Stanley ai suoi ricevitori: Chiusure a tappeto su Cagliari!
Inviato: 30/11/2012 - 18:57
Fonte: un ctd stanley che ha ricevuto questa circolare.
A Tutte le Ricevitorie Stanleybet
Loro Sedi.
Gentile Ricevitore,
alleghiamo di seguito per Sua conoscenza un recente provvedimento emesso dal Tribunale dell’Aquila che conferma il sequestro di un punto raccolta scommesse affiliato al bookmaker austriaco PLANETWIN 365.
I giudici del riesame, chiamati a esprimersi sul sequestro dell’attività ordinato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avezzano, hanno confermato il decreto del PM, convalidando il sequestro del centro.
Il Tribunale riconosce pacificamente come Stanleybet, e solo Stanleybet, sia l’unico operatore al quale sia stata riconosciuta l’illegittima esclusione dalle procedure di gara indette dallo Stato italiano per l’assegnazione delle licenze di gioco.
Nessun altro operatore, a meno che dimostri di aver subito lo stesso ingiusto trattamento in violazione del diritto comunitario, è pertanto nella posizione di potersi appellare contro provvedimenti di sequestro nei confronti dell’attività.
Dopo la sentenza Costa-Cifone dello scorso febbraio, finalmente anche i Tribunali locali hanno recepito e iniziato ad applicare il principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione italiana per cui Stanleybet è l’unico operatore legale nel mercato italiano accanto agli operatori concessionari.
La decisione del Tribunale abruzzese che mette bene in evidenza la differenza tra Stanleybet, perfettamente legale, e PLANETWIN 365, a cui invece conferma il sequestro, segna dunque un ulteriore momento positivo nella lunga marcia per la legalità iniziata da Stanleybet in Italia oltre 10 anni fa: una vittoria che ribadisce come gli operatori illegali in Italia siano destinati, con il tempo, a scomparire.
Questo anche se vi sono ancora Tribunali che non distinguono la differenza tra le posizioni e emettono provvedimenti di dissequestro anche a favore di PLANETWIN 365. Tuttavia, dato che vi è ora una sentenza della Cassazione molto chiara sui motivi per cui PLANETWIN 365 è illegale, si tratta di un fenomeno destinato a invertirsi, come è successo in questa decisione del Tribunale dell’Aquila e come era successo recentemente anche presso il Tribunale di Cagliari per un altro centro PLANETWIN 365. Abbiamo notizia che a Cagliari sta per avvenire la chiusura di 35 punti illegali intestati a vari operatori (PlanetWin365, Goldbet, Betuniq, BetPassion, Bet1128, BetfaKtor).
Continueremo a tenerLa aggiornata.
Cordiali saluti
Stanleybet
N^ 87/12 r.imp
N^ 2551/12 RGNR Avezzano
IL TRIBUNALE DI L’AQUILA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dottor Romano Gargarella Presidente est.
dottor G. Buccella Giudice
dottor M. Billi Giudice
Vista la richiesta di riesame formulata dalla difesa di [CED PLANETWIN 365]* contro il provvedimento con cui in data 11.10.2012 il PM presso il tribunale di Avezzano ha convalidato il sequestro posto in essere nei confronti del suddetto;
visti gli atti;
a scioglimento della riserva presa in udienza, rileva quanto segue:
il ricorso non merita accoglimento.
Difatti, anche se in primo luogo occorre ricordare che nella sede attuale il guidizio da formularsi non è quello in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, bensì è sufficiente verificare la configurabilità del fatto ascritto nella fattispecie criminosa contestata, si deve concludere per la applicabilità al caso in esame di tale figura criminosa, non potendosi disapplicare la stessa, per contrarietà con i principi di carattere comunitario.
Difatti, allo stato attuale, non può condividersi l’impostazione secondo cui la legge 401/89 si presenta in ogni caso in contrasto con la disciplina comunitaria, violando i principi di concorrenza, e quindi va disapplicata essendo in contrasto con il trattato CE. Ciò deve affermarsi, in quanto è vero che deve ritenersi che siano legittime le restrizioni operate dai singoli stati per motivi di ordine e sicurezza pubblica, che quindi possono essere messi a base di limitazioni al principio di libera concorrenza in ambito europeo. E questo in astratto potrebbe essere il caso in esame in cui la necessità di un controllo dei flussi di denaro che potrebbero essere gestiti dalla criminalità organizzata permette che ogni singolo Stato ponga autonomamente i limiti al sistema di gestione delle scommesse.
In relazione a casi simili a quello per cui si procede (il caso più famoso è quello relativo alla Stanley), il principio opposto appare affermato in diverse sentenze della Suprema Corte, che hanno appunto chiarito che per tale operatore non vi è giustificazione nei suddetti principi di sicurezza pubblica nella esclusione dal principio di libera concorrenza nel settore derivante da operazioni di scommesse.
Ma, nel caso in esame, non appare al contrario provato che per l’operatore in oggetto (titolare del marchio PLANETWIN 365) vi sia stata la illegittima esclusione da una gara in violazione del diritto comunitario e dei principi di libera circolazione e di non restrizione alla concorrenza (cfr Cass. Sez. III 36622/12 del 21/9/2012), per cui non vi sono le condizioni per disapplicare da parte del giudice italiano la normativa incriminatrice in oggetto.
Sussistono quindi tutti i presupposti di legge per il mantenimento dell’impugnato sequestro.
P.Q.M.
Visto l’articolo 324 cpp
Conferma il decreto con cui in data 11.10.2012 il PM presso il tribunale di Avezzano ha convalidato il sequestro posto in essere nei confronti di [CED PLANETWIN 365] condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per le comunicazioni di competenza.
L’Aquila 8.11.2012
IL PRESIDENTE est.
*nome cancellato per motivi di riservatezza.
A Tutte le Ricevitorie Stanleybet
Loro Sedi.
Gentile Ricevitore,
alleghiamo di seguito per Sua conoscenza un recente provvedimento emesso dal Tribunale dell’Aquila che conferma il sequestro di un punto raccolta scommesse affiliato al bookmaker austriaco PLANETWIN 365.
I giudici del riesame, chiamati a esprimersi sul sequestro dell’attività ordinato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avezzano, hanno confermato il decreto del PM, convalidando il sequestro del centro.
Il Tribunale riconosce pacificamente come Stanleybet, e solo Stanleybet, sia l’unico operatore al quale sia stata riconosciuta l’illegittima esclusione dalle procedure di gara indette dallo Stato italiano per l’assegnazione delle licenze di gioco.
Nessun altro operatore, a meno che dimostri di aver subito lo stesso ingiusto trattamento in violazione del diritto comunitario, è pertanto nella posizione di potersi appellare contro provvedimenti di sequestro nei confronti dell’attività.
Dopo la sentenza Costa-Cifone dello scorso febbraio, finalmente anche i Tribunali locali hanno recepito e iniziato ad applicare il principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione italiana per cui Stanleybet è l’unico operatore legale nel mercato italiano accanto agli operatori concessionari.
La decisione del Tribunale abruzzese che mette bene in evidenza la differenza tra Stanleybet, perfettamente legale, e PLANETWIN 365, a cui invece conferma il sequestro, segna dunque un ulteriore momento positivo nella lunga marcia per la legalità iniziata da Stanleybet in Italia oltre 10 anni fa: una vittoria che ribadisce come gli operatori illegali in Italia siano destinati, con il tempo, a scomparire.
Questo anche se vi sono ancora Tribunali che non distinguono la differenza tra le posizioni e emettono provvedimenti di dissequestro anche a favore di PLANETWIN 365. Tuttavia, dato che vi è ora una sentenza della Cassazione molto chiara sui motivi per cui PLANETWIN 365 è illegale, si tratta di un fenomeno destinato a invertirsi, come è successo in questa decisione del Tribunale dell’Aquila e come era successo recentemente anche presso il Tribunale di Cagliari per un altro centro PLANETWIN 365. Abbiamo notizia che a Cagliari sta per avvenire la chiusura di 35 punti illegali intestati a vari operatori (PlanetWin365, Goldbet, Betuniq, BetPassion, Bet1128, BetfaKtor).
Continueremo a tenerLa aggiornata.
Cordiali saluti
Stanleybet
N^ 87/12 r.imp
N^ 2551/12 RGNR Avezzano
IL TRIBUNALE DI L’AQUILA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dottor Romano Gargarella Presidente est.
dottor G. Buccella Giudice
dottor M. Billi Giudice
Vista la richiesta di riesame formulata dalla difesa di [CED PLANETWIN 365]* contro il provvedimento con cui in data 11.10.2012 il PM presso il tribunale di Avezzano ha convalidato il sequestro posto in essere nei confronti del suddetto;
visti gli atti;
a scioglimento della riserva presa in udienza, rileva quanto segue:
il ricorso non merita accoglimento.
Difatti, anche se in primo luogo occorre ricordare che nella sede attuale il guidizio da formularsi non è quello in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, bensì è sufficiente verificare la configurabilità del fatto ascritto nella fattispecie criminosa contestata, si deve concludere per la applicabilità al caso in esame di tale figura criminosa, non potendosi disapplicare la stessa, per contrarietà con i principi di carattere comunitario.
Difatti, allo stato attuale, non può condividersi l’impostazione secondo cui la legge 401/89 si presenta in ogni caso in contrasto con la disciplina comunitaria, violando i principi di concorrenza, e quindi va disapplicata essendo in contrasto con il trattato CE. Ciò deve affermarsi, in quanto è vero che deve ritenersi che siano legittime le restrizioni operate dai singoli stati per motivi di ordine e sicurezza pubblica, che quindi possono essere messi a base di limitazioni al principio di libera concorrenza in ambito europeo. E questo in astratto potrebbe essere il caso in esame in cui la necessità di un controllo dei flussi di denaro che potrebbero essere gestiti dalla criminalità organizzata permette che ogni singolo Stato ponga autonomamente i limiti al sistema di gestione delle scommesse.
In relazione a casi simili a quello per cui si procede (il caso più famoso è quello relativo alla Stanley), il principio opposto appare affermato in diverse sentenze della Suprema Corte, che hanno appunto chiarito che per tale operatore non vi è giustificazione nei suddetti principi di sicurezza pubblica nella esclusione dal principio di libera concorrenza nel settore derivante da operazioni di scommesse.
Ma, nel caso in esame, non appare al contrario provato che per l’operatore in oggetto (titolare del marchio PLANETWIN 365) vi sia stata la illegittima esclusione da una gara in violazione del diritto comunitario e dei principi di libera circolazione e di non restrizione alla concorrenza (cfr Cass. Sez. III 36622/12 del 21/9/2012), per cui non vi sono le condizioni per disapplicare da parte del giudice italiano la normativa incriminatrice in oggetto.
Sussistono quindi tutti i presupposti di legge per il mantenimento dell’impugnato sequestro.
P.Q.M.
Visto l’articolo 324 cpp
Conferma il decreto con cui in data 11.10.2012 il PM presso il tribunale di Avezzano ha convalidato il sequestro posto in essere nei confronti di [CED PLANETWIN 365] condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per le comunicazioni di competenza.
L’Aquila 8.11.2012
IL PRESIDENTE est.
*nome cancellato per motivi di riservatezza.