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attività trasfrontaliere (ctd)

Inviato: 13/09/2013 - 10:53
da mistersamuel78
La legge italiana non puo impedire l'attività trasfrontaliera dei giochi, qualunque specie essa sia.

La Cassazione affermò che anche i ctd debbano essere sottoposti a controlli di polizia.

La certezza del diritto???

Piu leggo questa sentenza e piu riconosco che le interpretazioni che vuole Aams faranno un buco nell'acqua.

La dimostrazione dei fatti è una.
Tu presenti sempre la richiesta tulps alla questura, la quale la esamina in tutti gli aspetti e quindi anche a livello di precenti penali e quant'altro.
Non potranno mai dire in questo caso che non ti 6 sottoposto a controllo perchè hai la prova del rigetto con le motivazioni che alla fine sono sempre le stesse e cioè mancanza titolo concessorio.
Ma un fatto è raccogliere e gestire scommesse e un altro e la trasmissone dei dati anche con contatto fisico (cosi riporta la sentenza)

Salvate tutti, gufiiiiiiiiiiiiiiiiii

Re: attività trasfrontaliere (ctd)

Inviato: 13/09/2013 - 11:44
da strakaos
mistersamuel78 ha scritto:La legge italiana non puo impedire l'attività trasfrontaliera dei giochi, qualunque specie essa sia.

La Cassazione affermò che anche i ctd debbano essere sottoposti a controlli di polizia.

La certezza del diritto???

Piu leggo questa sentenza e piu riconosco che le interpretazioni che vuole Aams faranno un buco nell'acqua.

La dimostrazione dei fatti è una.
Tu presenti sempre la richiesta tulps alla questura, la quale la esamina in tutti gli aspetti e quindi anche a livello di precenti penali e quant'altro.
Non potranno mai dire in questo caso che non ti 6 sottoposto a controllo perchè hai la prova del rigetto con le motivazioni che alla fine sono sempre le stesse e cioè mancanza titolo concessorio.
Ma un fatto è raccogliere e gestire scommesse e un altro e la trasmissone dei dati anche con contatto fisico (cosi riporta la sentenza)

Salvate tutti, gufiiiiiiiiiiiiiiiiii


Occorre separare i due concetti:

1) L'attività transfrontaliera, scrivono i giudici, in generale non può essere vietata, ma sicuramente uno stato può decidere di regolamentare il settore con i meccanismi e le apparecchiature tecniche che preferisce. Il divieto a limitare ogni attività transfrontaliera mi sembra sia relativo, più che altro, ai requisiti tecnici ed amministrativi predisposti dal singolo stato membro nei bandi di gara ed atti accessori (basti pensare a quanto fatto da AAMS in relazione ai server per le concessioni online, sicuramente un segno di apertura al mercato UE) e alla natura imprecisa dell'art 23 c. 3 dello schema di concessione del Bersani così come affermato nella costa-cifone.

2) il controllo sugli intermediari (così come sui concessionari) è imprescindibile per poter operare in un determinato territorio in conformità alle leggi di pubblica sicurezza, il punto fondamentale, però, resta sempre l'eventuale discriminazione subita dalla singola società nell'accesso al mercato.

3) interessante il discorso sull'ordinanza della CGE relativa a goldbet, purtroppo per stanleybet è una precisazione tardiva dato che dal 16.02 ad oggi la società austriaca ha ricevuto talmente tanti provvedimenti positivi che sarà molto difficile per un giudice nazionale discostarsi dai provvedimenti di rango superiore.

A ciò si aggiunge il rinvio in CGE dell'ultimo bando che sicuramente protrae la situazione di incertezza relativamente all'intero sistema concessorio-autorizzatorio dato che i vizi del primo si riverberano sul secondo.

Re: attività trasfrontaliere (ctd)

Inviato: 13/09/2013 - 12:23
da guastatore
strakaos ha scritto:
mistersamuel78 ha scritto:La legge italiana non puo impedire l'attività trasfrontaliera dei giochi, qualunque specie essa sia.

La Cassazione affermò che anche i ctd debbano essere sottoposti a controlli di polizia.

La certezza del diritto???

Piu leggo questa sentenza e piu riconosco che le interpretazioni che vuole Aams faranno un buco nell'acqua.

La dimostrazione dei fatti è una.
Tu presenti sempre la richiesta tulps alla questura, la quale la esamina in tutti gli aspetti e quindi anche a livello di precenti penali e quant'altro.
Non potranno mai dire in questo caso che non ti 6 sottoposto a controllo perchè hai la prova del rigetto con le motivazioni che alla fine sono sempre le stesse e cioè mancanza titolo concessorio.
Ma un fatto è raccogliere e gestire scommesse e un altro e la trasmissone dei dati anche con contatto fisico (cosi riporta la sentenza)

Salvate tutti, gufiiiiiiiiiiiiiiiiii


Occorre separare i due concetti:

1) L'attività transfrontaliera, scrivono i giudici, in generale non può essere vietata, ma sicuramente uno stato può decidere di regolamentare il settore con i meccanismi e le apparecchiature tecniche che preferisce. Il divieto a limitare ogni attività transfrontaliera mi sembra sia relativo, più che altro, ai requisiti tecnici ed amministrativi predisposti dal singolo stato membro nei bandi di gara ed atti accessori (basti pensare a quanto fatto da AAMS in relazione ai server per le concessioni online, sicuramente un segno di apertura al mercato UE) e alla natura imprecisa dell'art 23 c. 3 dello schema di concessione del Bersani così come affermato nella costa-cifone.

2) il controllo sugli intermediari (così come sui concessionari) è imprescindibile per poter operare in un determinato territorio in conformità alle leggi di pubblica sicurezza, il punto fondamentale, però, resta sempre l'eventuale discriminazione subita dalla singola società nell'accesso al mercato.

3) interessante il discorso sull'ordinanza della CGE relativa a goldbet, purtroppo per stanleybet è una precisazione tardiva dato che dal 16.02 ad oggi la società austriaca ha ricevuto talmente tanti provvedimenti positivi che sarà molto difficile per un giudice nazionale discostarsi dai provvedimenti di rango superiore.

A ciò si aggiunge il rinvio in CGE dell'ultimo bando che sicuramente protrae la situazione di incertezza relativamente all'intero sistema concessorio-autorizzatorio dato che i vizi del primo si riverberano sul secondo.

Sono in accordo con strakaos però mi preme mettere in evidenza che l'attività trasfrontaliera non è per forza soggetta al circuito Aams/Sogei.
Bisognerà vedere alcuni punti troppo superficiali della sentenza di ieri che ribadisce l'assoluta libertà di prestazioni anche telematiche oltre la propria nazione di giochi apparteneti a Stati membri.