Raffica di riaperture di CED a Bari e nel casertano
Inviato: 26/03/2013 - 20:07
Raffica di riaperture di CED a Bari e nel casertano. Assoluzione ad Agrigento
(Jamma) – All’indomani del deposito della Sentenza Antelli, nuove affermazioni nei Tribunali per i titolari dei CTD collegati a Goldbet, assistiti dall’avv.Marco Ripamonti. A Bari sono stati accolti una serie di riesami in data 21 Marzo 2013, con cui il Tribunale ha affermato la piena applicazione al bookmaker austriaco dei principi contenuti nella sentenza Costa – Cifone. Sul punto il Collegio ha citato e preso in esame la memoria presentata dalla parte dichiaratasi offesa, Snai, affermando di non condividerne l’assunto ed argomentando circa la discriminazione subìta da Goldbet tramite la società partecipata Totobetting srl, per via dell’applicazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione del Bando Bersani.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con un’ulteriore serie di ordinanze rese il 20 Marzo 2013 ha ribadito gli stessi concetti andando anche oltre ed affermando che la nuova gara per l’aggiudicazione di 2.000 nuovi diritti continua a mantenere un’assetto concessorio italiano non in linea con la normativa europea.
Epilogo analogo ad Agrigento, dove l’avv.Valentina Castellucci del Foro di Palermo e l’avv.Marco Ripamonti, all’udienza del 25 marzo 2013, hanno ottenuto una pronuncia assolutoria in favore di titolare di CED Goldbet. L’avv.Castellucci, in udienza, ha prodotto e ampiamente commentato la Sentenza della Corte di Cassazione “Antelli”.
L’avv.Marco Ripamonti ha così commentato: “Si tratta di importanti risultati, che confermano l’orientamento dei Tribunali Italiani sulla vicenda del bookmaker austriaco, ormai chiarita definitivamente dalla Corte di Cassazione. E’ importante precisare che tutti questi risultati provengono da una serie di denunce avanzate da Snai che regolarmente si vede dichiarare inammissibili le opposizioni alle diverse richieste di archiviazione avanzate dalle Procure. Mentre Stanley, proprio in uno dei diversi processi a carico del sig.Antelli, si è veduta persino negare la legittimazione alla costituzione di parte civile dal Tribunale di Teramo, Sezione di Giulianova, con provvedimento del 23.5.2011. Fatto, questo, di una certa rilevanza che dimostra che, evidentemente, da quel Giudice non sia stata considerata soggetto avente diritto ad avanzare azioni risarcitorie nei confronti di operatori esercitanti analoga attività sotto il profilo del danno da concorrenza.”
(Jamma) – All’indomani del deposito della Sentenza Antelli, nuove affermazioni nei Tribunali per i titolari dei CTD collegati a Goldbet, assistiti dall’avv.Marco Ripamonti. A Bari sono stati accolti una serie di riesami in data 21 Marzo 2013, con cui il Tribunale ha affermato la piena applicazione al bookmaker austriaco dei principi contenuti nella sentenza Costa – Cifone. Sul punto il Collegio ha citato e preso in esame la memoria presentata dalla parte dichiaratasi offesa, Snai, affermando di non condividerne l’assunto ed argomentando circa la discriminazione subìta da Goldbet tramite la società partecipata Totobetting srl, per via dell’applicazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione del Bando Bersani.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con un’ulteriore serie di ordinanze rese il 20 Marzo 2013 ha ribadito gli stessi concetti andando anche oltre ed affermando che la nuova gara per l’aggiudicazione di 2.000 nuovi diritti continua a mantenere un’assetto concessorio italiano non in linea con la normativa europea.
Epilogo analogo ad Agrigento, dove l’avv.Valentina Castellucci del Foro di Palermo e l’avv.Marco Ripamonti, all’udienza del 25 marzo 2013, hanno ottenuto una pronuncia assolutoria in favore di titolare di CED Goldbet. L’avv.Castellucci, in udienza, ha prodotto e ampiamente commentato la Sentenza della Corte di Cassazione “Antelli”.
L’avv.Marco Ripamonti ha così commentato: “Si tratta di importanti risultati, che confermano l’orientamento dei Tribunali Italiani sulla vicenda del bookmaker austriaco, ormai chiarita definitivamente dalla Corte di Cassazione. E’ importante precisare che tutti questi risultati provengono da una serie di denunce avanzate da Snai che regolarmente si vede dichiarare inammissibili le opposizioni alle diverse richieste di archiviazione avanzate dalle Procure. Mentre Stanley, proprio in uno dei diversi processi a carico del sig.Antelli, si è veduta persino negare la legittimazione alla costituzione di parte civile dal Tribunale di Teramo, Sezione di Giulianova, con provvedimento del 23.5.2011. Fatto, questo, di una certa rilevanza che dimostra che, evidentemente, da quel Giudice non sia stata considerata soggetto avente diritto ad avanzare azioni risarcitorie nei confronti di operatori esercitanti analoga attività sotto il profilo del danno da concorrenza.”