TRIBUNALE DI CREMONA ASSOLTO TITOLARE CED
Inviato: 11/02/2013 - 11:01
(Jamma) – La sentenza è stata pronunciata il 7 febbraio 2013 con la formula “il fatto non sussiste”. Il titolare di Ced collegato all’austriaca Goldbet, assistito dall’avv.Marco Ripamonti con studio in Firenze e Viterbo, è stato chiamato a rispondere per il reato di cui all’art.4 legge 401/89. All’esito della acquisizione di memoria difensiva e documenti, dell’interrogatorio dell’imputato e della arringa difensiva dell’avv.Ripamonti, il Giudice ha deciso di assolvere con formula piena. Tra gli argomenti difensivi, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione e le numerosissime ordinanze di riesame, sentenze assolutorie ed archiviazioni che sono intervenute sul caso relativo al bookmaker austriaco dal 2009 ad oggi. Il difensore si è particolarmente soffermato sull’Ordinanza del Tribunale del Riesame di Cremona dell’8 ottobre 2010 (Presidente dr.Grillo), deducendo come detta ordinanza, ampiamente condivisa dalla pressochè totalità dei Collegi di Riesame, possa ritenersi antesignana rispetto alle vicende successive, avendo in definitiva anticipato l’orientamento della Corte CE sul caso Goldbet, espresso con l’Ordinanza Zungri, nonchè le stesse conclusioni della Procura Generale sul caso “Antelli”, formulate in Corte di Cassazione all’udienza del 23 Gennaio 2013. Conclusioni con cui si è invocata la piena applicazione al caso Goldbet dei principi formulati dalla sentenza CE Costa Cifone, atteso il pregiudizio subìto dal bookmaker austriaco per via dell’applicazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione del bando bersani a società di diritto italiano partecipata dal medesimo allibratore tirolese, a suo tempo dichiarata decaduta dalle concessioni acquisite.