga il diniego. Qualcuno più informato di me, mi corregga se sbaglio.

Re: nuove aperture ced procedura

Inviato: 18/11/2013 - 16:30
da xxxdanielexxx
Io quando ho aperto diversi anni fa la questura mi ha dato il diniego e con i legali lo abbiamo impugnato e vinto al tar dopodiché ho aperto!
Perciò ho fatto la domanda per sapere ora come vanno le cose!

Re: nuove aperture ced procedura

Inviato: 18/11/2013 - 16:36
da comexbet
Centri scommesse: Tar Lazio, no a licenze di polizia per chi non ha la concessione
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Creato Lunedì, 18 Novembre 2013 15:38 Scritto da Redazione



Con diverse ordinanze, il Tar del Lazio ha ribadito che i centri scommesse collegati a bookmaker che non hanno la concessione ministeriale non possono chiedere la licenza di polizia. E' quanto si legge in diverse ordinanze che hanno respinto le richieste avanzate dai titolari dei punti.

LE MOTIVAZIONI - Il Tar ha ricordato che l’articolo 88 del Tulps dispone che “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione” e che “ex art.2 comma 2 ter del decreto-legge n. 40/2010, convertito nella legge n. 73/2010, detto articolo “si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.

Nelle ordinanze, si sottolinea infine che “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 12.9.2013, ha affermato che “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”.

Re: nuove aperture ced procedura

Inviato: 18/11/2013 - 16:44
da mipallo
comexbet ha scritto:Centri scommesse: Tar Lazio, no a licenze di polizia per chi non ha la concessione
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Creato Lunedì, 18 Novembre 2013 15:38 Scritto da Redazione



Con diverse ordinanze, il Tar del Lazio ha ribadito che i centri scommesse collegati a bookmaker che non hanno la concessione ministeriale non possono chiedere la licenza di polizia. E' quanto si legge in diverse ordinanze che hanno respinto le richieste avanzate dai titolari dei punti.

LE MOTIVAZIONI - Il Tar ha ricordato che l’articolo 88 del Tulps dispone che “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione” e che “ex art.2 comma 2 ter del decreto-legge n. 40/2010, convertito nella legge n. 73/2010, detto articolo “si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.

Nelle ordinanze, si sottolinea infine che “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 12.9.2013, ha affermato che “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”.



fonte?

Re: nuove aperture ced procedura

Inviato: 18/11/2013 - 16:52
da comexbet

Re: nuove aperture ced procedura

Inviato: 25/11/2013 - 12:03
da comexbet
Udine, sequestrati 7 Ctd collegati a bookmaker esteri


La Guardia di Finanza e la Polizia di Udine, in un’operazione congiunta, hanno sequestrato sette Ctd in provincia di Udine, collegati a bookmaker esteri senza autorizzazione. I responsabili dei punti sono stati denunciati per organizzazione ed esercizio abusivo di pubbliche scommesse sportive, esercizio del gioco d’azzardo. I 7 Ctd sequestrati si trovavano nei comuni di Palmanova, Povoletto, Pradamano, Lignano Sabbiadoro, Campoformido e due nel capoluogo friulano. Oltre ai locali, sono stati sequestrati 20 personal computer, un server, un modem router, la documentazione sulle scommesse effettuate e denaro contante incassato dalle giocate. I provvedimenti di sequestro sono stati confermati anche in sede di Tribunale del Riesame, dove le difese degli indagati avevano proposto ricorso, per tutti i sette indagati. Gli investigatori non escludono ulteriori sviluppi dell’operazione verso altri operatori abusivi in provincia. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla violazione alla normativa antiriciclaggio e sulla quantificazione del gettito erariale derivante dall’evasione fiscale generata dal mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse, stimata in varie decine di migliaia di euro. lp/AGIM

Re: nuove aperture ced procedura

Inviato: 27/11/2013 - 18:14
da comexbet

Re: nuove aperture ced procedura

Inviato: 28/11/2013 - 16:55
da sologoldbet
comexbet ha scritto:http://www.agimeg.it/?p=27661


E’ ancora lontana la soluzione della vicenda dei Ced e Ctd, i bookmaker esteri sono convinti che la sentenza pubblicata ieri dal Consiglio di Stato non sia loro sfavorevole, ma che anzi lasci ben più di uno spiraglio. La tesi sostenuta dai giudici di Palazzo Spada è che il gestore del ced o ctd sia un semplice mediatore, è un “soggetto dichiaratamente estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse, e sostanzialmente irresponsabile circa l’esito dei contratti”, il rapporto si instaura solamente infatti tra la compagnia madre e il giocatore. Il sistema concessorio-autorizzatorio “riguarda unicamente operatori economici che intendano ‘organizzare e gestire’ nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”. Pertanto, afferma in sostanza il Consiglio di Stato, il soggetto che dovrebbe chiedere la licenza di pubblica sicurezza non è il gestore del centro, ma il bookmaker estero: “l’astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l’ordine pubblico se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati”.

Questa costruzione tuttavia – secondo i commenti raccolti da Agimeg da fonti vicine ai bookmaker esteri – sembra un’apertura verso le reti parallele: negando qualunque ruolo al ced o al ctd, viene da chiedersi se il gestore abbia ancora il dovere di chiedere la licenza di pubblica sicurezza, o possa tranquillamente svolgere la propria attività senza necessità di sottoporsi ai controlli di polizia. In base a quanto scrive il Consiglio di Stato, dovrebbe essere infatti il bookmaker estero a chiedere l’autorizzazione (eventualmente nominando come proprio preposto il gestore del centro, come fanno i normali concessionari per le agenzie che affidano in gestione). Se il Questore negasse il titolo sulla sola base della norma del decreto Incentivi (il 40 del 2010, convertito nella legge 73 del 2010) che vincola il rilascio del Tulps al possesso di una concessione, i bookmaker potrebbero facilmente opporre la sentenza Biasci della Corte di Giustizia. “Poiché le autorizzazioni di polizia” scrive il giudice comunitario, “sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia. La mancanza di autorizzazione di polizia non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’Unione”.

E proprio partendo questo assunto c’è chi ipotizza un esposto alla stessa Corte di Giustizia per affermare che il Consiglio di Stato abbia sostanzialmente disatteso la sentenza Biasci. O ancora, ipotizza anche un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, perché il Consiglio di Stato non riconoscendo la figura del gestore del Ced o del Ctd, gli nega anche la possibilità di rivolgersi a un tribunale per difendere i propri diritti.

E ancora: per alcuni bookmaker, la costruzione del Consiglio di Stato è in contrasto con quanto affermato dalle Commissioni Tributarie laddove si tratta di imporre il pagamento del prelievo erariale a Ced e Ctd. Il giudice tributario di Napoli – che si è pronunciato alcuni giorni – ha definito il Ctd un soggetto passivo di imposta perché, anche se opera in “responsabilità solidale” con la compagnia madre, svolge “attività di gestione dei concorsi tramite autonoma organizzazione imprenditoriale”. Insomma in questo caso il gestore del centro non è “estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse” come pretende il Consiglio di Stato. Allora, se lo Stato chiede ai Ctd di pagare il prelievo, non può rifiutare l’88 Tulps; oppure se gli nega la licenza di pubblica sicurezza, non può a quel punto processarli per ottenere il prelievo. gr/AGIMEG