AAMS: RICARICHE VIRTUALI SOTTO LA LENTE ...VERGOGNA
Inviato: 01/06/2012 - 19:49
I Monopoli di Stato hanno inviato ad alcuni concessionari una circolare sull'illegale utilizzo delle ricariche virtuali sui conti di gioco on line. Avviate le procedure di decadenza delle concessioni coinvolte
Nei giorni scorsi l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha inviato a diversi concessionari una circolare sull'utilizzo della ricarica virtuale. Si tratta di una circolare che, dettagliatamente dal punto di vista tecnico e normativo, contesta l'utilizzo della ricarica virtuali da parte dei concessionari di gioco on line. La suddetta circolare rappresenta, come riportato della stessa, l'avvio della procedura di decadenza della concessione per i concessionari coinvolti. Ecco i passaggi principali della circolare: "Questo ufficio ha richiesto a codesto Concessionario di fornire la necessaria documentazione a supporto di un certo numero di operazioni di prelievo da conto di gioco precedentemente comunicate tramite il protocollo PGAD. Il Concessionario ha risposto fornendo gli elementi che in questa sede si riferiscono. In particolare, il Concessionario ha dichiarato, per quelle operazioni di cui non ha fornito un giustificativo delle corrispondenti transazioni finanziarie, che le operazioni stesse non consistevano in prelievi (come comunicato tramite PGAD), bensì in "accantonamenti" di somme dal conto di gioco del cliente, disposti su richiesta dello stesso, al fine di "autolimitare" la propria spesa. Tale accantonamento, che confluirebbe a un fondo separato, a fronte del quale il Concessionario rilascia un "codice di sicurezza assimilabile a una ricarica", è stato comunicato al sistema di controllo con il codice identificativo PGAD "Ricarica scratch". Si rileva, in primo luogo, che l'operazione di accantonamento descritta non è ammessa dal protocollo di comunicazione PGAD, in quanto non vi è corrispondente messaggio da utilizzare in tale circostanza. Questo ufficio ha comunicato al concessionario che l'utilizzo dello strumento "codice di ricarica virtuale" quale mezzo di prelievo dal conto di gioco non è ammissibile ai sensi della normativa vigente. Infine, l'uso dello strumento descritto, che prevede, come detto, lo storno di fondi dal conto di gioco e quindi dalla disponibilità del cliente, sia pure nella forma dell' "autolimitazione", non è previsto dall'atto integrativo della Convenzione e dai relativi Allegati. E' appena il caso di rilevare che le movimentazioni sui conti di gioco di cui è stata chiesta la documentazione giustificativa, in quanto comunicate come prelievi, risultano, nel sistema di controllo di Aams, effettivamente prelevate dal giocatore. I relativi importi, pertanto, non concorrono alla formazione delle giacenze dei conti di giochi. Codesto concessionario ha invece dichiarato che tali somme sono ancora nella disponibilità dei giocatori, anche se temporaneamente non utilizzabili per svolgere attività di gioco, e sono altresì depositate presso i conti correnti dedicati. Pertanto, a causa dell'avvenuta comunicazione attraverso il protocollo PGAD, per la quale, si ribadisce, le somme risultano ad Aams invece definitivamente prelevate, la giacenza complessiva dei conti di gioco risulta inferiore a quella effettiva. Si richieder al concessionario di fornire adeguata prova documentale, per ciascuna delle transazioni di gioco comunicate con la citata nota n. ..., che le corrispondenti somme, originariamente "accantonate" a fronte dell'assegnazione del codice di ricarica, siano state effettivamente e integralmente riaccreditate sui relativi conti di gioco. Precisare che il codice di ricarica virtuale non costituisce uno strumento di pagamento del cliente in contanti e presso luoghi fisici, delle somme giacenti sul conto di gioco e fornire idonea documentazione che comprovi le caratteristiche della ricevuta del "codice di sicurezza" assimilabile alla ricarica (o "codice di autolimitazione") e che descriva esaurientemente le modalità operative del suo utilizzo. La presente comunicazione costituisce avvio del procedimento di decadenza della concessione".
da "AGICOSCOMMESSE"
Semplicemente pazzesco: in un momento in cui i ced aprono da tutte le parti. In un momento in cui la CGE condanna il sistema italiano, AAMS ritiene di attaccare anche i concessionari che operano on line solo perchè non si chiamano SNAI, LOTTOMATICA E SISAL. E' sempre piu' chiaro che la strategia di AAMS non è difendere gli operatori italiani da quelli stranieri (cosa già condannata dalla CGE) ma addirittura proteggere i soliti noti anche dalla concorrenza nazionale. In poche parole MONOPOLIO. D'altronde lo dice il nome stesso.
Quando finirà questa VERGOGNA?
Nei giorni scorsi l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha inviato a diversi concessionari una circolare sull'utilizzo della ricarica virtuale. Si tratta di una circolare che, dettagliatamente dal punto di vista tecnico e normativo, contesta l'utilizzo della ricarica virtuali da parte dei concessionari di gioco on line. La suddetta circolare rappresenta, come riportato della stessa, l'avvio della procedura di decadenza della concessione per i concessionari coinvolti. Ecco i passaggi principali della circolare: "Questo ufficio ha richiesto a codesto Concessionario di fornire la necessaria documentazione a supporto di un certo numero di operazioni di prelievo da conto di gioco precedentemente comunicate tramite il protocollo PGAD. Il Concessionario ha risposto fornendo gli elementi che in questa sede si riferiscono. In particolare, il Concessionario ha dichiarato, per quelle operazioni di cui non ha fornito un giustificativo delle corrispondenti transazioni finanziarie, che le operazioni stesse non consistevano in prelievi (come comunicato tramite PGAD), bensì in "accantonamenti" di somme dal conto di gioco del cliente, disposti su richiesta dello stesso, al fine di "autolimitare" la propria spesa. Tale accantonamento, che confluirebbe a un fondo separato, a fronte del quale il Concessionario rilascia un "codice di sicurezza assimilabile a una ricarica", è stato comunicato al sistema di controllo con il codice identificativo PGAD "Ricarica scratch". Si rileva, in primo luogo, che l'operazione di accantonamento descritta non è ammessa dal protocollo di comunicazione PGAD, in quanto non vi è corrispondente messaggio da utilizzare in tale circostanza. Questo ufficio ha comunicato al concessionario che l'utilizzo dello strumento "codice di ricarica virtuale" quale mezzo di prelievo dal conto di gioco non è ammissibile ai sensi della normativa vigente. Infine, l'uso dello strumento descritto, che prevede, come detto, lo storno di fondi dal conto di gioco e quindi dalla disponibilità del cliente, sia pure nella forma dell' "autolimitazione", non è previsto dall'atto integrativo della Convenzione e dai relativi Allegati. E' appena il caso di rilevare che le movimentazioni sui conti di gioco di cui è stata chiesta la documentazione giustificativa, in quanto comunicate come prelievi, risultano, nel sistema di controllo di Aams, effettivamente prelevate dal giocatore. I relativi importi, pertanto, non concorrono alla formazione delle giacenze dei conti di giochi. Codesto concessionario ha invece dichiarato che tali somme sono ancora nella disponibilità dei giocatori, anche se temporaneamente non utilizzabili per svolgere attività di gioco, e sono altresì depositate presso i conti correnti dedicati. Pertanto, a causa dell'avvenuta comunicazione attraverso il protocollo PGAD, per la quale, si ribadisce, le somme risultano ad Aams invece definitivamente prelevate, la giacenza complessiva dei conti di gioco risulta inferiore a quella effettiva. Si richieder al concessionario di fornire adeguata prova documentale, per ciascuna delle transazioni di gioco comunicate con la citata nota n. ..., che le corrispondenti somme, originariamente "accantonate" a fronte dell'assegnazione del codice di ricarica, siano state effettivamente e integralmente riaccreditate sui relativi conti di gioco. Precisare che il codice di ricarica virtuale non costituisce uno strumento di pagamento del cliente in contanti e presso luoghi fisici, delle somme giacenti sul conto di gioco e fornire idonea documentazione che comprovi le caratteristiche della ricevuta del "codice di sicurezza" assimilabile alla ricarica (o "codice di autolimitazione") e che descriva esaurientemente le modalità operative del suo utilizzo. La presente comunicazione costituisce avvio del procedimento di decadenza della concessione".
da "AGICOSCOMMESSE"
Semplicemente pazzesco: in un momento in cui i ced aprono da tutte le parti. In un momento in cui la CGE condanna il sistema italiano, AAMS ritiene di attaccare anche i concessionari che operano on line solo perchè non si chiamano SNAI, LOTTOMATICA E SISAL. E' sempre piu' chiaro che la strategia di AAMS non è difendere gli operatori italiani da quelli stranieri (cosa già condannata dalla CGE) ma addirittura proteggere i soliti noti anche dalla concorrenza nazionale. In poche parole MONOPOLIO. D'altronde lo dice il nome stesso.
Quando finirà questa VERGOGNA?