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18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldbet
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldbet
Messaggioda mandrake76 » 26/03/2013 - 17:47
CORTE DI GIUSTIZIA, SCOMMESSE ILLECITE: STANLEYBET ALLEATA DELLO STATO CONTRO GOLDBET
Applicato il protocollo Cartago (*). Svelato che l’azione Stanleybet di contrasto al gioco illegale era attiva ben prima di essere annunciata
Il caso Goldbet alla Corte di Giustizia rappresenta il fatto nuovo che può ribaltare la sentenza della Cassazione a favore di Goldbet
Allegato un commento Stanleybet alla sentenza della Cassazione
Liverpool, 26 marzo 2013 -
Tutto comincia quando il Questore della Provincia di Pistoia notifica a un CED Goldbet un provvedimento di diniego alla richiesta di rilascio della licenza di polizia ex art. 88 TULPS con contestuale ordine di cessazione dell’attività avviata in assoluta violazione di legge per l’assenza della concessione statale, della licenza di polizia o altro titolo autorizzatorio e in assenza di qualsiasi legittimazione di origine comunitaria.
Il titolare del CED ha impugnato l’ordinanza del Questore di fronte al TAR della Toscana. Stanleybet, già operativa fin dal 2011 con il progetto Cartago, anche se ancora non annunciato alla stampa, ne viene informata e, in applicazione dei suoi protocolli di contrasto agli operatori clandestini nell’ambito del diritto amministrativo, si costituisce nel procedimento di fronte al TAR Toscana, ad opponendum di Goldbet e a favore dell’Amministrazione, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato. Costituito ad opponendum anche il concessionario SNAI.
Il TAR Toscana ben conosceva la storia e la vicenda Stanleybet e aveva verso di essa una sua giurisprudenza positiva che prevedeva la disapplicazione dell’art. 88.
Il Tribunale Amministrativo di fronte al ben diverso caso Goldbet, nella sua pubblica udienza del 15/06/2011, riteneva di rivedere il suo orientamento (fino a qual momento positivo per Stanleybet) e decideva di mandare il caso Goldbet alla Corte di Giustizia.
La Corte Europea del Lussemburgo non ha risolto la questione con ordinanza di applicazione della sentenza Costa Cifone.
Questa volta la Corte UE ha ben capito che si tratta di un caso diverso dal perimetro di applicabilità della sua precedente sentenza Costa Cifone e ha invitato le parti alla formulazione di osservazioni scritte.
La Corte di Giustizia, viste le osservazioni di Stanleybet, del Governo Italiano, della Commissione Europea e di altri Stati Europei, tutti concordi nell’evidenziare la compatibilità del diritto dell’Unione con il sistema concessorio italiano e l’assenza di discriminazione subita da Goldbet, decideva di convocare per il 18 Aprile 2013 l’udienza di trattazione orale.
Si tratta di un’udienza epocale in cui, per la prima volta nella storia, Stanleybet e lo Stato Italiano si presentano, come alleate, di fronte alla Corte di Giustizia, unitamente alla Commissione Europea, al concessionario Snai e ad altri Stati Europei.
Un’eventuale sentenza della Corte di Giustizia a favore di Stanleybet e dello Stato Italiano, contro Goldbet, sarebbe certamente quel fatto nuovo che costringerebbe la Corte di Cassazione italiana a modificare la sua recente giurisprudenza in favore di Goldbet. E’ noto infatti che da poco la Cassazione ha emesso una sentenza in favore di Goldbet. Mentre Stanleybet non può che mostrare rispetto per una sentenza della Suprema Corte Italiana, la motivazione della sentenza, pubblicata il 18/03/2013, desta elementi di perplessità tali da stimolare Stanleybet, nell’ambito della sua azione Cartago, a preparare un commento a tale motivazione, che viene allegato al presente comunicato stampa(**).
Applicato il protocollo Cartago (*). Svelato che l’azione Stanleybet di contrasto al gioco illegale era attiva ben prima di essere annunciata
Il caso Goldbet alla Corte di Giustizia rappresenta il fatto nuovo che può ribaltare la sentenza della Cassazione a favore di Goldbet
Allegato un commento Stanleybet alla sentenza della Cassazione
Liverpool, 26 marzo 2013 -
Tutto comincia quando il Questore della Provincia di Pistoia notifica a un CED Goldbet un provvedimento di diniego alla richiesta di rilascio della licenza di polizia ex art. 88 TULPS con contestuale ordine di cessazione dell’attività avviata in assoluta violazione di legge per l’assenza della concessione statale, della licenza di polizia o altro titolo autorizzatorio e in assenza di qualsiasi legittimazione di origine comunitaria.
Il titolare del CED ha impugnato l’ordinanza del Questore di fronte al TAR della Toscana. Stanleybet, già operativa fin dal 2011 con il progetto Cartago, anche se ancora non annunciato alla stampa, ne viene informata e, in applicazione dei suoi protocolli di contrasto agli operatori clandestini nell’ambito del diritto amministrativo, si costituisce nel procedimento di fronte al TAR Toscana, ad opponendum di Goldbet e a favore dell’Amministrazione, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato. Costituito ad opponendum anche il concessionario SNAI.
Il TAR Toscana ben conosceva la storia e la vicenda Stanleybet e aveva verso di essa una sua giurisprudenza positiva che prevedeva la disapplicazione dell’art. 88.
Il Tribunale Amministrativo di fronte al ben diverso caso Goldbet, nella sua pubblica udienza del 15/06/2011, riteneva di rivedere il suo orientamento (fino a qual momento positivo per Stanleybet) e decideva di mandare il caso Goldbet alla Corte di Giustizia.
La Corte Europea del Lussemburgo non ha risolto la questione con ordinanza di applicazione della sentenza Costa Cifone.
Questa volta la Corte UE ha ben capito che si tratta di un caso diverso dal perimetro di applicabilità della sua precedente sentenza Costa Cifone e ha invitato le parti alla formulazione di osservazioni scritte.
La Corte di Giustizia, viste le osservazioni di Stanleybet, del Governo Italiano, della Commissione Europea e di altri Stati Europei, tutti concordi nell’evidenziare la compatibilità del diritto dell’Unione con il sistema concessorio italiano e l’assenza di discriminazione subita da Goldbet, decideva di convocare per il 18 Aprile 2013 l’udienza di trattazione orale.
Si tratta di un’udienza epocale in cui, per la prima volta nella storia, Stanleybet e lo Stato Italiano si presentano, come alleate, di fronte alla Corte di Giustizia, unitamente alla Commissione Europea, al concessionario Snai e ad altri Stati Europei.
Un’eventuale sentenza della Corte di Giustizia a favore di Stanleybet e dello Stato Italiano, contro Goldbet, sarebbe certamente quel fatto nuovo che costringerebbe la Corte di Cassazione italiana a modificare la sua recente giurisprudenza in favore di Goldbet. E’ noto infatti che da poco la Cassazione ha emesso una sentenza in favore di Goldbet. Mentre Stanleybet non può che mostrare rispetto per una sentenza della Suprema Corte Italiana, la motivazione della sentenza, pubblicata il 18/03/2013, desta elementi di perplessità tali da stimolare Stanleybet, nell’ambito della sua azione Cartago, a preparare un commento a tale motivazione, che viene allegato al presente comunicato stampa(**).
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
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Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda mandrake76 » 26/03/2013 - 17:48
Alla fine, ho pienamente condiviso il commento Stanley sulla sentenza di cassazione (a cui sono fiero di aver dato anche un contributo) che riportò integralmente nella versione inviata alla stampa ed a tutti i CTD.
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Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda mandrake76 » 26/03/2013 - 17:51
Ecco il commento alla motivazione della sentenza della Cassazione nei confronti di Goldbet (‘SENTENZA’).
Il presente commento (‘COMMENTO’) è un’applicazione del protocollo ‘INFORMAZIONE E CULTURA’ del progetto Cartago, che mira a portare all’attenzione di tutti i soggetti competenti del settore, gli elementi - di fatto e di diritto - che permettono di distinguere gli operatori appartenenti al perimetro legale (i Concessionari dello Stato e Stanleybet) da tutti gli altri operatori che, in abuso del diritto, pretenderebbero di farne parte senza alcun titolo.
Stanleybet però vuole dichiarare, nel pieno rispetto delle istituzioni della giustizia italiana, che Goldbet, titolare di 2 pronunce emesse in suo favore dalla Corte di Cassazione, non può più definirsi – allo stato - come appartenente all’area illegale. Ciò non impedisce però a Stanleybet di spiegare, alla fine del suo commento sulla motivazione, perché ritenga che la sentenza potrà essere ribaltata.
La sentenza commentata, che è la n. 189 del 2013, emessa all’esito della pubblica udienza del 23 gennaio 2013, è piuttosto breve, neanche 3 pagine, se non si considerano le premesse.
SENTENZA “Il dibattuto tema portato alla attenzione di questa S.C [Suprema Corte] con il presente gravame ha imboccato, di recente, un indirizzo interpretativo chiaro secondo cui, in osservanza dei principi enunciati dalla Corte europea, non integra il reato di cui all’art. 4 L. 401/89 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE. Per converso, il reato sussiste quando un soggetto compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare”.
COMMENTO. In questo passaggio, la Suprema Corte individua correttamente il perimetro di legalità inerente alla materia oggetto del giudizio, indicando le precise condizioni in base alle quali la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza NON integra il reato di cui all’art. 4 L. 401/89. Segnatamente, la fattispecie non è considerata reato qualora ci sia stata un’illegittima esclusione o una mancata partecipazione ai bandi di gara e purché ciò sia dovuto alla “non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio ...”.
Quindi la Suprema Corte, quando afferma che l’attività di trasmissione dati NON integra il reato di scommesse clandestine (art. 4 L. 401/89), da un lato fa riferimento al concetto di “non conformità ... del regime concessorio”, ma, dall’altro, PRECISA che tale concetto deve essere inteso secondo l’interpretazione che di esso ha fornito la Corte di Giustizia.
SENTENZA. “La prima sentenza sopra citata [Costa Cifone] è stata adottata in un caso che vedeva coinvolta la Stanley ... e, data la condizione di tale società, il principio è stato ribadito più di recente in un altro caso che vedeva sempre coinvolta la Stanley .... ove si è ricordato che la decisione della Corte di Strasburgo [Costa Cifone] è stata puntuale nel chiarire perché - ed a quali condizioni (anche alla luce della precedente sentenza Placanica [della stessa Corte di Giustizia] - la norma incriminatrice nazionale risulta incompatibile con la normativa comunitaria (artt. 43 e 49 C.E.)”.
COMMENTO. Da notare che la Cassazione, dopo aver affermato che la NON CONFORMITÀ del sistema concessorio deve essere inteso secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia, si limita semplicemente a richiamare le due sentenze chiave del Giudice europeo, la Placanica e la Costa Cifone, ma non specifica affatto qual è questa interpretazione.
L’interpretazione che la Corte di Giustizia dà al concetto di NON CONFORMITÀ la troviamo invece molto chiara nelle conclusioni della sentenza Placanica. La NON CONFORMITÀ di un regime concessorio si ha quando uno Stato membro ha impedito a un operatore, in violazione del diritto comunitario, di accedere a tale sistema concessorio. La Corte riconosce in un paragrafo successivo che la Goldbet NON si trova in questa condizione.
SENTENZA. “Il risultato è, quindi, che, laddove risulti accertato che il soggetto svolge attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse clandestine in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale (a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle loro, ovvero per aver subordinato la partecipazione alla gara per il rilascio a condizioni che risultano in violazione del diritto comunitario), ricorre l'obbligo del giudice di «disapplicare»”.
COMMENTO. Qui la Cassazione non sta più sbrigativamente riportandosi alle sentenze della Corte di Giustizia, ma le sta interpretando. E le sta interpretando IN MODO NON CORRETTO. La Corte, infatti, opera un generico riferimento al fatto che nelle gare svolte in Italia ci sono state alcune condizioni "di accesso" che risultano in violazione del diritto comunitario, senza accorgersi però che, secondo la Corte di Giustizia (che si è a lungo soffermata, sia nella Placanica che nella Costa Cifone, sulle violazioni del diritto comunitario contenute nelle gare del 1999 e in quelle Bersani), affinché l’offerta dei servizi cross border non sia soggetta all’applicazione di sanzioni penali, NON è sufficiente che i bandi di gara abbiano contenuto delle violazioni del diritto comunitario, ma è necessario che quelle violazioni abbiano effettivamente impedito la partecipazione alle gare.
Ad esempio, nelle gare Bersani, la norma che imponeva il rispetto di distanze minime dagli operatori già presenti sul territorio (i Concessionari storici), è considerata una violazione del diritto comunitario (v. sentenza Costa Cifone), ma non è stata certo una norma che impediva l’ingresso nel sistema concessorio. Di fronte a una simile previsione, si poteva partecipare alla gara e contemporaneamente impugnarla innanzi al TAR. Questo era il rimedio. Diversamente, aprire CED senza alcuna autorizzazione rimane REATO.
SENTENZA. “Trasferendo i predetti principi nel caso in esame, discende inevitabile che, per quanto riguarda la Stanley, la decisione è obbligata. Ad analoga soluzione si deve pervenire, però, anche riguardo alla Goldbet. Ed infatti, con la ordinanza del 16.2.12 (pronunciata nella causa C-413/10) dalla Corte europea nei confronti dei ricorrenti Pulignano ed altri, nonché nei confronti di Zungri Concetta, la Corte ha testualmente affermato che, riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto, di fatto e di diritto, identico a quello su cui si era pronunciata quella stessa Corte nella causa Costa Cifone (già prima evocata)”.
COMMENTO: Fin qui nulla di sbagliato. In sostanza, la Corte di Giustizia dice che ai soggetti destinatari dell’ordinanza del 16.2.2012 (C-413/10) possono essere applicati gli stessi principi affermati nella sentenza Costa Cifone: infatti, poiché i quesiti del Tribunale di Prato sono identici a quelli della Cassazione che aveva generato poi la Costa Cifone, è chiaro che la risposta deve essere identica. A quesiti identici si dà una risposta identica. Ma, tra i destinatari della risposta identica, c’è anche un CED Goldbet (la signora Zungri) e ... la situazione avrebbe imposto un approfondimento giuridico.
SENTENZA. “Tuttavia, - ha soggiunto la Corte - il discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Zungri che aveva operato per conto della società tedesca Goldbet Sportwetten GmbH perché, al pari della società di diritto inglese Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alle gare ... [Bersani]. La Corte europea, nel decidere in tal modo, aveva ben presente il fatto che, in quel caso, la società detenuta dalla Goldbet [la Totobetting] aveva partecipato alle gare ... [Bersani] ... ed aveva anche conseguito la concessione poi revocata perché, di fatto, sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, attività di gioco transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione; e ciò, in violazione dello schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della concessione ...”.
COMMENTO. Quindi la Cassazione ha ben presente che Goldbet non ha partecipato alle gare Bersani e che invece una sua controllata ha partecipato, ma ha poi perso le concessioni perché faceva attività cross border, proibita dalla legge e dallo schema di convenzione. Questo è un passaggio fondamentale: la Corte di Cassazione appare convinta che l’attività di Goldbet non sia stata conforme alla legge, ma – quasi a voler giustificare la propria decisione – cosi prosegue:
SENTENZA. “La Corte [di Giustizia], però, di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa e Cifone e che, conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era «pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice»”.
COMMENTO. Appare evidente che la Cassazione quasi si considera obbligata a decidere in un certo modo dalla presenza dell'ordinanza Zungri, senza pensare che avrebbe potuto analizzare nel merito tale provvedimento, poi analizzare nel merito la storia di Goldbet e, alla fine, concludere nel merito che Goldbet non è stata in alcun modo discriminata e, di conseguenza, la sua attività non può essere considerata lecita.
COMMENTO ULTERIORE: La Corte di Cassazione, senza alcuna analisi o approfondimento, e senza aver minimamente spiegato il motivo per cui Goldbet sarebbe stata discriminata, prosegue e conclude le sue motivazioni con 3 argomenti, senza accorgersi che il primo non può riferirsi a Goldbet ma solo a Stanleybet, il secondo è completamente errato, il terzo è impreciso e sembra intendere il concetto di ‘diritto di stabilimento’ in modo non conforme alle sentenze della Corte di Giustizia. Ecco il primo argomento, totalmente fuori luogo, se riferito a Goldbet....:
SENTENZA. “In particolare, si è ricordato che [punto 9 dell’ordinanza Pulignani + altri (tra cui Zungri)], in base ai principi di parità di trattamento e di effettività nonché agli artt. 43 e 49 CE, uno Stato membro non può escludere una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e, quindi, cercare di rimediare mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni e, al contempo, proteggendo le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti attraverso la previsione di determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli degli operatori già esistenti”.
COMMENTO. Questo passaggio della sentenza è veramente strano e anomalo perché, di nuovo, la Cassazione appare insicura di sé stessa e sembra voler trovare nuovi argomenti a favore di Goldbet. Ma questo argomento, in questo contesto, appare privo di senso giuridico. Vediamo perché.
Afferma la Cassazione, citando l’ordinanza Pulignani (punto 9), che non si può “escludere una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica...” e poi, cercare di rimediare a tale esclusione, emanando una nuova gara, ma proteggendo le posizioni commerciali acquisite dagli operatori preesistenti.
A cosa si riferisce l’ordinanza della Corte di Giustizia? Alle gare CONI del 1999, dalle quali Stanleybet e la categoria degli operatori quotati nei mercati regolamentati erano stati esclusi, e al fatto che le gare Bersani, destinate proprio a rimediare a tale esclusione, non avevano fatto altro che perpetuare le discriminazioni già compiute nei confronti di tali soggetti. Certo, non si riferiva a Goldbet o Totobetting, che non esistevano neanche ai tempi delle gare CONI!
Quindi, è chiaro che il punto 9 dell’ordinanza Pulignani (7 Stanleybet + 1 Goldbet, la Signora Zungri) si riferisce ed è valido per i 7 Stanleybet, ma non per l’unico Goldbet, dato che Goldbet non ha nulla a che vedere con l’esclusione delle gare CONI del 1999.
Ma perché la Corte di Giustizia fa riferimento a questo argomento? Non è affatto strano, perché ci sono nel procedimento 7 Stanleybet, per cui l’argomento è più che valido. È invece strano che la Cassazione, nonostante l’argomento non sia valido per Goldbet, che non ha nulla a che vedere con l’esclusione dalle gare CONI (né lo ha mai lamentato), cade nell’equivoco di citare questo argomento, che invece vale solo per Stanleybet.
Ecco il secondo argomento, completamente non corretto.
SENTENZA. “In sostanza, con tale pronuncia la Corte di Giustizia si è allineata alla propria giurisprudenza precedente ..... tanto che la stessa Corte di Cassazione (.... sentenze di questa Sezione 28 Marzo 2007, n. 16969, PG in proc. Palmioli, e 22 Ottobre 2008, n.2417, Grieco) ha già ritenuto le regole e le clausole contenute nel D.L. prima citato [Bersani] in contrasto coi principi del Trattato ... perché causavano una ingiustificata penalizzazione dei futuri nuovi concessionari e, non a caso, anche altre pronunzie di questa S.C., successive al decreto Bersani (nn. 781 e 789 del 2008), hanno dichiarato la non conformità del regime concessorio italiano alla normativa comunitaria”.
COMMENTO. Nulla di più errato. La Suprema Corte si confonde, certamente in buona fede, tra le gare Coni e le gare Bersani. Le sue sentenze Palmioli (2007) e Grieco (2008), infatti, si riferiscono alle gare CONI! Ed è del tutto fuori luogo il riferimento “alla ingiustificata penalizzazione dei futuri nuovi concessionari”, dato che quelle sentenze avevano a oggetto fatti sorti in un momento in cui le gare Bersani non erano neanche state bandite! E, quindi, non si poteva certo indovinare che avrebbero contenuto le illegittime regole sulle distanze poi dichiarate illegali dalla successiva sentenza Costa Cifone. In questo caso, la Cassazione è caduta in un vero e proprio equivoco. Tuttavia, possiamo dire che l’argomento in sé stesso, dato che si riferiva a Stanleybet e non a Goldbet, è irrilevante ai fini della sentenza, ma ne mina ulteriormente l’autorevolezza.
Ecco il terzo argomento in cui la Corte sembra non corretta nell'applicazione del concetto di ‘diritto di stabilimento’ in modo conforme all'interpretazione cosi come specificata, per quanto riguarda le scommesse, nelle sentenze chiave della Corte di Giustizia.
SENTENZA. “La conclusione del discorso riconduce, pertanto, alle conclusioni già rassegnate nella citata sentenza di questa stessa sezione (16.2.12, Cifone, n. 28413) ove, - in conformità con la pronunzia adottata dalla Corte di Giustizia europea sulla questione pregiudiziale sollevata nell'ambito di quello stesso procedimento - è stato ribadito il concetto che un regime di monopolio statale che operi mediante il sistema delle concessioni può non confliggere con i principi del Trattato CE, ma le eventuali limitazioni imposte devono rispondere a principi precisi che concernono le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi e devono rispondere a «motivi imperativi di interesse generale» con proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza. In assenza dei suddetti requisiti - dice la sentenza citata - «le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata».
Pertanto, nel caso in esame, la mancata disapplicazione viene giustamente lamentata dal ricorrente e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste”.
COMMENTO: Forse, sentendosi priva di un’argomentazione veramente valida e convincente, la Cassazione fa riferimento a un principio generale della sentenza Costa Cifone, che vale per tutti, ma che di per sé è debolissimo. In realtà, il senso secondo cui va interpretata la libertà di stabilimento non è uno qualsiasi, ma è ben specificato nelle sentenze della Corte di Giustizia: bisogna provare di essere stati concretamente impediti, in violazione del diritto comunitario, all’entrata in un dato Paese.
Goldbet non ha subito una tale discriminazione e, infatti, la Cassazione non è riuscita a spiegare e a superare questo punto lasciando un vuoto incolmabile. Se Goldbet non ha subito nessuna discriminazione, la sua attività, sulla base di questo assunto, non potrebbe essere considerata lecita.
LA SENTENZA È ERRATA: CON QUALE PROCEDURA SARÀ RIBALTATA? FATTO NUOVO O SEZIONI UNITE?
Una sentenza della Corte di Cassazione naturalmente non può essere impugnata, perché la Cassazione è corte di ultima istanza, e da questo momento l’operatore CED cui la sentenza si riferisce è pienamente legittimato.
Tuttavia, se una sentenza è errata, e ciò viene dimostrato dai difensori e/o dalle parti offese o dalle parti civili, nulla impedisce che il giudice di primo grado (sia cautelare, cioè il Tribunale del Riesame, sia di merito, cioè il Tribunale di primo grado e la Corte d’appello), possa motivare e decidere, su un nuovo caso, in modo diverso.
Tramite i nuovi ricorsi per Cassazione, si può quindi arrivare ancora di fronte alla Corte di Cassazione su un nuovo caso Goldbet. Stanleybet, nell’ambito del progetto Cartago, procederà a costituirsi parte civile nei procedimenti penali instaurati contro gli operatori che presume illegali, e tra questi anche Goldbet, per ottenere al più presto che la sentenza sia ribaltata.
Nel caso appena descritto, il ribaltamento della sentenza non avviene, normalmente, con la Cassazione che smentisce sé stessa. Se una sezione della Cassazione ritiene di dover cambiare orientamento rispetto al precedente orientamento di un’altra sezione (oppure un collegio di una sezione ritiene di discostarsi dall’orientamento di un altro collegio), allora potrebbe mandare il caso alle Sezioni Unite, che poi pongono fine ai contrasti giurisprudenziali e da quel momento le Sezioni Unite statuiscono la regola di diritto valida per tutti.
Una sentenza priva di motivazione, illogica, manifestamente infondata come quella appena commentata non può certamente superare il vaglio della Suprema Corte riunita a Sezioni Unite.
C’è però un’altra possibilità. Come annunciate in questo comunicato stampa è imminente una nuova sentenza della Corte di Giustizia, questa volta direttamente su Goldbet.
É accaduto che Stanleybet è intervenuta in un caso Goldbet innanzi al TAR Toscana, a favore dello Stato Italiano. Il TAR ha accolto la richiesta di inviare il caso alla Corte di Giustizia.
Questa volta la Corte non ha risolto il caso con ordinanza che richiama la Costa Cifone, ma ha avviato un autonomo procedimento e ha ritenuto di dover convocare tutte le parti ad una udienza orale di trattazione (appunto, convocata a Lussemburgo per il 18/04/2013).
La Corte non sembra intenzionata a farsi confondere di nuovo da un caso Goldbet nascosto in mezzo ad altri 7 casi Stanleybet.
Questa volta si parlerà solo di Goldbet.
Stanleybet intende dimostrare, con fatti certi e concreti, che Goldbet ha, in Italia, “abusato del diritto”.
Le memorie presentate dal Governo italiano e dalla Commissione Europea, sono di qualità eccellente. Entrambe.
Se, a seguito dell’udienza del 18/04/2013, la Corte di Giustizia emetterà una nuova sentenza per Goldbet, in cui conclude che la compagnia austriaca non è stata discriminata, e che quindi a essa e ai suoi CED si deve applicare la sanzione penale, allora non ci sarà la necessità di passare alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Una qualsiasi sezione, addirittura la stessa sezione e lo stesso collegio che ha già emesso la sentenza commentata, potrebbe cambiare orientamento e decidere per l’illegalità di Goldbet. In questo caso, il fatto nuovo (appunto la nuova pronunzia della Corte UE) impone una rivisitazione critica della giurisprudenza, impone una nuova pronunzia della Corte di Cassazione senza remissione del caso alle Sezioni Unite.
Il presente commento (‘COMMENTO’) è un’applicazione del protocollo ‘INFORMAZIONE E CULTURA’ del progetto Cartago, che mira a portare all’attenzione di tutti i soggetti competenti del settore, gli elementi - di fatto e di diritto - che permettono di distinguere gli operatori appartenenti al perimetro legale (i Concessionari dello Stato e Stanleybet) da tutti gli altri operatori che, in abuso del diritto, pretenderebbero di farne parte senza alcun titolo.
Stanleybet però vuole dichiarare, nel pieno rispetto delle istituzioni della giustizia italiana, che Goldbet, titolare di 2 pronunce emesse in suo favore dalla Corte di Cassazione, non può più definirsi – allo stato - come appartenente all’area illegale. Ciò non impedisce però a Stanleybet di spiegare, alla fine del suo commento sulla motivazione, perché ritenga che la sentenza potrà essere ribaltata.
La sentenza commentata, che è la n. 189 del 2013, emessa all’esito della pubblica udienza del 23 gennaio 2013, è piuttosto breve, neanche 3 pagine, se non si considerano le premesse.
SENTENZA “Il dibattuto tema portato alla attenzione di questa S.C [Suprema Corte] con il presente gravame ha imboccato, di recente, un indirizzo interpretativo chiaro secondo cui, in osservanza dei principi enunciati dalla Corte europea, non integra il reato di cui all’art. 4 L. 401/89 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE. Per converso, il reato sussiste quando un soggetto compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare”.
COMMENTO. In questo passaggio, la Suprema Corte individua correttamente il perimetro di legalità inerente alla materia oggetto del giudizio, indicando le precise condizioni in base alle quali la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza NON integra il reato di cui all’art. 4 L. 401/89. Segnatamente, la fattispecie non è considerata reato qualora ci sia stata un’illegittima esclusione o una mancata partecipazione ai bandi di gara e purché ciò sia dovuto alla “non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio ...”.
Quindi la Suprema Corte, quando afferma che l’attività di trasmissione dati NON integra il reato di scommesse clandestine (art. 4 L. 401/89), da un lato fa riferimento al concetto di “non conformità ... del regime concessorio”, ma, dall’altro, PRECISA che tale concetto deve essere inteso secondo l’interpretazione che di esso ha fornito la Corte di Giustizia.
SENTENZA. “La prima sentenza sopra citata [Costa Cifone] è stata adottata in un caso che vedeva coinvolta la Stanley ... e, data la condizione di tale società, il principio è stato ribadito più di recente in un altro caso che vedeva sempre coinvolta la Stanley .... ove si è ricordato che la decisione della Corte di Strasburgo [Costa Cifone] è stata puntuale nel chiarire perché - ed a quali condizioni (anche alla luce della precedente sentenza Placanica [della stessa Corte di Giustizia] - la norma incriminatrice nazionale risulta incompatibile con la normativa comunitaria (artt. 43 e 49 C.E.)”.
COMMENTO. Da notare che la Cassazione, dopo aver affermato che la NON CONFORMITÀ del sistema concessorio deve essere inteso secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia, si limita semplicemente a richiamare le due sentenze chiave del Giudice europeo, la Placanica e la Costa Cifone, ma non specifica affatto qual è questa interpretazione.
L’interpretazione che la Corte di Giustizia dà al concetto di NON CONFORMITÀ la troviamo invece molto chiara nelle conclusioni della sentenza Placanica. La NON CONFORMITÀ di un regime concessorio si ha quando uno Stato membro ha impedito a un operatore, in violazione del diritto comunitario, di accedere a tale sistema concessorio. La Corte riconosce in un paragrafo successivo che la Goldbet NON si trova in questa condizione.
SENTENZA. “Il risultato è, quindi, che, laddove risulti accertato che il soggetto svolge attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse clandestine in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale (a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle loro, ovvero per aver subordinato la partecipazione alla gara per il rilascio a condizioni che risultano in violazione del diritto comunitario), ricorre l'obbligo del giudice di «disapplicare»”.
COMMENTO. Qui la Cassazione non sta più sbrigativamente riportandosi alle sentenze della Corte di Giustizia, ma le sta interpretando. E le sta interpretando IN MODO NON CORRETTO. La Corte, infatti, opera un generico riferimento al fatto che nelle gare svolte in Italia ci sono state alcune condizioni "di accesso" che risultano in violazione del diritto comunitario, senza accorgersi però che, secondo la Corte di Giustizia (che si è a lungo soffermata, sia nella Placanica che nella Costa Cifone, sulle violazioni del diritto comunitario contenute nelle gare del 1999 e in quelle Bersani), affinché l’offerta dei servizi cross border non sia soggetta all’applicazione di sanzioni penali, NON è sufficiente che i bandi di gara abbiano contenuto delle violazioni del diritto comunitario, ma è necessario che quelle violazioni abbiano effettivamente impedito la partecipazione alle gare.
Ad esempio, nelle gare Bersani, la norma che imponeva il rispetto di distanze minime dagli operatori già presenti sul territorio (i Concessionari storici), è considerata una violazione del diritto comunitario (v. sentenza Costa Cifone), ma non è stata certo una norma che impediva l’ingresso nel sistema concessorio. Di fronte a una simile previsione, si poteva partecipare alla gara e contemporaneamente impugnarla innanzi al TAR. Questo era il rimedio. Diversamente, aprire CED senza alcuna autorizzazione rimane REATO.
SENTENZA. “Trasferendo i predetti principi nel caso in esame, discende inevitabile che, per quanto riguarda la Stanley, la decisione è obbligata. Ad analoga soluzione si deve pervenire, però, anche riguardo alla Goldbet. Ed infatti, con la ordinanza del 16.2.12 (pronunciata nella causa C-413/10) dalla Corte europea nei confronti dei ricorrenti Pulignano ed altri, nonché nei confronti di Zungri Concetta, la Corte ha testualmente affermato che, riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto, di fatto e di diritto, identico a quello su cui si era pronunciata quella stessa Corte nella causa Costa Cifone (già prima evocata)”.
COMMENTO: Fin qui nulla di sbagliato. In sostanza, la Corte di Giustizia dice che ai soggetti destinatari dell’ordinanza del 16.2.2012 (C-413/10) possono essere applicati gli stessi principi affermati nella sentenza Costa Cifone: infatti, poiché i quesiti del Tribunale di Prato sono identici a quelli della Cassazione che aveva generato poi la Costa Cifone, è chiaro che la risposta deve essere identica. A quesiti identici si dà una risposta identica. Ma, tra i destinatari della risposta identica, c’è anche un CED Goldbet (la signora Zungri) e ... la situazione avrebbe imposto un approfondimento giuridico.
SENTENZA. “Tuttavia, - ha soggiunto la Corte - il discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Zungri che aveva operato per conto della società tedesca Goldbet Sportwetten GmbH perché, al pari della società di diritto inglese Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alle gare ... [Bersani]. La Corte europea, nel decidere in tal modo, aveva ben presente il fatto che, in quel caso, la società detenuta dalla Goldbet [la Totobetting] aveva partecipato alle gare ... [Bersani] ... ed aveva anche conseguito la concessione poi revocata perché, di fatto, sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, attività di gioco transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione; e ciò, in violazione dello schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della concessione ...”.
COMMENTO. Quindi la Cassazione ha ben presente che Goldbet non ha partecipato alle gare Bersani e che invece una sua controllata ha partecipato, ma ha poi perso le concessioni perché faceva attività cross border, proibita dalla legge e dallo schema di convenzione. Questo è un passaggio fondamentale: la Corte di Cassazione appare convinta che l’attività di Goldbet non sia stata conforme alla legge, ma – quasi a voler giustificare la propria decisione – cosi prosegue:
SENTENZA. “La Corte [di Giustizia], però, di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa e Cifone e che, conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era «pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice»”.
COMMENTO. Appare evidente che la Cassazione quasi si considera obbligata a decidere in un certo modo dalla presenza dell'ordinanza Zungri, senza pensare che avrebbe potuto analizzare nel merito tale provvedimento, poi analizzare nel merito la storia di Goldbet e, alla fine, concludere nel merito che Goldbet non è stata in alcun modo discriminata e, di conseguenza, la sua attività non può essere considerata lecita.
COMMENTO ULTERIORE: La Corte di Cassazione, senza alcuna analisi o approfondimento, e senza aver minimamente spiegato il motivo per cui Goldbet sarebbe stata discriminata, prosegue e conclude le sue motivazioni con 3 argomenti, senza accorgersi che il primo non può riferirsi a Goldbet ma solo a Stanleybet, il secondo è completamente errato, il terzo è impreciso e sembra intendere il concetto di ‘diritto di stabilimento’ in modo non conforme alle sentenze della Corte di Giustizia. Ecco il primo argomento, totalmente fuori luogo, se riferito a Goldbet....:
SENTENZA. “In particolare, si è ricordato che [punto 9 dell’ordinanza Pulignani + altri (tra cui Zungri)], in base ai principi di parità di trattamento e di effettività nonché agli artt. 43 e 49 CE, uno Stato membro non può escludere una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e, quindi, cercare di rimediare mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni e, al contempo, proteggendo le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti attraverso la previsione di determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli degli operatori già esistenti”.
COMMENTO. Questo passaggio della sentenza è veramente strano e anomalo perché, di nuovo, la Cassazione appare insicura di sé stessa e sembra voler trovare nuovi argomenti a favore di Goldbet. Ma questo argomento, in questo contesto, appare privo di senso giuridico. Vediamo perché.
Afferma la Cassazione, citando l’ordinanza Pulignani (punto 9), che non si può “escludere una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica...” e poi, cercare di rimediare a tale esclusione, emanando una nuova gara, ma proteggendo le posizioni commerciali acquisite dagli operatori preesistenti.
A cosa si riferisce l’ordinanza della Corte di Giustizia? Alle gare CONI del 1999, dalle quali Stanleybet e la categoria degli operatori quotati nei mercati regolamentati erano stati esclusi, e al fatto che le gare Bersani, destinate proprio a rimediare a tale esclusione, non avevano fatto altro che perpetuare le discriminazioni già compiute nei confronti di tali soggetti. Certo, non si riferiva a Goldbet o Totobetting, che non esistevano neanche ai tempi delle gare CONI!
Quindi, è chiaro che il punto 9 dell’ordinanza Pulignani (7 Stanleybet + 1 Goldbet, la Signora Zungri) si riferisce ed è valido per i 7 Stanleybet, ma non per l’unico Goldbet, dato che Goldbet non ha nulla a che vedere con l’esclusione delle gare CONI del 1999.
Ma perché la Corte di Giustizia fa riferimento a questo argomento? Non è affatto strano, perché ci sono nel procedimento 7 Stanleybet, per cui l’argomento è più che valido. È invece strano che la Cassazione, nonostante l’argomento non sia valido per Goldbet, che non ha nulla a che vedere con l’esclusione dalle gare CONI (né lo ha mai lamentato), cade nell’equivoco di citare questo argomento, che invece vale solo per Stanleybet.
Ecco il secondo argomento, completamente non corretto.
SENTENZA. “In sostanza, con tale pronuncia la Corte di Giustizia si è allineata alla propria giurisprudenza precedente ..... tanto che la stessa Corte di Cassazione (.... sentenze di questa Sezione 28 Marzo 2007, n. 16969, PG in proc. Palmioli, e 22 Ottobre 2008, n.2417, Grieco) ha già ritenuto le regole e le clausole contenute nel D.L. prima citato [Bersani] in contrasto coi principi del Trattato ... perché causavano una ingiustificata penalizzazione dei futuri nuovi concessionari e, non a caso, anche altre pronunzie di questa S.C., successive al decreto Bersani (nn. 781 e 789 del 2008), hanno dichiarato la non conformità del regime concessorio italiano alla normativa comunitaria”.
COMMENTO. Nulla di più errato. La Suprema Corte si confonde, certamente in buona fede, tra le gare Coni e le gare Bersani. Le sue sentenze Palmioli (2007) e Grieco (2008), infatti, si riferiscono alle gare CONI! Ed è del tutto fuori luogo il riferimento “alla ingiustificata penalizzazione dei futuri nuovi concessionari”, dato che quelle sentenze avevano a oggetto fatti sorti in un momento in cui le gare Bersani non erano neanche state bandite! E, quindi, non si poteva certo indovinare che avrebbero contenuto le illegittime regole sulle distanze poi dichiarate illegali dalla successiva sentenza Costa Cifone. In questo caso, la Cassazione è caduta in un vero e proprio equivoco. Tuttavia, possiamo dire che l’argomento in sé stesso, dato che si riferiva a Stanleybet e non a Goldbet, è irrilevante ai fini della sentenza, ma ne mina ulteriormente l’autorevolezza.
Ecco il terzo argomento in cui la Corte sembra non corretta nell'applicazione del concetto di ‘diritto di stabilimento’ in modo conforme all'interpretazione cosi come specificata, per quanto riguarda le scommesse, nelle sentenze chiave della Corte di Giustizia.
SENTENZA. “La conclusione del discorso riconduce, pertanto, alle conclusioni già rassegnate nella citata sentenza di questa stessa sezione (16.2.12, Cifone, n. 28413) ove, - in conformità con la pronunzia adottata dalla Corte di Giustizia europea sulla questione pregiudiziale sollevata nell'ambito di quello stesso procedimento - è stato ribadito il concetto che un regime di monopolio statale che operi mediante il sistema delle concessioni può non confliggere con i principi del Trattato CE, ma le eventuali limitazioni imposte devono rispondere a principi precisi che concernono le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi e devono rispondere a «motivi imperativi di interesse generale» con proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza. In assenza dei suddetti requisiti - dice la sentenza citata - «le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata».
Pertanto, nel caso in esame, la mancata disapplicazione viene giustamente lamentata dal ricorrente e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste”.
COMMENTO: Forse, sentendosi priva di un’argomentazione veramente valida e convincente, la Cassazione fa riferimento a un principio generale della sentenza Costa Cifone, che vale per tutti, ma che di per sé è debolissimo. In realtà, il senso secondo cui va interpretata la libertà di stabilimento non è uno qualsiasi, ma è ben specificato nelle sentenze della Corte di Giustizia: bisogna provare di essere stati concretamente impediti, in violazione del diritto comunitario, all’entrata in un dato Paese.
Goldbet non ha subito una tale discriminazione e, infatti, la Cassazione non è riuscita a spiegare e a superare questo punto lasciando un vuoto incolmabile. Se Goldbet non ha subito nessuna discriminazione, la sua attività, sulla base di questo assunto, non potrebbe essere considerata lecita.
LA SENTENZA È ERRATA: CON QUALE PROCEDURA SARÀ RIBALTATA? FATTO NUOVO O SEZIONI UNITE?
Una sentenza della Corte di Cassazione naturalmente non può essere impugnata, perché la Cassazione è corte di ultima istanza, e da questo momento l’operatore CED cui la sentenza si riferisce è pienamente legittimato.
Tuttavia, se una sentenza è errata, e ciò viene dimostrato dai difensori e/o dalle parti offese o dalle parti civili, nulla impedisce che il giudice di primo grado (sia cautelare, cioè il Tribunale del Riesame, sia di merito, cioè il Tribunale di primo grado e la Corte d’appello), possa motivare e decidere, su un nuovo caso, in modo diverso.
Tramite i nuovi ricorsi per Cassazione, si può quindi arrivare ancora di fronte alla Corte di Cassazione su un nuovo caso Goldbet. Stanleybet, nell’ambito del progetto Cartago, procederà a costituirsi parte civile nei procedimenti penali instaurati contro gli operatori che presume illegali, e tra questi anche Goldbet, per ottenere al più presto che la sentenza sia ribaltata.
Nel caso appena descritto, il ribaltamento della sentenza non avviene, normalmente, con la Cassazione che smentisce sé stessa. Se una sezione della Cassazione ritiene di dover cambiare orientamento rispetto al precedente orientamento di un’altra sezione (oppure un collegio di una sezione ritiene di discostarsi dall’orientamento di un altro collegio), allora potrebbe mandare il caso alle Sezioni Unite, che poi pongono fine ai contrasti giurisprudenziali e da quel momento le Sezioni Unite statuiscono la regola di diritto valida per tutti.
Una sentenza priva di motivazione, illogica, manifestamente infondata come quella appena commentata non può certamente superare il vaglio della Suprema Corte riunita a Sezioni Unite.
C’è però un’altra possibilità. Come annunciate in questo comunicato stampa è imminente una nuova sentenza della Corte di Giustizia, questa volta direttamente su Goldbet.
É accaduto che Stanleybet è intervenuta in un caso Goldbet innanzi al TAR Toscana, a favore dello Stato Italiano. Il TAR ha accolto la richiesta di inviare il caso alla Corte di Giustizia.
Questa volta la Corte non ha risolto il caso con ordinanza che richiama la Costa Cifone, ma ha avviato un autonomo procedimento e ha ritenuto di dover convocare tutte le parti ad una udienza orale di trattazione (appunto, convocata a Lussemburgo per il 18/04/2013).
La Corte non sembra intenzionata a farsi confondere di nuovo da un caso Goldbet nascosto in mezzo ad altri 7 casi Stanleybet.
Questa volta si parlerà solo di Goldbet.
Stanleybet intende dimostrare, con fatti certi e concreti, che Goldbet ha, in Italia, “abusato del diritto”.
Le memorie presentate dal Governo italiano e dalla Commissione Europea, sono di qualità eccellente. Entrambe.
Se, a seguito dell’udienza del 18/04/2013, la Corte di Giustizia emetterà una nuova sentenza per Goldbet, in cui conclude che la compagnia austriaca non è stata discriminata, e che quindi a essa e ai suoi CED si deve applicare la sanzione penale, allora non ci sarà la necessità di passare alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Una qualsiasi sezione, addirittura la stessa sezione e lo stesso collegio che ha già emesso la sentenza commentata, potrebbe cambiare orientamento e decidere per l’illegalità di Goldbet. In questo caso, il fatto nuovo (appunto la nuova pronunzia della Corte UE) impone una rivisitazione critica della giurisprudenza, impone una nuova pronunzia della Corte di Cassazione senza remissione del caso alle Sezioni Unite.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda Pinochet11 » 26/03/2013 - 20:08
ma anche nella vita fai tutto da solo?
ma non è che sei marzullo?
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Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda Pinochet11 » 26/03/2013 - 20:16
LEGGI UN PO' MARZULLO.....http://www.jamma.it/scommesse/caso-gold ... Y.facebook 
Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda ughetto » 26/03/2013 - 20:40
AHAHAHAHAHAHAHA....QUANTO VI RODEEEEEEEEEEEEEEE IL CULOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AHAHAHAHAHAH
Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda ughetto » 26/03/2013 - 20:46
Cmq, per darti un po di ragione, quando ero accecato dai dittatori del betting anche io mi leggevo le cazzate che scrivevano e mi facevo le pippe mentali...ma ora su Zelig sareste davvero protagonisti....ma andate a Ca...rtago va !!!!!
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Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda alexander78 » 26/03/2013 - 21:58
ahahhahah anche a me viene da ridere , mandrake guardi il mondo com lo vuoi tu no come lo vorrebbero tutti......
sei una sorte di dittatore o il mio regime o nessuno........
mi sembri ridicolo & banale allo stesso tempo..............
!)Non vi scende giu' il fatto che Goldbet sia leggittimata come la Stanley ad operare in Italia....
2) Avete paura che dal punto di vista commerciale la Goldbet vi mortifichi....
3) Dal punto di vista delle provvigioni che sono quasi il doppio della vs amata rossa
4)Che la direzione generale e gli uffici commerciali della Goldbet sono all'avanguardia, disponibii con i loro ced, e sempre a passo con i tempi, voi sete rimasti agli anni 80.......
5)Avete paura Che i vostri ctd possano chiudere per motivi di guadagno, per poi passare alla Goldbet cosa che sta succedendo in questi giorni in parecchie città italiane.
6) Naturalmente siete rimasti così male che nn sapete piu' dove sbattere la testa, e' anche a te MANDRAKE nn ti vedo piu' lucido come tanto tempo fa', stai steccando di brutto.....
Infine spero è lo dico seriamente che tutti i ctd Stanley possano chiudere, per poi aprire con altri book , in modo che vi rendiate conto che siete un'AZIENDA in crisi, quasi in via di Fallimento sia dal punto di vista commerciale, concorrenziale, e purtroppo anche dal punto di vista UMANO siete come i NAZISTI...............Avete schiavizzato i vs ctd, nn li fate esprimere nemmeno un giudizio su una sentenza, hahaahah bisogna avere il permesso per parlare......... MA IN CHE MONDO VIVETE........ E TU CARO AVVOCATO , NELLA VITA REALE SEI ANCHE COSì ???? PER DIR UNA PAROLA DEVI CHIEDERE IL PERMESSO O PER SCRIVERE QUALCOSA CHE TU PENSI???????
ROBA DA MATTI SEI UNO SCHIAVIZZATO ..... I QUESTI TEMPI ANCORA IN CATENE STAI????
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sei una sorte di dittatore o il mio regime o nessuno........
mi sembri ridicolo & banale allo stesso tempo..............
!)Non vi scende giu' il fatto che Goldbet sia leggittimata come la Stanley ad operare in Italia....
2) Avete paura che dal punto di vista commerciale la Goldbet vi mortifichi....
3) Dal punto di vista delle provvigioni che sono quasi il doppio della vs amata rossa
4)Che la direzione generale e gli uffici commerciali della Goldbet sono all'avanguardia, disponibii con i loro ced, e sempre a passo con i tempi, voi sete rimasti agli anni 80.......
5)Avete paura Che i vostri ctd possano chiudere per motivi di guadagno, per poi passare alla Goldbet cosa che sta succedendo in questi giorni in parecchie città italiane.
6) Naturalmente siete rimasti così male che nn sapete piu' dove sbattere la testa, e' anche a te MANDRAKE nn ti vedo piu' lucido come tanto tempo fa', stai steccando di brutto.....
Infine spero è lo dico seriamente che tutti i ctd Stanley possano chiudere, per poi aprire con altri book , in modo che vi rendiate conto che siete un'AZIENDA in crisi, quasi in via di Fallimento sia dal punto di vista commerciale, concorrenziale, e purtroppo anche dal punto di vista UMANO siete come i NAZISTI...............Avete schiavizzato i vs ctd, nn li fate esprimere nemmeno un giudizio su una sentenza, hahaahah bisogna avere il permesso per parlare......... MA IN CHE MONDO VIVETE........ E TU CARO AVVOCATO , NELLA VITA REALE SEI ANCHE COSì ???? PER DIR UNA PAROLA DEVI CHIEDERE IL PERMESSO O PER SCRIVERE QUALCOSA CHE TU PENSI???????
ROBA DA MATTI SEI UNO SCHIAVIZZATO ..... I QUESTI TEMPI ANCORA IN CATENE STAI????
La libertà non è solo un diritto, ma è un dovere........
Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda max90 » 26/03/2013 - 22:36
azzardo un ipotesi non è che la goldbet ora si inizia a montare la testa come ai tempi ha fatto la stanley e inizi a fare assurde pretese tipo cauzioni allestimenti shop abbassamento provvigioni??? e chiedo ai ced goldbet come mai la società ha partecipato al bando??? se ottiene le licenze sarà un bel problema far convivere le due reti sempre che la aams non gli revochi le concessioni..... anche se avendo visto l'offerta di 11.300 euro contro altri come eurobet e snai che hanno offerto un mucchio di soldi dubito che riusciranno a prenderle tutte e 100, ad ogni modo era prevedibile che quelli della rossa si appellassero a qualche cavillo stavola il colpo lo hanno avvertito tutto ehehehe!
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Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda Gaetaniello » 26/03/2013 - 22:39
Sono peggio che alla frutta ieri per piazza 200 euro non 2000 ho dovuto telefona a due agenzie quota 1,80 qualificazioni ai mondiali non coppa del nonno

non scrivetemi messaggi non posso ne leggerli ne rispondere,grazie
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Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda lordmarshall » 27/03/2013 - 00:25
Max90, non credo che Goldbet commetta gli stessi errori della Stanley, e per un semplice motivo: il 2016 è alle porte.
Mi spiego.Stanley, a mio avviso, ha commesso un grosso errore: pensare che i CTD siano una sua proprietà. Niente di più sbagliato.La rete è costituita da imprenditori indipendenti che promuovono e commercializzano i prodotti del book con i quali hanno un rapporto commerciale.
Stanley, invece, pensa che la rete che commercializza i suoi prodotti, sia di sua proprietà, come se i CTD siano gestiti da suoi dipendenti, non tenendo conto che i CTD sono strutture imprenditoriali autonome.
Invece Goldbet, con intelligenza, ha capito che il modo più solido per ottenere la fedeltà di un CTD sia dare allo stesso strumenti e vantaggi commerciali che rendano il CTD molto performante sul mercato. Goldbet è un bookmaker che offre i suoi servizi attraverso un patto ed un protocollo di offerta prestabilito tra le parti ( accettazione e rispetto del modus operandi del book), senza vincoli contrattuali in termini di esclusiva temporale, ovvero senza obblighi di affiliazione pluriennale che preveda penali in caso di rescissione anticipata.
Questo Stanley non lo ha mai(?) capito...
Tranquillo Max, io sono sereno e nutro piena fiducia nell'azienda.
Mi spiego.Stanley, a mio avviso, ha commesso un grosso errore: pensare che i CTD siano una sua proprietà. Niente di più sbagliato.La rete è costituita da imprenditori indipendenti che promuovono e commercializzano i prodotti del book con i quali hanno un rapporto commerciale.
Stanley, invece, pensa che la rete che commercializza i suoi prodotti, sia di sua proprietà, come se i CTD siano gestiti da suoi dipendenti, non tenendo conto che i CTD sono strutture imprenditoriali autonome.
Invece Goldbet, con intelligenza, ha capito che il modo più solido per ottenere la fedeltà di un CTD sia dare allo stesso strumenti e vantaggi commerciali che rendano il CTD molto performante sul mercato. Goldbet è un bookmaker che offre i suoi servizi attraverso un patto ed un protocollo di offerta prestabilito tra le parti ( accettazione e rispetto del modus operandi del book), senza vincoli contrattuali in termini di esclusiva temporale, ovvero senza obblighi di affiliazione pluriennale che preveda penali in caso di rescissione anticipata.
Questo Stanley non lo ha mai(?) capito...
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Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda mandrake76 » 27/03/2013 - 10:13
Ma che bella armata brancaleone che siete.
Non c'e' nessuno che cerchi di fare un ragionamento che sia uno.
Che ne so ...
si potrebbe dire che non e' vero che c'e' la Corte di Giustizia il 18 Aprile dove Goldbet, potrebbe essere confermata non aver subito nessuna discriminazione ....
si potrebbe dire che non e' vero che se la Corte di Giustizia confema che non c'e' stata discriminazione questo non vuol necessariamente dire che la cassazione debba cambiare orientamento come dice Stanley....
si potrebbero dire tante altre cose, perche, obiettivamente, tra il dire e il fare c'e' sempre di mezzo il mare.
Invece nessuno che commenta.
Solo insulti, scherni, etc,etc. Quindi tutto quello che Stanley ha detto nel suo comunicato deve pur essere vero se la reazione e' solo di insultare.
'Nazisti' sembra essere stato l'insulto nuovo. Il resto e' roba vecchia.
Siete tutti carte scoperte e, come ho gia' detto, di basso valore.
Il piu' divertente e' max, che e' un sostenitore del sistema concessorio e che se Goldbet fosse dichiarata illegale, non potrebbe che gioirne. Siccome pero' sente la forza della Stanley, di cui e' ovviamente nemico, non sa piu' che pesci pigliare e alla fine propende per gli insulti verso la Stanley.
Bello spettacolo!
L'unico che si salva e' LORD MARSHALL, che fa dei ragionamenti, non necessariamente a favore Stanley, ma che pero' ci dimostra che la testa che scrive non e' una zucca vuota ma c'e' un cervello.
Vediamo un po' che dice.
LORD MARSHALL Max: 90, non credo che Goldbet commetta gli stessi errori della Stanley, e per un semplice motivo: il 2016 è alle porte. Mi spiego.Stanley, a mio avviso, ha commesso un grosso errore: pensare che i CTD siano una sua proprietà. Niente di più sbagliato.La rete è costituita da imprenditori indipendenti che promuovono e commercializzano i prodotti del book con i quali hanno un rapporto commerciale.
Stanley, invece, pensa che la rete che commercializza i suoi prodotti, sia di sua proprietà, come se i CTD siano gestiti da suoi dipendenti, non tenendo conto che i CTD sono strutture imprenditoriali autonome.
Invece Goldbet, con intelligenza, ha capito che il modo più solido per ottenere la fedeltà di un CTD sia dare allo stesso strumenti e vantaggi commerciali che rendano il CTD molto performante sul mercato. Goldbet è un bookmaker che offre i suoi servizi attraverso un patto ed un protocollo di offerta prestabilito tra le parti ( accettazione e rispetto del modus operandi del book), senza vincoli contrattuali in termini di esclusiva temporale, ovvero senza obblighi di affiliazione pluriennale che preveda penali in caso di rescissione anticipata.
Questo Stanley non lo ha mai(?) capito...
Tranquillo Max, io sono sereno e nutro piena fiducia nell'azienda.
MANDRAKE: Scusa ma e' solo una questione di scelta commerciale. Cosi come puo' essere normale che ci siano catene dove trovi vari tipi di prodotti, e' normale che ce ne siano anche dove c'e' la concentrazione su un solo prodotto. E' solo una questione di contratto e di scelta tra le parti.
Quello che non e' normale e' che uno firmi un contratto in cui fin dall'inizio c'e' un vincolo di esclusiva e poi sottobanco offre altri prodotti. E' semplicemente scorretto. Se uno non vuole fare cosi basta che va da un'altra parte e fa un contratto con un'altro operatore, per esempio con Goldbet che, a quanto tu dici, non gli importa se poi sottobanco lavori con planet.... o viceversa.... e' cosi?
La Stanley a me ha chiesto l'esclusiva. Ma mica mi ha obbligato. Se volevo, gli dicevo di no e me ne andavo con qualcun altro che non la chiede.... oppure che la chiede contrattualmente ma poi non la chiede di fatto.
Che bell'ambiente.
Quindi LORD MARSHALL non si tratta di errore ma di scelta commerciale normale in qualsiasi settore non solo nel betting. E, nel betting e' normale tra gli operatori regolamentati. Tutti chiedono l'esclusiva. Non e' che puoi aprire con match point e poi offrire snai. Stanley ha fatto questa scelta. Perche', credo, guarda al lungo periodo.
Chiarito questo, tu poi dici che il 2016 e' alle porte. Vero. Pero' per favore chiariscimi cosa intendi dire perche' questo e' un argomento molto vasto. Se ti riferisci al fatto che nel 2016 puo' esserci una liberalizzazione.... comunque non significa affatto che le catene specializzate non chiederanno piu' l'esclusiva. Ogni operatore che guarda al lungo periodo lo fa, ma non solo. Dopo averlo fatto lo pretende. Perche' investe nella sua rete.
Una ultima cosa.... guarda che Max non e' affatto tranquillo se gli dici che hai fiducia nell'azienda! Lui vorrebbe morti tutti i non Concessionari. La bile gli si gonfia di piu' quando sente profumo di Stanley, questo e' vero, pero' credimi, lui c'e' l'ha con tutti i non concessionari. Pero' Stanley, che appare forte e vincente, lo fa andare in bestia....
Vero max?
Dai quando dico ... 'zucca vuota' ... o cose del genere, sto scherzando. Un cervello lo devi pur avere se sei stato registrato all'anagrafe come essere umano. Il problema e' che non lo hai mai usato. Io sto pero' cercando di aiutarti perche' so bene che quando dico.... 'vero max?', ti arriva una scossa di riattivazione (peraltro molto improbabile). Credimi sto cercando di aiutarti.
Non c'e' nessuno che cerchi di fare un ragionamento che sia uno.
Che ne so ...
si potrebbe dire che non e' vero che c'e' la Corte di Giustizia il 18 Aprile dove Goldbet, potrebbe essere confermata non aver subito nessuna discriminazione ....
si potrebbe dire che non e' vero che se la Corte di Giustizia confema che non c'e' stata discriminazione questo non vuol necessariamente dire che la cassazione debba cambiare orientamento come dice Stanley....
si potrebbero dire tante altre cose, perche, obiettivamente, tra il dire e il fare c'e' sempre di mezzo il mare.
Invece nessuno che commenta.
Solo insulti, scherni, etc,etc. Quindi tutto quello che Stanley ha detto nel suo comunicato deve pur essere vero se la reazione e' solo di insultare.
'Nazisti' sembra essere stato l'insulto nuovo. Il resto e' roba vecchia.
Siete tutti carte scoperte e, come ho gia' detto, di basso valore.
Il piu' divertente e' max, che e' un sostenitore del sistema concessorio e che se Goldbet fosse dichiarata illegale, non potrebbe che gioirne. Siccome pero' sente la forza della Stanley, di cui e' ovviamente nemico, non sa piu' che pesci pigliare e alla fine propende per gli insulti verso la Stanley.
Bello spettacolo!
L'unico che si salva e' LORD MARSHALL, che fa dei ragionamenti, non necessariamente a favore Stanley, ma che pero' ci dimostra che la testa che scrive non e' una zucca vuota ma c'e' un cervello.
Vediamo un po' che dice.
LORD MARSHALL Max: 90, non credo che Goldbet commetta gli stessi errori della Stanley, e per un semplice motivo: il 2016 è alle porte. Mi spiego.Stanley, a mio avviso, ha commesso un grosso errore: pensare che i CTD siano una sua proprietà. Niente di più sbagliato.La rete è costituita da imprenditori indipendenti che promuovono e commercializzano i prodotti del book con i quali hanno un rapporto commerciale.
Stanley, invece, pensa che la rete che commercializza i suoi prodotti, sia di sua proprietà, come se i CTD siano gestiti da suoi dipendenti, non tenendo conto che i CTD sono strutture imprenditoriali autonome.
Invece Goldbet, con intelligenza, ha capito che il modo più solido per ottenere la fedeltà di un CTD sia dare allo stesso strumenti e vantaggi commerciali che rendano il CTD molto performante sul mercato. Goldbet è un bookmaker che offre i suoi servizi attraverso un patto ed un protocollo di offerta prestabilito tra le parti ( accettazione e rispetto del modus operandi del book), senza vincoli contrattuali in termini di esclusiva temporale, ovvero senza obblighi di affiliazione pluriennale che preveda penali in caso di rescissione anticipata.
Questo Stanley non lo ha mai(?) capito...
Tranquillo Max, io sono sereno e nutro piena fiducia nell'azienda.
MANDRAKE: Scusa ma e' solo una questione di scelta commerciale. Cosi come puo' essere normale che ci siano catene dove trovi vari tipi di prodotti, e' normale che ce ne siano anche dove c'e' la concentrazione su un solo prodotto. E' solo una questione di contratto e di scelta tra le parti.
Quello che non e' normale e' che uno firmi un contratto in cui fin dall'inizio c'e' un vincolo di esclusiva e poi sottobanco offre altri prodotti. E' semplicemente scorretto. Se uno non vuole fare cosi basta che va da un'altra parte e fa un contratto con un'altro operatore, per esempio con Goldbet che, a quanto tu dici, non gli importa se poi sottobanco lavori con planet.... o viceversa.... e' cosi?
La Stanley a me ha chiesto l'esclusiva. Ma mica mi ha obbligato. Se volevo, gli dicevo di no e me ne andavo con qualcun altro che non la chiede.... oppure che la chiede contrattualmente ma poi non la chiede di fatto.
Che bell'ambiente.
Quindi LORD MARSHALL non si tratta di errore ma di scelta commerciale normale in qualsiasi settore non solo nel betting. E, nel betting e' normale tra gli operatori regolamentati. Tutti chiedono l'esclusiva. Non e' che puoi aprire con match point e poi offrire snai. Stanley ha fatto questa scelta. Perche', credo, guarda al lungo periodo.
Chiarito questo, tu poi dici che il 2016 e' alle porte. Vero. Pero' per favore chiariscimi cosa intendi dire perche' questo e' un argomento molto vasto. Se ti riferisci al fatto che nel 2016 puo' esserci una liberalizzazione.... comunque non significa affatto che le catene specializzate non chiederanno piu' l'esclusiva. Ogni operatore che guarda al lungo periodo lo fa, ma non solo. Dopo averlo fatto lo pretende. Perche' investe nella sua rete.
Una ultima cosa.... guarda che Max non e' affatto tranquillo se gli dici che hai fiducia nell'azienda! Lui vorrebbe morti tutti i non Concessionari. La bile gli si gonfia di piu' quando sente profumo di Stanley, questo e' vero, pero' credimi, lui c'e' l'ha con tutti i non concessionari. Pero' Stanley, che appare forte e vincente, lo fa andare in bestia....
Vero max?
Dai quando dico ... 'zucca vuota' ... o cose del genere, sto scherzando. Un cervello lo devi pur avere se sei stato registrato all'anagrafe come essere umano. Il problema e' che non lo hai mai usato. Io sto pero' cercando di aiutarti perche' so bene che quando dico.... 'vero max?', ti arriva una scossa di riattivazione (peraltro molto improbabile). Credimi sto cercando di aiutarti.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda max90 » 27/03/2013 - 10:35
ahahhah ancora con sta storia.... ho già detto e ridetto che non ho nessuna agenzia non ho nessun ced con nessuno e non ho interesse a sponsorizzare gli aams parlo da ex lavoratore del settore visto che lo conosco e conosco anche il metodo di lavorare della rossa... a parte questa parentesi avvocatuccio lo sa ppiamo tutti il metodo della stanley, questo lavoro di discredito lo hanno fatto anche prima di questa sentenza che ovviamente li ha smentiti....il 18 aprile secondo me gli prenderà un coccolone.... cmq per quanto riguarda la questione shop posso ben capire che la snai la matchpoint pretendano un certo arredamento visto che hanno investito dei soldi per dare una concessione da gestire ma che lo pretenda anche una società che non ha nessuna concessione che non da nessun servizio o meglio da un servizio scadente.... che dopo aver fatto prendere denunce penali fatto spendere soldi (quando si viene chiusi l'affitto però la stanley non lo paga a nessuno) ecc ecc gli deve allestire lo shop da chi dicono loro per chissà quale motivo a voler pensare male si fa subito!!! avvocà senti a me cerca di prendere i consigli di lordmarshal e di girarli a chi di dovere innanzitutto quel pizzico di umanità nei rapporti con gli affiliati e ascoltare le loro richieste non farebbe male alla società!!!
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Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda Pinochet11 » 27/03/2013 - 11:06
lo stupido parla tanto il saggio parla poco...
Re: 18 Aprile: l'Europa può ribaltare la cassazione su Goldb
Messaggioda ughetto » 27/03/2013 - 12:16
Ragionamento de che...siete voi i cervelloni, quelli che vogliono riportare la legalità in Italia no ? Per me ve rode tanto il culo, ma vi brucia proprio....
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