Stanley, caso Costa e Cifone: l'Avvocato Generale della CGE
Inviato: 27/10/2011 - 11:39
Stanley, caso Costa e Cifone: l'Avvocato Generale della CGE boccia il sistema italiano........
"L'Avvocato Generale Cruz-Villalòn ha suggerito alla Corte di giudicare che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale come quella del Decreto e dei bandi Bersani....,
che perpetua nel tempo gli effetti dell'ingiusta esclusione degli operatori comunitari dalle vecchie gare". Così il bookmaker StanleyBet accoglie le conclusioni depositate oggi dall'Avvocato Generale della Corte di Giustizia nelle cause Costa e Cifone, conclusioni che precedono la sentenza della Corte. Tre i quesiti che la Corte di Cassazione italiana ha rimesso alla Corte di Giustizia:se sia conforme al Trattato dell'Unione (artt. 43 e 49) una normativa in cui sia ravvisabile "un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori". Inoltre, se siano ammissibili "disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori". E tra queste disposizioni viene ricordato esplicitamente "il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti". E infine, se siano ammissibili norme che prevedono "ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata", qualora, ad esempio, "il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione". "L'Avvocato Generale Cruz-Villalòn" spiega quindi Stanleybet in una nota, "ha suggerito alla Corte di giudicare che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale come quella del Decreto e dei bandi Bersani, che perpetua nel tempo gli effetti dell'ingiusta esclusione degli operatori comunitari dalle vecchie gare, prevedendo un indeterminato indirizzo di favore per gli incumbents affidato a forti poteri discrezionali dell'Amministrazione, limiti di attività e distanze minime dei punti di raccolta delle scommesse dei nuovi concessionari a vantaggio di quelli esistenti, limiti del palinsesto di gioco non fissati mediante procedure obiettive, trasparenti, non discriminatorie e suscettibili di un effettivo rimedio giurisdizionale e, soprattutto, l'imposizione agli operatori comunitari cross-border di una ingiusta alternativa, fra esercitare la libertà di stabilimento gareggiando per le concessioni Bersani, ma dovendo abbandonare l'attività transfrontaliera perdendo gli investimenti effettuati, ed esercitare la libertà di prestazione dei servizi mantenendo l'attività transfrontaliera, ma così squalificandosi dalle concessioni Bersani ed esponendosi alla decadenza dalle concessioni aggiudicate con perdita, ancora una volta, degli investimenti fatti e delle cauzioni prestate. Stanley International Betting esprime soddisfazione nel vedere tanto autorevolmente confermate le tesi che da sempre ha sostenuto, ed attenderà con la massima fiducia la sentenza della Corte".
Il sistema italiano delle scommesse è contrario al diritto comunitario, in quanto tutela i titolari di concessioni rilasciate con le precedenti gare, procedure da cui erano stati illegittimamente esclusi alcuni operatori comunitari. E' quanto ha affermato l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia Cruz Villalòn sui casi Costa e Cifone, rimessi alla CGE dalla III sezione Penale della Corte di Cassazione Italiana, dietro istanza del bookmaker StanleyBet. Nessuna data ancora per la sentenza definitiva che potrebbe arrivare tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. Per l'Avvocato Generale, sono contrarie ai principi comunitari anche le norme - incluse nel bando Bersani - che prevedevano distanze minime tra le agenzie di scommesse. "I principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi" scrive Cruz Villalòn, "ostano alla legge italiana, che garantisce il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite sulla base di una procedura che ha illegittimamente escluso una parte degli operatori, in particolare nella parte che vieta per i nuovi concessionari di collocare i propri sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti". Bocciate anche le norme - incluse anche nelle convenzioni di concessione - che prevedono, la decadenza della concessione, qualora la compagnia raccolga scommesse anche attraverso canali irregolari. Nessuna censura invece sul fatto che siano i Monopoli di Stato a decidere il palinsesto, ovvero su quali eventi e manifestazioni aprire le giocate e che tipo di scommesse consentire.
Di seguito è possibile consultare il testo integrale delle conclusioni generali dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea in merito alla causa promossa da Stanleybet sul sistema italiano delle scommesse.
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Concl Costa e Cifone[1].pdf Scarica
"L'Avvocato Generale Cruz-Villalòn ha suggerito alla Corte di giudicare che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale come quella del Decreto e dei bandi Bersani....,
che perpetua nel tempo gli effetti dell'ingiusta esclusione degli operatori comunitari dalle vecchie gare". Così il bookmaker StanleyBet accoglie le conclusioni depositate oggi dall'Avvocato Generale della Corte di Giustizia nelle cause Costa e Cifone, conclusioni che precedono la sentenza della Corte. Tre i quesiti che la Corte di Cassazione italiana ha rimesso alla Corte di Giustizia:se sia conforme al Trattato dell'Unione (artt. 43 e 49) una normativa in cui sia ravvisabile "un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori". Inoltre, se siano ammissibili "disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori". E tra queste disposizioni viene ricordato esplicitamente "il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti". E infine, se siano ammissibili norme che prevedono "ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata", qualora, ad esempio, "il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione". "L'Avvocato Generale Cruz-Villalòn" spiega quindi Stanleybet in una nota, "ha suggerito alla Corte di giudicare che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale come quella del Decreto e dei bandi Bersani, che perpetua nel tempo gli effetti dell'ingiusta esclusione degli operatori comunitari dalle vecchie gare, prevedendo un indeterminato indirizzo di favore per gli incumbents affidato a forti poteri discrezionali dell'Amministrazione, limiti di attività e distanze minime dei punti di raccolta delle scommesse dei nuovi concessionari a vantaggio di quelli esistenti, limiti del palinsesto di gioco non fissati mediante procedure obiettive, trasparenti, non discriminatorie e suscettibili di un effettivo rimedio giurisdizionale e, soprattutto, l'imposizione agli operatori comunitari cross-border di una ingiusta alternativa, fra esercitare la libertà di stabilimento gareggiando per le concessioni Bersani, ma dovendo abbandonare l'attività transfrontaliera perdendo gli investimenti effettuati, ed esercitare la libertà di prestazione dei servizi mantenendo l'attività transfrontaliera, ma così squalificandosi dalle concessioni Bersani ed esponendosi alla decadenza dalle concessioni aggiudicate con perdita, ancora una volta, degli investimenti fatti e delle cauzioni prestate. Stanley International Betting esprime soddisfazione nel vedere tanto autorevolmente confermate le tesi che da sempre ha sostenuto, ed attenderà con la massima fiducia la sentenza della Corte".
Il sistema italiano delle scommesse è contrario al diritto comunitario, in quanto tutela i titolari di concessioni rilasciate con le precedenti gare, procedure da cui erano stati illegittimamente esclusi alcuni operatori comunitari. E' quanto ha affermato l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia Cruz Villalòn sui casi Costa e Cifone, rimessi alla CGE dalla III sezione Penale della Corte di Cassazione Italiana, dietro istanza del bookmaker StanleyBet. Nessuna data ancora per la sentenza definitiva che potrebbe arrivare tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. Per l'Avvocato Generale, sono contrarie ai principi comunitari anche le norme - incluse nel bando Bersani - che prevedevano distanze minime tra le agenzie di scommesse. "I principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi" scrive Cruz Villalòn, "ostano alla legge italiana, che garantisce il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite sulla base di una procedura che ha illegittimamente escluso una parte degli operatori, in particolare nella parte che vieta per i nuovi concessionari di collocare i propri sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti". Bocciate anche le norme - incluse anche nelle convenzioni di concessione - che prevedono, la decadenza della concessione, qualora la compagnia raccolga scommesse anche attraverso canali irregolari. Nessuna censura invece sul fatto che siano i Monopoli di Stato a decidere il palinsesto, ovvero su quali eventi e manifestazioni aprire le giocate e che tipo di scommesse consentire.
Di seguito è possibile consultare il testo integrale delle conclusioni generali dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea in merito alla causa promossa da Stanleybet sul sistema italiano delle scommesse.
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