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X MANDRAKE PER PARCONDICIO

Inviato: 05/01/2013 - 23:42
da max90
inviteri il sign avv. mandrake a pubblicare non solo le cose positive ma anche quelle negative che riguardano il suo book...UDINE - Nessun contrasto tra principi costituzionali e comunitari e il sistema delle scommesse in Italia che prevede – per l’esercizio della raccolta – l’obbligo di possedere la concessione del Ministero dell'Economia e la licenza di pubblica sicurezza delle Questure. Non solo: neanche l’eventuale illegittimità di alcune clausole dei bandi “rende illegittimo l’intero sistema".
E' quanto si legge in una sentenza del Tar Friuli che ha respinto il ricorso di un centro Stanleybet, a cui la Questura di Udine aveva negato la licenza di polizia. La stessa sentenza Costa-Cifone della Corte di Giustizia Europea non basta per sostenere "l'illegittimità comunitaria del sistema concessorio in sé", visto che una tesi del genere viene ritenuta dai giudici amministrativi come "un salto logico rispetto alla portata delle pronunce" dei giudici comunitari.
La discriminazione subita da Stanleybet - che il Tar del Friuli Venezia Giulia non si spinge a negare - non è sufficiente a bypassare il sistema. Una decisione che, secondo fonti di Stanleybet, è da considerare “vecchia” visto che il Consiglio di Stato ha già stabilito che non è possibile rifiutare la licenza di pubblica sicurezza a operatori privi di concessione che siano stati discriminati dalla normativa italiana: “Ricorreremo immediatamente al Consiglio di Stato”, concludono da Liverpool. Tornando alla sentenza, secondo i giudici amministrativi il bookmaker "a causa di alcuni bandi discriminatori relativi a selezioni alle quali non ha partecipato, non può risultare titolare di una specie di un “bonus”, ovvero di un titolo equivalente a una concessione italiana non posseduta e da riscuotere in qualsivoglia momento" e comunque non è affatto "esente per un tempo indefinito dall’assoggettamento alla disciplina interna".
La normativa italiana attuale, secondo i giudici amministrativi, "si è adeguata nel tempo alle disposizioni comunitarie, eliminando ogni discriminazione per i soggetti operanti in altri Stati membri" e ormai non esiste "alcun contrasto con i principi
costituzionali e comunitari" commisurando le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e gli strumenti per mantenerlo.
Il Tar rimarca poi l'approccio differente fra sede amministrativa e penale: se "la stessa comminazione di una sanzione penale potrebbe risultare sproporzionata ovvero sbilanciata rispetto all’esercizio non autorizzato di attività di scommesse", così non è per il mancato rilascio della licenza di polizia, "considerato conforme ai parametri europei di proporzionalità".
PG/Agipro

Re: X MANDRAKE PER PARCONDICIO

Inviato: 08/01/2013 - 12:37
da baffetti
spiegatemi questa invece,preso da agicoscommesse.
RIESAME, BOOKMAKER ESTERI ESCLUSI GARE

Per il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua a Vetere, Il Bersani ha escluso gli operatori successivamente costituitisi dal momento che non è stato mai riaperto, e il bando del 2012 non ha sanato le criticità

Un bookmaker estero costituitosi dopo il Bando Bersani deve "ritenersi ingiustificatamente escluso dalla concessione italiana per il semplice motivo che lo Stato si è limitato a emettere il bando soltanto nel 2006 senza più rinnovarlo o riaprirlo, così di fatto escludendo in modo illegittimo gli operatori" successivamente costituitisi. E' quanto scrive il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua a Vetere (Caserta) in un'ordinanza di alcuni giorni fa in cui - richiamando le pronunce della Corte di Giustizia, in particolare alla Costa-Cifone del febbraio scorso - ha disposto il dissequestro di un centro elaborazione e trasmissione di scommesse collegato al bookmaker maltese CenturionBet-Bet1128. Per il Tribunale, la gara del 2012 non ha sanato le criticità, dal momento che si tratta di un bando "contente disposizioni limitative all'accesso al mercato considerati i persistenti limiti e ostacoli ingiustamente frapposti dal legislatore italiano e non rimossi". Il giudice ricorda che ai sensi della normativa italiana, il titolare di un centro non potrebbe ottenere la licenza ex 88 Tulps, e dovrebbe essere sanzionato ai sensi dell'art. 4 comma 4bis della legge 401/1989. "Tale disposizione, tuttavia, contrasta" conclude, "con i principi comunitari afferenti il diritto di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi, onde se ne impone la disapplicazione". Pertanto, la fattispecie "non risulta astrattamente sussumibile nell'ipotesi di reato sottesa al sequestro probatorio" in questione.

Re: X MANDRAKE PER PARCONDICIO

Inviato: 08/01/2013 - 15:10
da strakaos
baffetti ha scritto:spiegatemi questa invece,preso da agicoscommesse.
RIESAME, BOOKMAKER ESTERI ESCLUSI GARE

Per il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua a Vetere, Il Bersani ha escluso gli operatori successivamente costituitisi dal momento che non è stato mai riaperto, e il bando del 2012 non ha sanato le criticità

Un bookmaker estero costituitosi dopo il Bando Bersani deve "ritenersi ingiustificatamente escluso dalla concessione italiana per il semplice motivo che lo Stato si è limitato a emettere il bando soltanto nel 2006 senza più rinnovarlo o riaprirlo, così di fatto escludendo in modo illegittimo gli operatori" successivamente costituitisi. E' quanto scrive il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua a Vetere (Caserta) in un'ordinanza di alcuni giorni fa in cui - richiamando le pronunce della Corte di Giustizia, in particolare alla Costa-Cifone del febbraio scorso - ha disposto il dissequestro di un centro elaborazione e trasmissione di scommesse collegato al bookmaker maltese CenturionBet-Bet1128. Per il Tribunale, la gara del 2012 non ha sanato le criticità, dal momento che si tratta di un bando "contente disposizioni limitative all'accesso al mercato considerati i persistenti limiti e ostacoli ingiustamente frapposti dal legislatore italiano e non rimossi". Il giudice ricorda che ai sensi della normativa italiana, il titolare di un centro non potrebbe ottenere la licenza ex 88 Tulps, e dovrebbe essere sanzionato ai sensi dell'art. 4 comma 4bis della legge 401/1989. "Tale disposizione, tuttavia, contrasta" conclude, "con i principi comunitari afferenti il diritto di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi, onde se ne impone la disapplicazione". Pertanto, la fattispecie "non risulta astrattamente sussumibile nell'ipotesi di reato sottesa al sequestro probatorio" in questione.


Ennesima mossa commerciale dell'avv. Vincenzo Maria Scarano, per maggiori indicazioni "non strumentalizzate" non resta che attendere l'esito del TAR Lazio e della procedura di assegnazione.

Re: X MANDRAKE PER PARCONDICIO

Inviato: 10/01/2013 - 19:07
da tripla
x strakaos
Quindi in parole povere dopo l'esito del TAR del Lazio cosa dovrebbe succedere.
Non riesco a capì più nulla...