Accolto ricorso goldbet per diniego tulps.
Inviato: 15/11/2012 - 18:47
http://www.gioconews.it/generale/tar-br ... 30685.html
Il Tribunale amministrativo di Brescia - con sentenza del 7 novembre 2012 - e quello di Catanzaro con sentenza del 10 novembre 2012 - accolgono i rispettivi ricorsi presentati dai legali del bookmaker austriaco Goldbet, annullando i provvedimenti con cui le questure avevano rigettato la richiesta di licenza di pubblica sicurezza.
In particolare la sentenza di Brescia sottolinea: “Se lo Stato non persegue la prevenzione dell’incitamento a spese eccessive e lotta alla dipendenza da gioco, e per contro esistono strumenti, quali il rilascio all’intermediario della licenza di pubblica sicurezza, che consentono di limitare efficacemente le interferenze della criminalità e garantire allo stesso tempo i consumatori, non vi sono ragioni per cui la libertà di prestazione di servizi e la libertà di stabilimento non possano esplicarsi nel loro ambito naturale che è la concorrenza del mercato. Sulla stessa falsariga la pronuncia di Catanzaro che ribadisce “l’illegittimità del diniego dell’autorizzazione di polizia se basato sulla mera mancanza del titolo concessorio” (...) perchè “ancorato a motivi estranei alla tutela dell’ordine pubblico e all’esercizio degli opportuni controlli circa la moralità dell’intermediario”.
Il Tribunale amministrativo di Brescia - con sentenza del 7 novembre 2012 - e quello di Catanzaro con sentenza del 10 novembre 2012 - accolgono i rispettivi ricorsi presentati dai legali del bookmaker austriaco Goldbet, annullando i provvedimenti con cui le questure avevano rigettato la richiesta di licenza di pubblica sicurezza.
In particolare la sentenza di Brescia sottolinea: “Se lo Stato non persegue la prevenzione dell’incitamento a spese eccessive e lotta alla dipendenza da gioco, e per contro esistono strumenti, quali il rilascio all’intermediario della licenza di pubblica sicurezza, che consentono di limitare efficacemente le interferenze della criminalità e garantire allo stesso tempo i consumatori, non vi sono ragioni per cui la libertà di prestazione di servizi e la libertà di stabilimento non possano esplicarsi nel loro ambito naturale che è la concorrenza del mercato. Sulla stessa falsariga la pronuncia di Catanzaro che ribadisce “l’illegittimità del diniego dell’autorizzazione di polizia se basato sulla mera mancanza del titolo concessorio” (...) perchè “ancorato a motivi estranei alla tutela dell’ordine pubblico e all’esercizio degli opportuni controlli circa la moralità dell’intermediario”.