Messaggioda lovekill78 » 15/05/2012 - 11:01
Tribunale del riesame di Bari, Ordinanza 26 aprile 2012
(Jamma) – Dopo le Ordinanze rese recentemente dai Tribunali del Riesame di Palermo, Catania, Ragusa, Chieti, Avellino, Napoli e le sentenze assolutorie di Catania e Teramo, Sezione di Giulianova ed i decreti di non convalida di Teramo e di archiviazione su Palermo,
anche il Tribunale di Bari si pronuncia in favore del bookmaker austriaco, riconoscendo la fondatezza delle tesi esposte dal Difensore dell’indagato avv.Marco Ripamonti, con Studio in Firenze e Viterbo.
L’ordinanza è stata depositata il 26 aprile 2012 ed il Collegio barese, dopo ampia ed accurata ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della normativa in materia, prende in considerazione il Bando Bersani affermando come lo Stato Italiano non sia riuscito a superare con tale strumento le censure di incompatibilità comunitaria del proprio assetto concessorio, già evidenziate nelle sentenze Gambelli e Placanica. Il Collegio analizza, poi, la specifica situazione del bookmaker austriaco e le vicende che hanno caratterizzato la decadenza delle concessioni conseguite dalla società Totobetting srl, interamente partecipata dall’austriaca Goldbet, ritenendo pienamente applicabile al caso i principi enunciati nella sentenza Costa – Cifone, resa dalla Corte di Giustizia il 16 febbraio 2012.
L’applicazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione del Bando alla società concessionaria, con conseguente decadenza delle concessioni ed il diniego alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art.88 Tulps da parte della Questura di Bari nei confronti dell’indagato, basato sulla mera insussistenza di concessione in capo alla società preponente, vengono così ritenuti atti incompatibili con il Trattato UE, con conseguente disapplicazione, da parte del Collegio di Bari, della normativa penale con ordine di dissequestro.
Grande soddisfazione è stata espressa dall’avv.Marco Ripamonti per il risultato ottenuto.