Pagina 1 di 1
Mandrake aveva ragione....
Inviato: 02/07/2013 - 13:19
da mandrake76
Ecco cosa rispondeva Mandrake ad un iscritto qualche settimana fa che sosteneva che la Cassazione avrebbe negato la 88 Tulps:
“Senti Claudio, la Cassazione non si occupa di materia amministrativa, quale e’ l’art 88. Quindi in autunno non ci sara’ nessuna Cassazione che nega o da l’art 88.
E’ materia amministrativa e se ne occupano TAR (in primo grado) e Consiglio di Stato (ma se sei in Sicilia si chiama Consiglio di Giustizia Amministrativa – CGA). Non c’e’ nulla di previsto in autunno"
Devo ora confermarvi, che su un caso Stanley il Consiglio di Stato Siciliano, che assume il nome di CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa), ha respinto l'appello dell'avvocatura dello Stato contro la sospensiva rilasciata ad un CTD Stanley ed ha deliberato che date le discriminazioni subite da Stanley, il rilascio della licenza 88 Tulps non e' necessariamente legato al possesso della concessione AAMS.
Vale per tutti? Vale solo per Stanley? Secondo me la risposta la si trova nella motivazione che sul punto e' chiara: Stanley si perché e' stata discriminata.
E gli altri? E' il solito discorso. Con un po di confusione passano anche gli altri. Ma c'é un dettaglio: qui siamo nell'amministrativo e tutti quanti, da quanto ho saputo, si ritrovano Stanley ad adiuvandum dell'amministrazione.
Sara' capace Stanley di focalizzare l'attenzione dei giudici sul fatto che gli altri operatori, in realtà, non sono stati discriminati?
A mio parere siamo arrivati alla fine del giro. Basteranno pochi mesi per rendersene conto.
Re: Mandrake aveva ragione....
Inviato: 02/07/2013 - 14:55
da ughetto
Ahhahhahah...sisi...bentornato !!!! Solo che a settembre Stanley ci sarà ancora ? Come mai molti di voi stanno trasbordando verso il gialloblu ???? Buona estate a tutti !!!!!!!!!!!
Re: Mandrake aveva ragione....
Inviato: 02/07/2013 - 15:02
da mipallo
beh Ughetto, a parte che la tua risposta è molto fuori tema...ti dico che si, è vero, molti stanno passando a Goldbet. Ma..secondo te...è una buona idea cambiare sponda?
Mandrake: che rilevanza ha questa notizia a livello pratico secondo te...??
Re: Mandrake aveva ragione....
Inviato: 02/07/2013 - 15:13
da ughetto
Ma senti...io non so se è buono cambiare sponda. Non sto a ripetere le solite cose...Stanley ha fatto una scelta, tralasciando il particolare che i clienti non vanno da te perchè sei Stanley, ma vengono da te se il prodotto è buono e tu sei affidabile come gestore. Detto questo, la battaglia legale di Stanley è ineccepibile, ma questo ennesimo bando spartirà le acque. Stanley è avanti...per il resto vedremo.
Re: Mandrake aveva ragione....
Inviato: 02/07/2013 - 15:22
da mipallo
certo..l'affidabilità e l'onestà del gestore in primis..che è indipendente dal marchio a cui è affiliato. Conosco tanti gestori di snai che sn dei ****...o di stanleybet o di goldbet.
Re: Mandrake aveva ragione....
Inviato: 02/07/2013 - 15:28
da mipallo
alcuni credono che il problema dei loro pochi affari sia il marchio, senza mai fare un esame di coscienza del loro operato e dei loro comportamenti
Re: Mandrake aveva ragione....
Inviato: 02/07/2013 - 17:04
da mistersamuel78
(Jamma) Si è conclusa da poco – dopo circa un’ora di dibattimento – l’udienza pubblica presso la Quarta Sezione del Consiglio di Stato in cui è stato discusso il ricorso StanleyBet contro il bando delle 2mila agenzie di scommesse ippiche, sportive e virtuali. Per l’Avv. Ferraro di Stanley, l’ultimo bando “non ha posto rimedio alle precedenti discriminazioni e non ha recepito la giurisprudenza comunitaria” Ferraro ha quindi chiesto un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia, qualora il Collegio non ritenesse il bookmaker legittimato a impugnare la gara. Ha infatti citato la sentenza della CGE Costa Cifone (punto 90) in base alla quale non può essere censurato il modus operandi di Stanley che ha preferito non presentare alcuna offerta, non avendo certezze giuridiche sulla situazione che si sarebbe determinata. Per l’Avv. Agnello “il bando prevede delle norme autoescludenti. Stanley non avrebbe potuto partecdipare fin dall’origine, E questo lo hanno affermato la Cassazione, la Corte di Giustizia, e da ultimo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Le precedenti gare avevano come unico obiettivo quello di preservare interessi economici, come dimostra il massiccio intervento dei concessionari in questa sede”. In giudizio sono infatti intervenuti per sostenere le posizioni dell’Amministrazioni Lottomatica, Sisal, Snai, Cogetech, Intralot e Galassia Game. Quindi la Agnello ha ribadito che il quadro normativo italiano non preveda una simmestria tra la posizione di Stanley e quella dei concessionari storici che, viste le proroghe di cui questi ultimi hanno beneficiato. E quindi: “Si è voluto rimediare a una serie di discriminazioni inziate nel 1999, con una gara che mette in palio 2mila concessioni per una durata di 40 mesi. Con appena tre anni di gestione, Stanley avrebbe dovuto ammortizzare gli investimenti effettuati e 12 anni di battaglie legali”. Stanley oltretutto non avrebbe potuto partecipare, ha sostenuto ancora la Agnello, sia perché “controllava una rete di 2.500 CTD nell’ottobre 2012″, più di quanti ne venivano messi a gara, “sia per le clausole di decadenza della concessione a causa di procedimenti penali in corso, clausole queste già censurate dalla Corte di Giustizia”. L’unica soluzione “è azzerare la rete, per rimuovere tutte le discriminazioni fatte fino a oggi”. Fraccastoro (Lottomatica), “Stanley non ha impugnato clausole immediatamente escludenti” Le diverse sentenze dei vari Tar regionali, e la stessa Cassazione hanno ricordato come Stanley goda di un vantaggio commerciale. Ne è una dimostrazione l’estrema fatica nel censire i punti Stanley che possono sorgere in qualunque momento e ovunque. Oltretutto il bookmaker gode di una serie di altri vantaggi rispetto alla disciplina cui sono sottoposti i concessionari di Stato”. Elefante (Avv. Stato) “Nella causa Biasci (pendente di fronte alla CGE, ndr), la Commissione Europea ha sostenuto posizioni contrarie a quelle poirtate avanti dai CTD”. E sulle clausole di esclusione: “Non sono immediatamente lesive”. E quindi “La situazione in cui si è trovata Stanley è imputabile esclusivamente alle sue scelte strategiche” ha sostenuto, facendo riferimento alle scelte adottate nelle precedenti gare tenendo in cosiderazione la specificità del panorama italiano, e al processo seguito nel corso degli anni per adeguare il sistema normativo italiano ai principi comunitari. Il ricorso è stato mandato in decisione, si attende adesso la sentenza che verrà emessa entro 2 mesi