Scommesse ''all'italiana'' bocciate dalla Corte UE: vero, ma
Inviato: 14/06/2012 - 08:57
Scommesse ''all'italiana'' bocciate dalla Corte UE: vero, ma non sempre
Anche a seguito delle sentenze Costa e Cifone della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il reato di esercizio abusivo dell'attivita' organizzativa per la raccolta di scommesse sportive per conto di un allibratore straniero (art. 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401) e' configurabile nei confronti dei centri trasmissione dati, sprovvisti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni di polizia, legati a bookmakers stranieri non esclusi in Italia dalle gare per l'assegnazione delle concessioni da parte dell'AAMS ne' posti in situazione di svantaggio tale da ritenere che sia stato loro impedito di partecipare ad una gara in condizioni di parita' con gli altri concorrenti.
La Corte di Cassazione si pronuncia - per la prima volta dopo la sentenza dello scorso 16 febbraio 2012, con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato parzialmente fuorilegge il nostro sistema in tema di concessioni per l’esercizio di gioco – sulla questione dell’esclusione della rilevanza penale di quelle situazioni, diffuse, spesso svolte al limite dell’illegalità, riguardanti l’attività di raccolta di scommesse sportive per conto di bookmakers stranieri.
La questione, assai dibattuta, è stata spesso affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che, dopo una celeberrima sentenza delle Sezioni Unite, sembrava aver legittimato le ragioni di “ordine pubblico” che, restringendo la libera concorrenza e la libertà di stabilimento previste dal Trattato U.E., giustificavano il particolare rigore, anche sotto il profilo penale, che caratterizzava il nostro sistema.
La Corte di Giustizia dell’U.E., tuttavia, con la nota sentenza Placanica del 2007, aveva però creato le premesse per una trasformazione dell’approccio legislativo al problema, essendo stato dichiarato contrario ai principi del Trattato il nostro sistema normativo, tacciato di eccessivo “protezionismo”, non essendo stato consentito ad una società di diritto inglese di partecipare alla gara per l’assegnazione delle concessioni di gioco.
Dal 2007, poi, il nostro legislatore era corso ai ripari, modificando le condizioni di accesso alle gare per l’assegnazione delle concessioni, rimuovendo quegli ostacoli di ordine giuridico che impedivano la partecipazione di allibratori esteri.
Nonostante ciò, però, erano rimasti i dubbi di compatibilità tra il nostro sistema e le disposizioni del Trattato, tant’è che la stessa Corte di Cassazione, con alcune ordinanze depositate nel gennaio del 2011, aveva deciso di rimettere alla C.G.U.E. la questione della valutazione della compatibilità della nostra disciplina con le norme del Trattato U.E., ottenendo risposta negativa dalla Corte di Giustizia europea con le richiamate sentenze Costa e Cifone.
Non tutto però è perduto, né tantomeno gli effetti provocati da tali sentenze sono nel senso di una generalizzata depenalizzazione delle condotte previste dall’art. 4 della legge n. 401/1989.
E’ questo, in sintesi, il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza in commento.
Il fatto
La vicenda processuale in esame da cui la Corte ha tratto spunto per affrontare il tema degli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia europea sul sistema penale italiano, segue ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. ed avente ad oggetto un locale utilizzato come centro scommesse, il cui titolare risultava legato da un contratto di collaborazione con un allibratore straniero, mediante la fornitura di strumenti e servizi atti a consentire la raccolta delle scommesse, il tutto senza la prescritta autorizzazione.
Il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di dissequestro, confermava il provvedimento cautelare, confermando sia la configurabilità del reato previsto dall’art. 4 della legge n. 401/1989 che il periculum in mora.
Il ricorso
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato osservando come la Corte di Giustizia U.E. avesse ritenuto come la normativa italiana sui bandi di gara per l’attività di scommessa contenesse delle restrizioni alla libertà di stabilimento e che, pertanto, il divieto sanzionato penalmente dall’art. 4, comma 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401, di partecipare a scommesse organizzate in altri Stati membri costituisse una restrizione alla libera prestazione di servizi.
La decisione della Cassazione
La tesi, pur corretta in diritto, è stata ritenuta non applicabile dagli Ermellini al caso sottoposto alla loro attenzione.
Ed invero, i giudici di legittimità hanno osservato che l’indagato svolgeva, all’interno del locale posto sotto sequestro, senza l’autorizzazione di P.S. (art. 88 t.u.l.p.s.) attività di collaboratore con un allibratore straniero, mediante la fornitura di strumenti e servizi atti a consentire la raccolta delle scommesse.
Non v’è dubbio, secondo la giurisprudenza di legittimità, che tale condotta integri il reato di esercizio abusivo di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive (art. 4, commi quattro-bis e quattro-ter, l. 13 dicembre 1989, n. 401) la raccolta in proprio di scommesse da effettuare con diverse società, sia italiane che straniere, svolta in difetto dell'autorizzazione richiesta dall'art. 88 del T.u.l.p.s. da parte del gestore di un "internet point", trattandosi di attività in violazione del divieto assoluto di intermediazione previsto dall'art. 7, comma primo, del D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174 (Cass. pen., Sez. III, 22 luglio 2011, n. 29523, imp. C. e altro, in Ced Cass., n. 250970).
L’imputato ha sostenuto che la norma incriminatrice non sarebbe applicabile perché contrasterebbe con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., concernenti la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi all’interno dell’U.E., così come interpretati dalla Corte di Giustizia U.E. nella nota sentenza Placanica.
La questione era già stata affrontata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che, all’indomani della predetta sentenza, aveva affermato il principio secondo cui l'attività organizzata per la accettazione e raccolta di scommesse, se operata per conto di società quotate, aventi sede in altro Stato membro, da soggetti esclusi dal rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 88 TULPS per il solo fatto che la raccolta viene effettuata per conto di società con azionariato anonimo, e che non hanno potuto partecipare per tale ragione alle gare per l'attribuzione delle licenze sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro, non integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 febbraio 1989 n. 401, e successive modificazioni, in quanto tale disposizione si pone in contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, ne' appare giustificata da finalità di controllo per motivi di ordine pubblico (Cass. pen., Sez. III, 4 maggio 2007, n. 16969, P.G. in proc. P., In Ced Cass., n. 236116).
La giurisprudenza di legittimità, dopo la sentenza Placanica, si era attestata nel senso di ritenere disapplicabile la nostra normativa interna ove sussistessero le condizioni indicate in precedenza.
Il legislatore aveva posto rimedio, ampliando il novero delle concessioni, ma la Corte di Cassazione aveva continuato a dubitare della compatibilità tra la nostra normativa e quella comunitaria.
Ed infatti, venne disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato U.E., che assicurano la libertà di stabilimento e quella di prestazione dei servizi, al fine di chiarire se queste ultime siano limitate in un ordinamento come quello italiano, fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di licenze di pubblica sicurezza nel settore delle scommesse su eventi sportivi (Cass. pen., ord. 25 gennaio 2010, n. 2993, imp. Cifone, in Ced Cass., n. 245896; conf., sez. III, ord. 10 novembre 2009, n. 2994/2010, imp. Costa, non massimata).
Nella specie, però, l'attività veniva svolta dal titolare di un punto di raccolta delle scommesse per conto di una società estera, titolare delle autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro ma priva di concessione in Italia, non avendo volontariamente partecipato alla gara per l'attribuzione delle concessioni).
La questione pregiudiziale è stata risolta dalla C.G.U.E. con la richiamata sentenza del 16 febbraio 2012, che, dando concretezza ai dubbi sollevati dalla Cassazione, ha ritenuto che la violazione dei principi del Trattato U.E. e l’incompatibilità delle norme incriminatrici si configura soltanto nei casi concreti di società operanti in ambito comunitario, muniti di concessione o autorizzazione nel paese di origine ed arbitrariamente escluse in Italia dalla gara per l’assegnazione delle concessioni ovvero poste in una situazione tale di svantaggio da ritenersi che sia stato loro impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti.
Orbene, la Cassazione, in applicazione di tale importante principio, giunge con la sentenza in questione a riaffermare – essendo “medio tempore” già stato sostenuto dalla stessa Corte di legittimità – il principio secondo cui la violazione dei principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE, deve escludersi in tutti quei casi in cui l’attività venga svolta da un soggetto che non risulti concessionario di società estera abilitata alla raccolta di scommesse in uno dei paesi membri UE: i c.t.d. che così operano, senza essere muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni di polizia, non vanno dunque esenti dalle sanzioni penali.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 16 maggio 2012, n.18767
http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=8051
________________
Cassazione Penale, Sez. III, 16/5/2012, n. 18767
Anche a seguito delle sentenze Costa e Cifone della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il reato di esercizio abusivo dell'attivita' organizzativa per la raccolta di scommesse sportive per conto di un allibratore straniero (art. 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401) e' configurabile nei confronti dei centri trasmissione dati, sprovvisti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni di polizia, legati a bookmakers stranieri non esclusi in Italia dalle gare per l'assegnazione delle concessioni da parte dell'AAMS ne' posti in situazione di svantaggio tale da ritenere che sia stato loro impedito di partecipare ad una gara in condizioni di parita' con gli altri concorrenti.
La Corte di Cassazione si pronuncia - per la prima volta dopo la sentenza dello scorso 16 febbraio 2012, con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato parzialmente fuorilegge il nostro sistema in tema di concessioni per l’esercizio di gioco – sulla questione dell’esclusione della rilevanza penale di quelle situazioni, diffuse, spesso svolte al limite dell’illegalità, riguardanti l’attività di raccolta di scommesse sportive per conto di bookmakers stranieri.
La questione, assai dibattuta, è stata spesso affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che, dopo una celeberrima sentenza delle Sezioni Unite, sembrava aver legittimato le ragioni di “ordine pubblico” che, restringendo la libera concorrenza e la libertà di stabilimento previste dal Trattato U.E., giustificavano il particolare rigore, anche sotto il profilo penale, che caratterizzava il nostro sistema.
La Corte di Giustizia dell’U.E., tuttavia, con la nota sentenza Placanica del 2007, aveva però creato le premesse per una trasformazione dell’approccio legislativo al problema, essendo stato dichiarato contrario ai principi del Trattato il nostro sistema normativo, tacciato di eccessivo “protezionismo”, non essendo stato consentito ad una società di diritto inglese di partecipare alla gara per l’assegnazione delle concessioni di gioco.
Dal 2007, poi, il nostro legislatore era corso ai ripari, modificando le condizioni di accesso alle gare per l’assegnazione delle concessioni, rimuovendo quegli ostacoli di ordine giuridico che impedivano la partecipazione di allibratori esteri.
Nonostante ciò, però, erano rimasti i dubbi di compatibilità tra il nostro sistema e le disposizioni del Trattato, tant’è che la stessa Corte di Cassazione, con alcune ordinanze depositate nel gennaio del 2011, aveva deciso di rimettere alla C.G.U.E. la questione della valutazione della compatibilità della nostra disciplina con le norme del Trattato U.E., ottenendo risposta negativa dalla Corte di Giustizia europea con le richiamate sentenze Costa e Cifone.
Non tutto però è perduto, né tantomeno gli effetti provocati da tali sentenze sono nel senso di una generalizzata depenalizzazione delle condotte previste dall’art. 4 della legge n. 401/1989.
E’ questo, in sintesi, il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza in commento.
Il fatto
La vicenda processuale in esame da cui la Corte ha tratto spunto per affrontare il tema degli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia europea sul sistema penale italiano, segue ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. ed avente ad oggetto un locale utilizzato come centro scommesse, il cui titolare risultava legato da un contratto di collaborazione con un allibratore straniero, mediante la fornitura di strumenti e servizi atti a consentire la raccolta delle scommesse, il tutto senza la prescritta autorizzazione.
Il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di dissequestro, confermava il provvedimento cautelare, confermando sia la configurabilità del reato previsto dall’art. 4 della legge n. 401/1989 che il periculum in mora.
Il ricorso
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato osservando come la Corte di Giustizia U.E. avesse ritenuto come la normativa italiana sui bandi di gara per l’attività di scommessa contenesse delle restrizioni alla libertà di stabilimento e che, pertanto, il divieto sanzionato penalmente dall’art. 4, comma 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401, di partecipare a scommesse organizzate in altri Stati membri costituisse una restrizione alla libera prestazione di servizi.
La decisione della Cassazione
La tesi, pur corretta in diritto, è stata ritenuta non applicabile dagli Ermellini al caso sottoposto alla loro attenzione.
Ed invero, i giudici di legittimità hanno osservato che l’indagato svolgeva, all’interno del locale posto sotto sequestro, senza l’autorizzazione di P.S. (art. 88 t.u.l.p.s.) attività di collaboratore con un allibratore straniero, mediante la fornitura di strumenti e servizi atti a consentire la raccolta delle scommesse.
Non v’è dubbio, secondo la giurisprudenza di legittimità, che tale condotta integri il reato di esercizio abusivo di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive (art. 4, commi quattro-bis e quattro-ter, l. 13 dicembre 1989, n. 401) la raccolta in proprio di scommesse da effettuare con diverse società, sia italiane che straniere, svolta in difetto dell'autorizzazione richiesta dall'art. 88 del T.u.l.p.s. da parte del gestore di un "internet point", trattandosi di attività in violazione del divieto assoluto di intermediazione previsto dall'art. 7, comma primo, del D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174 (Cass. pen., Sez. III, 22 luglio 2011, n. 29523, imp. C. e altro, in Ced Cass., n. 250970).
L’imputato ha sostenuto che la norma incriminatrice non sarebbe applicabile perché contrasterebbe con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., concernenti la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi all’interno dell’U.E., così come interpretati dalla Corte di Giustizia U.E. nella nota sentenza Placanica.
La questione era già stata affrontata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che, all’indomani della predetta sentenza, aveva affermato il principio secondo cui l'attività organizzata per la accettazione e raccolta di scommesse, se operata per conto di società quotate, aventi sede in altro Stato membro, da soggetti esclusi dal rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 88 TULPS per il solo fatto che la raccolta viene effettuata per conto di società con azionariato anonimo, e che non hanno potuto partecipare per tale ragione alle gare per l'attribuzione delle licenze sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro, non integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 febbraio 1989 n. 401, e successive modificazioni, in quanto tale disposizione si pone in contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, ne' appare giustificata da finalità di controllo per motivi di ordine pubblico (Cass. pen., Sez. III, 4 maggio 2007, n. 16969, P.G. in proc. P., In Ced Cass., n. 236116).
La giurisprudenza di legittimità, dopo la sentenza Placanica, si era attestata nel senso di ritenere disapplicabile la nostra normativa interna ove sussistessero le condizioni indicate in precedenza.
Il legislatore aveva posto rimedio, ampliando il novero delle concessioni, ma la Corte di Cassazione aveva continuato a dubitare della compatibilità tra la nostra normativa e quella comunitaria.
Ed infatti, venne disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato U.E., che assicurano la libertà di stabilimento e quella di prestazione dei servizi, al fine di chiarire se queste ultime siano limitate in un ordinamento come quello italiano, fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di licenze di pubblica sicurezza nel settore delle scommesse su eventi sportivi (Cass. pen., ord. 25 gennaio 2010, n. 2993, imp. Cifone, in Ced Cass., n. 245896; conf., sez. III, ord. 10 novembre 2009, n. 2994/2010, imp. Costa, non massimata).
Nella specie, però, l'attività veniva svolta dal titolare di un punto di raccolta delle scommesse per conto di una società estera, titolare delle autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro ma priva di concessione in Italia, non avendo volontariamente partecipato alla gara per l'attribuzione delle concessioni).
La questione pregiudiziale è stata risolta dalla C.G.U.E. con la richiamata sentenza del 16 febbraio 2012, che, dando concretezza ai dubbi sollevati dalla Cassazione, ha ritenuto che la violazione dei principi del Trattato U.E. e l’incompatibilità delle norme incriminatrici si configura soltanto nei casi concreti di società operanti in ambito comunitario, muniti di concessione o autorizzazione nel paese di origine ed arbitrariamente escluse in Italia dalla gara per l’assegnazione delle concessioni ovvero poste in una situazione tale di svantaggio da ritenersi che sia stato loro impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti.
Orbene, la Cassazione, in applicazione di tale importante principio, giunge con la sentenza in questione a riaffermare – essendo “medio tempore” già stato sostenuto dalla stessa Corte di legittimità – il principio secondo cui la violazione dei principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE, deve escludersi in tutti quei casi in cui l’attività venga svolta da un soggetto che non risulti concessionario di società estera abilitata alla raccolta di scommesse in uno dei paesi membri UE: i c.t.d. che così operano, senza essere muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni di polizia, non vanno dunque esenti dalle sanzioni penali.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 16 maggio 2012, n.18767
http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=8051
________________
Cassazione Penale, Sez. III, 16/5/2012, n. 18767