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Commissione Tributaria di como su preu ai ctd

Inviato: 13/06/2013 - 16:56
da mistersamuel78
La normativa italiana contiene “disposizioni rispettose delle direttive europee in materia di imposizione fiscale” e, pertanto, il recupero delle imposte sulle scommesse effettuate in punti collegati a bookmaker esteri non autorizzati in Italia, è legittimo. La sentenza dei giorni scorsi emessa dalla Commissione Tributaria di como, nella quale veniva stabilito (per la prima volta) che i Centri di trasmissione dati collegati a operatori esteri devono comunque versare le imposte allo Stato italiano, ha suscitato grande attenzione nel settore del gioco. Oggi, a qualche giorno di distanza dalla pronuncia, si apprendono le motivazioni.


COSA DICONO I GIUDICI - Con tale pronuncia, la Commissione ha dato sostanzialmente il via libera all’accertamento fiscale dei Monopoli di Stato, respingendo il ricorso del gestore di un’agenzia priva di concessione. Secondo l'organismo contabile, come si legge nelle motivazioni pubblicate dal sito specializzato LexGiochi.it, il titolare del centro in esame non si limitava a trasmettere i dati di gioco alla società estera, ma svolgeva "aldilà di ogni ragionevole dubbio" l’attività come un vero e proprio gestore di agenzia, accettando le puntate e pagando le vincite in contanti: "le parti in causa, nelle scommesse, restano il cliente scommettitore e il gestore del centro". Pper la legge italiana, pertanto, non fa differenza il fatto se si è organizzatori, bookmaker, gestori o ricevitori, ma per qualsiasi operazione riconducibile alla raccolta di scommesse “è sempre dovuta l’imposta unica”.

IL RECUPERO DELLE IMPOSTE - La normativa italiana sulle scommesse è un "unicum organico, costituzionalmente orientato, nonché rispettoso delle direttive comunitarie" sulla tassazione, visto che l’imposta unica non è assimilabile all’IVA, sulla quale le norme comunitarie non consentono una doppia tassazione. L’operazione "recupero" è stata avviata con la legge di Stabilità 2011, che prevede l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse - pagata dalle agenzie autorizzate - anche per i centri collegati con operatori straniere senza la concessione del Ministero dell’Economia presenti sul territorio: i gestori dei punti sono considerati "soggetti passivi d’imposta" e sono dunque tenuti a dichiarare l’inizia attività e a pagare le tasse chieste anche ai titolari delle agenzie autorizzat

Re: Commissione Tributaria di como su preu ai ctd

Inviato: 13/06/2013 - 17:00
da mistersamuel78
Ma guarda che strano, dicono che lo Stato italiano è conforme alle direttive europee riguardo la tassazione... si allora cicciolina è vergine???

Guarda caso anche in altre pronunce ben piu gravi il tempo ha dato torto allo Stato italiano.
Quindi aspettiamo altri gradi di giudizio prima di commentare un quadro ancora cosi acerbo come quello delle tasse.

Re: Commissione Tributaria di como su preu ai ctd

Inviato: 14/06/2013 - 14:41
da Joel77
Non penso che lo stato italiano si illuda davvero di ottenere il pagamente di quell'imposta, credo invece che il suo vero obiettivo sia fare terrorismo psicologico a coloro che collaborano con operatori esteri. Anche un ced consapevole dei propri diritti trema di fronte a un'ingiunzione di pagamento di svariate migliaia di euro. E quest'ultima pronuncia, seppur "provvisoria", fa tremare ancora più forte.

Re: Commissione Tributaria di como su preu ai ctd

Inviato: 14/06/2013 - 16:45
da mistersamuel78
Sul sito dell’Amministrazione è in corso di pubblicazione la circolare n. 491 del 13 giugno, concernente le nuove sanzioni amministrative in materia di apparecchi, previste dall’art. 1, comma 475, della legge di stabilità per il 2013.

La norma prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio nei confronti di chiunque distribuisce, installa o comunque consente l’uso di apparecchi da divertimento “in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste”.

La circolare esamina, in particolare, l’ipotesi di apparecchi posizionati in esercizi in cui viene esercitata l’attività di scommessa in mancanza dell’autorizzazione prevista dall’art. 88 del Tulps.