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Chiacchiere stanno a zero...questi invece, i fatti.

Inviato: 21/01/2013 - 22:53
da Goldbet Cellole
Scommesse. Tribunale di Catania. Assolto titolare CED, il diniego della questura lede la libertà d’iniziativa economica - Jamma

21 gennaio 2013 - 10:24

(Jamma) Il Tribunale penale di Catania, con Sentenza del 21 dicembre 2012, assolve il titolare di un Ced Goldbet per fatti risalenti al giugno 2010.
All’imputato era stato contestato il reato di cui all’art.4 legge 401/89 per aver raccolto scommesse in collaborazione con l’austriaca Goldbet, priva di concessione ed in carenza di licenza ex art.88 Tulps.
L’avv.Marco Ripamonti, con Studio in Firenze e Viterbo, ha rappresentato e difeso l’imputato, sostenendo l’incompatibilità comunitaria dell’assetto concessorio italiano, in quanto contrastante con i principi di libero stabilimento e libera prestazione di servizi e sostenendo la piena applicabilità a Goldbet della sentenza CE Costa Cifone e della successiva pronuncia della Corte di Cassazione resa in favore del sig.Ugo Cifone, oggi attivo Presidente di ACOGI, assistito a sua volta, in Cassazione, proprio dall’avv.Ripamonti.
Il Tribunale di Catania, IV Sezione Penale, ha accolto appieno le tesi del difensore disapplicando la normativa penale italiana e mandando assolto l’imputato.
Quanto agli argomenti della sentenza, meritevole di menzione è il riferimento alla scriminante dell’art.51 c.p., nel senso che l’avere esercitato un legittimo diritto da parte dell’imputato esclude la punibilità, considerando che la legittimità di tale esercizio scaturisce da un assetto concessorio viziato e non conforme ai principi comunitari.
Il magistrato catanese ha posto grande attenzione alla problematica relativa all’art.23, 3 comma dello schema di convenzione del Bando Bersani, ritenendo pienamente applicabile la sentenza CE Costa – Cifone alla società Goldbet da ritenere non partecipante alla gara stessa per via dei forti profili di contrasto con la normativa UE.
Il Tribunale ha poi concluso menzionando espressamente il contenuto della memoria prodotta dall’avv.Marco Ripamonti e i suoi utili spunti offerti ed ha condiviso quanto in essa contenuto a proposito della lesione dei diritti costituzionali sanciti dall’art.41 della Costituzione Italiana, con riferimento al diniego opposto dalla Questura alla istanza finalizzata ad ottenere la licenza di pubblica sicurezza.

Re: Chiacchiere stanno a zero...questi invece, i fatti.

Inviato: 21/01/2013 - 22:55
da Goldbet Cellole
(Jamma) Importante pronuncia del Tribunale del Riesame di Firenze, che con ordinanza del 16 gennaio 2013 ha affrontato il “caso Goldbet” accogliendo le tesi avanzate dal difensore dell’indagato avv.Marco Ripamonti, con studio in Firenze e Viterbo.

I fatti: a seguito di denuncia presentata da Snai, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro di materiale informatico, cartaceo e denaro ai danni di un CED collegato all’austriaca Goldbet Sportwetten gmbh. Sequestro prontamente eseguito dalla Guardia di Finanza di Empoli sulla base del reato di cui all’art.4 legge 401/89. Il difensore dell’indagato ha avanzato ricorso per riesame, la cui Camera di Consiglio è stata fissata al 16 gennaio 2013. In tale sede Snai, tramite i propri difensori, ha anche presentato una memoria ad opponendum, allo scopo di convincere il Collegio del Riesame a respingere le tesi proposte dalla Difesa del CED.

L’avv.Marco Ripamonti ha illustrato il ricorso al Collegio dei magistrati fiorentini, che preferendo le tesi della stessa difesa hanno disposto il dissequestro del CED, eseguito prontamente dalla stessa GdF il 19 gennaio 2013.

Il tenore dell’ordinanza è nettamente favorevole al bookmaker austriaco e si articola nei seguenti punti:

- la posizione dell’austriaca Goldbet è del tutto assimilabile a quella di Stanley, in considerazione dello stesso modus operandi delle due società;

- Goldbet ha subìto pregiudizio attesa la decadenza delle concessioni della società propria controllata in applicazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione del bando Bersani;

- l’art.23, 3 comma è illegittimo ed incompatibile con la normativa europea, attesa la non univocità della norma stessa, come anche emerge dalla stessa memoria difensiva dell’Avvocatura di Stato depositata in Corte di Giustizia, nella quale si forniscono più possibili interpretazioni della clausola;

- è illegittimo il diniego opposto dalla Questura alla istanza dell’indagato ai sensi dell’art.88 Tulps sulla base della assenza di concessione in capo a Goldbet, considerando che Goldbet ha subito gli effetti di un assetto concessorio incompatibile con la normativa UE.

Sulla base dei predetti argomenti il Tribunale di Firenze ha affermato la applicabilità al bookmaker austriaco della Sentenza CE Costa Cifone e della Sentenza Cifone della Corte di Cassazione, riconoscendo anche come sul punto si sia formata una giurisprudenza pressochè unanime di tutti i Tribunali Italiani. Giurisprudenza ottenuta dal 2009 ad oggi dall’avv.Marco Ripamonti e da questo stesso difensore esibita e commentata in Camera di Consiglio.

Il commento dell’avv.Ripamonti: “Grande soddisfazione per questo ennesimo risultato favorevole, presso un Tribunale di Riesame che ritengo molto importante e che mai, prima d’ora, si era occupato del caso Goldbet. Soddisfazione che è poi impreziosita dalla sconfitta di Snai, che prima con la denuncia e poi con la memoria difensiva offerta al Collegio, ha tentato di sostenere le proprie tesi, per me infondate, interponendosi anche nella procedura di riesame, che è materia di esclusiva pertinenza dell’indagato, essendo attinente alla conferma, o meno, delle misure cautelari e non certo alla posizione della parte che si pretende offesa. Confido, ora, che la Procura valuti seriamente l’opportunità di avanzare istanza di archiviazione. Mi ha poi molto gratificato il tenore dell’ordinanza, poiché prende in considerazione tutta la giurisprudenza di riesame e di merito finora pronunciata sul caso in esame riferendosi anche alla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia.”