BetuniQ: tre dissequestri di ced nella Regione Puglia
Inviato: 15/11/2013 - 18:57
http://www.gioconews.it/scommesse-2/66- ... one-puglia
Dopo i recenti successi presso i Tribunali della Calabria, anche la Procura di Bari riconosce la peculiare posizione dei centri trasmissione dati operanti con marchio BetuniQ, all’esito della difesa legale curata dagli avvocati D.N. e V.T., entrambi del foro di Reggio Calabria.
La società maltese Uniq Group Ltd., titolare del marchio/sito web BetuniQ, ha subito una diretta discriminazione con l’esclusione dalla recente procedura di assegnazione di ulteriori 2000 nuovi diritti relativi a negozi indetta dall’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane (in precedenza AAMS), a causa di un requisito formale immediatamente ritenuto discriminatorio dalla società e pertanto immediatamente impugnato presso la competente autorità amministrativa.
La motivazione del provvedimento odierno della Procura pugliese evidenzia come “alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia […] deve essere consentita l’attività di raccolta di scommesse da parte di soggetti incaricati e per conto di allibratori stranieri regolarmente abilitati nel proprio paese, ma non titolari di concessione in Italia”. Ciò in considerazione della necessità che le restrizioni alle libertà fondamentali previste dai trattati europei vengano giustificate con solide ragioni di ordine pubblico e “semprechè tali restrizioni siano proporzionate, trasparenti e non discriminatorie ai danni dei cittadini stranieri”.
Nel caso specifico la Procura riconosce l’incompatibilità della normativa italiana con i principi comunitari ed esclude la rilevanza penale della condotta del soggetto che “abbia richiesto la licenza di polizia (ndr. autorizzazione ex 88 T.U.L.P.S.), senza ottenerla per la mancanza della prescritta concessione AAMS”. A ciò occorre collegare il punto 28 della recente sentenza Biasci della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C 660/11 e C 8/12, Biasci e altri) in base al quale “poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia. La mancanza di autorizzazione di polizia non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’Unione (v. sentenza Placanica e a., cit., punto 67).
Dopo i recenti successi presso i Tribunali della Calabria, anche la Procura di Bari riconosce la peculiare posizione dei centri trasmissione dati operanti con marchio BetuniQ, all’esito della difesa legale curata dagli avvocati D.N. e V.T., entrambi del foro di Reggio Calabria.
La società maltese Uniq Group Ltd., titolare del marchio/sito web BetuniQ, ha subito una diretta discriminazione con l’esclusione dalla recente procedura di assegnazione di ulteriori 2000 nuovi diritti relativi a negozi indetta dall’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane (in precedenza AAMS), a causa di un requisito formale immediatamente ritenuto discriminatorio dalla società e pertanto immediatamente impugnato presso la competente autorità amministrativa.
La motivazione del provvedimento odierno della Procura pugliese evidenzia come “alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia […] deve essere consentita l’attività di raccolta di scommesse da parte di soggetti incaricati e per conto di allibratori stranieri regolarmente abilitati nel proprio paese, ma non titolari di concessione in Italia”. Ciò in considerazione della necessità che le restrizioni alle libertà fondamentali previste dai trattati europei vengano giustificate con solide ragioni di ordine pubblico e “semprechè tali restrizioni siano proporzionate, trasparenti e non discriminatorie ai danni dei cittadini stranieri”.
Nel caso specifico la Procura riconosce l’incompatibilità della normativa italiana con i principi comunitari ed esclude la rilevanza penale della condotta del soggetto che “abbia richiesto la licenza di polizia (ndr. autorizzazione ex 88 T.U.L.P.S.), senza ottenerla per la mancanza della prescritta concessione AAMS”. A ciò occorre collegare il punto 28 della recente sentenza Biasci della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C 660/11 e C 8/12, Biasci e altri) in base al quale “poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia. La mancanza di autorizzazione di polizia non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’Unione (v. sentenza Placanica e a., cit., punto 67).