Messaggioda fabri72 » 19/11/2012 - 11:26
Con due sentenze della terza sezione della Corte di Cassazione viene confermato (e, a questo punto, consolidato) l'orientamento relativo ai cosiddetti 'Ctd' (centri trasmissione dati), ovvero quei centri di scommesse che raccolgono giocate attraverso il collegamento a bookmaker esteri senza una regolare concessione dello Stato italiano. Secondo i giudici della Corte Suprema, dopo la sentenza 'Costa-Cifone' della Corte di Giustizia europea, la normativa penale italiana in materia di scommesse non può essere disapplicata per tutti i Ctd, e l’unica eccezione può essere avanzata dai titolari dei centri Stanleybet (o da quelli che riescono a dimostrare di essere stati ingiustamente discriminati dalla norma italiana, ammesso che ce ne siano altri).
Con queste motivazioni, la terza sezione penale della Corte ha annullato il dissequestro di un centro scommesse a Trani, su ricorso del Pubblico Ministero, rinviando il caso al tribunale pugliese, e respinto un ricorso analogo del Pm di Roma su un centro Stanleybet.
"L’allibratore straniero ’Planet Win 365’ per il quale l’indagato operava - si legge nella sentenza relativa al caso di Trani - non è stato illegittimamente escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione".
Per quanto riguarda il caso del ricorso del Pm del Tribunale di Roma sul sequestro di un centro collegato a Stanleybet , il respingimento di è avuto in quanto la Corte non ha ritenuto di dover rinviare la causa, visto che "deve essere esclusa in radice la configurabilità di una illecita attività di intermediazione". I giudici della Cassazione hanno ribadito come Stanleybet è stata esclusa nel 1999 e di nuovo discriminata nel 2006: determinanti alcuni requisiti di partecipazione, come le distanze tra le agenzie che avrebbero favorito gli operatori storici, nonché le norme troppo vaghe in materia decadenza della concessione. La Corte ribadisce però alcune ’incoerenze’ che metterebbero Stanleybet in una "ingiustificata posizione di privilegio", visto che i titolari dei centri collegati potrebbero operare senza i controlli chiesti agli operatori autorizzati. Ecco perché è urgente che questi elementi di incoerenza siano "affrontati dall’ordinamento nazionale mediante l’eventuale adeguamento della legislazione in materia", un compito che va oltre la "sfera decisionale della Corte".