Li Gotti Licenza art.88 TULPS anche per le società estere
Inviato: 08/01/2013 - 15:43
http://www.jamma.it/politica/li-gotti-i ... tere-22648
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1–bis. La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1 che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all’estero.
1–ter. L’intermediario operante sul territorio nazionale produce all’organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa ad un regolamento interministeriale da emanare su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.
1–quater. La disposizione di cui al comma 1–bis si applica altresì alle società con sede all’estero operanti sul territorio italiano senza intermediari».
2. Il regolamento interministeriale di cui al comma 1–ter dell’articolo 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1–bis. La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1 che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all’estero.
1–ter. L’intermediario operante sul territorio nazionale produce all’organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa ad un regolamento interministeriale da emanare su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.
1–quater. La disposizione di cui al comma 1–bis si applica altresì alle società con sede all’estero operanti sul territorio italiano senza intermediari».
2. Il regolamento interministeriale di cui al comma 1–ter dell’articolo 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge