Corte di Cassazione riconosce operato legittimo di Goldbet
Inviato: 21/03/2013 - 01:42
DEPOSITATE IL 18 MARZO LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA “ANTELLI”.
GOLDBET VINCE ANCHE AL RIESAME SUL NUOVO BANDO
(Jamma) – C’era attesa. Perchè finchè la sentenza non è “nero su bianco” tanti sono gli interrogativi e le ipotesi. Ma alla fine la motivazione è arrivata. Goldbet discriminata proprio come Stanley. Questo il clamoroso ed inequivocabile verdetto.
La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha finalmente chiarito la posizione dell’austriaca Goldbet Sportwetten gmbh rispetto alla Gara Bersani, affermando di condividere quanto affermato dalla Corte di Giustizia con l’Ordinanza 16.2.2012.
Questo un passo della motivazione: “…..Trasferendo i predetti principi nel caso in esame, discende inevitabile che, per quanto riguarda la Stanley, la decisione è obbligata. Ad analoga soluzione si deve pervenire, però, anche riguardo alla Goldbet. Ed infatti, con l’ordinanza del 16.2.2012 (pronunciata nella causa c-413/2010) dalla Corte europea nei confronti dei ricorrenti Pulignano ed altri, nonchè nei confronti di Zungri Concetta, la Corte ha testualmente affermato che, riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto, di fatto e di diritto, identico a quello su cui si era pronunciata quella stessa Corte nella causa Costa – Cifone (già prima evocata). Tuttavia – ha soggiunto la Corte – il discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Zungri che aveva operato per conto della società tedesca Goldbet Sportwetten gbbh perchè, al pari della società di diritto inglese Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alle gare indette nel 2006 dall’AAMS in applicazione del D.L.4.7.06 n.223. La Corte Europea, nel decidere in tal modo, aveva ben presente il fatto che, in quel caso, la società detenuta dalla Goldbet aveva partecipato alle gare indette dall’AAMS nel 2006 ed aveva anche conseguito la concessione poi revocata perchè, di fatto, sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, attività di gioco trasfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione; e ciò in violazione dello schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli. La Corte, però, di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa Cifone e che, conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice…Pertanto, nel caso in esame, la mancata disapplicazione viene giustamente lamentata dal ricorrente e la sentenza impugnata (di condanna, resa dal Tribunale di Giulianova dr.Cirillo ndr) deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste..”
L’avv.Marco Ripamonti ha così commentato: “Sono soddisfatto. La Sentenza è pienamente condivisibile ed applica al caso Goldbet i principi della Sentenza CE Costa Cifone. Debbo dire che il risultato non mi sorprende, perchè del resto la stessa Corte di Cassazione, in pronunce successive alla Sentenza Cifone, aveva affermato la non applicabilità tout cort della Sentenza CE a tutti gli operatori esteri in ambito UE, bensì soltanto a quei soggetti effettivamente discriminati dalla Gara Bersani. Da ciò, però, l’inevitabile applicazione dei principi stessi proprio a Goldbet, in piena linea con il dettato della Corte CE sul caso Zungri ed avendo offerto, la società austriaca, ampia dimostrazione circa gli aspetti discriminatori concretamente e direttamente subìti.
Ribadisco che questa vicenda processuale è impreziosita dalla possibilità che Snai e Stanley hanno avuto per potere ampiamente offrire alla Corte di Cassazione la propria valutazione della fattispecie offrendo ed argomentando le rispettive tesi. Tesi che però sono state evidentemente disattese dalla stessa Suprema Corte di Cassazione. Questo mi rende ancor più soddisfatto perchè, lo ripeto, nessuno potrà avere alcunchè da recriminare. La questione, sul punto, è chiusa. Occorre guardare al futuro. Ed è importante sottolineare come già un Tribunale di Riesame, particolarmente lungimirante, abbia colto anche riguardo a Goldbet come anche la più recente gara per i 2000 diritti presenti aspetti discriminatori tali da mantenere un assetto concessorio non in linea con la normativa UE”.
GOLDBET VINCE ANCHE AL RIESAME SUL NUOVO BANDO
(Jamma) – C’era attesa. Perchè finchè la sentenza non è “nero su bianco” tanti sono gli interrogativi e le ipotesi. Ma alla fine la motivazione è arrivata. Goldbet discriminata proprio come Stanley. Questo il clamoroso ed inequivocabile verdetto.
La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha finalmente chiarito la posizione dell’austriaca Goldbet Sportwetten gmbh rispetto alla Gara Bersani, affermando di condividere quanto affermato dalla Corte di Giustizia con l’Ordinanza 16.2.2012.
Questo un passo della motivazione: “…..Trasferendo i predetti principi nel caso in esame, discende inevitabile che, per quanto riguarda la Stanley, la decisione è obbligata. Ad analoga soluzione si deve pervenire, però, anche riguardo alla Goldbet. Ed infatti, con l’ordinanza del 16.2.2012 (pronunciata nella causa c-413/2010) dalla Corte europea nei confronti dei ricorrenti Pulignano ed altri, nonchè nei confronti di Zungri Concetta, la Corte ha testualmente affermato che, riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto, di fatto e di diritto, identico a quello su cui si era pronunciata quella stessa Corte nella causa Costa – Cifone (già prima evocata). Tuttavia – ha soggiunto la Corte – il discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Zungri che aveva operato per conto della società tedesca Goldbet Sportwetten gbbh perchè, al pari della società di diritto inglese Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alle gare indette nel 2006 dall’AAMS in applicazione del D.L.4.7.06 n.223. La Corte Europea, nel decidere in tal modo, aveva ben presente il fatto che, in quel caso, la società detenuta dalla Goldbet aveva partecipato alle gare indette dall’AAMS nel 2006 ed aveva anche conseguito la concessione poi revocata perchè, di fatto, sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, attività di gioco trasfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione; e ciò in violazione dello schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli. La Corte, però, di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa Cifone e che, conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice…Pertanto, nel caso in esame, la mancata disapplicazione viene giustamente lamentata dal ricorrente e la sentenza impugnata (di condanna, resa dal Tribunale di Giulianova dr.Cirillo ndr) deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste..”
L’avv.Marco Ripamonti ha così commentato: “Sono soddisfatto. La Sentenza è pienamente condivisibile ed applica al caso Goldbet i principi della Sentenza CE Costa Cifone. Debbo dire che il risultato non mi sorprende, perchè del resto la stessa Corte di Cassazione, in pronunce successive alla Sentenza Cifone, aveva affermato la non applicabilità tout cort della Sentenza CE a tutti gli operatori esteri in ambito UE, bensì soltanto a quei soggetti effettivamente discriminati dalla Gara Bersani. Da ciò, però, l’inevitabile applicazione dei principi stessi proprio a Goldbet, in piena linea con il dettato della Corte CE sul caso Zungri ed avendo offerto, la società austriaca, ampia dimostrazione circa gli aspetti discriminatori concretamente e direttamente subìti.
Ribadisco che questa vicenda processuale è impreziosita dalla possibilità che Snai e Stanley hanno avuto per potere ampiamente offrire alla Corte di Cassazione la propria valutazione della fattispecie offrendo ed argomentando le rispettive tesi. Tesi che però sono state evidentemente disattese dalla stessa Suprema Corte di Cassazione. Questo mi rende ancor più soddisfatto perchè, lo ripeto, nessuno potrà avere alcunchè da recriminare. La questione, sul punto, è chiusa. Occorre guardare al futuro. Ed è importante sottolineare come già un Tribunale di Riesame, particolarmente lungimirante, abbia colto anche riguardo a Goldbet come anche la più recente gara per i 2000 diritti presenti aspetti discriminatori tali da mantenere un assetto concessorio non in linea con la normativa UE”.