GOLDBET: NUOVA ARCHIVIAZIONE CASO ZUNGRI
Inviato: 08/04/2013 - 20:53
Tribunale di Prato si pronuncia ancora sulla vicenda della Signora Zungri e dispone l'archiviazione del procedimento
Il Tribunale di Prato, in data 4 marzo 2013, si è pronunciato ancora sulla vicenda relativa alla signora Concetta Zungri, assistita dall'avv. Marco Ripamonti e - all'esito della trattazione orale del procedimento e in accoglimento delle tesi del difensore - ha disposto l'archiviazione del procedimento. Il provvedimento - si legge in un comunicato ufficiale della Goldbet - è diverso da quello relativo all'Ordinanza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012, ed è già stato definito in precedenza dal Tribunale di Prato con un'altra archiviazione. Il GIP prende in esame proprio i contenuti della precedente archiviazione, ribadendo l'estensione dei principi della Sentenza Costa/Cifone al caso GoldBet, conclusione avvalorata dall'ordinanza CE e da numerose altre pronunce susseguitesi negli ultimi tempi. Da evidenziare come - conclude il tribunale pratese - "GoldBet in quanto titolare di una valida concessione rilasciata dallo stato di appartenenza può operare in Italia in virtù dell'illegittimità della gara Bersani, a patto che non vi siano motivi di ordine o di sicurezza pubblica. Peraltro deve ritenersi che tali requisiti sono stati valutati positivamente in quanto la società italiana Totobetting srl, controllata da GoldBet, ha partecipato alla gara del 2006 ottenendo due concessioni ministeriali".

Il Tribunale di Prato, in data 4 marzo 2013, si è pronunciato ancora sulla vicenda relativa alla signora Concetta Zungri, assistita dall'avv. Marco Ripamonti e - all'esito della trattazione orale del procedimento e in accoglimento delle tesi del difensore - ha disposto l'archiviazione del procedimento. Il provvedimento - si legge in un comunicato ufficiale della Goldbet - è diverso da quello relativo all'Ordinanza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012, ed è già stato definito in precedenza dal Tribunale di Prato con un'altra archiviazione. Il GIP prende in esame proprio i contenuti della precedente archiviazione, ribadendo l'estensione dei principi della Sentenza Costa/Cifone al caso GoldBet, conclusione avvalorata dall'ordinanza CE e da numerose altre pronunce susseguitesi negli ultimi tempi. Da evidenziare come - conclude il tribunale pratese - "GoldBet in quanto titolare di una valida concessione rilasciata dallo stato di appartenenza può operare in Italia in virtù dell'illegittimità della gara Bersani, a patto che non vi siano motivi di ordine o di sicurezza pubblica. Peraltro deve ritenersi che tali requisiti sono stati valutati positivamente in quanto la società italiana Totobetting srl, controllata da GoldBet, ha partecipato alla gara del 2006 ottenendo due concessioni ministeriali".