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TOTEM PROMOGAMES

Inviato: 15/02/2013 - 12:23
da nepo78
Salve a tutti,
premetto che sono nuovo del forum e da circa un anno sono titolare un sale e tabacchi con ricevitoria Sisal e Lottomatica + relativa sala slot.
Mi hanno proposto di installare un totem coi promogames segnalandomi che nonostante il decreto balduzzi loro sono regolari perchè i loro giochi non danno vincita in denaro, vorrei chiedere ai più esperti se è quanto mi è stato detto rappresenta la realtà o è la solita cantata del commerciale, la mia rivendita è sita in un piccolo comune e vorrei evitare casini e relative figure di..... con visite della GDF ,sequestri ecc..ecc...
Grazie a chi vorrà rispondertmi.

Re: TOTEM PROMOGAMES

Inviato: 15/02/2013 - 17:31
da PATPR
MODIFICHE AL TULPS

Modificato l'articolo 110 del TULPS: agli apparecchi e congegni per il gioco lecito si aggiungono anche quelli senza introduzione di denaro e quelli che distribuiscono tagliandi. Le regole tecniche per la produzione di questi apparecchi da gioco e per la regolamentazione amministrativa - compreso il numero delle macchine da installare nei punti di offerta, dovranno essere stabilite "con decreto del Ministro dell'Economia, su proposta del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro tre mesi". Prevista anche una tassa una tantum di 500 euro per il 2012 per i proprietari di apparecchi utilizzati come veicoli di manifestazioni a premio e sanzioni da 1.500 a 15.000 euro per ciascuna macchina installata senza autorizzazione.

Re: TOTEM PROMOGAMES

Inviato: 15/02/2013 - 18:40
da nepo78
chiarissimo grazie mille!!!

Re: TOTEM PROMOGAMES

Inviato: 18/02/2013 - 16:11
da eliodesanctis
c'è però da considerare sia questo fatto:

(Jamma) – Il caso “giochi promozionali” viene trattato anche a Bologna, dove il Tribunale del Riesame si è trovato ad affrontare una fattispecie relativa a sequestro disposto su totem collegato al sito www.playnetisland.com, con conseguente contestazione del reato di cui all’art.4 legge 401/89.

Il Collegio con provvedimento del 7 febbraio 2013, in accoglimento delle argomentazioni del difensore avv.Marco Ripamonti, con studio in Firenze e Viterbo, ha annullato il sequestro affermando la insussistenza del fumus commissi delicti del reato in considerazione della circostanza che il sito internet cui è possibile accedere dall’apparecchio www.playnetisland.com è dominio della Sim Mobilien gmbh la quale è autorizzata dallo stato austriaco al commercio on line anche mediante la fruizione, da parte degli utenti, di giochi promozionali consentiti espressamente dalla Direttiva n.31/2000, cui è stata data attuazione con Decreto Legislativo 9.4.2003, n.70.
Il Collegio ha così disposto la restituzione dei totem.
L’avv.Marco Ripamonti, raggiunto da Jamma per un commento, ha così riferito: “La materia è relativamente nuova e non di immediato approccio. La Direttiva 31/2000 contempla la fattispecie dei gioco promozionale e la stessa Pubblica Amministrazione in una circolare di qualche anno fa ne indica le connotazioni che vanno accertate caso per caso. Personalmente, non mi è capitato di assistere altre Società che si occupano di tale attività commerciale on line con gioco promozionale, ad eccezione della società austriaca protagonista di questa vicenda e, quindi, non posso certamente esprimermi in termini generali con riferimento ad altre realtà commerciali attualmente operanti sui mercati. E’, tuttavia, importante sottolineare come non tutti i giochi possano ritenersi di tipo promozionale, ma soltanto quelli perfettamente in linea con la ratio della Direttiva in argomento“.



che questo:
Sono illegali quei promogames, ossia gli apparecchi che, a fronte di un ticket di gioco, mettono in palio buoni d’acquisto o beni di consumo, che restituiscono premi in denaro. Lo ha ribadito la Terza Sezione Penale della Corte Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato da una società in seguito al sequestro di alcuni apparecchi operato dal tribunale di Lecce.

Secondo i giudici supremi, come si legge su Agipronews.it, gli apparecchi consentivano ‘sia giochi completamente d’azzardo, in cui la vincita dipendeva dal caso, sia la presenza di un fine di lucro’, visto che ‘venivano effettuate giocate ed erano consentite vincite in denaro di rilevante valore economico’, che ‘erano sia reimpiegabili per altre giocate, sia liquidate in danaro, a richiesta, dal gestore dell’esercizio’.

Le somme giocate e vinte potevano essere sia riutilizzate che, su richiesta, cambiate in denaro contante al gestore, inoltre non era indicata alcuna possibilità sull’utilizzo ‘dei crediti acquisiti per acquisti online’ nè sul carattere promozionale dei giochi.

Re: TOTEM PROMOGAMES

Inviato: 18/02/2013 - 17:29
da nepo78
eliodesanctis ha scritto:c'è però da considerare sia questo fatto:

(Jamma) – Il caso “giochi promozionali” viene trattato anche a Bologna, dove il Tribunale del Riesame si è trovato ad affrontare una fattispecie relativa a sequestro disposto su totem collegato al sito http://www.playnetisland.com, con conseguente contestazione del reato di cui all’art.4 legge 401/89.

Il Collegio con provvedimento del 7 febbraio 2013, in accoglimento delle argomentazioni del difensore avv.Marco Ripamonti, con studio in Firenze e Viterbo, ha annullato il sequestro affermando la insussistenza del fumus commissi delicti del reato in considerazione della circostanza che il sito internet cui è possibile accedere dall’apparecchio http://www.playnetisland.com è dominio della Sim Mobilien gmbh la quale è autorizzata dallo stato austriaco al commercio on line anche mediante la fruizione, da parte degli utenti, di giochi promozionali consentiti espressamente dalla Direttiva n.31/2000, cui è stata data attuazione con Decreto Legislativo 9.4.2003, n.70.
Il Collegio ha così disposto la restituzione dei totem.
L’avv.Marco Ripamonti, raggiunto da Jamma per un commento, ha così riferito: “La materia è relativamente nuova e non di immediato approccio. La Direttiva 31/2000 contempla la fattispecie dei gioco promozionale e la stessa Pubblica Amministrazione in una circolare di qualche anno fa ne indica le connotazioni che vanno accertate caso per caso. Personalmente, non mi è capitato di assistere altre Società che si occupano di tale attività commerciale on line con gioco promozionale, ad eccezione della società austriaca protagonista di questa vicenda e, quindi, non posso certamente esprimermi in termini generali con riferimento ad altre realtà commerciali attualmente operanti sui mercati. E’, tuttavia, importante sottolineare come non tutti i giochi possano ritenersi di tipo promozionale, ma soltanto quelli perfettamente in linea con la ratio della Direttiva in argomento“.



che questo:
Sono illegali quei promogames, ossia gli apparecchi che, a fronte di un ticket di gioco, mettono in palio buoni d’acquisto o beni di consumo, che restituiscono premi in denaro. Lo ha ribadito la Terza Sezione Penale della Corte Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato da una società in seguito al sequestro di alcuni apparecchi operato dal tribunale di Lecce.

Secondo i giudici supremi, come si legge su Agipronews.it, gli apparecchi consentivano ‘sia giochi completamente d’azzardo, in cui la vincita dipendeva dal caso, sia la presenza di un fine di lucro’, visto che ‘venivano effettuate giocate ed erano consentite vincite in denaro di rilevante valore economico’, che ‘erano sia reimpiegabili per altre giocate, sia liquidate in danaro, a richiesta, dal gestore dell’esercizio’.

Le somme giocate e vinte potevano essere sia riutilizzate che, su richiesta, cambiate in denaro contante al gestore, inoltre non era indicata alcuna possibilità sull’utilizzo ‘dei crediti acquisiti per acquisti online’ nè sul carattere promozionale dei giochi.

ti ringrazio della risposta...beh questo diciamo cambia molte cose di fatto possiamo dire che i promogames siano irregolari come lo è un ctd...ovvero casini se ne hanno poi tocca eventualmente all'assistenza legale...tirati fuori dai casini

Re: TOTEM PROMOGAMES

Inviato: 18/02/2013 - 21:09
da eliodesanctis
Beh, vedi Nepo, la sentenza della cassazione è chiara ma indica un caso particolare e cioè si legge: "Le somme giocate e vinte potevano essere sia riutilizzate che, su richiesta, cambiate in denaro contante al gestore, inoltre non era indicata alcuna possibilità sull’utilizzo ‘dei crediti acquisiti per acquisti online’ nè sul carattere promozionale dei giochi"

allora che vuol dire? che se fosse stata indicata la possibilità di utilizzo dei crediti acquisiti per acquisti online e il carattere promozionale dei giochi, NON SAREBBERO STATI IRREGOLARI

il fatto è che questi giochi vengono utilizzati per eludere il regime AAMS nel quale il povere esercente si deve accontentare di un minimo 5% (sul guadagno della macchina) mentre loro vogliono il 12,5% del GIOCATO!!!!!

li ho visti alla fiera enada, ci sono sia dei mobili tipo newslot, sia dei piccoli apparecchi tipo slot in miniatura da mettere sul tavolo, sia dei terminali normali ma con una cassa per le banconote

tutto sta a quantificare il rapporto rischio/convenienza

Re: TOTEM PROMOGAMES

Inviato: 19/02/2013 - 11:50
da PATPR
rispondiamo nuovamente.
I PROMOGAMES ed altri NON SONO IRREGOLARI se pagano in regali.
per avere questi giochi bisogna rifarsi alla legge del post precedente quindi 500 a macchinetta!!!!!!!
Poi che vi siano controversie quella è altra natura.

Re: TOTEM PROMOGAMES

Inviato: 19/02/2013 - 13:15
da nepo78
Ringrazio tutti dele esaurienti risposte.

Re: TOTEM PROMOGAMES

Inviato: 28/06/2015 - 02:24
da vitos
L'unica irregolarità é la transazione di denaro in cambio dello scontrino.. Tutto il resto é discutibile e difendibile!

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