c'è però da considerare sia questo fatto:
(Jamma) – Il caso “giochi promozionali” viene trattato anche a Bologna, dove il Tribunale del Riesame si è trovato ad affrontare una fattispecie relativa a sequestro disposto su totem collegato al sito
www.playnetisland.com, con conseguente contestazione del reato di cui all’art.4 legge 401/89.
Il Collegio con provvedimento del 7 febbraio 2013, in accoglimento delle argomentazioni del difensore avv.Marco Ripamonti, con studio in Firenze e Viterbo, ha annullato il sequestro affermando la insussistenza del fumus commissi delicti del reato in considerazione della circostanza che il sito internet cui è possibile accedere dall’apparecchio
www.playnetisland.com è dominio della Sim Mobilien gmbh la quale è autorizzata dallo stato austriaco al commercio on line anche mediante la fruizione, da parte degli utenti, di giochi promozionali consentiti espressamente dalla Direttiva n.31/2000, cui è stata data attuazione con Decreto Legislativo 9.4.2003, n.70.
Il Collegio ha così disposto la restituzione dei totem.
L’avv.Marco Ripamonti, raggiunto da Jamma per un commento, ha così riferito: “La materia è relativamente nuova e non di immediato approccio. La Direttiva 31/2000 contempla la fattispecie dei gioco promozionale e la stessa Pubblica Amministrazione in una circolare di qualche anno fa ne indica le connotazioni che vanno accertate caso per caso. Personalmente, non mi è capitato di assistere altre Società che si occupano di tale attività commerciale on line con gioco promozionale, ad eccezione della società austriaca protagonista di questa vicenda e, quindi, non posso certamente esprimermi in termini generali con riferimento ad altre realtà commerciali attualmente operanti sui mercati. E’, tuttavia, importante sottolineare come non tutti i giochi possano ritenersi di tipo promozionale, ma soltanto quelli perfettamente in linea con la ratio della Direttiva in argomento“.
che questo:
Sono illegali quei promogames, ossia gli apparecchi che, a fronte di un ticket di gioco, mettono in palio buoni d’acquisto o beni di consumo, che restituiscono premi in denaro. Lo ha ribadito la Terza Sezione Penale della Corte Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato da una società in seguito al sequestro di alcuni apparecchi operato dal tribunale di Lecce.
Secondo i giudici supremi, come si legge su Agipronews.it, gli apparecchi consentivano ‘sia giochi completamente d’azzardo, in cui la vincita dipendeva dal caso, sia la presenza di un fine di lucro’, visto che ‘venivano effettuate giocate ed erano consentite vincite in denaro di rilevante valore economico’, che ‘erano sia reimpiegabili per altre giocate, sia liquidate in danaro, a richiesta, dal gestore dell’esercizio’.
Le somme giocate e vinte potevano essere sia riutilizzate che, su richiesta, cambiate in denaro contante al gestore, inoltre non era indicata alcuna possibilità sull’utilizzo ‘dei crediti acquisiti per acquisti online’ nè sul carattere promozionale dei giochi.