Nuove assoluzioni e dissequestri....GOLDBET VNCE ANCORA !
Inviato: 30/04/2013 - 14:43
Scommesse: Nuove assoluzioni e dissequestri
In: Scommesse
30 aprile 2013 - 11:43
Ancora una serie di risultati in favore di CED collegati al bookmaker austriaco Goldbet
(Jamma) – La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, esaminata la memoria del difensore avv.Marco Ripamonti del Foro di Viterbo, nega la convalida di un sequestro di iniziativa con provvedimento del 23 aprile 2013.
Il Tribunale del Riesame di Fermo, sempre in fattispecie riferita a Goldbet ed in accoglimento delle tesi dell’avv.Ripamonti annulla un sequestro convalidato dalla Procura e, per la prima volta, pone l’art. 23 3 comma dello schema di convenzione del Bando Bersani in relazione con la tutela del know how dell’azienda tirolese, che sarebbe risultato compromesso con la partecipazione alla gara, e ciò’ a prescindere da ogni altro aspetto.
E sono del 29 aprile 2013 l’assoluzione presso il Tribunale monocratico di Roma, ai sensi dell’art.129 CPP, di un titolare di CED Goldbet, assistito sempre dall’avv.Marco Ripamonti, sostituito dalla collega avv.Paola Mangano. Assoluzione pronunciata in via immediata nonostante l’ampia memoria presentata da Snai e nonostante il fascicolo del Pm contenesse il materiale della nota inchiesta leccese, nonché l’altra assoluzione pronunciata a Teramo ( Atri).
L’avv.Ripamonti ha così’ espresso la propria soddisfazione: “I provvedimenti, a mio avviso, sarebbero intervenuti anche a prescindere dalle pronunce della Corte di Cassazione, che pero’ ormai fanno decisamente la differenza ponendo i CED Goldbet in una posizione di vantaggio indiscutibile, sul piano della difesa e della tutela, anche se chiaramente la nuova gara aprirà nuovi ed interessanti orizzonti sul piano giurisprudenziale in sede penale, in considerazione del fatto che gia’ nuove pronunce affermano l’incompatibilita’ comunitaria del più’ recente bando di gara. Suggerirei vivamente a chi si interessa dell’azione repressiva, sopratutto nelle sedi di AAMS, di esaminare attentamente le recenti sentenze Antelli e Chiappini della Cassazione, onde evitare iniziative che potrebbero anche implicare iniziative risarcitorie”.
In: Scommesse
30 aprile 2013 - 11:43
Ancora una serie di risultati in favore di CED collegati al bookmaker austriaco Goldbet
(Jamma) – La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, esaminata la memoria del difensore avv.Marco Ripamonti del Foro di Viterbo, nega la convalida di un sequestro di iniziativa con provvedimento del 23 aprile 2013.
Il Tribunale del Riesame di Fermo, sempre in fattispecie riferita a Goldbet ed in accoglimento delle tesi dell’avv.Ripamonti annulla un sequestro convalidato dalla Procura e, per la prima volta, pone l’art. 23 3 comma dello schema di convenzione del Bando Bersani in relazione con la tutela del know how dell’azienda tirolese, che sarebbe risultato compromesso con la partecipazione alla gara, e ciò’ a prescindere da ogni altro aspetto.
E sono del 29 aprile 2013 l’assoluzione presso il Tribunale monocratico di Roma, ai sensi dell’art.129 CPP, di un titolare di CED Goldbet, assistito sempre dall’avv.Marco Ripamonti, sostituito dalla collega avv.Paola Mangano. Assoluzione pronunciata in via immediata nonostante l’ampia memoria presentata da Snai e nonostante il fascicolo del Pm contenesse il materiale della nota inchiesta leccese, nonché l’altra assoluzione pronunciata a Teramo ( Atri).
L’avv.Ripamonti ha così’ espresso la propria soddisfazione: “I provvedimenti, a mio avviso, sarebbero intervenuti anche a prescindere dalle pronunce della Corte di Cassazione, che pero’ ormai fanno decisamente la differenza ponendo i CED Goldbet in una posizione di vantaggio indiscutibile, sul piano della difesa e della tutela, anche se chiaramente la nuova gara aprirà nuovi ed interessanti orizzonti sul piano giurisprudenziale in sede penale, in considerazione del fatto che gia’ nuove pronunce affermano l’incompatibilita’ comunitaria del più’ recente bando di gara. Suggerirei vivamente a chi si interessa dell’azione repressiva, sopratutto nelle sedi di AAMS, di esaminare attentamente le recenti sentenze Antelli e Chiappini della Cassazione, onde evitare iniziative che potrebbero anche implicare iniziative risarcitorie”.