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Aams perde ancora in Cassazione. Grande avv.to Ripamonti

Inviato: 04/06/2013 - 10:46
da mistersamuel78
http://www.jamma.it/scommesse/clamoroso ... -pdc-32172
http://www.jamma.it/wp-content/uploads/ ... ggio13.pdf

(Jamma) – La Sentenza resa dalla Corte di Cassazione il 31 maggio 2013 è clamorosa, perché suscettibile di stravolgere assetti e linee giurisprudenziali di merito in parte consolidati e idonea e fornire una nuova chiave di lettura riguardo alla possibilità di raccogliere gioco presso CED e PDC.
Jamma ne fornisce la pubblicazione in esclusiva.

I fatti che caratterizzano la vicenda possono essere così’ riassunti:
Le Forze dell’Ordine effettuano un sequestro presso un punto di commercializzazione contrattualizzato con un concessionario autorizzato alla raccolta di gioco online e regolarmente censito presso AAMS.
Motivo del sequestro e della denuncia penale: il PDC, in base alla legge 73/10 non può raccogliere gioco, ma limitarsi a ricariche e aperture dei conti in favore dei clienti ed il concessionario può raccogliere gioco soltanto presso la sede autorizzata (nel caso in questione situata in Sansepolcro) e non presso i diversi punti di commercializzazione ancorché contrattualizzati.
La difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Ripamonti con Studio in Viterbo e Firenze, sostiene in sede di riesame dinanzi al Tribunale di Perugia, ed in estrema sintesi, che AAMS abbia fatto luogo ad un inammissibile ed inspiegabile ripensamento considerando che dalla circolare 8.6.2006 e dallo stesso modulo contrattuale divulgato sul sito istituzionale www.AAMS.it emergesse una realtà ben diversa, con possibilità di raccolta di gioco presso il PDC, con il solo limite rappresentato dal divieto di intermediazione. Sul punto ampi richiami dello stesso difensore ai decreti direttoriali 21.3.2006 e 25.6.2007.
Il Collegio di Perugia accoglie le tesi della difesa ed anzi aggiunge come nessun soggetto avrebbe mai pagato una concessione a così caro prezzo se avesse avuto contezza di poter raccogliere gioco presso la sola sede autorizzata e non anche presso i PDC.
La Procura della Repubblica impugna l’ordinanza affermando come sia soltanto la sede autorizzata in convenzione di concessione a poter raccogliere gioco, con esclusione dei punti di commercializzazione.
Il procedimento viene fissato al 18 luglio 2012 e la Corte di Cassazione, con sentenza del 31 maggio 2013, respinge le argomentazioni della Procura accogliendo le tesi del difensore avv.Marco Ripamonti, quel giorno impegnato dinanzi alla Suprema Corte anche nel caso Cifone.
La Suprema Corte afferma come il PM abbia effettuato una erronea sovrapposizione tra sede autorizzata e punto di commercializzazione, osservando come lo stesso PDC possa essere dotato di postazioni telematiche di gioco che consentano al giocatore in possesso di contratto con il concessionario di giocare a tutti gli effetti, purché tale rapporto avvenga direttamente con il concessionario stesso e con l’unico limite rappresentato dal divieto di intermediazione da parte del titolare del PDC. La stessa Corte osserva come la presenza di dette postazioni utili a consentire il gioco non possa essere di per se’ considerato elemento relativo ad illecita intermediazione in difetto di licenza 88 tulps.

Ricorso del PM respinto.

Davvero un poker d’assi, per l’avv.Marco Ripamonti, che già in Cassazione ha risolto il caso Goldbet con tre sentenze, e che ha così commentato questa clamorosa ed ennesima vittoria, che va detto, è anche una vittoria di valore personale: “Il Tribunale di Perugia, accogliendo le mie tesi, aveva colto nel segno affermando l’irrazionalità della posizione dei Monopoli di Stato, che a seguito di un misterioso ripensamento, avevano ipotizzato l’illegittimità della presenza di postazioni telematiche finalizzate alla raccolta di gioco presso i punti di commercializzazione. Certamente occorrerà ora valutare l’impatto di questa importante sentenza con quanto successivamente previsto dal c.d. Decreto Balduzzi con riferimento ai PDC, fermo restando che emerge dalla sentenza stessa della Corte di Cassazione che la presenza di postazioni telematiche non sia di per se’ indice di raccolta di gioco non consentita e che una cosa è l’intermediazione vietata, altra cosa è il rapporto diretto tra giocatore e concessionario, del tutto lecito per la Suprema Corte di Cassazione. Indubbiamente andrà valutato anche un profilo risarcitorio tra tutti quei concessionari che si siano veduti penalizzare da tale erroneo orientamento o meglio ripensamento di Amms e la medesima amministrazione, che non escludo sarà ancora una volta chiamata a risarcire pesanti danni arrecati ad operatori del settore“.

Re: Aams perde ancora in Cassazione. Grande avv.to Ripamonti

Inviato: 04/06/2013 - 13:30
da AgainstBook
questo è un paese in cui le leggi vengono fatte apposta per i furbi...

anche la francia sta nell'UE, ma lì operatori senza concessione non se ne vedono, nè oggi, nè ieri, nè mai

italia = paese di pulcinella

Re: Aams perde ancora in Cassazione. Grande avv.to Ripamonti

Inviato: 04/06/2013 - 13:48
da comexbet
Ottima notizia per quei titolari di pdc che sono preoccupati della visita degli organi di controllo,infatti la legge Balduzzi vietava i pc messi a disposizione del pubblico per i giochi online.
Mi preme sottolineare che la lotta legale dei ced ctd non ha nulla a che vedere con questa pronuncia della cassazione,ricordo che i pdc sono collegati a book italiani quindi pagano l'imposta unica alla fonte (titolare di concessione).

Re: Aams perde ancora in Cassazione. Grande avv.to Ripamonti

Inviato: 04/06/2013 - 14:31
da mike23
Si ritorna ai totem?

Re: Aams perde ancora in Cassazione. Grande avv.to Ripamonti

Inviato: 04/06/2013 - 18:41
da mistersamuel78
beh se è per quello in Francia è legale il matrimonio fra gay.
In Francia le tasse non sono strozzine come in Italia.
Ben venga il sistema francese se frutta piu posti di lavoro.
Ma stiamo parlando di realtà completamente diverse, anni luce.

Re: Aams perde ancora in Cassazione. Grande avv.to Ripamonti

Inviato: 04/06/2013 - 18:47
da mistersamuel78
anche se riporto questi dati non certo entusiastici:
http://www.repubblica.it/economia/2013/ ... -54458578/

http://www.corriere.it/scommesse-lotter ... 3876.shtml


Quindi monopolio in fase di declino perchè non risponde alle domande di mercato.

Re: Aams perde ancora in Cassazione. Grande avv.to Ripamonti

Inviato: 04/06/2013 - 18:50
da mistersamuel78

Re: Aams perde ancora in Cassazione. Grande avv.to Ripamonti

Inviato: 11/06/2013 - 14:13
da mike23