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Proposta di legge: Depenalizzare scommesse abusive o clandes

Inviato: 04/07/2013 - 09:56
da mistersamuel78
Trasformare in illeciti amministrativi diverse contravvenzioni punite con l’arresto o con l’ammenda, tra cui l’organizzazione e la partecipazione a scommesse clandestine: è quanto prevede il ddl “Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio”, presentato dai senatori del Pdl Palma e Caliendo, all’esame della Commissione Giustizia del Senato. “La selezione delle fattispecie – si legge nella relazione che accompagna il testo – riflette la loro ridotta offensività nell’attuale contesto storico”. In particolare, il testo prevede di depenalizzare diverse contravvenzioni tra cui quella relativa all’ “articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401″, secondo cui “chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita’ di cui al comma 1 (ovvero esercitati abusivamente), fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione”. rg/AGIMEG

Re: Proposta di legge: Depenalizzare scommesse abusive o cla

Inviato: 04/07/2013 - 10:03
da AgainstBook
dai che si torna ai picchettari!

Re: Proposta di legge: Depenalizzare scommesse abusive o cla

Inviato: 04/07/2013 - 10:14
da mistersamuel78
Infatti è da interpretare questa proposta...

www.parlamento.it

Inviato: 04/07/2013 - 10:26
da mistersamuel78
Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3038

Art. 2.

(Trasformazione di reati
in illeciti amministrativi)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) immigrazione;
4) alimenti e bevande;
5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:
1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa all’arresto o dell’ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-quater, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3, comma 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
5) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
8) articolo 16, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
9) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
10) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;
11) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-quinquies, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 15.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l’autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera d), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.