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Ecco cosa diceva qualche mese fa Ripamonti

Inviato: 22/10/2013 - 08:11
da sologoldbet
Intervista al difensore Avv.Marco Ripamonti
(Jamma) – All’indomani della Sentenza Antelli e dopo l’accoglimento delle tesi difensive nel caso Chiappini, la Suprema Corte di Cassazione affronta per la terza volta il caso Goldbet accogliendo le tesi dell’avv.Marco Ripamonti, stavolta supportate dalla stessa pronuncia Antelli, nel frattempo depositata. Si tratta di un procedimento trattato alla Camera di Consiglio del 21 marzo 2013 e che costituisce la “coda” di una serie di procedimenti scaturiti da numerosi sequestri interessanti diversi bookmaker ed applicati in territorio di Trani diversi mesi fa.




Da rilevare che il Tribunale del Riesame di Trani aveva accolto tutti i riesami avanzati dai diversi bookmaker, tra cui Goldbet, nonostante le memorie “ad opponendum” presentate dalla società Stanley. La Procura della Repubblica di Trani decise poi di avanzare ricorso in Cassazione ed i diversi procedimenti furono trattati tutti nel Luglio 2012, ad eccezione di quello relativo a Goldbet, rinviato per difetto di notifica. Quanto a diversi altri bookmaker la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura, rinviando nuovamente al Tribunale del Riesame, che quindi attendendosi ai principi espressi dalla Cassazione stessa ha poi mantenuto i sequestri. Nel frattempo il caso Goldbet è stato successivamente chiamato all’udienza del 20 dicembre 2012, ma nuovamente rinviato a nuovo ruolo, stavolta per eccessivo carico della Terza Sezione Penale della Cassazione. E finalmente è stato affrontato e risolto alla Camera di Consiglio del 21 Marzo 2013.
L’avv.Marco Ripamonti è comparso dinanzi alla Suprema Corte, proponendo le proprie tesi basate stavolta anche sul tenore della Sentenza Antelli, nelle more depositata. L’epilogo è stato tutt’altro rispetto agli altri procedimenti relativi alla stessa vicenda di Trani: rigetto appello PM.
Terzo successo consecutivo, quindi, dinanzi alla Corte di Cassazione.
Abbiamo intervistato l’avv.Marco Ripamonti, difensore dei CED collegati a Goldbet.



Avvocato, è la terza volta che la Cassazione accoglie le tesi svolte sul caso Goldbet anche se al momento si dispone soltanto della motivazione resa sul caso Antelli. Che ne pensa di detta motivazione?
Si tratta di una motivazione più che convincente e frutto di un’attenta meditazione. Lo possiamo ricavare da una serie di elementi insuperabili, che sono i seguenti: 1) la Cassazione ha avuto modo di esaminare le tesi contrarie alle nostre, esposte con articolate memorie sia da Stanley che da Snai, tesi che proprio nel caso Antelli sono state anche illustrate oralmente dal difensore di Snai, quindi si può certamente affermare che tali tesi non siano risultate fondate e convincenti; 2) nel caso Antelli la stessa Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna inflitta al signor Antelli, e ciò ha fatto sulla scorta dell’Ordinanza della Corte CE Zungri; 3) nella propria requisitoria è stata la stessa Procura Generale a ricordare alla Corte di Cassazione che nel 2010 vi era stata pronuncia di segno opposto circa la rilevanza della questione pregiudiziale comunitaria per Goldbet, affermando – evidentemente dopo accurata meditazione – che tale sentenza sia da ritenere superata dal condivisibile tenore dell’Ordinanza CE Zungri; 4) La Corte di Cassazione, nella sentenza Antelli, mostra di ben conoscere la posizione di Goldbet affermando come la stessa posizione sia stata ben nota anche alla stessa Corte CE nel caso Zungri ed infatti la motivazione della sentenza Antelli prende in esame la diversa posizione di Goldbet rispetto a quella di Stanley, riscontrando come la lesione ai danni del bookmaker austriaco sia stata diretta ed immediata essendosi concretata nella decadenza dalle concessioni ai danni della partecipata Totobetting srl, in applicazione di disposizione dello schema di convenzione del bando censurata ampiamente dalla Corte di Giustizia; 5) la Corte di Cassazione ha potuto avvalersi, ai fini del decidere, di tutta la documentazione offerta in allegato a nostra memoria argomentativa, tra cui ogni riscontro circa l’intervento nel procedimento di impugnazione al Bando Bersani e circa la partecipazione all’ultima gara delle 2.000 concessioni ed ogni altro elemento utile a valutare l’interesse al circuito italiano da parte di Goldbet ed ogni aspetto discriminatorio subìto; 6) La Corte di Cassazione ha potuto valutare la posizione di Goldbet anche potendo fare dei confronti con riferimento alle posizioni degli altri bookmaker interessati nel caso Trani, da ultimo trattato, e se ha ritenuto di decidere diversamente per Goldbet, con il rigetto del ricorso della Procura, mentre per altri bookmaker tale ricorso è stato accolto, ha fatto ciò con ponderazione e considerando ogni aspetto; 7) la Corte di Cassazione, con la sentenza Antelli, ribalta il proprio precedente orientamento espresso nel 2010 e reputo che ciò non sia dovuto né a un caso, né ad una svista, ma sia frutto di una convinta e convincente ponderazione.



Avvocato, quanto può avere inciso nel giudizio Antelli l’orientamento pressochè unanime dei Tribunali di Riesame e di merito Italiani, oltre che di diversi GIP e PM?
La Corte di Cassazione non subisce certo condizionamenti, anche se sono certo che le innumerevoli pronunce siano state esaminate, in quanto da me prodotte. E sono davvero molte. Torino, Alessandria, Cremona, Piacenza, Parma, Lodi, Reggio Emilia, Bologna, Modena, Treviso, Ravenna, Firenze, Livorno, Pistoia, Prato, Grosseto, Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Roma, Pescara, Brindisi, Bari, Taranto, Trani, Foggia, Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Avellino, Napoli, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Agrigento, Enna, Trapani, Messina, Siracusa, Ragusa, soltanto per citare i capoluoghi di provincia. Ma certamente non va sottovalutato quanto statuito sul caso Goldbet dalla Corte CE nell’Ordinanza Zungri, in parte testualmente riportata nella motivazione Antelli.
C’è però chi sostiene tesi contrarie, cosa accadrà ora?
Il settore è molto particolare, fatto anche di personaggi che amano dilettarsi e discettare non sempre per passione verso il Diritto, ma mossi da interessi ben più terreni. Quindi mi aspetto che ci sarà chi, con non comune disinvoltura e presunzione, continuerà a sostenere, magari dietro qualche pseudonimo di comodo e su chissà quale forum, che la Cassazione ha sbagliato anche se in buona fede e che la sentenza non è convincente; ci sarà anche chi continuerà a sostenere che la Sentenza Costa Cifone si applica soltanto a Stanley e chi organizzerà nuovi convegni per tentare si sostenere capziose ed infondate tesi avverse, chi scriverà su riviste in “antipatia” a Goldbet e così via. Un fatto però è certo, malgrado tutti i “detrattori”: la Corte di Cassazione ha risolto la questione Goldbet, superando un proprio precedente e diverso orientamento ed applicando l’Ordinanza della Corte CE Zungri. Non condividere la Sentenza Antelli è diritto di chiunque, ma la sentenza risponde appieno alla linea già ampiamente diffusa tra i Tribunali, è lineare nella motivazione, logica e basata su una accurata disamina della fattispecie ed ha il grande pregio di avere risolto definitivamente la vicenda.

Cosi....giusto per ricordarlo!!
Saluti.

Re: Ecco cosa diceva qualche mese fa Ripamonti

Inviato: 22/10/2013 - 11:43
da mandrake76
SoloGoldbet, Eccomi qua.

Sai cosa e' cambiato da allora?

Che la Corte di Giustizia ha disattivato la ordinanza Zungri.

Dovra essere il giudice del rinvio a stabilire se Goldbet e' oppure no, stata discriminata.

Al momento tutti i tribunali sembrano propendere per il concetto di "sistema discriminatorio" senza curarsi del concetto di "operatore effettivamente discriminato".

Se questa sara' anche la scelta finale, allora e' chiaro che il sistema concessorio e' finito.

E' finito per la incapacita' del sistema giuridico ufficiale di far chiarezza, non perche' Goldbet aveva ragione.

Io sono ancora convinto che il primo provvedimento negativo per Goldbet non tardera' a lungo.

Se cio' avverra', allora sara' come una incrinatura sulla diga, l'inizio della fine.

Pero' riconosco che la confusione che si e' creata sulla nuova gara potrebbe favorire Goldbet e tutti gli operatori che non hanno subito nessuna discriminazione.

Oggi abbiamo provvedimenti positivi su Betuniq e su Bet1128 con motivazioni che parlano di impedimento alla partecipazione alla nuova gara e, quindi, si tratterebbe, se cio' fosse vero, di operatori che sono effettivamente stati discriminati. E questo vale anche nel caso che la discriminazione sia stata costruita ad hoc.

Cioe', impugnando la gara e poi dicendo che la partecipazione non e' stata possibile perche' l'art. 23 non era chiaro.

Mentre questo si puo' dire per Betuniq , 1128, etc, clamorosamente Goldbet resta NON discriminata anche dalla nuova gara, dato che vi ha partecipato, non aggiudicandosi nessuna concessione. Ma non puo' dire di esserne stata esclusa......

La situazione e' complessa.

Ma cantare vittoria.... mi sembra presto.

Re: Ecco cosa diceva qualche mese fa Ripamonti

Inviato: 22/10/2013 - 11:53
da fabri72
PUAHPUAHPUYAHAHAHHAHAHAHHAHHHAH :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: E ANCORA AHAHAHAHHAHAHAHHAH MA SMETTILA....

Re: Ecco cosa diceva qualche mese fa Ripamonti

Inviato: 22/10/2013 - 13:47
da lovekill78
commenta questo mandri

ONFERMA SEQUESTRO DI CENTRO STANLEYBET - Il nuovo bando per 2000 punti scommessa mette i centri collegati a bookmaker non autorizzati di nuovo tutti sullo stesso piano: è quanto ritiene il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che ha convalidato il sequestro di un punto collegato con l’operatore Stanleybet effettuato dalla Guardia di Finanza e l’accusa di intermediazione. Per il Gip la posizione di Stanleybet "deve ritenersi mutata" dopo il nuovo bando di gara - si legge nel provvedimento depositato in tribunale - mentre le "condizioni di non punibilità" dei soggetti che raccolgono scommesse per conto di allibratori esteri non autorizzati, possono valere "unicamente per il periodo anteriore". Nella decisione è stata determinante la sentenza del Tar Lazio, che ha ritenuto inammissibile il ricorso di Stanleybet contro il nuovo bando: la scelta di non partecipare è considerata riconducibile "unicamente alle valutazioni effettuate nell’ambito delle proprie strategie industriali". Il regime concessorio italiano non è mai stato messo in discussione neanche dalla Corte di Giustizia Europea o dalla Cassazione: in particolare i giudici supremi italiani - su indicazione di quelli comunitari - hanno stabilito che non sono perseguibili penalmente i titolari di centri collegati a bookmaker esteri che abbiano dimostrato la discriminazione subita in precedenti bandi di gara.
Un’indicazione che però non può generare per Stanleybet "una posizione di ingiustificato privilegio", visto che i centri collegati potrebbero svolgere la propria attività "senza i vincoli" che invece gravano su chi ha partecipato alle gare e ottenuto le concessioni.

http://www.gioconews.it/scommesse-2/66- ... a-italiana

sologoldbet ha scritto:Intervista al difensore Avv.Marco Ripamonti
(Jamma) – All’indomani della Sentenza Antelli e dopo l’accoglimento delle tesi difensive nel caso Chiappini, la Suprema Corte di Cassazione affronta per la terza volta il caso Goldbet accogliendo le tesi dell’avv.Marco Ripamonti, stavolta supportate dalla stessa pronuncia Antelli, nel frattempo depositata. Si tratta di un procedimento trattato alla Camera di Consiglio del 21 marzo 2013 e che costituisce la “coda” di una serie di procedimenti scaturiti da numerosi sequestri interessanti diversi bookmaker ed applicati in territorio di Trani diversi mesi fa.




Da rilevare che il Tribunale del Riesame di Trani aveva accolto tutti i riesami avanzati dai diversi bookmaker, tra cui Goldbet, nonostante le memorie “ad opponendum” presentate dalla società Stanley. La Procura della Repubblica di Trani decise poi di avanzare ricorso in Cassazione ed i diversi procedimenti furono trattati tutti nel Luglio 2012, ad eccezione di quello relativo a Goldbet, rinviato per difetto di notifica. Quanto a diversi altri bookmaker la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura, rinviando nuovamente al Tribunale del Riesame, che quindi attendendosi ai principi espressi dalla Cassazione stessa ha poi mantenuto i sequestri. Nel frattempo il caso Goldbet è stato successivamente chiamato all’udienza del 20 dicembre 2012, ma nuovamente rinviato a nuovo ruolo, stavolta per eccessivo carico della Terza Sezione Penale della Cassazione. E finalmente è stato affrontato e risolto alla Camera di Consiglio del 21 Marzo 2013.
L’avv.Marco Ripamonti è comparso dinanzi alla Suprema Corte, proponendo le proprie tesi basate stavolta anche sul tenore della Sentenza Antelli, nelle more depositata. L’epilogo è stato tutt’altro rispetto agli altri procedimenti relativi alla stessa vicenda di Trani: rigetto appello PM.
Terzo successo consecutivo, quindi, dinanzi alla Corte di Cassazione.
Abbiamo intervistato l’avv.Marco Ripamonti, difensore dei CED collegati a Goldbet.



Avvocato, è la terza volta che la Cassazione accoglie le tesi svolte sul caso Goldbet anche se al momento si dispone soltanto della motivazione resa sul caso Antelli. Che ne pensa di detta motivazione?
Si tratta di una motivazione più che convincente e frutto di un’attenta meditazione. Lo possiamo ricavare da una serie di elementi insuperabili, che sono i seguenti: 1) la Cassazione ha avuto modo di esaminare le tesi contrarie alle nostre, esposte con articolate memorie sia da Stanley che da Snai, tesi che proprio nel caso Antelli sono state anche illustrate oralmente dal difensore di Snai, quindi si può certamente affermare che tali tesi non siano risultate fondate e convincenti; 2) nel caso Antelli la stessa Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna inflitta al signor Antelli, e ciò ha fatto sulla scorta dell’Ordinanza della Corte CE Zungri; 3) nella propria requisitoria è stata la stessa Procura Generale a ricordare alla Corte di Cassazione che nel 2010 vi era stata pronuncia di segno opposto circa la rilevanza della questione pregiudiziale comunitaria per Goldbet, affermando – evidentemente dopo accurata meditazione – che tale sentenza sia da ritenere superata dal condivisibile tenore dell’Ordinanza CE Zungri; 4) La Corte di Cassazione, nella sentenza Antelli, mostra di ben conoscere la posizione di Goldbet affermando come la stessa posizione sia stata ben nota anche alla stessa Corte CE nel caso Zungri ed infatti la motivazione della sentenza Antelli prende in esame la diversa posizione di Goldbet rispetto a quella di Stanley, riscontrando come la lesione ai danni del bookmaker austriaco sia stata diretta ed immediata essendosi concretata nella decadenza dalle concessioni ai danni della partecipata Totobetting srl, in applicazione di disposizione dello schema di convenzione del bando censurata ampiamente dalla Corte di Giustizia; 5) la Corte di Cassazione ha potuto avvalersi, ai fini del decidere, di tutta la documentazione offerta in allegato a nostra memoria argomentativa, tra cui ogni riscontro circa l’intervento nel procedimento di impugnazione al Bando Bersani e circa la partecipazione all’ultima gara delle 2.000 concessioni ed ogni altro elemento utile a valutare l’interesse al circuito italiano da parte di Goldbet ed ogni aspetto discriminatorio subìto; 6) La Corte di Cassazione ha potuto valutare la posizione di Goldbet anche potendo fare dei confronti con riferimento alle posizioni degli altri bookmaker interessati nel caso Trani, da ultimo trattato, e se ha ritenuto di decidere diversamente per Goldbet, con il rigetto del ricorso della Procura, mentre per altri bookmaker tale ricorso è stato accolto, ha fatto ciò con ponderazione e considerando ogni aspetto; 7) la Corte di Cassazione, con la sentenza Antelli, ribalta il proprio precedente orientamento espresso nel 2010 e reputo che ciò non sia dovuto né a un caso, né ad una svista, ma sia frutto di una convinta e convincente ponderazione.



Avvocato, quanto può avere inciso nel giudizio Antelli l’orientamento pressochè unanime dei Tribunali di Riesame e di merito Italiani, oltre che di diversi GIP e PM?
La Corte di Cassazione non subisce certo condizionamenti, anche se sono certo che le innumerevoli pronunce siano state esaminate, in quanto da me prodotte. E sono davvero molte. Torino, Alessandria, Cremona, Piacenza, Parma, Lodi, Reggio Emilia, Bologna, Modena, Treviso, Ravenna, Firenze, Livorno, Pistoia, Prato, Grosseto, Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Roma, Pescara, Brindisi, Bari, Taranto, Trani, Foggia, Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Avellino, Napoli, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Agrigento, Enna, Trapani, Messina, Siracusa, Ragusa, soltanto per citare i capoluoghi di provincia. Ma certamente non va sottovalutato quanto statuito sul caso Goldbet dalla Corte CE nell’Ordinanza Zungri, in parte testualmente riportata nella motivazione Antelli.
C’è però chi sostiene tesi contrarie, cosa accadrà ora?
Il settore è molto particolare, fatto anche di personaggi che amano dilettarsi e discettare non sempre per passione verso il Diritto, ma mossi da interessi ben più terreni. Quindi mi aspetto che ci sarà chi, con non comune disinvoltura e presunzione, continuerà a sostenere, magari dietro qualche pseudonimo di comodo e su chissà quale forum, che la Cassazione ha sbagliato anche se in buona fede e che la sentenza non è convincente; ci sarà anche chi continuerà a sostenere che la Sentenza Costa Cifone si applica soltanto a Stanley e chi organizzerà nuovi convegni per tentare si sostenere capziose ed infondate tesi avverse, chi scriverà su riviste in “antipatia” a Goldbet e così via. Un fatto però è certo, malgrado tutti i “detrattori”: la Corte di Cassazione ha risolto la questione Goldbet, superando un proprio precedente e diverso orientamento ed applicando l’Ordinanza della Corte CE Zungri. Non condividere la Sentenza Antelli è diritto di chiunque, ma la sentenza risponde appieno alla linea già ampiamente diffusa tra i Tribunali, è lineare nella motivazione, logica e basata su una accurata disamina della fattispecie ed ha il grande pregio di avere risolto definitivamente la vicenda.

Cosi....giusto per ricordarlo!!
Saluti.

Re: Ecco cosa diceva qualche mese fa Ripamonti

Inviato: 22/10/2013 - 18:33
da mistersamuel78
lovekill78 ha scritto:commenta questo mandri

ONFERMA SEQUESTRO DI CENTRO STANLEYBET - Il nuovo bando per 2000 punti scommessa mette i centri collegati a bookmaker non autorizzati di nuovo tutti sullo stesso piano: è quanto ritiene il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che ha convalidato il sequestro di un punto collegato con l’operatore Stanleybet effettuato dalla Guardia di Finanza e l’accusa di intermediazione. Per il Gip la posizione di Stanleybet "deve ritenersi mutata" dopo il nuovo bando di gara - si legge nel provvedimento depositato in tribunale - mentre le "condizioni di non punibilità" dei soggetti che raccolgono scommesse per conto di allibratori esteri non autorizzati, possono valere "unicamente per il periodo anteriore". Nella decisione è stata determinante la sentenza del Tar Lazio, che ha ritenuto inammissibile il ricorso di Stanleybet contro il nuovo bando: la scelta di non partecipare è considerata riconducibile "unicamente alle valutazioni effettuate nell’ambito delle proprie strategie industriali". Il regime concessorio italiano non è mai stato messo in discussione neanche dalla Corte di Giustizia Europea o dalla Cassazione: in particolare i giudici supremi italiani - su indicazione di quelli comunitari - hanno stabilito che non sono perseguibili penalmente i titolari di centri collegati a bookmaker esteri che abbiano dimostrato la discriminazione subita in precedenti bandi di gara.
Un’indicazione che però non può generare per Stanleybet "una posizione di ingiustificato privilegio", visto che i centri collegati potrebbero svolgere la propria attività "senza i vincoli" che invece gravano su chi ha partecipato alle gare e ottenuto le concessioni.

http://www.gioconews.it/scommesse-2/66- ... a-italiana

sologoldbet ha scritto:Intervista al difensore Avv.Marco Ripamonti
(Jamma) – All’indomani della Sentenza Antelli e dopo l’accoglimento delle tesi difensive nel caso Chiappini, la Suprema Corte di Cassazione affronta per la terza volta il caso Goldbet accogliendo le tesi dell’avv.Marco Ripamonti, stavolta supportate dalla stessa pronuncia Antelli, nel frattempo depositata. Si tratta di un procedimento trattato alla Camera di Consiglio del 21 marzo 2013 e che costituisce la “coda” di una serie di procedimenti scaturiti da numerosi sequestri interessanti diversi bookmaker ed applicati in territorio di Trani diversi mesi fa.




Da rilevare che il Tribunale del Riesame di Trani aveva accolto tutti i riesami avanzati dai diversi bookmaker, tra cui Goldbet, nonostante le memorie “ad opponendum” presentate dalla società Stanley. La Procura della Repubblica di Trani decise poi di avanzare ricorso in Cassazione ed i diversi procedimenti furono trattati tutti nel Luglio 2012, ad eccezione di quello relativo a Goldbet, rinviato per difetto di notifica. Quanto a diversi altri bookmaker la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura, rinviando nuovamente al Tribunale del Riesame, che quindi attendendosi ai principi espressi dalla Cassazione stessa ha poi mantenuto i sequestri. Nel frattempo il caso Goldbet è stato successivamente chiamato all’udienza del 20 dicembre 2012, ma nuovamente rinviato a nuovo ruolo, stavolta per eccessivo carico della Terza Sezione Penale della Cassazione. E finalmente è stato affrontato e risolto alla Camera di Consiglio del 21 Marzo 2013.
L’avv.Marco Ripamonti è comparso dinanzi alla Suprema Corte, proponendo le proprie tesi basate stavolta anche sul tenore della Sentenza Antelli, nelle more depositata. L’epilogo è stato tutt’altro rispetto agli altri procedimenti relativi alla stessa vicenda di Trani: rigetto appello PM.
Terzo successo consecutivo, quindi, dinanzi alla Corte di Cassazione.
Abbiamo intervistato l’avv.Marco Ripamonti, difensore dei CED collegati a Goldbet.



Avvocato, è la terza volta che la Cassazione accoglie le tesi svolte sul caso Goldbet anche se al momento si dispone soltanto della motivazione resa sul caso Antelli. Che ne pensa di detta motivazione?
Si tratta di una motivazione più che convincente e frutto di un’attenta meditazione. Lo possiamo ricavare da una serie di elementi insuperabili, che sono i seguenti: 1) la Cassazione ha avuto modo di esaminare le tesi contrarie alle nostre, esposte con articolate memorie sia da Stanley che da Snai, tesi che proprio nel caso Antelli sono state anche illustrate oralmente dal difensore di Snai, quindi si può certamente affermare che tali tesi non siano risultate fondate e convincenti; 2) nel caso Antelli la stessa Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna inflitta al signor Antelli, e ciò ha fatto sulla scorta dell’Ordinanza della Corte CE Zungri; 3) nella propria requisitoria è stata la stessa Procura Generale a ricordare alla Corte di Cassazione che nel 2010 vi era stata pronuncia di segno opposto circa la rilevanza della questione pregiudiziale comunitaria per Goldbet, affermando – evidentemente dopo accurata meditazione – che tale sentenza sia da ritenere superata dal condivisibile tenore dell’Ordinanza CE Zungri; 4) La Corte di Cassazione, nella sentenza Antelli, mostra di ben conoscere la posizione di Goldbet affermando come la stessa posizione sia stata ben nota anche alla stessa Corte CE nel caso Zungri ed infatti la motivazione della sentenza Antelli prende in esame la diversa posizione di Goldbet rispetto a quella di Stanley, riscontrando come la lesione ai danni del bookmaker austriaco sia stata diretta ed immediata essendosi concretata nella decadenza dalle concessioni ai danni della partecipata Totobetting srl, in applicazione di disposizione dello schema di convenzione del bando censurata ampiamente dalla Corte di Giustizia; 5) la Corte di Cassazione ha potuto avvalersi, ai fini del decidere, di tutta la documentazione offerta in allegato a nostra memoria argomentativa, tra cui ogni riscontro circa l’intervento nel procedimento di impugnazione al Bando Bersani e circa la partecipazione all’ultima gara delle 2.000 concessioni ed ogni altro elemento utile a valutare l’interesse al circuito italiano da parte di Goldbet ed ogni aspetto discriminatorio subìto; 6) La Corte di Cassazione ha potuto valutare la posizione di Goldbet anche potendo fare dei confronti con riferimento alle posizioni degli altri bookmaker interessati nel caso Trani, da ultimo trattato, e se ha ritenuto di decidere diversamente per Goldbet, con il rigetto del ricorso della Procura, mentre per altri bookmaker tale ricorso è stato accolto, ha fatto ciò con ponderazione e considerando ogni aspetto; 7) la Corte di Cassazione, con la sentenza Antelli, ribalta il proprio precedente orientamento espresso nel 2010 e reputo che ciò non sia dovuto né a un caso, né ad una svista, ma sia frutto di una convinta e convincente ponderazione.



Avvocato, quanto può avere inciso nel giudizio Antelli l’orientamento pressochè unanime dei Tribunali di Riesame e di merito Italiani, oltre che di diversi GIP e PM?
La Corte di Cassazione non subisce certo condizionamenti, anche se sono certo che le innumerevoli pronunce siano state esaminate, in quanto da me prodotte. E sono davvero molte. Torino, Alessandria, Cremona, Piacenza, Parma, Lodi, Reggio Emilia, Bologna, Modena, Treviso, Ravenna, Firenze, Livorno, Pistoia, Prato, Grosseto, Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Roma, Pescara, Brindisi, Bari, Taranto, Trani, Foggia, Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Avellino, Napoli, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Agrigento, Enna, Trapani, Messina, Siracusa, Ragusa, soltanto per citare i capoluoghi di provincia. Ma certamente non va sottovalutato quanto statuito sul caso Goldbet dalla Corte CE nell’Ordinanza Zungri, in parte testualmente riportata nella motivazione Antelli.
C’è però chi sostiene tesi contrarie, cosa accadrà ora?
Il settore è molto particolare, fatto anche di personaggi che amano dilettarsi e discettare non sempre per passione verso il Diritto, ma mossi da interessi ben più terreni. Quindi mi aspetto che ci sarà chi, con non comune disinvoltura e presunzione, continuerà a sostenere, magari dietro qualche pseudonimo di comodo e su chissà quale forum, che la Cassazione ha sbagliato anche se in buona fede e che la sentenza non è convincente; ci sarà anche chi continuerà a sostenere che la Sentenza Costa Cifone si applica soltanto a Stanley e chi organizzerà nuovi convegni per tentare si sostenere capziose ed infondate tesi avverse, chi scriverà su riviste in “antipatia” a Goldbet e così via. Un fatto però è certo, malgrado tutti i “detrattori”: la Corte di Cassazione ha risolto la questione Goldbet, superando un proprio precedente e diverso orientamento ed applicando l’Ordinanza della Corte CE Zungri. Non condividere la Sentenza Antelli è diritto di chiunque, ma la sentenza risponde appieno alla linea già ampiamente diffusa tra i Tribunali, è lineare nella motivazione, logica e basata su una accurata disamina della fattispecie ed ha il grande pregio di avere risolto definitivamente la vicenda.

Cosi....giusto per ricordarlo!!
Saluti.



Quoto alla grande...

Ma comunque se è arrivata a stanley una pronuncia sfavorevole con tanto di inkazzo della vostra avvocatessa...quasi ci perdeva le corde vocali.

Re: Ecco cosa diceva qualche mese fa Ripamonti

Inviato: 22/10/2013 - 18:37
da mistersamuel78
mandrake76 ha scritto:SoloGoldbet, Eccomi qua.

Sai cosa e' cambiato da allora?

Che la Corte di Giustizia ha disattivato la ordinanza Zungri.

Dovra essere il giudice del rinvio a stabilire se Goldbet e' oppure no, stata discriminata.

Al momento tutti i tribunali sembrano propendere per il concetto di "sistema discriminatorio" senza curarsi del concetto di "operatore effettivamente discriminato".

Se questa sara' anche la scelta finale, allora e' chiaro che il sistema concessorio e' finito.

E' finito per la incapacita' del sistema giuridico ufficiale di far chiarezza, non perche' Goldbet aveva ragione.

Io sono ancora convinto che il primo provvedimento negativo per Goldbet non tardera' a lungo.

Se cio' avverra', allora sara' come una incrinatura sulla diga, l'inizio della fine.

Pero' riconosco che la confusione che si e' creata sulla nuova gara potrebbe favorire Goldbet e tutti gli operatori che non hanno subito nessuna discriminazione.

Oggi abbiamo provvedimenti positivi su Betuniq e su Bet1128 con motivazioni che parlano di impedimento alla partecipazione alla nuova gara e, quindi, si tratterebbe, se cio' fosse vero, di operatori che sono effettivamente stati discriminati. E questo vale anche nel caso che la discriminazione sia stata costruita ad hoc.

Cioe', impugnando la gara e poi dicendo che la partecipazione non e' stata possibile perche' l'art. 23 non era chiaro.

Mentre questo si puo' dire per Betuniq , 1128, etc, clamorosamente Goldbet resta NON discriminata anche dalla nuova gara, dato che vi ha partecipato, non aggiudicandosi nessuna concessione. Ma non puo' dire di esserne stata esclusa......

La situazione e' complessa.

Ma cantare vittoria.... mi sembra presto.



Il settore è molto particolare, fatto anche di personaggi che amano dilettarsi e discettare non sempre per passione verso il Diritto, ma mossi da interessi ben più terreni. Quindi mi aspetto che ci sarà chi, con non comune disinvoltura e presunzione, continuerà a sostenere, magari dietro qualche pseudonimo di comodo e su chissà quale forum, che la Cassazione ha sbagliato anche se in buona fede e che la sentenza non è convincente; ci sarà anche chi continuerà a sostenere che la Sentenza Costa Cifone si applica soltanto a Stanley e chi organizzerà nuovi convegni per tentare si sostenere capziose ed infondate tesi avverse, chi scriverà su riviste in “antipatia” a Goldbet e così via...

Mandrake ti hanno sgammato???

Re: Ecco cosa diceva qualche mese fa Ripamonti

Inviato: 23/10/2013 - 09:42
da mandrake76
Per FABRI72:


Guarda fabri che tutti vedono che "PUAHA" e "AHAHA" non contengono nessun concetto. Solo rumore e aggiungerei per essere piu’ preciso, ‘rumore sporco’.


Volendo essere ancora piu’ preciso: ‘sporcizia’.



Per LOVEKILL:


Si, lo commento: dopo ogni gara si scatena, per un breve periodo, una bagarre verso i ced/ctd. Era accaduto dopo la gara Bersani. E’ accaduto dopo la gara delle 2000.
In entrambi i casi, Stanley aveva reagito vincendo al primo colpo quasi dapertutto e dove non aveva vinto al primo colpo, aveva poi vinto in Cassazione. Gia’ accaduto, non appena a Settembre i tribunali hanno riaperto. Ricordo bene che questo successe anche ai tempi della Bersani, quando ancora non ero Stanley ma seguivo tutto quello che succedeva e la rossa, gia’ vinceva a piene mani ogni volta ache tirava fuori le lettere scambiate con AAMS.


Lo stesso sta accadendo ora. Tra luglio e agosto mi risulta che sono stati chiusi una cinquantina di centri Stanley, tra cui ho rischiato di essere chiuso anche io. Ma sono quasi tutti gia’ riaperti con motivazioni molto chiare dei tribunali del riesame.


La posizione di Stanley non e’ affatto mutata. La nuova gara non ha sanato le discriminazioni precedenti, quindi Stanley non aveva nessun obbligo di parteciparvi.


Ma quasi tutti, non necessariamente significa tutti, quindi ci puo stare che arriva il guastatore di turno (Lovekill in questo caso) che mi dice ‘commenta questo’.


Allora lovekill, il tribunale di Salerno e’ contro Stanley, al momento.
Lo era anche ai tempi delle gare Bersani e poi ha dovuto cambiare orientamento.
Accadra’ di nuovo.


Mi risulta che di tutti i sequestri, in 12 citta’, la Stanley ha stravinto e riaperto immediatamente i centri. Sono solo 4 le citta’ dove si e’ formata, a mio parere temporaneamente, una giurispudenza negativa con il tribunale del riesame.
Infatti gia’ una ha cambiato oprientamento quasi subito. Ne restano 3, tra cui Salerno.


Saranno travolti dai giudizi delle Corti superiori.


Tra l’altro, queste chiusure si basavano su una sentenza del vergognoso TAR Lazio, poi ribaltata dal Consiglio di Stato che, per Stanley, ha mandato il caso di nuovo alla Corte di Giustizia ipotizzando che le gare per le 2000 concessioni siano state discriminatorie a causa della durata ridotta.


Questo e’ tutto Lovekill. Mi dispiace, ma il tuo argomento e’ perdente gia’ in partenza.


Ovviamente e’ un fatto che quel centro e’ chiuso. Ma non lo restera’ per molto.


Per MISTER SAMUEL:


Ne sgamato ne sgammato!


Rimando al mio precedente intervento, tanto l’avete girata in caciara ed e’ inutile che mi ripeta.


Continuo a sostenere che Goldbet non e’ stata discriminata.


Nessuno mi ha mai dimostrato il contrario. Anche tutti i provvedimenti positivi per Goldbet che mi sono stati sottoposti si concentrano sul carattere discriminatorio del sistema concessorio, non sul modo con cui Goldbet ne sia stata danneggiata.


Il primo giudice che si porra’, seriamente, questa domanda, dovra’ emettere un provvedimento negativo.


Potrei perfino dirvi dove accadra’ e quando: regione, citta’, mese.


Aspettiamo e vediamo.


E voi, non interessati alla verita’ ma solo a denigrare e confondere, continuate pure a postare. Tutti vedono la pochezza di argomenti che mi viene sottoposta.


Pero’ io vi rispondo lo stesso.

Re: Ecco cosa diceva qualche mese fa Ripamonti

Inviato: 23/10/2013 - 11:19
da xxxdanielexxx
Su dai dacci la luce... citta regione mese.
Se hai ragione riconoscimento pubblico da parte di tutti me per primo!
( questo per te )

per il forum pura informazione e per questo che siamo tutti qui scambi di notizie idee opinioni!

Re: Ecco cosa diceva qualche mese fa Ripamonti

Inviato: 23/10/2013 - 11:47
da mandrake76
xxxdanielexxx ha scritto:Su dai dacci la luce... citta regione mese.
Se hai ragione riconoscimento pubblico da parte di tutti me per primo!
( questo per te )

per il forum pura informazione e per questo che siamo tutti qui scambi di notizie idee opinioni!



Guarda, al momento non posso dire di piu' ma sono al corrente di un caso specifico in cui c'e' un collegio giudicante molto serio e preparato.

Secondo me, per come e' andato il procedimento fino ad adesso (a mio parere non bene per Goldbet) , questi giudici non si faranno fregare.

Postero' immediatamente non appena avro' notizie certe.

Re: Ecco cosa diceva qualche mese fa Ripamonti

Inviato: 23/10/2013 - 12:01
da xxxdanielexxx
Deludente uscita...
se sai parli se non sai stai zitto....
se vuoi essere credibile...

okay ci puo' stare di non divulgare cio' che si viene a sapere in maniera confidenziale ma almeno un dato certo per un riscontro oggettivo lo devi postare...
tribunale oppure mese oppure regione....

questo secondo il mio parere, perche anche io posso dire presto ci sara questo o quello....

Re: Ecco cosa diceva qualche mese fa Ripamonti

Inviato: 24/10/2013 - 15:01
da Vincenzo Ferreri
Scusate, ma sono nuovo del forum e sto scegliendo un book per operare in centro Italia. Però ho una domanda da porre in una tale confusione, qualcuno sa in che tempi la Corte di Giustizia dirà se il nuovo Bando e' legittimo?
Grazie mille