TAR: CGE, SISTEMA ITALIANO LEGITTIMO
Il Tar Puglia respinge il ricorso di un Ced GoldBet ricordando la sentenza della Corte di Giustizia sui casi Costa e Cifone. "La CGE non ha mai ha ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario il sistema concessorio tout court"
In nessuna delle pronunce sul sistema italiano delle scommesse, la Corte di Giustizia "ha ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario il sistema concessorio tout court". E' quanto afferma il TAR Bari nella sentenza con cui ha respinto il ricorso intentato da un CED Goldbet contro il diniego di rilascio della licenza di pubblica sicurezza da parte della Questura del capoluogo pugliese. Quest'ultimo provvedimento era motivato dal fatto che il titolare del CED non fosse in possesso della concessione dei Monopoli di Stato per la raccolta di scommesse. "Non è la previsione del sistema concessorio tout court che si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario" scriva ancora il Tar Bari, "quanto piuttosto eventualmente, le caratteristiche del sistema concessorio stesso ovvero, per essere più espliciti, le eventuali clausole delle previsioni di bando che hanno dato attuazione alla attuata liberalizzazione delle concessioni". Nella sentenza il giudice pugliese ripercorre le sentenza della Corte di Giustizia che hanno esaminato la legittimità del sistema italiano, in particolare la Placanica, e la recente Costa e Cifone dello scorso febbraio. E su quest'ultima osserva che la CGE "ha ritenuto in contrasto con i principi comunitari la previsione del bando di gara (...) che imponeva ai nuovi concessionari una distanza minima". Contraria al diritto comunitario anche la clausola - contenuta nello schema di concessione - che prescrive la decadenza del titolo, qualora il concessionario sia sottoposto a procedimento penale: la Corte infatti ha ritenuto "tale clausola in contrasto con il criterio di trasparenza che si sostanzia in un livello di comprensibilità e determinatezza delle disposizioni di gara tale da consentire agli operatori economici di conoscere in modo esaustivo e certo il contenuto delle clausole dei bandi, in modo da rendereprevedibili gli effetti delle previsioni degli atti di gara". Tuttavia, osserva ancora il Tar Bari, "Simili restrizioni possono essere ammesse in quanto rientranti tra le misure in deroga espressamente previste dagli articoli 45 CE e 46 CE, o possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che esse rispettino i requisiti di proporzionalità risultanti dalla giurisprudenza della Corte". E il Tar riassume quindi il ragionamento della CGE: "la previsione di un sistema concessorio costituisce una limitazione ai principi di libertà di stabilimento, nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE. Tuttavia, tali limitazioni (e dunque il sistema concessorio) sono ammissibili, sulla scorta delle stesse previsioni comunitarie (v. artt. 45 e 46 CE), purché giustificate da motivi imperativi di interesse generale e caratterizzate dal requisito della proporzionalità all'obiettivo perseguito". La tesi del ricorrente quindi "si fonda su di un salto logico rispetto alla portata delle pronunce della CGE". Le stesse sentenze della CGE "escludono che il precipitato logico dei vizi delineati dalla giurisprudenza comunitaria sia l'illegittimità del sistema concessorio, ritenuto di per sé ammissibile purché giustificato da scopi di interesse generale e proporzionato al perseguimento degli stessi". Inoltre, secondo il Tar, GoldBet e il titolare del CED avrebbero dovuto impugnare non il diniego della licenza di pubblica sicurezza, ma il bando di gara: "la lesione all'interesse del ricorrente avrebbe dovuto dar luogo all'impugnativa del bando di gara 'comunitariamente' illegittimo, immediatamente lesivo, poiché impeditivo della partecipazione alla gara onde ottenere la concessione".







