Pagina 1 di 1

Aams e tar del lazio messi in discussione dal tar Puglia

Inviato: 31/05/2013 - 16:53
da mistersamuel78
..."Se ben vi ricordate fu proprio Aams a voler come unico Tar giudicante quello del Lazio per
contenziosi nei confronti della pubblica amministrazione"
Ora riporto l'articolo per intero:

Tar Puglia: “Competenza controversie su autorizzazioni non solo al Tar Lazio”

I tempi sono maturi per “una rimeditazione... dell’originario orientamento offerto da Corte cost. n. 189/92, che consenta di ritenere fondate le censure di costituzionalità... di tutte quelle norme volte a concentrare in un unico consesso giudiziario (nella specie, il Tar Lazio, sede di Roma) la disciplina di determinate controversie, in assenza di criteri rilevanti". A dirlo, sono i giudici del Tar Puglia, chiamati ad esprimersi in merito al mancato rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di un'agenzia di scommesse da parte della Questura di Foggia, che nella relativa ordinanza emessa il 23 maggio hanno sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale ma ne hanno approfittato per ribadire che in materia di gioco la competenza esclusiva non può essere solo del Tar del Lazio.

Il ricorso in oggetto oppone un'agenzia di scommesse sportive di Foggia al Ministero dell'Interno e alla Questura di Foggia, per l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 Tulps, reso dalla Questura di Foggia. Quest'ultima ha respinto la richiesta del querelante ritenendo che “l’oggetto della domanda presentata… per la sua assoluta indeterminatezza e specificità della richiesta non è inquadrabile in nessuna fattispecie prevista e disciplinata dal legislatore, tanto meno in quella prevista dall’art. 88 Tulps (richiesta specifica di licenza per attività di scommesse) perché essa riguarda unicamente la disciplina dell’accettazione di scommesse da parte di soggetti concessionari o autorizzati da parte dei ministeri o altri enti … e comunque in nessun caso ha riguardo all’intermediazione dati di proposte negoziali tramite rete telematica”.

Dal canto suo, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato per "eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità della motivazione; violazione degli art. 8, 49, 54, 56 Tfue; disparità di trattamento; violazione del principio di diritto comunitario di mutuo riconoscimento; violazione degli art. 18-52 Tfue; violazione del principio di libera concorrenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità di trattamento".
Costituitisi in giudizio, il Ministero dell’Interno e la Questura di Foggia hanno chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependo la competenza funzionale del Tar Lazio ex art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a in base al quale sono devolute alla competenza funzionale e inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti … emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”.

Il tribunale amministrativo di Bari ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, reputando “rilevante, e non manifestamente infondata, la q.l.c. dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve tali controversie alla competenza funzionale e inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma”.
In parallelo, i giudici amministrativi pugliesi citando la sent. n. 237/07, per cui la prassi di concentrare “presso il Tribunale amministrativo romano interi settori del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione, fa sorgere un delicato problema di rapporto con l'articolazione su base regionale, ex art. 125 Cost., del sistema di giustizia amministrativa”, ipotizzano un superamento dell’originario impianto motivazionale fornito da Corte cost. n. 189/92, secondo cui: “l'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa”.

In particolare, il Collegio rileva che, per il dettato di Corte cost. n. 237/07, occorra piuttosto accertare di volta in volta la positiva sussistenza di “… ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa”. Ragioni che dovrebbero essere riconducibili solo a "eccezionali e straordinarie situazioni di emergenza, suscettibili di giustificare la deroga al citato criterio di riparto della competenza" e a "particolari esigenze di uniformità di decisioni sin dal primo grado di giudizio, tali da giustificare l’effettuato spostamento di competenza.
Ad avviso dei giudici del Tar di Bar, quindi "sono maturi i tempi per una rimeditazione, in parte qua, dell’originario orientamento offerto da Corte cost. n. 189/92, che consenta di ritenere fondate le censure di costituzionalità, per contrasto con l’art. 125 Cost, di tutte quelle norme volte – come nel caso in esame – a concentrare in un unico consesso giudiziario (nella specie, il Tar Lazio, sede di Roma) la disciplina di determinate controversie, in assenza di criteri diversi da quelli – di per sé irrilevanti – rappresentati dal particolare tipo di materia trattata".

http://www.gioconews.it/normativa/36572 ... -tar-lazio