CTD. Il questore non può negare la licenza di polizia...
Inviato: 24/11/2012 - 07:33
In: Diritto, Primopiano2, Scommesse, Sport
23 novembre 2012 - 16:34
(Jamma) Di fronte al rifiuto del questore a rilasciare la licenza di polizia ex art. 88 del TULPS, il gestore di un centro trasmissioni dati di Catanzaro ha deciso di ricorrere al Tar per richiedere l’annullamento del provvedimento questorile.
Secondo i giudici calabresi, il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Il questore ha infatti negato la licenza in virtù del fatto che il ricorrente svolgeva attività di trasmissione dati relativi a scommesse su eventi sportivi in favore della società estera priva di concessione italiana rilasciata dai Monopoli di Stato.
“Il settore delle scommesse – si legge nella sentenza del tribunale amministrativo – è, nel nostro ordinamento, oggetto di una complessa disciplina che trova il suo fondamento in molteplici elementi di rilevanza pubblicistica, che vanno dalla tutela degli interessi finanziari dello Stato alle esigenze di ordine pubblico… La disciplina amministrativa prevede che le attività di raccolta e di gestione delle scommesse siano esercitabili solo da soggetti che abbiano ottenuto al termine di una pubblica gara una delle concessioni disponibili nonchè l’autorizzazione di polizia disciplinata dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).
La giurisprudenza ha chiarito che il controllo di pubblica sicurezza deve tradursi nella puntuale enunciazione di specifici profili di criticità per l’ordine pubblico interno, senza potersi racchiudere nell’affermazione del generico fine di evitare ripercussioni sull’ordine pubblico e sulla sicurezza pubblica.
Così come il supremo consesso della giustizia amministrativa ha ritenuto del tutto legittimo il diniego di autorizzazione di polizia allo svolgimento di gestione e/o raccolta di scommesse nella ipotesi di domande presentate da persone che non rispondano ai requisiti di incensuratezza e moralità previsti dall’ordinamento, mentre il rifiuto fondato sulla mera mancanza del titolo concessorio risulta illegittimo perché in contrasto con i principi comunitari. La problematica che la disciplina nazionale ha posto – continuano i giudici – attiene alla possibilità di applicare il regime concessorio-autorizzatorio anche nei confronti degli allibratori stranieri, residenti in altri Stati comunitari e ivi regolarmente abilitati a raccogliere scommesse secondo la legislazione del loro Stato di appartenenza, senza che ciò costituisca contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 43 e 49 TCE.
In base al principio, elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, di equivalenza delle normative nazionali, il soggetto legittimato ad operare in base alla normativa del (proprio) Stato di appartenenza può prestare i suoi servizi, ed eventualmente anche stabilirsi, in qualsiasi altro Stato membro, senza che quest’ultimo possa pretendere il rispetto pure della sua legge nazionale.
Ciò proprio sul presupposto per cui, salvo che ricorrano particolari motivi di interesse pubblico, le diverse regole nazionali si presumono equivalenti: lo Stato membro, in altri termini, non può imporre all’impresa comunitaria l’applicazione delle sue regole in quanto le esigenze di interesse pubblico che quelle regole vogliono soddisfare si presumono (salva la prova contraria) adeguatamente soddisfatte dalla disciplina vigente nel Paese d’origine.
Dunque, le condizioni imposte dallo Stato di destinazione del servizio non devono aggiungersi a quelle richieste dallo Stato di stabilimento dell’impresa: l’autorità di controllo dello Stato destinatario dell’attività in questione deve tener conto degli esami e delle verifiche già effettuate nello Stato membro di provenienza. Ne deriva che il controllo dell’attività deve, in linea di principio, essere limitato al rispetto della normativa dello Stato d’origine, la quale deve essere dunque riconosciuta equivalente negli altri Paesi membri… Le eccezioni al mutuo riconoscimento, così, ad esempio, nel settore delle scommesse sono ammissibili solo quando ciò è importante per scongiurare il rischio di frodi.
Di conseguenza, appare lecito subordinare l’esercizio dell’attività di intermediazione nel gioco al rilascio della licenza di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S. purchè l’esame dei presupposti per il rilascio di quest’ultima sia finalizzato esclusivamente ad esercitare gli opportuni controlli circa la moralità dell’intermediario e dunque a tutela dell’ordine pubblico contro il pericolo di infiltrazioni criminali nel settore.
Nella sentenza Placanica, – si legge -, i giudici europei hanno riconosciuto che la libertà di stabilimento e quella di prestazione di servizi non sono state compresse dalla disciplina nazionale solo per il fatto di aver previsto un regime concessorio in quanto tale, ma tale regime, sostenuto da ragioni di ordine pubblico e sociale, può considerarsi compatibile con quelle libertà in quanto risulti rispondente ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzione (Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza n. 6481 del 22 ottobre 2009). I giudici europei, infatti, hanno evidenziato la contrarietà ai principi comunitari della relativa normativa italiana, solo in relazione alle modalità con cui il regime concessorio è stato disciplinato e, quindi, attuato, e non rispetto al regime dell’autorizzazione di polizia, che, invece, ha come obiettivo giustificate cautele contro fenomeni criminali, e non si configura, quindi, come incompatibile con il regime comunitario.
La Corte, inoltre, con la sentenza Costa-Cifone, ha ritenuto che, in base alle disposizioni sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi, nonché sulla base dei principi generali dell’ordinamento dell’Unione, la normativa italiana non può proteggere le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti, né può imporre sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate a un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione. Per gli stessi motivi, tale normativa deve prevedere nei bandi di concessione condizioni e modalità di gara formulate in modo chiaro, preciso e univoco.
Il provvedimento impugnato di diniego di rilascio della licenza di intermediazione per l’esercizio di scommesse risulta motivato con la circostanza per cui la società estera, cui farebbe capo l’attività di intermediazione scommesse, risulta priva della necessaria concessione rilasciata dall’Agenzia Autonoma del Monopolio di Stato, requisito ritenuto imprescindibile dal Questore per poter operare la detta attività.
Nulla invece si dice, nel gravato provvedimento, in merito all’eventuale difetto dei requisiti soggettivi in capo al richiedente ed inerenti la sua idoneità a svolgere la richiesta attività: l’autorizzazione, in sintesi, non è stata negata per mancanza dei requisiti di incensuratezza e moralità richiesti dall’ordinamento, ma solo per la mancata concessione in favore della società estera di apposita concessione da parte di A.A.M.S.
Il diniego di autorizzazione ex articolo 88 T.U.L.P.S. risulta di fatto, quindi, ancorato a motivi estranei alla tutela dell’ordine pubblico e dunque adottato solo in ossequio ad un dato normativo nazionale, il cui contrasto con i principi comunitari di libero stabilimento e libera prestazione di servizi è stato più volte acclarato, e che deve essere quindi disapplicato”.
23 novembre 2012 - 16:34
(Jamma) Di fronte al rifiuto del questore a rilasciare la licenza di polizia ex art. 88 del TULPS, il gestore di un centro trasmissioni dati di Catanzaro ha deciso di ricorrere al Tar per richiedere l’annullamento del provvedimento questorile.
Secondo i giudici calabresi, il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Il questore ha infatti negato la licenza in virtù del fatto che il ricorrente svolgeva attività di trasmissione dati relativi a scommesse su eventi sportivi in favore della società estera priva di concessione italiana rilasciata dai Monopoli di Stato.
“Il settore delle scommesse – si legge nella sentenza del tribunale amministrativo – è, nel nostro ordinamento, oggetto di una complessa disciplina che trova il suo fondamento in molteplici elementi di rilevanza pubblicistica, che vanno dalla tutela degli interessi finanziari dello Stato alle esigenze di ordine pubblico… La disciplina amministrativa prevede che le attività di raccolta e di gestione delle scommesse siano esercitabili solo da soggetti che abbiano ottenuto al termine di una pubblica gara una delle concessioni disponibili nonchè l’autorizzazione di polizia disciplinata dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).
La giurisprudenza ha chiarito che il controllo di pubblica sicurezza deve tradursi nella puntuale enunciazione di specifici profili di criticità per l’ordine pubblico interno, senza potersi racchiudere nell’affermazione del generico fine di evitare ripercussioni sull’ordine pubblico e sulla sicurezza pubblica.
Così come il supremo consesso della giustizia amministrativa ha ritenuto del tutto legittimo il diniego di autorizzazione di polizia allo svolgimento di gestione e/o raccolta di scommesse nella ipotesi di domande presentate da persone che non rispondano ai requisiti di incensuratezza e moralità previsti dall’ordinamento, mentre il rifiuto fondato sulla mera mancanza del titolo concessorio risulta illegittimo perché in contrasto con i principi comunitari. La problematica che la disciplina nazionale ha posto – continuano i giudici – attiene alla possibilità di applicare il regime concessorio-autorizzatorio anche nei confronti degli allibratori stranieri, residenti in altri Stati comunitari e ivi regolarmente abilitati a raccogliere scommesse secondo la legislazione del loro Stato di appartenenza, senza che ciò costituisca contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 43 e 49 TCE.
In base al principio, elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, di equivalenza delle normative nazionali, il soggetto legittimato ad operare in base alla normativa del (proprio) Stato di appartenenza può prestare i suoi servizi, ed eventualmente anche stabilirsi, in qualsiasi altro Stato membro, senza che quest’ultimo possa pretendere il rispetto pure della sua legge nazionale.
Ciò proprio sul presupposto per cui, salvo che ricorrano particolari motivi di interesse pubblico, le diverse regole nazionali si presumono equivalenti: lo Stato membro, in altri termini, non può imporre all’impresa comunitaria l’applicazione delle sue regole in quanto le esigenze di interesse pubblico che quelle regole vogliono soddisfare si presumono (salva la prova contraria) adeguatamente soddisfatte dalla disciplina vigente nel Paese d’origine.
Dunque, le condizioni imposte dallo Stato di destinazione del servizio non devono aggiungersi a quelle richieste dallo Stato di stabilimento dell’impresa: l’autorità di controllo dello Stato destinatario dell’attività in questione deve tener conto degli esami e delle verifiche già effettuate nello Stato membro di provenienza. Ne deriva che il controllo dell’attività deve, in linea di principio, essere limitato al rispetto della normativa dello Stato d’origine, la quale deve essere dunque riconosciuta equivalente negli altri Paesi membri… Le eccezioni al mutuo riconoscimento, così, ad esempio, nel settore delle scommesse sono ammissibili solo quando ciò è importante per scongiurare il rischio di frodi.
Di conseguenza, appare lecito subordinare l’esercizio dell’attività di intermediazione nel gioco al rilascio della licenza di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S. purchè l’esame dei presupposti per il rilascio di quest’ultima sia finalizzato esclusivamente ad esercitare gli opportuni controlli circa la moralità dell’intermediario e dunque a tutela dell’ordine pubblico contro il pericolo di infiltrazioni criminali nel settore.
Nella sentenza Placanica, – si legge -, i giudici europei hanno riconosciuto che la libertà di stabilimento e quella di prestazione di servizi non sono state compresse dalla disciplina nazionale solo per il fatto di aver previsto un regime concessorio in quanto tale, ma tale regime, sostenuto da ragioni di ordine pubblico e sociale, può considerarsi compatibile con quelle libertà in quanto risulti rispondente ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzione (Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza n. 6481 del 22 ottobre 2009). I giudici europei, infatti, hanno evidenziato la contrarietà ai principi comunitari della relativa normativa italiana, solo in relazione alle modalità con cui il regime concessorio è stato disciplinato e, quindi, attuato, e non rispetto al regime dell’autorizzazione di polizia, che, invece, ha come obiettivo giustificate cautele contro fenomeni criminali, e non si configura, quindi, come incompatibile con il regime comunitario.
La Corte, inoltre, con la sentenza Costa-Cifone, ha ritenuto che, in base alle disposizioni sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi, nonché sulla base dei principi generali dell’ordinamento dell’Unione, la normativa italiana non può proteggere le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti, né può imporre sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate a un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione. Per gli stessi motivi, tale normativa deve prevedere nei bandi di concessione condizioni e modalità di gara formulate in modo chiaro, preciso e univoco.
Il provvedimento impugnato di diniego di rilascio della licenza di intermediazione per l’esercizio di scommesse risulta motivato con la circostanza per cui la società estera, cui farebbe capo l’attività di intermediazione scommesse, risulta priva della necessaria concessione rilasciata dall’Agenzia Autonoma del Monopolio di Stato, requisito ritenuto imprescindibile dal Questore per poter operare la detta attività.
Nulla invece si dice, nel gravato provvedimento, in merito all’eventuale difetto dei requisiti soggettivi in capo al richiedente ed inerenti la sua idoneità a svolgere la richiesta attività: l’autorizzazione, in sintesi, non è stata negata per mancanza dei requisiti di incensuratezza e moralità richiesti dall’ordinamento, ma solo per la mancata concessione in favore della società estera di apposita concessione da parte di A.A.M.S.
Il diniego di autorizzazione ex articolo 88 T.U.L.P.S. risulta di fatto, quindi, ancorato a motivi estranei alla tutela dell’ordine pubblico e dunque adottato solo in ossequio ad un dato normativo nazionale, il cui contrasto con i principi comunitari di libero stabilimento e libera prestazione di servizi è stato più volte acclarato, e che deve essere quindi disapplicato”.